Riferimenti normativi subiti dalla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72. ART. 1 ART. 2
ART. 3
ART. 4
ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11
ART. 12
ART. 13 ART. 14 ART. 15
ART. 16 ART. 17 ART. 18 ART. 19 ART. 20 ART. 21
ART. 22 ART. 23 ART. 24 ART. 25
Abrogata dall'art. 58 della l.r. 16/1999
Nessun riferimento
Citato dall'art. 4 della l.r. 72/1995
Citato dall'art. 24 della l.r. 72/1995
Citato dall'art. 14 della l.r. 13/1997
Citato dall'art. 4 della l.r. 72/1995
Citato dall'art. 3 della l.r. 72/1995
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Sostituito dall'art. 1 della l.r. 58/1996
Citato dall'art. 15 della l.r. 72/1995
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Esteso dall'art. 26 della l.r. 21/1997
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Parzialmente sostituito dall'art. 2 della l.r. 58/1996
Parzialmente sostituito dall'art. 1 della l.r. 2/1997
Parzialmente sostituito dall'art. 1 della l.r. 4/1998
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Parzialmente sostituito dall'art. 2 della l.r. 2/1997
Parzialmente sostituito dall'art. 2 della l.r. 4/1998
Parzialmente sostituito dall'art. 2 della l.r. 19/1998