Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16.

Testo unico delle leggi sulla montagna.

(B.U. 7 luglio 1999, 2° suppl. al n. 27)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60
All. A

Capo I. FINALITA'. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalita' di cui all'articolo 44, ultimo comma, della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in Comunita' montane a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), e successive modifiche ed integrazioni.
3. Le Comunita' montane svolgono le funzioni di consorzio di bonifica montana.

Art. 2.
(Territori montani)

1. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nell'allegato A alla presente legge.

Art. 3.
(Delimitazione delle zone montane omogenee)

1. I territori di cui all'articolo 2, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui all'articolo 28, comma 2, della l. 142/1990, sono ripartiti in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee. La parte di territorio classificata montana di un Comune escluso dalle Comunita' montane, mantiene la propria classificazione:
a) nella provincia di Alessandria:
1) i Comuni delle Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone;
2) i Comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera;
3) i Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio;
4) i Comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato;
b) nella provincia di Asti:
5) i Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime;
c) nella provincia di Biella:
6) i Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Guardabosone, Portula, Postua, Pray Biellese, Sostegno;
7) i Comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Mosso, Pettinengo, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio;
8) i Comuni della Valle del Cervo-La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Pralungo, Ronco Biellese, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Ternengo, Tollegno, Zumaglia;
9) i Comuni dell'Alta Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone;
10) i Comuni della Bassa Valle dell'Elvo: Camburzano, Mongrando, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Zubiena;
11) i Comuni delle Prealpi Biellesi: Casapinta, Cerreto Castello, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Piatto, Quaregna, Strona, Valdengo, nonchè i territori classificati montani dei Comuni di Cossato, Lessona, Vigliano Biellese;
d) nella provincia di Cuneo:
12) i Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello;
13) i Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo;
14) i Comuni della Valle Maira: Acceglio, Busca, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo;
15) i Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio;
16) i Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo;
17) i Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Boves e Peveragno;
18) i Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Niella Tanaro, Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi';
19) i Comuni dell'Alta Valle Tanaro: Alto, Bagnasco, Briga Alta, Caprauna, Garessio, Nucetto, Ormea, Perlo, Priola;
20) i Comuni delle Valli Mongia, Cevetta e Langa Cebana: Battifollo, Castellino Tanaro, Castelnuovo Ceva, Ciglie', Igliano, Lisio, Marsaglia, Monbasiglio, Montezemolo, Murazzano, Paroldo, Priero, Roascio, Rocca Ciglie', Sale delle Langhe, Sale San Giovanni, Scagnello, Torresina, Viola nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e di Lesegno;
21) i Comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Cerreto Langhe, Cissone, Cravanzana, Feisoglio, Lequio Berria, Mombarcaro, Monesiglio, Niella Belbo, Prunetto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano;
22) i Comuni di Langa, Valli Bormida e Uzzone: Bergolo, Castelletto Uzzone, Castino, Cortemilia, Gorzegno, Gottasecca, Levice, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Rocchetta Belbo, Saliceto, Torre Bormida;
e) Nella Provincia di Novara:
23) i Comuni dei due Laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
f) nella Provincia di Torino:
24) i Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice;
25) i Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa;
26) i Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Cumiana;
27) i Comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie;
28) i Comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Avigliana, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo;
29) i Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere;
30) i Comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella;
31) i Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu';
32) i Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga;
33) i Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana;
34) i Comuni della Val Chiusella: Alice Superiore, Brosso, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Pecco, Rueglio, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio;
35) i Comuni della Valle Sacra: Borgiallo, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo;
36) i Comuni della Dora Baltea Canavesana: Andrate, Carema, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Settimo Vittone, Tavagnasco;
g) nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
37) i Comuni delle Valli Antigorio e Formazza:
Baceno, Crevoladossola, Crodo, Formazza, Montecrestese, Premia, Trasquera, Varzo;
38) i Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette;
39) i Comuni della Valle Antrona: Antrona Schieranco, Montescheno, Seppiana, Viganella, Villadossola;
40) i Comuni della Valle Anzasca: Bannio Anzino, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Piedimulera, Pieve Vergonte, Vanzone con San Carlo;
41) i Comuni della Valle Ossola: Anzola d'Ossola, Beura Cardezza, Bognanco, Domodossola, Masera, Mergozzo, Ornavasso, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Trontano, Vogogna;
42) i Comuni del Cusio-Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto, Stresa;
43) i Comuni della Val Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona;
44) i Comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone;
45) i Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona;
46) i Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro;
h) nella Provincia di Vercelli:
47) i Comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

Art. 4.
(Fasce altimetriche e di marginalita' socioeconomica)

1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990, nell'ambito territoriale delle singole Comunita' montane sono individuate fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica cosi' denominate:
a) classe 1: fascia ad alta marginalita';
b) classe 2: fascia a media marginalita';
c) classe 3: fascia a moderata marginalita'.
2. La classificazione dei territori nelle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica avviene sulla base dei parametri indicati dall'articolo 28, comma 4, della l. 142/1990, tenendo conto, in particolare, degli andamenti demografici, del reddito e dei consumi della popolazione, delle dotazioni di servizi locali, della vocazione turistica.
3. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale provvede alla classificazione e alla ripartizione su base comunale dei territori compresi nelle zone montane omogenee di cui all'articolo 3 nelle classi previste dal comma 1.
4. Tale classificazione e' sottoposta a revisione triennale.

Art. 5.
(Costituzione della Comunita' montana)

1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 3, e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990, la Comunita' montana, quale Ente locale con lo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana e l'esercizio associato delle funzioni comunali.

Art. 6.
(Variazioni territoriali della Comunita' montana)

1. Le variazioni delle zone omogenee di cui all'articolo 3 sono disposte con legge regionale, sentite le Comunita' montane ed i Comuni interessati, previa intesa con la Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali di cui all'articolo 6 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui all'articolo 2, comma 1, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dell'articolo 11 della l. 142/1990, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunita' montane.
3. L'aggregazione e la fusione di piu' Comunita' montane, cosi' come la scissione di una di esse, sono disciplinate con legge regionale.

Art. 7.
(Variazioni nella costituzione della Comunita' montana)

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunita' montana con l'inserimento o l'esclusione di uno o piu' Comuni, il Consiglio della Comunita' montana si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del nuovo Comune o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunita' stessa, designati ai sensi dell'articolo 15, con l'esclusione dei rappresentanti del Comune o dei Comuni usciti dalla Comunita' montana.
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunita' montana e' convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta, secondo le procedure di cui all'articolo 20.

Art. 8.
(Costituzione di nuove Comunita' montane)

1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di Comunita' montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunita' preesistenti. Il Commissario viene individuato, di norma, tra i Sindaci dei Comuni componenti la Comunita' montana ed assume i poteri degli organi delle stesse sino all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunita' ed all'elezione dei nuovi organi.
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunita' montane e' convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni facenti parte della nuova Comunita' montana, gia' designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunita' montane preesistenti.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta', il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta con le procedure di cui all'articolo 20.

Art. 9.
(Finalita' e funzioni della Comunita' montana)

1. La Comunita' montana, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo, dei programmi annuali operativi e di progetti integrati di intervento speciale per la montagna e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualita' della vita. La Comunita' montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che tenga conto, nei suoi moduli organizzativi, delle peculiarita' delle realta' montane.
2. La Comunita' montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa dell'Unione europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 31, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;
c) realizza le proprie finalita' istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d) concorre alla formazione del piano territoriale provinciale e del piano territoriale metropolitano, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Il piano territoriale provinciale e metropolitano, prima della definitiva approvazione, deve comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle Comunita' montane interessate.
3. Le finalita' esercitate dalle Comunita' montane in quanto tali sono mantenute anche successivamente all'eventuale costituzione di unioni di Comuni, da parte di tutti i Comuni ricadenti nella zona omogenea, secondo le procedure di cui all'articolo 32.

Art. 10.
(Attribuzioni)

1. In applicazione dell'articolo 3 della l. 142/1990, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e della l.r. 34/1998 nell'organizzare, attraverso gli Enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunita' montane, adeguando la scelta alla peculiarita' del territorio montano.

Art. 11.
(Statuto)

1. La Comunita' montana adotta il proprio Statuto ai sensi dell'articolo 28, comma 2 della l. 142/1990.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre, nel quadro delle vigenti leggi statali e regionali, le forme della collaborazione fra la Comunita' montana, i Comuni e gli altri enti operanti sul territorio e le modalita' della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'Ente.

Art. 12.
(Adozione dello Statuto)

1. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio della Comunita' montana. Le Comunita' montane ridelimitate o comunque modificate, ai sensi della presente legge, adottano lo Statuto entro centottanta giorni dalla data di insediamento del Consiglio della Comunita' montana.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Comunita' montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazioni dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimita' del Comitato regionale di controllo, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 13.
(Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunita' montana adotta in particolare uno o piu' regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nonche' un apposito regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

Capo II. ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 14.
(Organi della Comunita' montana)

1. Sono organi della Comunita' montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

Art. 15.
(Costituzione e funzionamento del Consiglio della Comunita' montana)

1. Il Consiglio della Comunita' montana e' costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.
2. Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunita' montana:
a) il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio e' disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunita' montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La seduta di cui al comma 4 e' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.
6. Le norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai Gruppi consiliari e la nomina dei Capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza dei voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 16.
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio e' l'organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunita' montana.
2. Il Consiglio ha competenza sui seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente, i regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, la carta di destinazione d'uso del suolo, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad essi delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
m) le convenzioni con gli altri enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla l. 142/1990;
n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunita' montana a societa' di capitali;
o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
p) gli acquisti, le alienazioni immobiliari e le relative permute;
q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta o dei funzionari;
r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni;
s) i piani regolatori intercomunali e piu' in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti, ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri organi della Comunita' montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta giorni, pena la decadenza.

Art. 17.
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio della Comunita' montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui all'articolo 36, comma 5, della l. 142/1990, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunita' montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunita' montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunita' montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 18.
(Incompatibilita', convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri)

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunita' montana le norme della legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di Consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Lo Statuto puo' prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere e sui modi di sostituzione, nonche' sulla convalida, da parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.

Art. 19.
(Costituzione della Giunta della Comunita' montana)

1. La Giunta e' costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a tre per le Comunita' montane costituite da non piu' di otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunita' montane costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a sette per le Comunita' montane costituite da oltre quattordici Comuni.

Art. 20.
(Elezione della Giunta)

1. Il Consiglio della Comunita' montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunita' montana, contenente la lista dei candidati alla carica di Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita' montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede all'indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio e' sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 39 della l. 142/1990. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
4. Lo Statuto puo' prevedere l'elezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunita' montana, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunita' montana.

Art. 21.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita' montana. Si applicano le norme contenute nell'articolo 37, comma 2, della l. 142/1990.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta, revocati dal Consiglio su proposta del Presidente, provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 22.
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 23.
(Il Presidente della Comunita' montana)

1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonche' all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti e sovrintende altresi' all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunita' montana.

Capo III. UFFICI E PERSONALE DELLA COMUNITA' MONTANA

Art. 24.
(Personale della Comunita' montana)

1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di ruolo della Comunita' montana e' determinato da contratti collettivi ai sensi della legislazione vigente. Le Comunita' montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei casi consentiti dalla vigente legislazione.
2. Le Comunita' montane, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare, possono dotarsi di un Direttore che svolga anche funzioni di segretario, secondo quanto previsto e consentito dalle norme vigenti.

Art. 25.
(Ufficio di Statistica)

1. Lo Statuto della Comunita' montana prevede l'istituzione di un ufficio di statistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 (Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24, legge 23 agosto 1988, n. 400), anche per le finalita' di cui all'articolo 47, comma 1.

Capo IV. PIANO PLURIENNALE DI SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO. PROGRAMMI ANNUALI OPERATIVI. PROGETTI INTEGRATI DI INTERVENTO SPECIALE PER LA MONTAGNA

Art. 26.
(Formazione, adozione ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita' montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della l. 142/1990.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunita' montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunita' montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro novanta giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunita' montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di novanta giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta di chiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato e' trasmessa dalla Comunita' montana alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al comma 4 si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 27.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunita' montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonche' di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunita' montana ed e' redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneita', dalla Giunta regionale.
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1.
3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa dell'Unione europea e dalla normativa statale e regionale, affidati alla competenza della Comunita' montana nell'ambito della sua validita' temporale.
4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui all'articolo 29, comma 4, della l. 142/1990, le quali concorrono alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 15, comma 6, della l. 142/1990 e della legge urbanistica regionale vigente.
5. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico e' corredato da una tavola denominata "carta di destinazione d'uso del suolo" contenente gli indirizzi fondamentali dell'organizzazione territoriale nell'area di propria competenza, che ne costituisce parte integrante.
6. La carta di cui al comma 5, elaborata in scala 1:25.000, individua le aree di prevalente interesse agro-silvo-forestale e di particolare pregio ambientale e paesistico, le linee di uso delle risorse primarie e dello sviluppo residenziale, produttivo, terziario, turistico e la rete delle infrastrutture aventi rilevanza territoriale.
7. La carta di cui al comma 5 concorre alla formazione del piano territoriale provinciale o del piano territoriale metropolitano ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 2, lettera c) della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 28.
(Programmi annuali operativi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunita' montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Provincia ed alla Regione.
3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunita' montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 27 della l. 142/1990.

Art. 29.
(Progetti integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno dalle Comunita' montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico ed idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale, demografico ed occupazionale, nonche' la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora concorrano al finanziamento soltanto altri enti pubblici, la convenzione si intende sostituita dalle deliberazioni degli organi competenti degli enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
4. L'ammissibilita' e priorita' dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale, su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica di cui all'articolo 4.
5. Il nucleo di valutazione tecnica puo' disporre l'audizione delle Comunita' montane proponenti.
6. La Giunta regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento una volta conseguita la disponibilita' delle risorse di cui all'articolo 50 della presente legge.

Capo V. RAPPORTI ISTITUZIONALI. CONTROLLI

Art. 30.
(Convenzioni)

1. La Regione partecipa ai rapporti convenzionali tra la Comunita' montana ed il Comune parzialmente montano escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 28 della l. 142/1990, per la realizzazione, da parte della Comunita' montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative dell'Unione europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunita' montana ed il Comune interessato.

Art. 31.
(Gestione da parte della Comunita' montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata)

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunita' montana.
2. I Comuni di cui al comma 1 organizzano altresi', a livello di Comunita' montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione dell'articolo 29, comma 2, della l. 142/1990 e ne definisce le procedure dell'attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, i Consigli comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunita' montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunita' montana.
5. I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunita' montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93 (Disposizioni integrative della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna), anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 4 della l. 93/1981, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunita' montana puo' essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della l. 142/1990, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunita' montana, o suo delegato, fa parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunita' montana.
7. La Comunita' montana non puo' partecipare a Consorzi qualora facciano parte dei medesimi tutti i Comuni che la costituiscono.
8. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della l. 142/1990, le Comunita' montane, singolarmente o in consorzio con altri enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonche' la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani; disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei rifiuti tossico-nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonche' gestione delle attivita' socio-assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali);
e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
g) organizzazione di interventi di ripristino e recupero ambientale.
h) realizzazione delle funzioni di cui all'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), e successive modifiche ed integrazioni, relative alla progettazione, all'appalto e alla direzione lavori di opere pubbliche e di opere tecnico-manutentive del territorio.
9. I Comuni possono delegare alle Comunita' montane la facolta' di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalita' del piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
10. La Regione riconosce priorita' nell'assegnazione di finanziamenti ai servizi svolti in forma associata dalle Comunita' montane.

Art. 32.
(Comunita' montana. Unione di Comuni)

1. I Comuni della Comunita' montana possono costituirsi in unione di Comuni, di cui all'articolo 26 della l. 142/1990.
2. Tale costituzione puo' avvenire su proposta del Consiglio della Comunita' montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati. L'atto costitutivo ed il regolamento dell'unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli organi dell'unione sono organi della Comunita' montana, anche quando il potere di iniziativa è autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 26 della l. 142/1990.
5. Nel caso di costituzione di unione di Comuni fra due o piu' Comuni facenti parte di una Comunita' montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'unione, salvo diversa espressa volonta' dei Comuni interessati.

Art. 33.
(Servizi. Forme associative di cooperazione)

1. La Comunita' montana costituisce, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Puo' altresi' partecipare a societa' per azioni in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della l. 142/1990.

Art. 34.
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio della Comunita' montana elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati, un revisore dei conti.
2. Il revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti operanti in Piemonte;
c) tra gli iscritti negli albi dei ragionieri operanti in Piemonte.
3. Il revisore dei conti dura in carica tre anni, non e' revocabile salvo inadempienza ed e' rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.
4. Il revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e da Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

Art. 35.
(Controllo sugli organi e sugli atti della Comunita' montana)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della l. 142/1990, alla Comunita' montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.

Art. 36.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunita' montane)

1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' montane quale organo consultivo della Giunta regionale. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunita' montane, la Giunta esecutiva della Delegazione regionale dell'Unione nazionale Comuni, Comunità, enti montani (UNCEM) e due rappresentanti dell'Unione Province piemontesi (UPP).
2. La Conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.

Capo VI. PROVVEDIMENTI PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E PER LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO DELLE ZONE MONTANE

Art. 37.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulicoforestale)

1. Le Comunita' montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50 (Trasferimento alle Comunita' montane delle funzioni in materia di bonifica montana), individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunita' montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. Le Comunita' montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), e successive modifiche ed integrazioni, con la Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).
3. Alle Comunita' montane e' demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico-forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e puo' essere realizzata secondo le modalita' previste all'articolo 17 della l. 97/1994.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 38.
(Gestione del patrimonio forestale)

1. Le Comunita' montane, nell'esercizio delle funzioni di consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con enti pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva, qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della l. 97/1994.
2. Le Comunita' montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attivita':
a) manutenzione delle zone a destinazione agro-silvo-pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. Le Comunita' montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprieta' silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. Le Comunita' montane possono affidare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 3 ai soggetti di cui all'articolo 17 della l. 97/1994, nei limiti e con le modalita' di cui al medesimo articolo.
5. La Regione promuove lo sviluppo dell'economia del legno attraverso la formazione dello specifico piano di settore con l'obiettivo di migliorare lo sfruttamento delle risorse forestali in un'ottica di filiera, anche tramite il conferimento della delega alle Comunita' montane.

Art. 39.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunita' montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della l. 97/1994, possono concedere contributi fino ad un massimo del settantacinque per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprieta' agro-silvo-pastorali.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

Art. 40.
(Difesa dalle valanghe)

1. Le Comunita' montane costituiscono, ai sensi dell'articolo 33, Commissioni locali valanghe per l'esercizio dell'attivita' di controllo dei fenomeni nivologici ed al fine di segnalare il pericolo di valanghe su centri o nuclei abitati, opere pubbliche ed impianti o infrastrutture di interesse pubblico.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 devono svolgere l'attivita' di controllo sulla base della metodologia indicata dal competente Settore regionale.
3. La Regione Piemonte, con apposito regolamento, fornisce le modalita' di costituzione e gestione delle Commissioni.

Art. 41.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica in Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma 3.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 deve impegnarsi per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attivita' economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni montani con meno di mille abitanti appartenenti alla classe 1, e nelle localita' abitate non capoluogo con meno di cinquecento abitanti appartenenti alle classi 1 e 2 di cui all'articolo 4 della presente legge.
4. Le Comunita' montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento; tale determinazione e' soggetta a revisione biennale. Le Comunita' montane stabiliscono di conseguenza l'entita' del contributo. Tale entita' puo' essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 42.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l. 97/1994, la Regione e la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121 (Provvedimenti a favore di varie Regioni d'Italia meridionale e delle isole), accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilita' finanziarie per la formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari), delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendano acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della l. 97/1994;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita' montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.

Art. 43.
(Turismo rurale in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunita' montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le Comunita' montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. Le Comunita' montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonche' per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.
5. La concessione degli incentivi di cui al comma 4 e' subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

Art. 44.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese.
2. Le Comunita' montane definiscono, nell'ambito del proprio programma operativo annuale, gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale e individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.
3. L'erogazione di eventuali contributi nell'ambito degli interventi e delle azioni previste dal comma 2 e' subordinata al rispetto del principio comunitario del "de minimis".

Art. 45.
(Trasporti)

1. Per i Comuni montani con meno di cinquemila abitanti nonche' per le localita' abitate con meno di cinquecento abitanti comprese in Comuni montani aventi piu' di cinquemila abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunita' montane, su delega dei Comuni, provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea gia' istituiti.
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, e' attivato garantendo condizioni di accessibilita' ai portatori di handicap, agli invalidi ed agli anziani.
3. Le Comunita' montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunita' montane.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunita' montana a norma dell'articolo 23 della l. 97/1994.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunita' montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
6. Le Comunita' montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.
7. I compiti di cui all'articolo 23 della l. 97/1994, attribuiti alla Regione, sono delegati alle Comunita' montane competenti per territorio. Il rilascio delle autorizzazioni da parte delle Comunita' montane e' subordinato al nullaosta preventivo della Provincia competente per territorio.

Art. 46.
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)

1. La Regione riconosce nei valori affermati dalla cultura tradizionale piemontese e dalle culture delle minoranze etniche, linguistiche e religiose il mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini e della propria identita' e protagonista attiva dello sviluppo socio-economico.
2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.

Art. 47.
(Informatizzazione)

1. Al fine di ovviare agli svantaggi ed alle difficolta' di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunita' montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della l. 97/1994, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'amministrazione pubblica.
2. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal Comitato interministeriale per la programmazione econonomica (CIPE), definisce direttive per il decentramento, nei Comuni montani, di attivita' e servizi ai sensi dell'articolo 14 della l. 97/1994.

Art. 48.
(Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunita' montane, nell'ambito delle rispettive competenze, collaborano con l'amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale.
2. Le Comunita' montane possono concedere borse di studio ai giovani di eta' compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.
3. Le Comunita' montane possono concedere contributi per il mantenimento delle strutture scolastiche materne, elementari e medie sul loro territorio.

Art. 49.
(Individuazione delle localita' abitate)

1. L'individuazione dei comuni montani con meno di mille abitanti e delle localita' abitate aventi meno di cinquecento abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della l. 97/1994 e' sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.

Capo VII. FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA. DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 50.
(Fondo regionale per la montagna)

1. E' istituito il fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale fondo si provvede, destinando a tal fine:
a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) la quota di competenza regionale del fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della l. 97/1994 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
c) il cinquanta per cento dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni per le utenze di acqua pubblica, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche);
d) i finanziamenti comunitari volti a sostenere programmi regionali per lo sviluppo delle zone montane.
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli, per i quali è possibile lo storno compensativo con atto amministrativo, con le seguenti denominazioni:
a) "Fondo regionale per la montagna: risorse regionali";
b) "Fondo regionale per la montagna: risorse regionali spese";
c) "Fondo regionale per la montagna: risorse statali vincolate";
d) "Fondo regionale per la montagna: risorse comunitarie.

Art. 51.
(Utilizzo del fondo regionale per la montagna)

1. Le risorse costituenti il fondo regionale per la montagna sono utilizzate nel modo seguente:
a) il settanta per cento e' ripartito tra le Comunita'montane secondo i seguenti criteri:
1) il trenta per cento in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
2) il settanta per cento in proporzione diretta alla superficie delle zone montane;
b) una quota non superiore al dieci per cento e' destinata ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario, mediante spese o contributi ad enti e privati, per le finalita' di cui all'articolo 1;
c) la restante parte viene utilizzata per il finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 29.
2. Per la copertura delle spese correnti di funzionamento, le Comunita' montane possono destinare una quota non superiore al dieci per cento delle risorse ripartite ai sensi del comma 1, lettera a).
3. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, approva il programma delle iniziative di cui al comma 1, lettera b) che intende attuare nell'anno.

Art. 52.
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modifiche e integrazioni)

1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna), cosi' come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunita' montane per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, secondo i seguenti criteri:
a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. Il riparto di cui al comma 1 e' determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 53.
(Contributi nelle spese di funzionamento delle Comunita' montane)

1. Alle Comunita' montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, e' concesso un contributo nella misura annua di lire 6 milioni.
2. E' concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane ai sensi di legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.
3. Al fine dell'applicazione dei commi 1 e 2, il corrispondente stanziamento di spesa e' determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Capo VIII. OSSERVATORIO REGIONALE SULLA MONTAGNA

Art. 54.
(Finalita')

1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi della presente legge, promuove un'attivita' permanente di analisi e di studio delle problematiche del territorio montano piemontese.
2. A tal fine la Giunta regionale provvede all'acquisizione di tutti gli elementi informativi necessari per la conoscenza delle caratteristiche socio-economiche, ambientali e territoriali del territorio montano nonche' quelli relativi all'attuazione dei piani, programmi e interventi indirizzati alla tutela delle risorse territoriali e allo sviluppo dell'economia e dell'occupazione.

Art. 55.
(Osservatorio regionale sulla montagna)

1. Per la realizzazzione delle attivita' di cui all'articolo 54, presso l'Assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte e' istituito l'Osservatorio regionale sulla montagna, la cui struttura organizzativa e' definita dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. L'Osservatorio svolge attivita' di analisi e di studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al territorio montano, tenendo conto delle politiche comunitarie, nazionali e regionali a favore della montagna e contribuisce alla redazione della relazione annuale sullo stato della montagna prevista dall'articolo 24 della l. 97/1994.
3. Per lo svolgimento dell'attivita' dell'Osservatorio, la Giunta regionale si avvale della collaborazione dell'Istituto ricerche economico-sociali (IRES), dell'Istituto per le piante da legno e l'ambiente (IPLA) e dell'Agenzia regionale per l'ambiente (ARPA) nonche', per compiti altamente specializzati, di esperti esterni.
4. L'Osservatorio concorre, con la propria attivita':
a) alla programmazione regionale;
b) alla valutazione dell'efficacia degli interventi comunitari, nazionali e regionali interessanti la montagna piemontese;
c) alla raccolta, elaborazione e diffusione di dati relativi alla situazione e alle problematiche del territorio montano piemontese, allo scopo di migliorarne la conoscenza.
5. A tal fine l'Osservatorio:
a) cura la raccolta e l'aggiornamento, in una banca dati informatizzata, delle principali informazioni sulla montagna, acquisendo sistematicamente dati da fonti gia' disponibili ed attivando specifiche collaborazioni con soggetti pubblici e privati;
b) promuove indagini, ricerche, studi e collaborazioni;
c) realizza strumenti di informazione periodica, anche sotto forma di bollettini o monografie di approfondimento su temi di particolare rilevanza;
d) svolge attivita' di informazione socio-economica anche attraverso l'organizzazione di seminari e convegni di studio con gli enti e le associazioni interessate.

Art. 56.
(Sistema informativo regionale sulla montagna)

1. Il sistema informativo regionale sulla montagna (SIREM) ha sede presso l'Assessorato all'economia montana e alle foreste della Regione Piemonte; esso assicura le basi dati e le elaborazioni necessarie all'attivita' dell'Osservatorio.
2. Il SIREM persegue i seguenti obiettivi:
a) promuovere il coordinamento dei sistemi informativi gia' istituiti nella Regione Piemonte, al fine del raggiungimento degli obiettivi dell'Osservatorio;
b) acquisire sistematicamente i dati raccolti dai sistemi informativi di cui alla lettera a) e dalle strutture regionali, nazionali, comunitarie ed extracomunitarie attraverso la creazione e la gestione di un apposito centro di documentazione;
c) aggiornare ed elaborare i dati disponibili per la realizzazione degli strumenti di informazione periodica di cui all'articolo 55, comma 5, lettera c).

Art. 57.
(Programma di attivita' annuale)

1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti nel presente capo coerentemente alle finalita' della programmazione regionale, l'Osservatorio regionale sulla montagna predispone entro il mese di settembre di ogni anno un programma di attivita', da svolgersi nell'anno successivo, corredato da apposito preventivo finanziario.
2. Le risorse finanziarie necessarie allo svolgimento del programma di attivita' sono previste nel programma annuale delle azioni di iniziativa della Giunta regionale di cui all'articolo 51, comma 3.

Capo IX. DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 58.
(Norme abrogative)

1. Sono abrogati:
a) l'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 (Aggiornamento ed integrazione della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 avente per oggetto: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane"), a partire dalla data in cui esplica la sua efficacia, ai sensi dell'articolo 60, la delimitazione delle zone montane omogenee prevista dall'articolo 3 della presente legge;
b) l'articolo 2 della l.r. 50/1979;
c) la legge regionale 22 giugno 1981, n. 22 (Aggiornamento dell'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Modificazione della zona montana omogenea n. 11 dei Comuni delle Valli Monregalesi (Provincia di Cuneo), a partire dalla data di cui alla lettera a), n. 1);
d) la legge regionale 15 gennaio 1982, n. 1 (Integrazione agli articoli 5 e 6 della legge regionale 11 agosto 1973, n. 17, concernente "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane");
e) la legge regionale 30 marzo 1982, n. 9 (Modifiche alla legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane");
f) la legge regionale 11 gennaio 1983, n. 2 (Modifica dell'articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1973 n. 17, concernente: "Delimitazione delle zone montane omogenee. Costituzione e funzionamento delle Comunita' montane");
g) la legge regionale 3 settembre 1986, n. 40 (Comunita' montane. Integrazioni delle norme in materia di garanzia fidejussoria di cui alla l.r. n. 50/79, articolo 3);
h) la legge regionale 19 dicembre 1991, n. 60 (Contributo straordinario alle Comunita' montane);
i) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunita' montane);
l) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29 (Modificazioni alla legge "Ordinamento delle Comunita' montane" approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992);
m) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54 (Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica nell'ambito delle Comunita' montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28), a partire dalla data di entrata in vigore della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 3;
n) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);
o) la legge regionale 6 agosto 1996, n. 58 (Sostituzione dell'articolo 11 e del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29);
p) la legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2 (Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", cosi' come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58);
q) la legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4 (Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", cosi' come modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2);
r) la legge regionale 28 luglio 1998, n. 19 (Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 "Ordinamento delle Comunita' montane". Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29", cosi' come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4).
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 59.
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 60.
(Norma transitoria)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3 che modificano la delimitazione delle zone omogenee vigente alla data di entrata in vigore della presente legge esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo ovvero con il rinnovo dei Consigli delle Comunita' montane. Fino a tale data resta operante la delimitazione in atto.

Allegato A

: Territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza (articolo 2).

I Comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione.

Per i Comuni il cui territorio e' parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato per differenza.

Provincia di Alessandria:

Albera Ligure
Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27)
Avolasca
Borghetto Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castelletto d'Erro
Cavatore
Costa Vescovato
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Garbagna
Gremiasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Pareto
Ponzone
Pozzol Groppo
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Sebastiano Curone
Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo Monferrato
Vignole Borbera
Voltaggio

Provincia di Asti:

Bubbio
Cassinasco
Cessole
Loazzolo
Mombaldone
Monastero Bormida
Olmo Gentile
Roccaverano
San Giorgio Scarampi
Serole
Sessame
Vesime

Provincia di Biella:

Ailoche
Andorno Micca
Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p; 35; 36; 37p; 39p; dal 68 al 75)
Bioglio
Callabiana
Camandona
Camburzano
Campiglia Cervo
Caprile
Casapinta
Cerreto Castello
Coggiola
Cossato (territori montani: dall'1 al 15; 16p; dal 17 al 21; 22p; 23p; 24p)
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Graglia
Lessona (territori montani: 1; 3p; 4; 5; 7)
Magnano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mongrando
Mosso
Muzzano
Netro
Occhieppo Inferiore
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pollone
Portula
Pralungo
Pray Biellese
Quaregna
Quittengo
Ronco Biellese
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Ternengo
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Valdengo
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle S.Nicolao
Veglio
Vigliano Biellese (territori montani: dall'1 all'8)
Zimone
Zubiena
Zumaglia

Provincia di Cuneo:

Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35)
Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15 al 18)
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22)
Briaglia
Briga Alta
Brondello
Brossasco
Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
Camerana
Canosio
Caprauna
Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)
Cartignano
Casteldelfino
Castellar
Castelletto Uzzone
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castelnuovo di Ceva
Castino
Celle di Macra
Cerreto Langhe
Cervasca
Ceva (territori non montani: dall'1 al 32)
Chiusa Pesio
Ciglie'
Cissone
Cortemilia
Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21)
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entracque
Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
Feisoglio
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Garessio
Gorzegno
Gottasecca
Igliano
Isasca
Lequio Berria
Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13)
Levice
Limone Piemonte
Lisio
Macra
Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
Marmora
Marsaglia
Martiniana Po
Melle
Moiola
Mombarcaro
Mombasiglio
Monastero Vasco
Monasterolo Casotto
Monesiglio
Montaldo Mondovi'
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Montezemolo
Murazzano
Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ormea
Ostana
Paesana
Pagno
Pamparato
Paroldo
Perletto
Perlo
Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21)
Pezzolo Valle Uzzone
Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
Piasco
Pietraporzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Priola
Prunetto
Revello (territori montani: dal 44 al 52)
Rifreddo
Rittana
Roaschia
Roascio
Robilante
Roburent
Rocca Ciglie'
Roccabruna
Roccaforte Mondovi'
Roccasparvera
Roccavione
Rocchetta Belbo
Rossana
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Saliceto
Sambuco
Sampeyre
San Benedetto Belbo
San Damiano Macra
San Michele Mondovi'
Sanfront
Scagnello
Serravalle Langhe
Somano
Stroppo
Torre Bormida
Torre Mondovi'
Torresina
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Valmala
Venasca
Vernante
Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
Vicoforte Mondovi'
Vignolo
Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43)
Villar San Costanzo
Vinadio
Viola

Provincia di Novara:

Armeno
Massino Visconti
Nebbiuno

Provincia di Torino:

Ala di Stura
Alice Superiore
Almese
Alpette
Andrate
Angrogna
Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
Balangero
Balme
Bardonecchia
Bibiana
Bobbio Pellice
Borgiallo
Borgone di Susa
Bricherasio
Brosso
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Canischio
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Carema
Caselette
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Ceres
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chialamberto
Chianocco
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa S. Michele
Cintano
Claviere
Coassolo Torinese
Coazze
Colleretto Castelnuovo
Condove
Corio
Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1,7)
Cuorgne'
Exilles
Fenestrelle
Forno Canavese
Frassinetto
Frossasco
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givoletto
Gravere
Groscavallo
Ingria
Inverso Pinasca
Issiglio
La Cassa
Lanzo Torinese
Lemie
Levone
Locana
Lugnacco
Luserna S. Giovanni
Lusernetta
Massello
Mattie
Meana di Susa
Meugliano
Mezzenile
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncenisio
Noasca
Nomaglio
Novalesa
Oulx
Pecco
Perosa Argentina
Perrero
Pertusio
Pessinetto
Pinasca
Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36)
Pomaretto
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prarostino
Prascorsano
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Reano
Ribordone
Rivara
Roletto
Ronco Canavese
Rora'
Roure
Rubiana
Rueglio
S .Didero
S. Ambrogio di Torino
S.Antonino di Susa
S.Colombano Belmonte
S.Germano Chisone
S.Giorio di Susa
S.Pietro Val Lemina
S.Secondo di Pinerolo
Salbertrand
Salza di Pinerolo
Sangano
Sauze d'Oulx
Sauze di Cesana
Sestriere
Settimo Vittone
Sparone
Susa
Tavagnasco
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Varisella
Venaus
Vico Canavese
Vidracco
Villar Dora
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Vistrorio
Viu'

Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:

Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Arizzano
Arola
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Brovello Carpugnino
Calasca Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Germagno
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Oggebbio
Omegna
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38)
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna

Provincia di Vercelli:

Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Fobello
Guardabosone
Mollia
Pila
Piode
Postua
Quarona
Rassa
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Valduggia
Varallo
Vocca.