Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6379.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29', cosi' come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"4. Fino al 31 dicembre 1998 la quota residua del 'Fondo regionale per la montagna' non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'articolo 28 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunita' montane) come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 54;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2, e' sostituito dal seguente:
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. 28/1992 sono prorogati fino al 31 dicembre 1998".

Art. 3.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.