Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29', così come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2.

(B.U. 28 gennaio 1998, n. 4)

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:
"4. Fino al 31 dicembre 1998 la quota residua del Fondo regionale per la montagna non assegnata ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane) come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54, (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalità socio-economica nell'ambito delle Comunità montane - Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28);
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attività economiche delle zone montane, fino ad un massimo del venti per cento dello stanziamento di cui al comma 1".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, è sostituito dal seguente:
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. 28/1992 sono prorogati fino al 30 giugno 1998".

Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.