Disegno di legge regionale, n. 6210.
Testo unico delle leggi sulla montagna. Titolo I. - Finalita'. Disposizioni generali 1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalita' di cui
all'articolo 44 ultimo comma della Costituzione, in armonia con le
vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia del
territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita'
economiche delle zone montane. 1. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per
Comune di appartenenza, sono elencati nell'Allegato A. 1. I territori di cui all'articolo 2 della presente legge
regionale, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di
cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
sono ripartiti in base a criteri di unita' territoriale, economica e
sociale, nelle sottoelencate zone omogenee. 1. La Regione provvede con legge all'individuazione ed eventuale
modificazione di fasce altimetriche territoriali, ai sensi del
comma 4, dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
nell'ambito di quelle Comunita' Montane ove tale individuazione si
renda necessaria per una piu' precisa indicazione delle omogeneita'
socio-economiche ed al fine della possibile graduazione e
differenziazione degli interventi. 1. I territori montani compresi nelle zone montane omogenee cosi'
come individuate dall'articolo 3 della presente legge, sono
ripartiti su base comunale nelle classi di cui al comma secondo del
precedente articolo 4, come segue: 1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in
ciascuna delle zone omogenee, di cui all'articolo 3 della presente
legge, e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunita' Montana, Ente locale, allo
scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana,
l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di
tutti, o parte dei Comuni associati. 1. Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'articolo 3 della
presente legge, sono disposte con legge regionale, sentite le
Comunita' ed i Comuni interessati. 1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino
territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente
assetto della Comunita' Montana con l'inserimento o l'esclusione di
uno o piu' Comuni, il Consiglio della Comunita' si ricostituisce con
l'aggiunta dei rappresentanti del o dei nuovi Comuni inseriti nella
Comunita', designati ai sensi del successivo articolo 16, con
l'esclusione dei rappresentanti del o dei Comuni usciti dalla
Comunita'. 1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' Montane che derivino
dalla fusione o dalla scissione di Comunita' Montane preesistenti,
il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente
efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di
istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunita'
preesistenti che assume i poteri degli Organi delle stesse sino
all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunita' ed all'elezione
dei nuovi Organi. 1. La Comunita' Montana, attraverso l'attuazione dei piani
pluriennali e di progetti integrati e nel quadro della
programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo
sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico
riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni
montane, anche garantendo, d'intesa con altri Enti operanti sul
territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla
qualita' della vita. La Comunita' Montana concorre, nell'ambito
della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa
ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce
l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane
anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terra'
conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarita' delle realta'
montane. 1. In applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n.
142, nell'organizzare, attraverso gli Enti locali, l'esercizio delle
funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale
determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunita'
Montane, adeguando la scelta alla peculiarita' del territorio
montano. 1. La Comunita' Montana adotta il proprio Statuto ai sensi del
comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio della Comunita' Montana. Le
Comunita' Montane ridelimitate o comunque modificate, ai sensi della
presente legge, adottano lo Statuto entro 180 giorni dalla data di
insediamento del Consiglio della Comunita' Montana. 1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunita' Montana
adotta in particolare uno o piu' Regolamenti relativi
all'organizzazione ed al funzionamento degli Organi, degli uffici e
per l'esercizio delle funzioni nonche' un apposito Regolamento a
tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai
documenti amministrativi. Titolo II. - Organi della Comunita' Montana 1. Sono Organi della Comunita' Montana: 1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito da tre
rappresentanti per ciascuno dei Comuni ricadenti in tutto od in
parte nella zona montana omogenea. 1. Il Consiglio e' l'Organo di indirizzo e di controllo politico
amministrativo della Comunita' Montana. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana si intende costituito o
rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al
comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei
rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati. 1. Si applicano ai Consiglieri della Comunita' Montana le norme
della legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed
integrazioni, in quanto compatibili. 1. La Giunta e' costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da
un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non
superiore a tre per le Comunita' Montane costituite da non piu' di
otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunita' Montane
costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a sette per
le Comunita' Montane costituite da oltre quattordici Comuni. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con unica
votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima
adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri. 1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla
carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia
costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza
assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Si
applicano le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 37
della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano
riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze
attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o
ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla
propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione
propositiva nei confronti dello stesso. 1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e
presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici, nonche' all'esecuzione degli atti. Titolo III. - Uffici e personale della Comunita' Montana 1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 della legge 8
giugno 1990, n.142, in ordine all'organizzazione degli uffici e del
personale, la Comunita' Montana ha un Segretario titolare dipendente
di ruolo. 1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di
ruolo dalla Comunita' Montana e' determinato da contratti collettivi
di diritto privato ai sensi della legislazione vigente. Le Comunita'
Montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei
casi consentiti dalla vigente legislazione. 1. Lo Statuto della Comunita' Montana prevede l'istituzione di un
ufficio di Statistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Titolo IV. - Piano pluriennale di sviluppo programmi annuali
operativi progetti integrati 1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita'
Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di
cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte
le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici,
infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunita' Montana
intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso,
nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni
attribuite, di quelle delegate, nonche' di quelle comunali da
svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario
strumento di programmazione della Comunita' Montana ed e' redatto in
forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini
dell'omogeneita', dalla Giunta regionale. 1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene
realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma
annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica
allegata al bilancio di previsione della Comunita' Montana ed indica
l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua
attuazione. 1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati
presentati entro il 31 marzo di ogni anno, dalle Comunita' Montane
singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del
piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere
lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonche' la tutela
del patrimonio storico, culturale ed ambientale. Titolo V. - Rapporti Istitizionali. Controlli 1. La Regione partecipa ai rapporti convenzionali tra la Comunita'
Montana ed il Comune escluso dalla medesima in attuazione
dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la
realizzazione, da parte della Comunita' Montana, degli interventi
speciali per la montagna, in forza di normative della Unione Europea
e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio
classificata montana del Comune interessato. 1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui
all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio
associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi
comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunita' Montana. 1. In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunita'
Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all'articolo
26 della legge 8 giugno 1990, n. 142. 1. La Comunita' Montana puo' costituire, per l'esercizio di servizi
e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e
consorzi. Puo' altresi' partecipare a societa' per azioni a
prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio
da erogare. 1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, a maggioranza dei
Consiglieri assegnati un Revisore dei conti. 1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla
Comunita' Montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza
dettate per i Comuni e per le Province. 1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita'
Montane quale Organo consultivo della Giunta. Della Conferenza fanno
parte i Presidenti delle Comunita' Montane e la Giunta esecutiva
della Delegazione Regionale dell' U.N.C.E.M. . Titolo VI. - Provvedimenti per la salvaguardia del Territorio
e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane 1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi
di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4
settembre 1975, n. 50, individuano gli interventi di sistemazione
idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino
idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma
pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori
montani limitrofi non ricadenti nella Comunita' Montana che
costituiscono naturale completamento del bacino idrografico. 1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi
di bonifica montana, promuovono la conservazione e la
valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo
attraverso: 1. Le Comunita' Montane, anche in applicazione dell'articolo 7
della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono concedere contributi
fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto
ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale
concernenti le proprieta' agro silvo pastorali. 1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il
recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' Montane
possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di
acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima
abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria
residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita'
economica da Comuni non montani a Comuni montani aventi le
caratteristiche di cui al comma. 3. 1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, definisce le modalita' per gli interventi di
promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari
che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97,
sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva prodotto
della montagna italiana nonche' degli altri prodotti alimentari e
non alimentari che siano tipici della zona o siano considerabili
autentici della montagna piemontese. 1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita'
agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle
zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria,
ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n.
97, la Regione e la Cassa per la formazione della proprieta'
contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948 n. 121,
accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei
terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle
disponibilita' finanziarie per la formazione della proprieta'
coltivatrice, ai seguenti beneficiari: 1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive,
ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le
Comunita' Montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale,
mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il
mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e
concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale. 1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della
presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri
tradizionali da considerare come espressioni autentiche della
montagna piemontese e definisce in questo contesto le possibili
azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui
all'articolo 43. 1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonche' per le
localita' abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni
montani aventi piu' di 5.000 abitanti nei quali il servizio di
trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire
una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni
locali, le Comunita' Montane su delega dei Comuni provvedono ad
organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in
deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi
di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando
l'integrazione con i servizi di linea gia' istituiti. 1. La Regione riconosce nei valori della cultura etnico religiosa
e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di
montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali,
religiose, protagonista attiva dello sviluppo socio economico. 1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficolta' di
comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri
provinciali, le Comunita' Montane operano quali sportelli del
cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi
dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in
collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici
dell'Amministrazione pubblica. 1. I Comuni e le Comunita' Montane nell'ambito delle rispettive
competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e
le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio
scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello
provinciale, previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale. 1. L'individuazione dei comuni montani con meno di 1.000 abitanti
e delle localita' abitate aventi meno di 500 abitanti ricomprese
negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione
dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e' sottoposta a
verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta
regionale. Titolo VII. - Fondo regionale per la montagna. Disposizioni
finanziarie 1. E' istituito il Fondo regionale per la montagna. Alla copertura
finanziaria di tale Fondo si provvede, destinando a tal fine: 1. L'ottanta per cento delle risorse regionali che contribuiscono
alla formazione del fondo regionale per la montagna, e' ripartito
annualmente fra le Comunita' Montane secondo i seguenti criteri: 1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre
1971, n. 1102, cosi' come successivamente modificata ed integrata,
sono ripartiti tra le Comunita' Montane, per la redazione e
l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio economico,
secondo i seguenti criteri: 1. L'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 e'
sostituito come segue: Titolo VIII. - Disposizioni finali e transitorie 1. Sono abrogate: 1. L'indennita' prevista per la conservazione del patrimonio
tartufigeno di cui agli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 29
agosto 1986, n. 37 come modificata e integrata dalla legge
regionale 9 agosto 1989, n. 46, e' elevata fino ad un massimo di
lire 40.000 per soggetto riconosciuto ed ha carattere continuativo.
L'indennita' di cui sopra e' estesa anche ai soggetti radicati in
filare lungo i fossi, strade e confini di proprieta'. 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi
bilanci di previsione. 1. La presente legge regionale entra in vigore dalla data della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto
obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione Piemonte. Allegato A.
I comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati
senza alcuna specificazione. Per i comuni il cui territorio e'
parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa
corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i
fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non
montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato
per differenza.
Provincia di Alessandria:
Albera Ligure
Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p;
dal 17 al 27)
Avolasca
Borghetto Borbera
Bosio
Brignano Frascata
Cabella Ligure
Cantalupo Ligure
Carrega Ligure
Carrosio
Cartosio
Casaleggio Boiro
Casasco
Cassinelle
Castellania
Castelletto d'Erro
Cavatore
Costa Vescovato
Denice
Dernice
Fabbrica Curone
Fraconalto
Garbagna
Gremiasco
Grondona
Lerma
Malvicino
Merana
Molare
Momperone
Mongiardino Ligure
Monleale
Montacuto
Montechiaro d'Acqui
Montegioco
Montemarzino
Morbello
Mornese
Pareto
Ponzone
Pozzol Groppo
Roccaforte Ligure
Rocchetta Ligure
San Sebastiano Curone
Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p)
Spigno Monferrato
Stazzano
Tagliolo Monferrato
Vignole Borbera
Voltaggio.
Provincia di Asti:
Bubbio
Cassinasco
Cessole
Loazzolo
Mombaldone
Monastero Bormida
Olmo Gentile
Roccaverano
San Giorgio Scarampi
Serole
Sessame
Vesime
Provincia di Biella:
Ailoche
Andorno Micca
Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p;
21p; 33p, 35; 36; 37p; 39p, dal 68 al 75)
Bioglio
Callabiana
Camandona
Campiglia Cervo
Caprile
Casapinta
Coggiola
Crevacuore
Crosa
Curino
Donato
Graglia
Magnano
Mezzana Mortigliengo
Miagliano
Mosso S. Maria
Muzzano
Netro
Occhieppo Superiore
Pettinengo
Piatto
Piedicavallo
Pistolesa
Pollone
Portula
Pralungo
Pray
Quittengo
Rosazza
Sagliano Micca
Sala Biellese
San Paolo Cervo
Selve Marcone
Soprana
Sordevolo
Sostegno
Strona
Tavigliano
Tollegno
Torrazzo
Trivero
Vallanzengo
Valle Mosso
Valle S.Nicolao
Veglio
Zimone
Zubiena
Provincia di Cuneo:
Acceglio
Aisone
Albaretto della Torre
Alto
Argentera
Arguello
Bagnasco
Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal
33 al 35)
Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59)
Battifollo
Bellino
Belvedere Langhe
Benevello
Bergolo
Bernezzo
Bonvicino
Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15
al 18)
Borgomale
Bosia
Bossolasco
Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22)
Briaglia
Briga Alta
Brondello
Brossasco
Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71)
Camerana
Canosio
Caprauna
Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50)
Cartignano
Casteldelfino
Castellar
Castelletto Uzzone
Castellino Tanaro
Castelmagno
Castelnuovo di Ceva
Castino
Celle di Macra
Cerreto Langhe
Cervasca
Ceva (territori non montani: dall'1 al 32)
Chiusa Pesio
Ciglie'
Cissone
Cortemilia
Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al
21)
Cravanzana
Crissolo
Demonte
Dronero
Elva
Entracque
Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21)
Feisoglio
Frabosa Soprana
Frabosa Sottana
Frassino
Gaiola
Gambasca
Garessio
Gorzegno
Gottasecca
Igliano
Isasca
Lequio Berria
Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13)
Levice
Limone Piemonte
Lisio
Macra
Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32)
Marmora
Marsaglia
Martiniana Po
Melle
Moiola
Mombarcaro
Mombasiglio
Monastero Vasco
Monasterolo Casotto
Monesiglio
Montaldo Mondovi'
Montemale di Cuneo
Monterosso Grana
Montezemolo
Murazzano
Niella Belbo
Nucetto
Oncino
Ormea
Ostana
Paesana
Pagno
Pamparato
Paroldo
Perletto
Perlo
Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p;
15; 16; 17p; dal 18 al 21)
Pezzolo Valle Uzzone
Pianfei (territori montani: dal 16 al 20)
Piasco
Pietraporzio
Pontechianale
Pradleves
Prazzo
Priero
Priola
Prunetto
Revello (territori montani: dal 44 al 52)
Rifreddo
Rittana
Roaschia
Roascio
Robilante
Roburent
Rocca Ciglie'
Roccabruna
Roccaforte Mondovi'
Roccasparvera
Roccavione
Rocchetta Belbo
Rossana
Sale delle Langhe
Sale San Giovanni
Saliceto
Sambuco
Sampeyre
San Benedetto Belbo
San Damiano Macra
San Michele Mondovi'
Sanfront
Scagnello
Serravalle Langhe
Somano
Stroppo
Torre Bormida
Torre Mondovi'
Torresina
Valdieri
Valgrana
Valloriate
Valmala
Venasca
Vernante
Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26.
Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4)
Vicoforte Mondovi'
Vignolo
Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al
43)
Villar San Costanzo
Vinadio
Viola
Provincia di Novara:
Armeno
Massino Visconti
Nebbiuno
Provincia di Torino:
Ala di Stura
Alice Superiore
Almese
Alpette
Andrate
Angrogna
Avigliana (territori montani: dal 14 al 16)
Balangero
Balme
Bardonecchia
Bibiana
Bobbio Pellice
Borgiallo
Borgone di Susa
Bricherasio
Brosso
Bruzolo
Bussoleno
Cafasse
Canischio
Cantalupa
Cantoira
Caprie
Carema
Caselette
Castellamonte
Castelnuovo Nigra
Ceres
Ceresole Reale
Cesana Torinese
Chialamberto
Chianocco
Chiesanuova
Chiomonte
Chiusa S. Michele
Cintano
Claviere
Coassolo Torinese
Coazze
Colleretto Castelnuovo
Condove
Corio
Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39;
Tavernette 1 e 7)
Cuorgne'
Exilles
Fenestrelle
Forno Canavese
Frassinetto
Frossasco
Germagnano
Giaglione
Giaveno
Givoletto
Gravere
Groscavallo
Ingria
Inverso Pinasca
Issiglio
La Cassa
Lanzo Torinese
Lemie
Levone
Locana
Lugnacco
Luserna S. Giovanni
Lusernetta
Massello
Mattie
Meana di Susa
Meugliano
Mezzenile
Mompantero
Monastero di Lanzo
Moncenisio
Noasca
Nomaglio
Novalesa
Oulx
Pascorsano
Pecco
Perosa Argentina
Perrero
Pertusio
Pessinetto
Pinasca
Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2)
Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32;
33; 36)
Pomaretto
Pont Canavese
Porte
Pragelato
Prali
Pramollo
Prarostino
Pratiglione
Quassolo
Quincinetto
Reano
Ribordone
Rivara
Roletto
Ronco Canavese
Rora'
Roure
Rubiana
Rueglio
S. Didero
S.Ambrogio di Torino
S.Antonino di Susa
S.Colombano Belmonte
S.Germano Chisone
S.Giorio di Susa
S.Pietro Val Lemina
S.Secondo di Pinerolo
Salbertrand
Salza di Pinerolo
Sangano
Sauze d'Oulx
Sauze di Cesana
Sestriere
Settimo Vittone
Sparone
Susa
Tavagnasco
Torre Pellice
Trana
Trausella
Traversella
Traves
Usseaux
Usseglio
Vaie
Val della Torre
Valgioie
Vallo Torinese
Valperga
Valprato Soana
Varisella
Venaus
Vico Canavese
Vidracco
Villar Dora
Villar Focchiardo
Villar Pellice
Villar Perosa
Vistrorio
Viu'
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
Antrona Schieranco
Anzola d'Ossola
Arizzano
Arola
Aurano
Baceno
Bannio Anzino
Baveno
Bee
Beura Cardezza
Bognanco
Brovello Carpugnino
Calasca Castiglione
Cambiasca
Cannero Riviera
Cannobio
Caprezzo
Casale Corte Cerro
Cavaglio Spoccia
Ceppo Morelli
Cesara
Cossogno
Craveggia
Crevoladossola
Crodo
Cursolo Orasso
Domodossola
Druogno
Falmenta
Formazza
Germagno
Ghiffa
Gignese
Gravellona Toce
Gurro
Intragna
Loreglia
Macugnaga
Madonna del Sasso
Malesco
Masera
Massiola
Mergozzo
Miazzina
Montecrestese
Montescheno
Nonio
Oggebbio
Omegna
Ornavasso
Pallanzeno
Piedimulera
Pieve Vergonte
Premeno
Premia
Premosello Chiovenda
Quarna Sopra
Quarna Sotto
Re
San Bernardino Verbano
Santa Maria Maggiore
Seppiana
Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p;
dal 20 al 38)
Toceno
Trarego Viggiona
Trasquera
Trontano
Valstrona
Vanzone con San Carlo
Varzo
Viganella
Vignone
Villadossola
Villette
Vogogna
Provincia di Vercelli:
Alagna Valsesia
Balmuccia
Boccioleto
Borgosesia
Breia
Campertogno
Carcoforo
Cellio
Cervatto
Civiasco
Cravagliana
Fobello
Guardabosone
Mollia
Pila
Piode
Postua
Quarona
Rassa
Rima S. Giuseppe
Rimasco
Rimella
Riva Valdobbia
Rossa
Sabbia
Scopa
Scopello
Valduggia
Varallo
Vocca.
All. A.
(Finalita' ed ambito di applicazione)
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori
delle Comunita' Montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai
territori classificati montani pur non ricadenti in Comunita'
Montane a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno
1990, n. 142.
3. Le Comunita' Montane svolgono le funzioni di Consorzio di
bonifica montana.
(Territori montani)
(Delimitazione delle zone montane omogenee)
2. La parte di territorio classificata montana di un Comune
escluso dalle Comunita' Montane, mantiene la propria
classificazione:
a) nella provincia di Alessandria:
1) I Comuni della Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Brignano
Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica
Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto,
Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.
2) I Comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure,
Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure,
Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure,
Stazzano, Vignole Borbera.
3) I Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio,
Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato,
Voltaggio.
4) I Comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno:
Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice,
Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto,
Ponzone, Spigno Monferrato.
b) Nella provincia di Asti:
5) I Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco,
Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile,
Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
c) Nella provincia di Biella:
6) I Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola,
Crevacuore, Portula, Pray Biellese, Sostegno.
7) I Comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona,
Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria,
Pettinengo, Piatto, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Strona,
Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio.
8) I Comuni della Valle del Cervo, La Bursch: Andorno Micca,
Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo,
Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno.
9) I Comuni della Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano,
Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone,
Zubiena.
d) Nella provincia di Cuneo:
10) I Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Brondello,
Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana,
Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio
classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie,
Revello.
11) I Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco,
Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale,
Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio
classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo.
12) I Comuni della Valle Maira: Acceglio, Canosio, Cartignano,
Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San
Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
13) I Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca,
Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo,
nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio.
14) I Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola,
Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate,
Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di
Borgo San Dalmazzo.
15) I Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Chiusa Pesio,
Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione,
Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei
Comuni di Boves, Peveragno.
16) I Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana,
Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo
Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele
Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio
classificato montano del Comune di Villanova Mondovi'.
17) I Comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta:
Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva,
Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo,
Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola nonche' i
territori classificati montani dei Comuni di Ceva e Lesegno.
18) I Comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello,
Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia,
Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro,
Castino, Cerreto Langhe, Ciglie', Cissone, Cortemilia, Cravanzana,
Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice,
Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo,
Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie',
Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo,
Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
e) Nella Provincia di Novara:
19) I Comuni dei due Laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
f) Nella Provincia di Torino.
20) I Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio
Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre
Pellice, Villar Pellice.
21) I Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso
Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto,
Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S.
Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
22) I Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco,
Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo
nonche' il territorio classificato montano del Comune di Cumiana;
23) I Comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano,
Trana, Valgioie.
24) I Comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese,
Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,
Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero,
Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di
Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora,
Villar Focchiardo.
25) I Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana
Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx,
Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
26) I Comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa,
Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella.
27) I Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme,
Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio,
Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero
di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'.
28) I Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno
Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S.
Colombano Belmonte, Valperga.
29) I Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale,
Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco
Canavese, Sparone, Valprato Soana.
30) I Comuni delle Valli Sacra, Chiusella e Dora Baltea Canavesana:
Alice Superiore, Andrate, Borgiallo, Brosso, Carema, Castellamonte,
Castelnuovo Nigra, Pecco, Chiesanuova, Cintano, Colleretto
Castelnuovo, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Nomaglio, Quassolo,
Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella,
Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
g) Nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
31) I Comuni dell'alta Valle Ossola: Baceno, Bognanco,
Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Formazza, Masera, Montecrestese,
Premia, Trasquera, Trontano, Varzo.
32) I Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re,
Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
33) I Comuni della bassa Valle del Toce, Antrona ed Anzasca:
Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Beura Cardezza,
Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Mergozzo,
Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte,
Premosello Chiovenda, Seppiana, Vanzone con San Carlo, Villadossola,
Vogogna, Viganella.
34) I Comuni del Cusio, Mottarone: Arola, Baveno, Brovello
Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna,
Quarna Sopra, Quarna Sotto.
35) I Comuni della Valle Strona: Casale Corte Cerro, Germagno,
Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona.
36) I Comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca,
Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano,
Vignone.
37) I Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa,
Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
38) I Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia,
Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
h) nella Provincia di Vercelli:
39) I Comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia,
Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio,
Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Guardabosone, Fobello, Mollia,
Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco,
Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia,
Varallo, Vocca.
(Fasce altimetriche e di marginalita' socioeconomica)
2. Le tre fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica sono
cosi' denominate:
a) classe 1: fascia ad alta marginalita';
b) classe 2: fascia a media marginalita';
c) classe 3: fascia a moderata marginalita'.
(Delimitazione delle fasce altimetriche e di
marginalita' socioeconomica)
1) Comunita' Montana Valli Curone, Grue e Ossona (AL): classe 1:
Fabbrica Curone, Montacuto; classe 2: Avolasca, Casasco, Dernice,
Gremiasco; classe 3: Brignano Frascata, Castellania, Costa
Vescovato, Garbagna, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino,
Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.
2) Comunita' Montana Val Borbera e Valle Spinti (AL): classe 1:
Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure,
Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure; classe 2:
Grondona; classe 3: Borghetto Borbera, Stazzano, Vignole Borbera.
3) Comunita' Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese (AL): classe 1:
Bosio, Fraconalto, Voltaggio; classe 2: Casaleggio Boiro, isola
amministrativa di Lerma, Mornese; classe 3: Carrosio, Lerma,
Tagliolo Monferrato.
4) Comunita' Montana Alta Valle Orba e Valle Erro, Bormida di
Spigno (AL): classe 1: Ponzone; classe 2: Cassinelle, Malvicino,
Molare, Morbello, Pareto; classe 3: Cartosio, Castelletto d'Erro,
Cavatore, Denice, Merana, Montechiaro d'Acqui, Spigno Monferrato.
5) Comunita' Montana Langa Astigiana Val Bormida (AT): classe 2:
Olmo Gentile, Serole; classe 3: Bubbio, Cassinasco, Cessole,
Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Roccaverano, San Giorgio
Scarampi, Sessame, Vesime.
6) Comunita' Montana Valle Sessera (BI): classe 1: Ailoche,
Coggiola, isole amministrative di Caprile e di Crevacuore; classe 2:
Caprile, Crevacuore, Portula; classe 3: Pray Biellese, Sostegno.
7) Comunita' Montana Valle di Mosso (BI): classe 1: Bioglio,
Camandona, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana,
Trivero, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, isole
amministrative di Pettinengo, di Valle Mosso e di Piatto; classe 2:
Callabiana, Curino, Pettinengo, Piatto, Valle Mosso; classe 3:
Casapinta, Crosa, Mezzana Mortigliengo, Strona.
8) Comunita' Montana Valle del Cervo, La Bursch (BI): classe 1:
Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo,
Tavigliano, isole amministrative di Andorno Micca, di Sagliano
Micca; classe 2: Andorno Micca, Pralungo, Sagliano Micca, Tollegno;
classe 3: Miagliano.
9) Comunita' Montana Valle dell'Elvo (BI): classe 1: Donato,
Graglia, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, isola
amministrativa di Muzzano; classe 2: Magnano; classe 3:, Muzzano,
Zimone, Zubiena.
10) Comunita' Montana Valli Po, Bronda e Infernotto (CN): classe 1:
Crissolo, Oncino, Ostana; classe 2: Brondello, Gambasca, Martiniana
Po, Paesana, Rifreddo, Sanfront, territori classificati montani di
Bagnolo Piemonte e Barge; classe 3: Castellar, Pagno, territori
classificati montani di Envie e Revello.
11) Comunita' Montana Valle Varaita (CN): classe 1: Bellino,
Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Pontechianale, Sampeyre,
Valmala; classe 2: Brossasco, Piasco, Rossana, Venasca; classe 3:
territori classificati montani di Costigliole Saluzzo e Verzuolo.
12) Comunita' Montana Valle Maira (CN): classe 1: Acceglio,
Canosio, Cartignano, Celle Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, San
Damiano Macra, Stroppo; classe 2: Roccabruna, Villar San Costanzo;
classe 3: Dronero.
13) Comunita' Montana Valle Grana (CN): classe 1: Castelmagno,
Monterosso Grana, Pradleves; classe 2: Montemale di Cuneo, Valgrana,
Vignolo; classe 3: Bernezzo, Cervasca territorio classificato
montano di Caraglio.
14) Comunita' Montana Valle Stura (CN): classe 1: Aisone,
Argentera, Pietraporzio, Rittana, Sambuco, Valloriate, Vinadio;
classe 2: Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera; classe 3:
territorio classificato montano di Borgo San Dalmazzo.
15) Comunita' Montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (CN): classe 1:
Entracque, Roaschia, Robilante, Valdieri, Vernante; classe 2: Limone
Piemonte; classe 3: Chiusa Pesio, Roccavione, nonche' il territorio
classificato montano di Boves e Peveragno.
16) i Comuni delle Valli Monregalesi (CN): classe 1: Frabosa
Soprana, Frabosa Sottana, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent,
Roccaforte Mondovi'; classe 2: Briaglia, Monasterolo Casotto,
Monastero Vasco, Torre Mondovi', Vicoforte, il territorio
classificato montano di Villanova Mondovi'; classe 3: San Michele
Mondovi'.
17) Comunita' Montana Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta (CN):
classe 1: Alto, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva,
Garessio, Lisio, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Scagnello, Viola;
classe 2: Bagnasco, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Sale San
Giovanni; classe 3: territori classificati montani di Ceva e
Lesegno.
18) Comunita' Montana Alta Langa (CN): classe 1: Camerana,
Castellino Tanaro, Levice; classe 2: Albaretto della Torre,
Arguello, Belvedere Langhe, Bergolo, Bonvicino, Castelletto Uzzone,
Cerreto Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano,
Lequio Berria, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella
Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe,
Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torresina;
classe 3: Benevello, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castino, Ciglie',
Cortemilia, Cravanzana, Paroldo, Perletto, Rocca Ciglie', Rocchetta
Belbo, Torre Bormida.
19) Comunita' Montana Dei due Laghi (NO): classe 1: Armeno; classe
2: Massino Visconti, Nebbiuno.
20). Comunita' Montana Valle Pellice (TO): classe 1: Angrogna,
Bobbio Pellice, Rora', Villar Pellice; classe 2: Bibiana, Luserna S.
Giovanni, Lusernetta, Torre Pellice; classe 3: Bricherasio.
21) Comunita' Montana Valli Chisone e Germanasca (TO): classe 1:
Fenestrelle, Massello, Perrero, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure,
Salza di Pinerolo, Usseaux; classe 2: Inverso Pinasca, Perosa
Argentina, Pinasca, Pomaretto, Porte, S. Germano Chisone, Villar
Perosa.
22) Comunita' Montana Pinerolese Pedemontano (TO): classe 2:
Cantalupa, Prarostino, S. Pietro Val Lemina, territorio classificato
montano di Cumiana; classe 3: Frossasco, Roletto, S. Secondo di
Pinerolo.
23) Comunita' Montana Val Sangone (TO): classe 1: Coazze, Valgioie;
classe 2: Giaveno; classe 3: Reano, Sangano, Trana.
24) Comunita' Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia (TO):
classe 1: Bussoleno, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero,
Moncenisio, Novalesa, Venaus; classe 2: Almese, Borgone di Susa,
Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa S. Michele, Rubiana, San Didero,
San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa,
Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo; classe 3: Caselette.
25) Comunita' Montana Alta Valle Susa (TO): classe 1: Chiomonte,
Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana;
classe 2: Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx,
Sestriere.
26) Comunita' Montana Valli di Lanzo (TO): classe 1: Ala di Stura,
Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese,
Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto,
Traves, Usseglio, Viu'; classe 2: Balangero, Cafasse, Corio,
Germagnano, Lanzo Torinese.
27) Val Ceronda e Casternone (TO): classe 1: Varisella; classe 2:
Givoletto, Val della Torre, Vallo Torinese; classe 3: La Cassa.
28) Comunita' Montana Alto Canavese (TO): classe 2: Canischio,
Cuorgne', Forno Canavese, Prascorsano, Pratiglione, S. Colombano
Belmonte, isole amministrative di Rivara e Valperga; classe 3:
Levone, Pertusio, Rivara, Valperga.
29) Comunita' Montana Valli Orco e Soana (TO): classe 1: Alpette,
Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone,
Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana; classe 2: Pont Canavese.
30) Comunita' Montana Valli Sacra, Chiusella e Dora Baltea
Canavesana (TO): classe 1: Alice Superiore, Andrate, Brosso, Carema,
Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Meugliano,
Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Trausella, Traversella, Vico
Canavese, Vistrorio, isole amministrative di Castellamonte, Lugnacco
e Pecco; classe 2: Borgiallo, Chiesanuova, Issiglio, Lugnacco,
Nomaglio, Pecco, Quassolo; classe 3: Castellamonte, Tavagnasco,
Vidracco.
31) Comunita' Montana Alta Valle Ossola (VB): classe 1: Baceno,
Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Formazza, Masera,
Montecrestese, Premia, Trasquera, Trontano, Varzo.
32) Comunita' Montana Valle Vigezzo (VB): classe 1: Craveggia,
Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
33) Comunita' Montana Bassa Valle del Toce, Antrona ed Anzasca
(VB): classe 1: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino,
Beura Cardezza, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Mergozzo,
Montescheno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda,
Vanzone con San Carlo, Vogogna, Viganella; classe 2: Macugnaga,
Ornavasso, Pallanzeno, Seppiana, Villadossola.
34) Comunita' Montana Cusio, Mottarone (VB): classe 1: Arola,
Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio,
Quarna Sopra, Quarna Sotto; classe 2: Baveno, Omegna.
35) Comunita' Montana Val Strona (VB): classe 1: Loreglia,
Massiola, Valstrona; classe 2: Casale Corte Cerro, Germagno,
Gravellona Toce.
36) Comunita' Montana Val Grande (VB): classe 1: Aurano, Caprezzo,
Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano; classe 2:
Arizzano, Cambiasca, Vignone.
37) Comunita' Montana Alto Verbano (VB): classe 1: Bee, Cannero
Riviera, Premeno, Trarego Viggiona; classe 2: Oggebbio; classe 3:
Ghiffa.
38) Comunita' Montana Valle Cannobina (VB): classe 1: Cavaglio
Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro; classe 2: Cannobio.
39) I Comuni della Valsesia (VC): classe 1: Alagna Valsesia,
Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cervatto,
Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Postua, Rassa, Rima S.
Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa,
Vocca, isola amministrativa di Guardabosone; classe 2: Borgosesia,
Cellio, Civiasco, Guardabosone, Quarona, Scopello, Valduggia,
Varallo Attribuzione delle fasce altimetriche e di marginalita'
socio-economica ai Comuni esclusi dalle Comunita' Montane; classe 1:
Isole amministrative di Magliano Alpi; classe 2: territori
classificati montani di Biella, Pinerolo, Stresa; classe 3: Arquata
Scrivia, Avigliana, Busca, Camburzano, Cerreto Castello, Cossato,
Lessona, Mongrando, Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore,
Pianfei, Piossasco, Quaregna, Ronco Biellese, Serravalle Scrivia,
Ternengo, Valdengo, Vigliano Biellese, Zumaglia.
(Costituzione della Comunita' Montana)
(Variazioni territoriali della Comunita' Montana)
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui
al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, istituiscono nuovi
Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni
esistenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n.
142, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone
omogenee e delle relative Comunita' Montane.
3. L'aggregazione e la fusione di piu' Comunita' Montane, cosi'
come la scissione di una di esse, sono disciplinate con legge
regionale.
(Variazioni nella costituzione della Comunita' Montana)
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunita'
Montana e' convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio
provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della
Giunta, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente
legge.
(Costituzione di nuove Comunita' Montane)
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunita'
Montane e' convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha
luogo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni facenti
parte della nuova Comunita' Montana, gia' designati a rappresentarli
nei Consigli delle Comunita' Montane preesistenti.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere piu'
anziano di eta', il Consiglio elegge il Presidente, il Vice
Presidente e la Giunta con le procedure di cui all'articolo 21 della
presente legge.
(Finalita' e funzioni della Comunita' Montana)
2. La Comunita' Montana esercita le funzioni ad essa attribuite
dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da
Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla
normativa della Unione Europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 33 della
presente legge, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate,
che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma
associativa;
c) realizza le proprie finalita' istituzionali attraverso programmi
operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo
socio-economico;
d) concorre alla formazione del Piano Territoriale Provinciale e
Metropolitano della Provincia, anche attraverso le indicazioni
urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo
socio-economico. Tale piano dovra' comunque essere sottoposto al
parere obbligatorio delle Comunita' interessate;
e) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nella
zona omogenea;
f) puo' trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente
legge, in Unione di Comuni, senza che vengano meno le finalita'
perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunita' Montana.
(Attribuzioni)
2. Con gli atti regionali di attuazione delle normative della
Unione Europea o nazionale vengono individuati gli interventi
speciali per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal
comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui
al comma precedente, e' di competenza delle Comunita' Montane, alle
quali sono affidate le relative funzioni amministrative.
(Statuto)
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge,
stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed
in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento
dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina
inoltre, nel quadro delle vigenti leggi statali e regionali, le
forme della collaborazione fra la Comunita' Montana, i Comuni e gli
altri Enti operanti sul territorio e le modalita' della
partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle
informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione
dell'Ente.
(Adozione dello Statuto)
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' Montana valuta
le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la
costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi
deiConsiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Qualora tale
maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda
convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e'
posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e'
approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della
maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazione
dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimita' del
Comitato regionale di Controllo, e' pubblicato sul Bollettino
Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo
alla pubblicazione.
(Regolamenti)
(Organi della Comunita' Montana)
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.
(Costituzione e funzionamento del Consiglio della Comunita' Montana)
2. Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della
Comunita' Montana:
a) il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre
rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione
da parte del nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di
gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio e' disposta dal
Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle
comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali
comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunita' Montana entro
dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La seduta di cui al comma precedente e' presieduta dal
Consigliere piu' anziano di eta'.
6. Le norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio
disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai
gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei
Consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente
previsti dalla presente legge.
(Competenze del Consiglio)
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti
fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici
e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi
annuali operativi, i programmi di settore;
c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni
delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni
proprie dei Comuni o ad esse delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del
personale, le piante organiche e le relative variazioni;
m) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la
modificazione di forme associative, compresi gli accordi di
programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni,
l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione
della Comunita' Montana a societa' di capitali;
o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi,
escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla
somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti
espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne
costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella
ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della
Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti
presso Enti, aziende ed istituzioni;
s) i Piani Regolatori intercomunali e piu' in generale i pareri in
materia urbanistica ove previsti ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente
articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri
Organi della Comunita' Montana, salvo quelle attinenti alle
variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella
prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta
giorni, pena la decadenza.
(Durata in carica del Consiglio)
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a
seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che
costituiscono la Comunita' Montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunita' Montana rappresentanti
i Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino
alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da
parte del Comune dei propri rappresentanti.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi
elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti
la Comunita' Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al
rinnovo di cui al precedente comma 2, ad adottare gli atti urgenti
ed improrogabili.
(Incompatibilita', convalida, cessazione e
sostituzione dei Consiglieri)
2. Lo Statuto puo' prevedere norme sulla cessazione dalla carica di
Consigliere e sui modi di sostituzione, nonche' sulla convalida, da
parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.
(Costituzione della Giunta della Comunita' Montana)
(Elezione della Giunta)
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico,
sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla
Comunita' Montana, contenente la lista dei candidati alla carica del
Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il
documento e' illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta
dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Nel caso non si
raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due
successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro
sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna
di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio e'
sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 39 della legge 8
giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di
vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del
Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono
dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o
piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio
immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla
presentazione delle dimissioni.
4. Lo Statuto puo' prevedere l'elezione a componente della Giunta
di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunita'
Montana, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di
eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere
della Comunita' Montana.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati
dal Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa
seduta il Consiglio su proposta del Presidente.
(Attribuzioni della Giunta)
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei
componenti ed a maggioranza di voti.
(ll Presidente della Comunita' Montana)
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi,
dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresi'
all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla
Comunita' Montana.
(Segretario della Comunita' Montana)
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal
Presidente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei
dirigenti, dei dipendenti e degli uffici, coordinandone l'attivita',
cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile
dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti
esecutive partecipa alle riunioni della Giunta del Consiglio.
3. Lo Statuto e il Regolamento possono prevedere un Vice Segretario
per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi
di vacanza, assenza o impedimento.
4. Le Comunita' Montana che abbiano vacante il posto in organico di
Segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono
nel primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo
caso all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto
mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 in ordine alle responsabilita' del Segretario degli Enti
locali e dei dirigenti dei servizi si applica al Segretario ed ai
dirigenti dei servizi della Comunita' Montana.
6. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 le
Comunita' Montane con popolazione inferiore ai seimila abitanti
risultati al censimento 1991 potranno avvalersi a tempo parziale e
tramite apposita convenzione, dell'attivita' del Segretario di altra
Comunita' Montana.
(Personale della Comunita' Montana)
(Ufficio di Statistica)
(Formazione, adozione, ed approvazione del piano
pluriennale di sviluppo socioeconomico)
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata
quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere
apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunita' Montana predispone il piano
pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle
previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale
ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore
vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei
Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunita' Montana adotta il piano e lo
trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia
che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo
ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato
salvo che pervengano alla Comunita' Montana richieste di chiarimenti
od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di
audizioni. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a
decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta
dichiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione,
copia del piano approvato e' trasmessa dalla Comunita' Montana alla
Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al precedente comma, si applica anche per le
variazioni e gli aggiornamenti del piano.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo
socioeconomico)
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a
consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al
precedente comma 1.
3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna
previsti dalla normativa della Unione Europea, statale e regionale
affidati alla competenza della Comunita' Montana nell'ambito della
sua validita' temporale.
4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e
degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo
socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al
comma 4 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali
concorrono alla formazione del Piano Territoriale Provinciale o del
Piano Territoriale Metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni
adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6
dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge
urbanistica regionale vigente.
(Programmi annuali operativi)
2. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Provincia ed
alla Regione la quale ne valuta la compatibilita' con la
legislazione vigente e con il piano pluriennale di sviluppo
socio-economico.
3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunita'
Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti
operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di
programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Progetti integrati)
2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere
altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale
della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti
integrati, qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento,
sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa
operante con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora
concorrano al finanziamento soltanto Enti pubblici, la convenzione
viene stipulata previe deliberazioni degli Organi competenti degli
Enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo
impegno.
4. L'ammissibilita' e priorita' dei progetti integrati al
finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono
determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di
valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di
marginalita' socio-economica di cui all'articolo 5 della presente
legge. Il nucleo di valutazione tecnica puo' disporre l'audizione
delle Comunita' Montane proponenti. La Giunta regionale approva i
progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento una volta
conseguita la disponibilita' delle risorse statali di cui
all'articolo 53 della presente legge.
(Convenzioni)
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari,
conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunita'
Montana ed il Comune interessato.
(Gestione da parte della Comunita' Montana di
funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in
forma associata)
2. I Comuni di cui al precedente comma 1, organizzano altresi', a
livello di Comunita' Montana, l'esercizio associato di funzioni ad
essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad
essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in
attuazione del comma 2, dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990,
n. 142 e ne definisce le procedure dell'attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti
commi 1 e 2, i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla
base di uno schema tipo, definito dalla Comunita' Montana d'intesa
con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata
dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le
garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunita' Montana.
5. I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani
possono disporre che la delega alla Comunita' Montana di funzioni
proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma
associata, si estenda ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo
1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non
classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel
rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge
23 marzo 1981 n. 93, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree
intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea
montana, la Comunita' Montana puo' essere delegata da tutti o parte
dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali,
costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n.
142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli
Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunita' Montana,
o suo delegato, fara' parte dell'Assemblea del Consorzio in
rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunita' Montana.
7. La Comunita' Montana non puo' partecipare a Consorzi qualora dei
medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
8. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n.
142, le Comunita' Montane, singolarmente o in consorzio con altri
Enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali,
nonche' la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai
Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo
alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti
solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei
tossico nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle
macerie e degli inerti;
b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del
trasporto scolastico;
c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani,
nonche' gestione delle attivita' socio assistenziali ai sensi
dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62;
e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione
per i giovani;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
g) organizzare interventi di ripristino e recupero ambientale.
9. I Comuni possono delegare alle Comunita' Montane la facolta' di
contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa
Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la
realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi
carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano
coerenti con le finalita' del piano di sviluppo socio economico.
(Comunita' Montana. Unione di Comuni)
2. Tale costituzione puo' avvenire su proposta del Consiglio della
Comunita' Montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri
assegnati: l'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono
approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli Organi dell'Unione sono Organi della Comunita' Montana,
anche quando il potere di iniziativa e' autonomamente assunto dai
singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui
all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o piu'
Comuni facenti parte di una Comunita' Montana, la rappresentanza in
seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni
costituenti l'Unione, salvo diversa espressa volonta' dei Comuni
interessati.
(Servizi. Forme associative di cooperazione)
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli
articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
(Revisore dei conti)
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei Revisori ufficiali dei
conti;
b) tra gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti operanti
in Piemonte;
c) tra gli iscritti negli Albi dei Ragionieri operanti in Piemonte.
3. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, non e' revocabile
salvo inadempienza ed e' rieleggibile una sola volta. Il revisore ha
diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.
4. Il Revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e da
Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di
controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita'
contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la
corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione,
redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione
consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il
Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una
migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.
(Controllo sugli organi e sugli atti della Comunita' Montana)
(Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane)
2. La Conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal
Presidente della Giunta regionale.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale)
2. Le Comunita' Montane predispongono il programma di interventi
di cui al comma 1 promuovendo Conferenze di servizi ai sensi
dell'articolo 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, con la
Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge
18 maggio 1989, n. 183.
3. Alle Comunita' Montane e' demandato il compito di gestire la
realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed
idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al
comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al
presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei
corsi d'acqua e puo' essere realizzata secondo le modalita'
previste all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce le modalita' di applicazione delle
disposizioni del presente articolo.
(Gestione del patrimonio forestale)
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti Pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma
coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti
della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla
tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della
legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Le Comunita' Montane svolgono specifici compiti di tutela
paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne
l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal
fine svolgono le seguenti attivita':
a) manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti
finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. Le Comunita' Montane, su delega dei Comuni, gestiscono le
proprieta' silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. Le Comunita' Montane possono affidare la realizzazione delle
attivita' di cui al comma 3, nei limiti e con le modalita' di cui
all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli
singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi
del presente articolo.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 si impegna per
un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non
trasferire l'attivita' economica, pena la revoca del beneficio
concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli
interessi legali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei
Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e appartenenti alla
classe 1, fascia ad alta marginalita', di cui all'articolo 5 della
presente legge.
4. Le Comunita' Montane, a valere sul finanziamento loro concesso
ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare
contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case
sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani
regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. La Giunta regionale determina le modalita' di concessione e la
misura massima del contributo per ogni tipo di intervento. Le
Comunita' Montane stabiliscono di conseguenza l'entita' del
contributo. Tale entita' puo' essere diversificata per sub aree in
relazione alle loro caratteristiche.
(Tutela prodotti tipici)
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i
giovani agricoltori)
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto ed i
quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della
legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici
comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone
montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di
affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui
agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali
la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il
trenta per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i
quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita'
Montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1,
contributi a copertura delle spese relative agli atti di
compravendita e di permuta di terreni.
(Turismo rurale in ambiente montano)
2. Le Comunita' Montane promuovono progetti ed iniziative di
salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in
collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore
della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale,
individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna
piemontese.
4. Le Comunita' Montane possono concedere incentivi per
l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e
valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore
storico paesaggistico e architettonico, nonche' per il restauro dei
centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando
tipologie edilizie tradizionali.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone
montane)
2. Le Comunita' Montane definiscono nell'ambito del proprio
programma operativo annuale gli interventi e le azioni da
realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta
regionale, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da
tali interventi.
(Trasporti)
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, e' attivato garantendo
condizioni di accessibilita' ai portatori di handicap, invalidi,
anziani.
3. Le Comunita' Montane delegate possono stipulare convenzioni con
i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a
territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunita' Montane.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito
regolamento approvato dal Consiglio della Comunita' Montana a norma
dell'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunita' Montane
delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi
necessari per l'espletamento del servizio.
6. Le Comunita' Montane delegate possono concedere contributi a
compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e
merci sul proprio territorio.
(Valorizzazione della cultura della montagna
piemontese)
2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle
Comunita' Montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la
documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni
della cultura dell'area montana piemontese.
(Informatizzazione)
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore
della presente legge, emana direttive per la progettazione del
predetto sistema informatico e per determinare i relativi
finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal
CIPE , definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani
di attivita' e servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 31
gennaio 1994, n. 97.
(Servizio scolastico)
2. Le Comunita' Montane possono concedere borse di studio ai
giovani di eta' compresa fra i quattordici e i venticinque anni
residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di
scuola secondaria superiore o universitari.
(Individuazione delle localita' abitate)
(Fondo regionale per la montagna)
a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione
a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio
precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio
regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la
montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo
della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di
previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli con le
seguenti denominazioni:
a) Fondo regionale per la montagna risorse regionali;
b) Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate.
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)
a) una quota fissa di lire 50.000.000 per ogni Comunita' Montana;
b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta
alla popolazione residente nelle Comunita' Montane ed il settanta
per cento in proporzione diretta all'estensione del loro
territorio.
2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della
quota fissa destinata ad ogni Comunita' Montana ed aggiorna
altresi', con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati
sui dati della popolazione residente riferiti al penultimo anno
precedente e forniti dall' UNCEM .
3. La quota residua delle risorse regionali che contribuiscono
alla formazione del fondo regionale per la montagna viene
destinata:
a) al finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 31
della presente legge;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a
carattere straordinario e mediante contributi ad Enti o privati,
per la promozione, la salvaguardia del territorio e la
valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita'
economiche delle zone montane.
4. Le risorse statali che contribuiscono alla formazione del fondo
regionale per la montagna, sono ripartite annualmente fra le
Comunita' Montane secondo i criteri di cui al punto b) del comma 1.
5. Una quota non superiore al quaranta per cento delle risorse di
cui al precedente comma, puo' essere destinata al finanziamento dei
progetti integrati di cui all'articolo 31 della presente legge.
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni)
a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente
nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno
precedente;
b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone
montane.
2. Il riparto di cui al comma 1 e' determinato con deliberazione
della Giunta regionale.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Riparto dei relativi fondi regionali)
1. Alle Comunita' Montane, per le spese di funzionamento dei loro
uffici, e' concesso un contributo nella misura annua di lire
6.000.000.
2. E' concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per
ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane di cui
all'articolo 2 della presente legge e di lire 500 per ogni abitante
residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo
censimento della popolazione.
3. Al fine dell'applicazione dei commi precedenti, il
corrispondente stanziamento di spesa e' determinato con la legge di
approvazione del bilancio regionale.
(Abrogazioni)
a) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28: Ordinamento delle
Comunita' Montane;
b) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29: Modificazioni alla
legge "Ordinamento delle Comunita' Montane" approvata dal Consiglio
regionale in data 12 maggio 1992;
c) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54: Individuazione delle
fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica nell'ambito
delle Comunita' Montane. Modificazioni alla legge regionale 18
giugno 1992, n. 28;
d) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72: Provvedimenti per la
salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle
zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n.
28, gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29;
e) la legge regionale..........Sostituzione del comma 4
dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72
"Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo
socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale
18 giugno 1992, n. 28, gia' modificata dalla legge regionale 18
giugno 1992, n. 29".
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale
in contrasto con la presente legge.
(Indennita' per la conservazione del patrimonio
tartufigeno)
(Oneri finanziari)
(Entrata in vigore)