Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 379.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 'Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29', cosi' come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2



L'esigenza di dar corso al disegno di legge in oggetto e' sorta a causa del protrarsi dell'esame consiliare del D.D.L. n. 210, Testo Unico delle leggi sulla montagna, cui le disposizioni in esso contenute accedono necessariamente, dilazione dovuta soprattutto all'espletamento degli incombenti relativi alla notifica dello stesso all'Unione europea.
Quanto all'articolo 1, infatti, va rilevato che la legge 3 gennaio 1997, n. 2 che gia' aveva sostituito il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, ne limitava la vigenza al 1997, in previsione dell'entrata in vigore del Testo Unico di cui sopra, il quale, peraltro, all'articolo 51, ne riprende integralmente il contenuto. La proroga di tale disposizione, pertanto, si rende indispensabile al fine di evitare il vuoto normativo che si verrebbe a creare qualora, come sembra probabile, il D.D.L. n. 210 non fosse approvato entro la fine dell'anno in corso.
Analoghe ragioni sorreggono poi l'ulteriore proroga contenuta nell'articolo 2, che si giustifica anche in ragione del fatto che, ove il D.D.L. n. 210 non entrasse in vigore entro il 31 dicembre 1997, come e' ormai certo considerata la tardivita' del nulla osta pervenuto dall'Unione Europea, acquisterebbe efficacia la ridelimitazione delle Comunita' Montane gia' operata dalla legge 18 giugno 1992, n. 28, la quale, oltre ad essere in parte diversa da quella attualmente prevista all'interno del Testo Unico delle leggi sulla montagna, non sarebbe preceduta, come invece e' espressamente contemplato dal D.D.L. n. 210, da una fase transitoria di preparazione, con effetti deleteri per le Comunita' stesse.