Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Disegno di legge regionale, n. 6210.

Testo unico delle leggi sulla montagna.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59
All. A.

Titolo I. - Finalita'. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita' ed ambito di applicazione)

1. La Regione Piemonte, nel quadro delle finalita' di cui all'articolo 44 ultimo comma della Costituzione, in armonia con le vigenti disposizioni comunitarie e nazionali ed in applicazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97, promuove la salvaguardia del territorio con particolare attenzione all'ambiente naturale e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane.
2. Le disposizioni della presente legge si applicano ai territori delle Comunita' Montane ridelimitate ai sensi dell'articolo 3 ed ai territori classificati montani pur non ricadenti in Comunita' Montane a norma dell'articolo 28, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Le Comunita' Montane svolgono le funzioni di Consorzio di bonifica montana.

Art. 2.
(Territori montani)

1. I territori montani della Regione Piemonte, individuati per Comune di appartenenza, sono elencati nell'Allegato A.

Art. 3.
(Delimitazione delle zone montane omogenee)

1. I territori di cui all'articolo 2 della presente legge regionale, nel rispetto delle indicazioni e con le limitazioni di cui al comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono ripartiti in base a criteri di unita' territoriale, economica e sociale, nelle sottoelencate zone omogenee.
2. La parte di territorio classificata montana di un Comune escluso dalle Comunita' Montane, mantiene la propria classificazione:
a) nella provincia di Alessandria:
1) I Comuni della Valli Curone Grue Ossona: Avolasca, Brignano Frascata, Casasco, Castellania, Costa Vescovato, Dernice, Fabbrica Curone, Garbagna, Gremiasco, Momperone, Monleale, Montacuto, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.
2) I Comuni della Val Borbera e Valle Spinti: Albera Ligure, Borghetto Borbera, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Grondona, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure, Stazzano, Vignole Borbera.
3) I Comuni dell'Alta Val Lemme ed Alto Ovadese: Bosio, Carrosio, Casaleggio Boiro, Fraconalto, Lerma, Mornese, Tagliolo Monferrato, Voltaggio.
4) I Comuni dell'Alta Valle Orba, Valle Erro e Bormida di Spigno: Cartosio, Cassinelle, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Malvicino, Merana, Molare, Montechiaro d'Acqui, Morbello, Pareto, Ponzone, Spigno Monferrato.
b) Nella provincia di Asti:
5) I Comuni della Langa Astigiana, Val Bormida: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Olmo Gentile, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Serole, Sessame, Vesime.
c) Nella provincia di Biella:
6) I Comuni della Val Sessera: Ailoche, Caprile, Coggiola, Crevacuore, Portula, Pray Biellese, Sostegno.
7) I Comuni della Valle di Mosso: Bioglio, Callabiana, Camandona, Casapinta, Crosa, Curino, Mezzana Mortigliengo, Mosso S. Maria, Pettinengo, Piatto, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Strona, Trivero, Vallanzengo, Valle Mosso, Valle S. Nicolao, Veglio.
8) I Comuni della Valle del Cervo, La Bursch: Andorno Micca, Campiglia Cervo, Miagliano, Piedicavallo, Pralungo, Quittengo, Rosazza, Sagliano Micca, San Paolo Cervo, Tavigliano, Tollegno.
9) I Comuni della Valle dell'Elvo: Donato, Graglia, Magnano, Muzzano, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, Zimone, Zubiena.
d) Nella provincia di Cuneo:
10) I Comuni delle Valli Po, Bronda e Infernotto: Brondello, Castellar, Crissolo, Gambasca, Martiniana Po, Oncino, Ostana, Paesana, Pagno, Rifreddo, Sanfront nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Bagnolo Piemonte, Barge, Envie, Revello.
11) I Comuni della Valle Varaita: Bellino, Brossasco, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Piasco, Pontechianale, Rossana, Sampeyre, Valmala, Venasca, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Costigliole Saluzzo, Verzuolo.
12) I Comuni della Valle Maira: Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Dronero, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, Roccabruna, San Damiano Macra, Stroppo, Villar San Costanzo.
13) I Comuni della Valle Grana: Bernezzo, Castelmagno, Cervasca, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana, Vignolo, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Caraglio.
14) I Comuni della Valle Stura: Aisone, Argentera, Demonte, Gaiola, Moiola, Pietraporzio, Rittana, Roccasparvera, Sambuco, Valloriate, Vinadio, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Borgo San Dalmazzo.
15) I Comuni delle Valli Gesso Vermenagna Pesio: Chiusa Pesio, Entracque, Limone Piemonte, Roaschia, Robilante, Roccavione, Valdieri, Vernante, nonche' il territorio classificato montano dei Comuni di Boves, Peveragno.
16) I Comuni delle Valli Monregalesi: Briaglia, Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi', San Michele Mondovi', Torre Mondovi', Vicoforte, nonche' il territorio classificato montano del Comune di Villanova Mondovi'.
17) I Comuni dell'Alta Val Tanaro e delle Valli Mongia e Cevetta: Alto, Bagnasco, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Sale San Giovanni, Scagnello, Viola nonche' i territori classificati montani dei Comuni di Ceva e Lesegno.
18) I Comuni dell'Alta Langa: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Benevello, Bergolo, Bonvicino, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Camerana, Castelletto Uzzone, Castellino Tanaro, Castino, Cerreto Langhe, Ciglie', Cissone, Cortemilia, Cravanzana, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Levice, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Paroldo, Perletto, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torre Bormida, Torresina.
e) Nella Provincia di Novara:
19) I Comuni dei due Laghi: Armeno, Massino Visconti, Nebbiuno.
f) Nella Provincia di Torino.
20) I Comuni della Valle Pellice: Angrogna, Bibiana, Bobbio Pellice, Bricherasio, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Rora', Torre Pellice, Villar Pellice.
21) I Comuni delle Valli Chisone e Germanasca: Fenestrelle, Inverso Pinasca, Massello, Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pomaretto, Porte, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, S. Germano Chisone, Usseaux, Villar Perosa.
22) I Comuni del Pinerolese Pedemontano: Cantalupa, Frossasco, Prarostino, Roletto, S. Pietro Val Lemina, S. Secondo di Pinerolo nonche' il territorio classificato montano del Comune di Cumiana;
23) I Comuni della Val Sangone: Coazze, Giaveno, Reano, Sangano, Trana, Valgioie.
24) I Comuni della Bassa Val di Susa e della Val Cenischia: Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco, Chiusa S. Michele, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Rubiana, S. Ambrogio di Torino, S. Antonino di Susa, S. Didero, S. Giorio di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo.
25) I Comuni dell'Alta Valle di Susa: Bardonecchia, Cesana Torinese, Chiomonte, Claviere, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere.
26) I Comuni della Val Ceronda e Casternone: Givoletto, La Cassa, Val della Torre, Vallo Torinese, Varisella.
27) I Comuni delle Valli di Lanzo: Ala di Stura, Balangero, Balme, Cafasse, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Corio, Germagnano, Groscavallo, Lanzo Torinese, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'.
28) I Comuni dell'Alto Canavese: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Levone, Pertusio, Prascorsano, Pratiglione, Rivara, S. Colombano Belmonte, Valperga.
29) I Comuni delle Valli Orco e Soana: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Pont Canavese, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana.
30) I Comuni delle Valli Sacra, Chiusella e Dora Baltea Canavesana: Alice Superiore, Andrate, Borgiallo, Brosso, Carema, Castellamonte, Castelnuovo Nigra, Pecco, Chiesanuova, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Issiglio, Lugnacco, Meugliano, Nomaglio, Quassolo, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Tavagnasco, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vidracco, Vistrorio.
g) Nella Provincia del Verbano-Cusio-Ossola:
31) I Comuni dell'alta Valle Ossola: Baceno, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Formazza, Masera, Montecrestese, Premia, Trasquera, Trontano, Varzo.
32) I Comuni della Valle Vigezzo: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
33) I Comuni della bassa Valle del Toce, Antrona ed Anzasca: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Macugnaga, Mergozzo, Montescheno, Ornavasso, Pallanzeno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Seppiana, Vanzone con San Carlo, Villadossola, Vogogna, Viganella.
34) I Comuni del Cusio, Mottarone: Arola, Baveno, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Omegna, Quarna Sopra, Quarna Sotto.
35) I Comuni della Valle Strona: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce, Loreglia, Massiola, Valstrona.
36) I Comuni della Val Grande: Arizzano, Aurano, Cambiasca, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano, Vignone.
37) I Comuni dell'Alto Verbano: Bee, Cannero Riviera, Ghiffa, Oggebbio, Premeno, Trarego Viggiona.
38) I Comuni della Valle Cannobina: Cannobio, Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro.
h) nella Provincia di Vercelli:
39) I Comuni della Valsesia: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Borgosesia, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cellio, Cervatto, Civiasco, Cravagliana, Guardabosone, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Postua, Quarona, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Scopello, Valduggia, Varallo, Vocca.

Art. 4.
(Fasce altimetriche e di marginalita' socioeconomica)

1. La Regione provvede con legge all'individuazione ed eventuale modificazione di fasce altimetriche territoriali, ai sensi del comma 4, dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'ambito di quelle Comunita' Montane ove tale individuazione si renda necessaria per una piu' precisa indicazione delle omogeneita' socio-economiche ed al fine della possibile graduazione e differenziazione degli interventi.
2. Le tre fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica sono cosi' denominate:
a) classe 1: fascia ad alta marginalita';
b) classe 2: fascia a media marginalita';
c) classe 3: fascia a moderata marginalita'.

Art. 5.
(Delimitazione delle fasce altimetriche e di marginalita' socioeconomica)

1. I territori montani compresi nelle zone montane omogenee cosi' come individuate dall'articolo 3 della presente legge, sono ripartiti su base comunale nelle classi di cui al comma secondo del precedente articolo 4, come segue:
1) Comunita' Montana Valli Curone, Grue e Ossona (AL): classe 1: Fabbrica Curone, Montacuto; classe 2: Avolasca, Casasco, Dernice, Gremiasco; classe 3: Brignano Frascata, Castellania, Costa Vescovato, Garbagna, Momperone, Monleale, Montegioco, Montemarzino, Pozzol Groppo, San Sebastiano Curone.
2) Comunita' Montana Val Borbera e Valle Spinti (AL): classe 1: Albera Ligure, Cabella Ligure, Cantalupo Ligure, Carrega Ligure, Mongiardino Ligure, Roccaforte Ligure, Rocchetta Ligure; classe 2: Grondona; classe 3: Borghetto Borbera, Stazzano, Vignole Borbera.
3) Comunita' Montana Alta Val Lemme e Alto Ovadese (AL): classe 1: Bosio, Fraconalto, Voltaggio; classe 2: Casaleggio Boiro, isola amministrativa di Lerma, Mornese; classe 3: Carrosio, Lerma, Tagliolo Monferrato.
4) Comunita' Montana Alta Valle Orba e Valle Erro, Bormida di Spigno (AL): classe 1: Ponzone; classe 2: Cassinelle, Malvicino, Molare, Morbello, Pareto; classe 3: Cartosio, Castelletto d'Erro, Cavatore, Denice, Merana, Montechiaro d'Acqui, Spigno Monferrato.
5) Comunita' Montana Langa Astigiana Val Bormida (AT): classe 2: Olmo Gentile, Serole; classe 3: Bubbio, Cassinasco, Cessole, Loazzolo, Mombaldone, Monastero Bormida, Roccaverano, San Giorgio Scarampi, Sessame, Vesime.
6) Comunita' Montana Valle Sessera (BI): classe 1: Ailoche, Coggiola, isole amministrative di Caprile e di Crevacuore; classe 2: Caprile, Crevacuore, Portula; classe 3: Pray Biellese, Sostegno.
7) Comunita' Montana Valle di Mosso (BI): classe 1: Bioglio, Camandona, Mosso Santa Maria, Pistolesa, Selve Marcone, Soprana, Trivero, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, isole amministrative di Pettinengo, di Valle Mosso e di Piatto; classe 2: Callabiana, Curino, Pettinengo, Piatto, Valle Mosso; classe 3: Casapinta, Crosa, Mezzana Mortigliengo, Strona.
8) Comunita' Montana Valle del Cervo, La Bursch (BI): classe 1: Campiglia Cervo, Piedicavallo, Quittengo, Rosazza, San Paolo Cervo, Tavigliano, isole amministrative di Andorno Micca, di Sagliano Micca; classe 2: Andorno Micca, Pralungo, Sagliano Micca, Tollegno; classe 3: Miagliano.
9) Comunita' Montana Valle dell'Elvo (BI): classe 1: Donato, Graglia, Netro, Pollone, Sala Biellese, Sordevolo, Torrazzo, isola amministrativa di Muzzano; classe 2: Magnano; classe 3:, Muzzano, Zimone, Zubiena.
10) Comunita' Montana Valli Po, Bronda e Infernotto (CN): classe 1: Crissolo, Oncino, Ostana; classe 2: Brondello, Gambasca, Martiniana Po, Paesana, Rifreddo, Sanfront, territori classificati montani di Bagnolo Piemonte e Barge; classe 3: Castellar, Pagno, territori classificati montani di Envie e Revello.
11) Comunita' Montana Valle Varaita (CN): classe 1: Bellino, Casteldelfino, Frassino, Isasca, Melle, Pontechianale, Sampeyre, Valmala; classe 2: Brossasco, Piasco, Rossana, Venasca; classe 3: territori classificati montani di Costigliole Saluzzo e Verzuolo.
12) Comunita' Montana Valle Maira (CN): classe 1: Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, San Damiano Macra, Stroppo; classe 2: Roccabruna, Villar San Costanzo; classe 3: Dronero.
13) Comunita' Montana Valle Grana (CN): classe 1: Castelmagno, Monterosso Grana, Pradleves; classe 2: Montemale di Cuneo, Valgrana, Vignolo; classe 3: Bernezzo, Cervasca territorio classificato montano di Caraglio.
14) Comunita' Montana Valle Stura (CN): classe 1: Aisone, Argentera, Pietraporzio, Rittana, Sambuco, Valloriate, Vinadio; classe 2: Demonte, Gaiola, Moiola, Roccasparvera; classe 3: territorio classificato montano di Borgo San Dalmazzo.
15) Comunita' Montana Valli Gesso Vermenagna Pesio (CN): classe 1: Entracque, Roaschia, Robilante, Valdieri, Vernante; classe 2: Limone Piemonte; classe 3: Chiusa Pesio, Roccavione, nonche' il territorio classificato montano di Boves e Peveragno.
16) i Comuni delle Valli Monregalesi (CN): classe 1: Frabosa Soprana, Frabosa Sottana, Montaldo Mondovi', Pamparato, Roburent, Roccaforte Mondovi'; classe 2: Briaglia, Monasterolo Casotto, Monastero Vasco, Torre Mondovi', Vicoforte, il territorio classificato montano di Villanova Mondovi'; classe 3: San Michele Mondovi'.
17) Comunita' Montana Alta Val Tanaro, Valli Mongia e Cevetta (CN): classe 1: Alto, Battifollo, Briga Alta, Caprauna, Castelnuovo Ceva, Garessio, Lisio, Ormea, Perlo, Priero, Priola, Scagnello, Viola; classe 2: Bagnasco, Mombasiglio, Montezemolo, Nucetto, Sale San Giovanni; classe 3: territori classificati montani di Ceva e Lesegno.
18) Comunita' Montana Alta Langa (CN): classe 1: Camerana, Castellino Tanaro, Levice; classe 2: Albaretto della Torre, Arguello, Belvedere Langhe, Bergolo, Bonvicino, Castelletto Uzzone, Cerreto Langhe, Cissone, Feisoglio, Gorzegno, Gottasecca, Igliano, Lequio Berria, Marsaglia, Mombarcaro, Monesiglio, Murazzano, Niella Belbo, Pezzolo Valle Uzzone, Prunetto, Roascio, Sale delle Langhe, Saliceto, San Benedetto Belbo, Serravalle Langhe, Somano, Torresina; classe 3: Benevello, Borgomale, Bosia, Bossolasco, Castino, Ciglie', Cortemilia, Cravanzana, Paroldo, Perletto, Rocca Ciglie', Rocchetta Belbo, Torre Bormida.
19) Comunita' Montana Dei due Laghi (NO): classe 1: Armeno; classe 2: Massino Visconti, Nebbiuno.
20). Comunita' Montana Valle Pellice (TO): classe 1: Angrogna, Bobbio Pellice, Rora', Villar Pellice; classe 2: Bibiana, Luserna S. Giovanni, Lusernetta, Torre Pellice; classe 3: Bricherasio.
21) Comunita' Montana Valli Chisone e Germanasca (TO): classe 1: Fenestrelle, Massello, Perrero, Pragelato, Prali, Pramollo, Roure, Salza di Pinerolo, Usseaux; classe 2: Inverso Pinasca, Perosa Argentina, Pinasca, Pomaretto, Porte, S. Germano Chisone, Villar Perosa.
22) Comunita' Montana Pinerolese Pedemontano (TO): classe 2: Cantalupa, Prarostino, S. Pietro Val Lemina, territorio classificato montano di Cumiana; classe 3: Frossasco, Roletto, S. Secondo di Pinerolo.
23) Comunita' Montana Val Sangone (TO): classe 1: Coazze, Valgioie; classe 2: Giaveno; classe 3: Reano, Sangano, Trana.
24) Comunita' Montana Bassa Val di Susa e Val Cenischia (TO): classe 1: Bussoleno, Condove, Mattie, Meana di Susa, Mompantero, Moncenisio, Novalesa, Venaus; classe 2: Almese, Borgone di Susa, Bruzolo, Caprie, Chianocco, Chiusa S. Michele, Rubiana, San Didero, San Giorio di Susa, Sant'Ambrogio di Torino, Sant'Antonino di Susa, Susa, Vaie, Villar Dora, Villar Focchiardo; classe 3: Caselette.
25) Comunita' Montana Alta Valle Susa (TO): classe 1: Chiomonte, Exilles, Giaglione, Gravere, Oulx, Salbertrand, Sauze di Cesana; classe 2: Bardonecchia, Cesana Torinese, Claviere, Sauze d'Oulx, Sestriere.
26) Comunita' Montana Valli di Lanzo (TO): classe 1: Ala di Stura, Balme, Cantoira, Ceres, Chialamberto, Coassolo Torinese, Groscavallo, Lemie, Mezzenile, Monastero di Lanzo, Pessinetto, Traves, Usseglio, Viu'; classe 2: Balangero, Cafasse, Corio, Germagnano, Lanzo Torinese.
27) Val Ceronda e Casternone (TO): classe 1: Varisella; classe 2: Givoletto, Val della Torre, Vallo Torinese; classe 3: La Cassa.
28) Comunita' Montana Alto Canavese (TO): classe 2: Canischio, Cuorgne', Forno Canavese, Prascorsano, Pratiglione, S. Colombano Belmonte, isole amministrative di Rivara e Valperga; classe 3: Levone, Pertusio, Rivara, Valperga.
29) Comunita' Montana Valli Orco e Soana (TO): classe 1: Alpette, Ceresole Reale, Frassinetto, Ingria, Locana, Noasca, Ribordone, Ronco Canavese, Sparone, Valprato Soana; classe 2: Pont Canavese.
30) Comunita' Montana Valli Sacra, Chiusella e Dora Baltea Canavesana (TO): classe 1: Alice Superiore, Andrate, Brosso, Carema, Castelnuovo Nigra, Cintano, Colleretto Castelnuovo, Meugliano, Quincinetto, Rueglio, Settimo Vittone, Trausella, Traversella, Vico Canavese, Vistrorio, isole amministrative di Castellamonte, Lugnacco e Pecco; classe 2: Borgiallo, Chiesanuova, Issiglio, Lugnacco, Nomaglio, Pecco, Quassolo; classe 3: Castellamonte, Tavagnasco, Vidracco.
31) Comunita' Montana Alta Valle Ossola (VB): classe 1: Baceno, Bognanco, Crevoladossola, Crodo, Domodossola, Formazza, Masera, Montecrestese, Premia, Trasquera, Trontano, Varzo.
32) Comunita' Montana Valle Vigezzo (VB): classe 1: Craveggia, Druogno, Malesco, Re, Santa Maria Maggiore, Toceno, Villette.
33) Comunita' Montana Bassa Valle del Toce, Antrona ed Anzasca (VB): classe 1: Antrona Schieranco, Anzola d'Ossola, Bannio Anzino, Beura Cardezza, Calasca Castiglione, Ceppo Morelli, Mergozzo, Montescheno, Piedimulera, Pieve Vergonte, Premosello Chiovenda, Vanzone con San Carlo, Vogogna, Viganella; classe 2: Macugnaga, Ornavasso, Pallanzeno, Seppiana, Villadossola.
34) Comunita' Montana Cusio, Mottarone (VB): classe 1: Arola, Brovello Carpugnino, Cesara, Gignese, Madonna del Sasso, Nonio, Quarna Sopra, Quarna Sotto; classe 2: Baveno, Omegna.
35) Comunita' Montana Val Strona (VB): classe 1: Loreglia, Massiola, Valstrona; classe 2: Casale Corte Cerro, Germagno, Gravellona Toce.
36) Comunita' Montana Val Grande (VB): classe 1: Aurano, Caprezzo, Cossogno, Intragna, Miazzina, San Bernardino Verbano; classe 2: Arizzano, Cambiasca, Vignone.
37) Comunita' Montana Alto Verbano (VB): classe 1: Bee, Cannero Riviera, Premeno, Trarego Viggiona; classe 2: Oggebbio; classe 3: Ghiffa.
38) Comunita' Montana Valle Cannobina (VB): classe 1: Cavaglio Spoccia, Cursolo Orasso, Falmenta, Gurro; classe 2: Cannobio.
39) I Comuni della Valsesia (VC): classe 1: Alagna Valsesia, Balmuccia, Boccioleto, Breia, Campertogno, Carcoforo, Cervatto, Cravagliana, Fobello, Mollia, Pila, Piode, Postua, Rassa, Rima S. Giuseppe, Rimasco, Rimella, Riva Valdobbia, Rossa, Sabbia, Scopa, Vocca, isola amministrativa di Guardabosone; classe 2: Borgosesia, Cellio, Civiasco, Guardabosone, Quarona, Scopello, Valduggia, Varallo Attribuzione delle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica ai Comuni esclusi dalle Comunita' Montane; classe 1: Isole amministrative di Magliano Alpi; classe 2: territori classificati montani di Biella, Pinerolo, Stresa; classe 3: Arquata Scrivia, Avigliana, Busca, Camburzano, Cerreto Castello, Cossato, Lessona, Mongrando, Occhieppo Superiore, Occhieppo Inferiore, Pianfei, Piossasco, Quaregna, Ronco Biellese, Serravalle Scrivia, Ternengo, Valdengo, Vigliano Biellese, Zumaglia.

Art. 6.
(Costituzione della Comunita' Montana)

1. Tra i Comuni il cui territorio, o parte di esso, ricade in ciascuna delle zone omogenee, di cui all'articolo 3 della presente legge, e' costituita, in attuazione degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, la Comunita' Montana, Ente locale, allo scopo di promuovere la valorizzazione della zona montana, l'esercizio associato delle funzioni comunali, nonche' la fusione di tutti, o parte dei Comuni associati.

Art. 7.
(Variazioni territoriali della Comunita' Montana)

1. Le variazioni delle zone omogenee, di cui all'articolo 3 della presente legge, sono disposte con legge regionale, sentite le Comunita' ed i Comuni interessati.
2. Le leggi regionali che, nell'ambito dei territori montani di cui al comma 1 dell'articolo 2 della presente legge, istituiscono nuovi Comuni o modificano le circoscrizioni territoriali dei Comuni esistenti ai sensi dell'articolo 11 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dispongono altresi' circa le conseguenti modifiche delle zone omogenee e delle relative Comunita' Montane.
3. L'aggregazione e la fusione di piu' Comunita' Montane, cosi' come la scissione di una di esse, sono disciplinate con legge regionale.

Art. 8.
(Variazioni nella costituzione della Comunita' Montana)

1. Nel caso in cui, per effetto delle disposizioni di riordino territoriale, si verifichino variazioni rispetto al precedente assetto della Comunita' Montana con l'inserimento o l'esclusione di uno o piu' Comuni, il Consiglio della Comunita' si ricostituisce con l'aggiunta dei rappresentanti del o dei nuovi Comuni inseriti nella Comunita', designati ai sensi del successivo articolo 16, con l'esclusione dei rappresentanti del o dei Comuni usciti dalla Comunita'.
2. La seduta di ricostituzione del Consiglio della Comunita' Montana e' convocata dal Presidente. In tale seduta il Consiglio provvede alla elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta, secondo le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge.

Art. 9.
(Costituzione di nuove Comunita' Montane)

1. Nel caso di costituzione di nuove Comunita' Montane che derivino dalla fusione o dalla scissione di Comunita' Montane preesistenti, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto avente efficacia dalla data di entrata in vigore della legge di istituzione, nomina un Commissario per ciascuna delle Comunita' preesistenti che assume i poteri degli Organi delle stesse sino all'insediamento dei Consigli delle nuove Comunita' ed all'elezione dei nuovi Organi.
2. La seduta di insediamento del Consiglio delle nuove Comunita' Montane e' convocata dal Presidente della Giunta regionale ed ha luogo entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge.
3. Costituiscono il Consiglio i rappresentanti dei Comuni facenti parte della nuova Comunita' Montana, gia' designati a rappresentarli nei Consigli delle Comunita' Montane preesistenti.
4. Nella seduta di insediamento, presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta', il Consiglio elegge il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta con le procedure di cui all'articolo 21 della presente legge.

Art. 10.
(Finalita' e funzioni della Comunita' Montana)

1. La Comunita' Montana, attraverso l'attuazione dei piani pluriennali e di progetti integrati e nel quadro della programmazione di sviluppo provinciale e regionale, promuove lo sviluppo socio-economico del proprio territorio, persegue l'armonico riequilibrio delle condizioni di esistenza delle popolazioni montane, anche garantendo, d'intesa con altri Enti operanti sul territorio, adeguati servizi capaci di incidere positivamente sulla qualita' della vita. La Comunita' Montana concorre, nell'ambito della legislazione vigente, alla difesa del suolo ed alla difesa ambientale, tutela e valorizza la cultura locale e favorisce l'elevazione culturale e professionale delle popolazioni montane anche attraverso un'adeguata formazione professionale che terra' conto nei suoi moduli organizzativi delle peculiarita' delle realta' montane.
2. La Comunita' Montana esercita le funzioni ad essa attribuite dalla legge nazionale e regionale, quelle ad essa delegate da Regione, Provincia e Comuni ed in particolare:
a) gestisce gli interventi speciali per la montagna stabiliti dalla normativa della Unione Europea e dalla legge nazionale e regionale;
b) esercita, secondo le procedure previste dall'articolo 33 della presente legge, le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che i Comuni sono tenuti o decidono di esercitare in forma associativa;
c) realizza le proprie finalita' istituzionali attraverso programmi operativi annuali di attuazione del piano pluriennale di sviluppo socio-economico;
d) concorre alla formazione del Piano Territoriale Provinciale e Metropolitano della Provincia, anche attraverso le indicazioni urbanistiche contenute nel proprio piano pluriennale di sviluppo socio-economico. Tale piano dovra' comunque essere sottoposto al parere obbligatorio delle Comunita' interessate;
e) favorisce la fusione di tutti o parte dei Comuni ricadenti nella zona omogenea;
f) puo' trasformarsi, secondo le procedure di cui alla presente legge, in Unione di Comuni, senza che vengano meno le finalita' perseguite e le funzioni esercitate in quanto Comunita' Montana.

Art. 11.
(Attribuzioni)

1. In applicazione dell'articolo 3 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nell'organizzare, attraverso gli Enti locali, l'esercizio delle funzioni amministrative di interesse locale, la legge regionale determina quelle da attribuire alla competenza delle Comunita' Montane, adeguando la scelta alla peculiarita' del territorio montano.
2. Con gli atti regionali di attuazione delle normative della Unione Europea o nazionale vengono individuati gli interventi speciali per la montagna, ai sensi e con gli effetti previsti dal comma 1 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. L'attuazione degli interventi speciali per la montagna, di cui al comma precedente, e' di competenza delle Comunita' Montane, alle quali sono affidate le relative funzioni amministrative.

Art. 12.
(Statuto)

1. La Comunita' Montana adotta il proprio Statuto ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione dell'Ente ed in particolare determina le attribuzioni degli Organi, l'ordinamento dei propri uffici e dei servizi pubblici. Lo Statuto disciplina inoltre, nel quadro delle vigenti leggi statali e regionali, le forme della collaborazione fra la Comunita' Montana, i Comuni e gli altri Enti operanti sul territorio e le modalita' della partecipazione popolare e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.
3. Lo Statuto determina altresi' la sede e la denominazione dell'Ente.

Art. 13.
(Adozione dello Statuto)

1. Lo Statuto e' adottato dal Consiglio della Comunita' Montana. Le Comunita' Montane ridelimitate o comunque modificate, ai sensi della presente legge, adottano lo Statuto entro 180 giorni dalla data di insediamento del Consiglio della Comunita' Montana.
2. Nella predisposizione dello Statuto la Comunita' Montana valuta le relazioni funzionali con gli Statuti dei Comuni che la costituiscono.
3. Lo Statuto e' approvato con il voto favorevole dei due terzi deiConsiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta in prima od in eventuale seconda convocazione nella seduta in cui per la prima volta l'argomento e' posto all'ordine del giorno, la votazione e' ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto e' approvato se ottiene in entrambe le sedute il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche od integrazione dello Statuto.
4. Lo Statuto, soggetto al solo controllo di legittimita' del Comitato regionale di Controllo, e' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Art. 14.
(Regolamenti)

1. Nel rispetto della legge e dello Statuto, la Comunita' Montana adotta in particolare uno o piu' Regolamenti relativi all'organizzazione ed al funzionamento degli Organi, degli uffici e per l'esercizio delle funzioni nonche' un apposito Regolamento a tutela dei diritti di partecipazione e di accesso dei cittadini ai documenti amministrativi.

Titolo II. - Organi della Comunita' Montana

Art. 15.
(Organi della Comunita' Montana)

1. Sono Organi della Comunita' Montana:
a) il Consiglio;
b) la Giunta;
c) il Presidente.

Art. 16.
(Costituzione e funzionamento del Consiglio della Comunita' Montana)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana e' costituito da tre rappresentanti per ciascuno dei Comuni ricadenti in tutto od in parte nella zona montana omogenea.
2. Sono rappresentanti del Comune in seno al Consiglio della Comunita' Montana:
a) il Sindaco o un Consigliere nominato dal Sindaco stesso;
b) due Consiglieri di cui uno della minoranza ove presente.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, i tre rappresentanti del Comune restano in carica sino alla surrogazione da parte del nuovo Consiglio comunale e cio' anche nel caso di gestione commissariale.
4. La convocazione della prima seduta del Consiglio e' disposta dal Presidente uscente entro trenta giorni dal completamento delle comunicazioni di nomina dei rappresentanti da parte dei Comuni. Tali comunicazioni debbono essere trasmesse alla Comunita' Montana entro dieci giorni dalla loro efficacia.
5. La seduta di cui al comma precedente e' presieduta dal Consigliere piu' anziano di eta'.
6. Le norme regolamentari per il funzionamento del Consiglio disciplinano la dichiarazione di appartenenza dei Consiglieri ai gruppi consiliari e la nomina dei capigruppo.
7. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri ed a maggioranza di voti, salvo nei casi espressamente previsti dalla presente legge.

Art. 17.
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio e' l'Organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo della Comunita' Montana.
2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:
a) lo Statuto dell'Ente, i Regolamenti, l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
b) il piano pluriennale di sviluppo socio-economico, i programmi annuali operativi, i programmi di settore;
c) l'accettazione di deleghe connesse all'esercizio di funzioni delegate dai Comuni, dalla Provincia o dalla Regione;
d) la presa d'atto dell'acquisizione dell'esercizio di funzioni proprie dei Comuni o ad esse delegate dalla Regione;
e) le relazioni previsionali e programmatiche;
f) i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni;
g) i conti consuntivi;
h) la contrazione dei mutui e relativi piani finanziari;
i) i pareri da rendere in relazione agli atti suddetti;
l) la disciplina dello stato giuridico e delle assunzioni del personale, le piante organiche e le relative variazioni;
m) le convenzioni con gli altri Enti locali, la costituzione e la modificazione di forme associative, compresi gli accordi di programma di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142;
n) la costituzione, i compiti di aziende speciali ed istituzioni, l'assunzione e la concessione di pubblici servizi, la partecipazione della Comunita' Montana a societa' di capitali;
o) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione di beni e servizi di carattere continuativo;
p) gli acquisti e le alienazioni immobiliari e le relative permute;
q) gli appalti e le concessioni di opere che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;
r) la nomina, la designazione e la revoca di propri rappresentanti presso Enti, aziende ed istituzioni;
s) i Piani Regolatori intercomunali e piu' in generale i pareri in materia urbanistica ove previsti ai sensi delle vigenti leggi.
3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via di urgenza da altri Organi della Comunita' Montana, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nella prima seduta successiva all'adozione, da tenersi entro sessanta giorni, pena la decadenza.

Art. 18.
(Durata in carica del Consiglio)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana si intende costituito o rinnovato con l'avvenuta designazione, entro i termini di cui al comma 5 dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dei rappresentanti di almeno i quattro quinti dei Comuni interessati.
2. Il Consiglio dura in carica sino al suo rinnovo, che avviene a seguito del rinnovo della maggioranza dei Consigli dei Comuni che costituiscono la Comunita' Montana.
3. I componenti il Consiglio della Comunita' Montana rappresentanti i Comuni non interessati dal turno elettorale restano in carica sino alla scadenza del loro mandato e comunque sino alla designazione da parte del Comune dei propri rappresentanti.
4. Dalla data di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali cui sia interessata la maggioranza dei Comuni costituenti la Comunita' Montana, il Consiglio della stessa si limita, fino al rinnovo di cui al precedente comma 2, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 19.
(Incompatibilita', convalida, cessazione e sostituzione dei Consiglieri)

1. Si applicano ai Consiglieri della Comunita' Montana le norme della legge 23 marzo 1981, n. 154 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto compatibili.
2. Lo Statuto puo' prevedere norme sulla cessazione dalla carica di Consigliere e sui modi di sostituzione, nonche' sulla convalida, da parte del Consiglio, dei Consiglieri designati dai Comuni.

Art. 20.
(Costituzione della Giunta della Comunita' Montana)

1. La Giunta e' costituita dal Presidente, dal Vice Presidente e da un numero di componenti stabiliti dallo Statuto, in misura non superiore a tre per le Comunita' Montane costituite da non piu' di otto Comuni, non superiore a cinque per le Comunita' Montane costituite da nove a quattordici Comuni, non superiore a sette per le Comunita' Montane costituite da oltre quattordici Comuni.

Art. 21.
(Elezione della Giunta)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, con unica votazione, il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta nella prima adunanza subito dopo la convalida dei Consiglieri.
2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana, contenente la lista dei candidati alla carica del Presidente, di Vice Presidente e di componenti della Giunta. Il documento e' illustrato dal candidato alla carica di Presidente.
3. L'elezione avviene a scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di due successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei Consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta, il Consiglio e' sciolto secondo le procedure previste dall'articolo 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Analoga procedura si utilizza in caso di vacanza della carica di Presidente; in caso di dimissioni del Presidente decade l'intera Giunta ed i sessanta giorni decorrono dalla data di presentazione delle dimissioni. La surroga di uno o piu' componenti la Giunta avviene nella seduta del Consiglio immediatamente successiva al verificarsi della vacanza od alla presentazione delle dimissioni.
4. Lo Statuto puo' prevedere l'elezione a componente della Giunta di cittadini non facenti parte del Consiglio della Comunita' Montana, in possesso dei requisiti di compatibilita' e di eleggibilita' alla carica di Consigliere comunale e di Consigliere della Comunita' Montana.

Art. 22.
(Mozione di sfiducia, revoca e sostituzione)

1. Il Presidente, il Vice Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Comunita' Montana. Si applicano le norme contenute nei commi 2, 3, 4, 5 dell'articolo 37 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Alla sostituzione di singoli componenti della Giunta revocati dal Consiglio su proposta del Presidente provvede nella stessa seduta il Consiglio su proposta del Presidente.

Art. 23.
(Attribuzioni della Giunta)

1. La Giunta compie tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze attribuite dallo Statuto al Presidente, o riservate al Segretario o ai funzionari dirigenti; riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attivita', ne attua gli indirizzi generali e svolge funzione propositiva nei confronti dello stesso.
2. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza di voti.

Art. 24.
(ll Presidente della Comunita' Montana)

1.Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, nonche' all'esecuzione degli atti.
2. Il Presidente esercita le funzioni a lui attribuite dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti e sovrintende altresi' all'espletamento di tutte le funzioni attribuite o delegate alla Comunita' Montana.

Titolo III. - Uffici e personale della Comunita' Montana

Art. 25.
(Segretario della Comunita' Montana)

1. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, in ordine all'organizzazione degli uffici e del personale, la Comunita' Montana ha un Segretario titolare dipendente di ruolo.
2. Il Segretario, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Presidente, sovraintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei dipendenti e degli uffici, coordinandone l'attivita', cura l'attuazione dei provvedimenti, e' responsabile dell'istruttoria delle deliberazioni, provvede ai relativi atti esecutive partecipa alle riunioni della Giunta del Consiglio.
3. Lo Statuto e il Regolamento possono prevedere un Vice Segretario per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Segretario nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
4. Le Comunita' Montana che abbiano vacante il posto in organico di Segretario, o che siano prive di detto posto in organico, provvedono nel primo caso alla copertura del posto entro un anno e nel secondo caso all'istituzione del posto ed alla sua copertura entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. La normativa di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n. 142 in ordine alle responsabilita' del Segretario degli Enti locali e dei dirigenti dei servizi si applica al Segretario ed ai dirigenti dei servizi della Comunita' Montana.
6. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 4 le Comunita' Montane con popolazione inferiore ai seimila abitanti risultati al censimento 1991 potranno avvalersi a tempo parziale e tramite apposita convenzione, dell'attivita' del Segretario di altra Comunita' Montana.

Art. 26.
(Personale della Comunita' Montana)

1. Il trattamento giuridico ed economico-normativo del personale di ruolo dalla Comunita' Montana e' determinato da contratti collettivi di diritto privato ai sensi della legislazione vigente. Le Comunita' Montane possono comunque stipulare contratti di lavoro a termine nei casi consentiti dalla vigente legislazione.

Art. 27.
(Ufficio di Statistica)

1. Lo Statuto della Comunita' Montana prevede l'istituzione di un ufficio di Statistica, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322.

Titolo IV. - Piano pluriennale di sviluppo programmi annuali operativi progetti integrati

Art. 28.
(Formazione, adozione, ed approvazione del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Entro un anno dall'approvazione dello Statuto, la Comunita' Montana adotta il piano pluriennale di sviluppo socio-economico di cui all'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico ha durata quinquennale. Nel corso della sua validita', al piano possono essere apportate variazioni ed aggiornamenti.
3. La Giunta della Comunita' Montana predispone il piano pluriennale di sviluppo socio-economico tenendo conto delle previsioni degli strumenti urbanistici esistenti a livello comunale ed intercomunale, della pianificazione territoriale e di settore vigenti, nonche' delle indicazioni derivanti dalla consultazione dei Comuni interessati.
4. Il Consiglio della Comunita' Montana adotta il piano e lo trasmette, corredato di ogni utile documentazione, alla Provincia che lo approva con deliberazione consiliare entro 90 giorni dal suo ricevimento. Trascorso tale termine, il piano si intende approvato salvo che pervengano alla Comunita' Montana richieste di chiarimenti od elementi integrativi di giudizio anche attraverso procedure di audizioni. In tal caso il termine di 90 giorni si intende a decorrere dalla conclusione della procedura di richiesta dichiarimenti. Entro dieci giorni dalla definitiva approvazione, copia del piano approvato e' trasmessa dalla Comunita' Montana alla Presidenza della Giunta regionale.
5. La procedura di cui al precedente comma, si applica anche per le variazioni e gli aggiornamenti del piano.

Art. 29.
(Contenuti del piano pluriennale di sviluppo socioeconomico)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico comprende tutte le opere e gli interventi nei settori produttivi, economici, infrastrutturali, sociali e dei servizi che la Comunita' Montana intende realizzare, nell'ambito della durata temporale dello stesso, nell'esercizio dei propri compiti istituzionali, delle funzioni attribuite, di quelle delegate, nonche' di quelle comunali da svolgere in forma associata. Il piano costituisce l'unitario strumento di programmazione della Comunita' Montana ed e' redatto in forma sintetica secondo schemi predisposti, ai fini dell'omogeneita', dalla Giunta regionale.
2. Il piano individua gli strumenti normativi e finanziari idonei a consentire la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al precedente comma 1.
3. Al piano si raccordano gli interventi speciali per la montagna previsti dalla normativa della Unione Europea, statale e regionale affidati alla competenza della Comunita' Montana nell'ambito della sua validita' temporale.
4. L'individuazione e la collocazione cartografica delle opere e degli interventi previsti nel piano pluriennale di sviluppo socio-economico costituiscono le indicazioni urbanistiche di cui al comma 4 dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le quali concorrono alla formazione del Piano Territoriale Provinciale o del Piano Territoriale Metropolitano. Alle suddette indicazioni i Comuni adeguano i propri strumenti urbanistici, ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e della legge urbanistica regionale vigente.

Art. 30.
(Programmi annuali operativi)

1. Il piano pluriennale di sviluppo socio-economico viene realizzato mediante programmi annuali operativi. Il programma annuale operativo integra la relazione previsionale e programmatica allegata al bilancio di previsione della Comunita' Montana ed indica l'utilizzo delle risorse finanziarie disponibili per la sua attuazione.
2. Il programma annuale operativo e' trasmesso alla Provincia ed alla Regione la quale ne valuta la compatibilita' con la legislazione vigente e con il piano pluriennale di sviluppo socio-economico.
3. Per l'attuazione dei programmi annuali operativi la Comunita' Montana ricerca ogni possibile collaborazione con gli altri Enti operanti sul territorio di competenza, anche attraverso accordi di programma di cui all'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 31.
(Progetti integrati)

1. La Regione finanzia o concorre a finanziare progetti integrati presentati entro il 31 marzo di ogni anno, dalle Comunita' Montane singolarmente o d'intesa fra loro, coerenti con il contenuto del piano pluriennale di sviluppo socio-economico, idonei a promuovere lo sviluppo economico-sociale ed occupazionale, nonche' la tutela del patrimonio storico, culturale ed ambientale.
2. Alla realizzazione dei progetti integrati possono concorrere altri Enti e privati interessati alla promozione economico-sociale della zona montana.
3. I rapporti e gli impegni per la realizzazione di progetti integrati, qualora concorrano piu' soggetti al loro finanziamento, sono regolati da apposita convenzione stipulata fra le parti e resa operante con decreto del Presidente della Giunta regionale. Qualora concorrano al finanziamento soltanto Enti pubblici, la convenzione viene stipulata previe deliberazioni degli Organi competenti degli Enti stessi, comprovanti la copertura finanziaria del relativo impegno.
4. L'ammissibilita' e priorita' dei progetti integrati al finanziamento o al cofinanziamento e la misura dell'intervento sono determinate dalla Giunta regionale su proposta di un nucleo di valutazione tecnica appositamente costituito, tenendo conto:
a) della ricaduta economica ed occupazionale dell'intervento;
b) dei benefici ambientali che ne derivano;
c) della localizzazione rispetto alle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica di cui all'articolo 5 della presente legge. Il nucleo di valutazione tecnica puo' disporre l'audizione delle Comunita' Montane proponenti. La Giunta regionale approva i progetti ammessi al finanziamento o al cofinanziamento una volta conseguita la disponibilita' delle risorse statali di cui all'articolo 53 della presente legge.

Titolo V. - Rapporti Istitizionali. Controlli

Art. 32.
(Convenzioni)

1. La Regione partecipa ai rapporti convenzionali tra la Comunita' Montana ed il Comune escluso dalla medesima in attuazione dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, per la realizzazione, da parte della Comunita' Montana, degli interventi speciali per la montagna, in forza di normative della Unione Europea e di leggi statali o regionali, nella parte di territorio classificata montana del Comune interessato.
2. La convenzione regola espressamente i rapporti finanziari, conseguenti alla sua attuazione, tra la Regione, la Comunita' Montana ed il Comune interessato.

Art. 33.
(Gestione da parte della Comunita' Montana di funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, da esercitarsi in forma associata)

1. I Comuni ricadenti in ciascuna delle zone omogenee di cui all'articolo 2 della presente legge organizzano l'esercizio associato di funzioni proprie e la gestione associata di servizi comunali, nei settori di competenza, a livello di Comunita' Montana.
2. I Comuni di cui al precedente comma 1, organizzano altresi', a livello di Comunita' Montana, l'esercizio associato di funzioni ad essi delegate.
3. La legge regionale indica le funzioni proprie dei Comuni, o ad essi delegate, che debbono essere esercitate in forma associata in attuazione del comma 2, dell'articolo 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e ne definisce le procedure dell'attuazione.
4. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, i Consigli Comunali approvano un disciplinare sulla base di uno schema tipo, definito dalla Comunita' Montana d'intesa con i Comuni interessati, che stabilisce i fini, la durata dell'impegno, i rapporti finanziari, nonche' gli obblighi e le garanzie reciproche tra i Comuni e la Comunita' Montana.
5. I Comuni di cui al comma 1 classificati parzialmente montani possono disporre che la delega alla Comunita' Montana di funzioni proprie o delegate, anche quando le stesse vengono svolte in forma associata, si estenda ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 93, anche alla parte del proprio territorio non classificata montana. I relativi rapporti di natura finanziaria, nel rispetto delle disposizioni di cui al citato articolo 4 della legge 23 marzo 1981 n. 93, sono regolati da apposita convenzione.
6. Per la gestione di servizi di livello provinciale o di aree intercomunali che superino l'ambito territoriale della zona omogenea montana, la Comunita' Montana puo' essere delegata da tutti o parte dei propri Comuni a far parte di Consorzi fra Enti locali, costituiti ai sensi dell'articolo 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, assorbendo le quote di partecipazione assegnate ai singoli Comuni aderenti. In tal caso il Presidente della Comunita' Montana, o suo delegato, fara' parte dell'Assemblea del Consorzio in rappresentanza dei Comuni deleganti alla Comunita' Montana.
7. La Comunita' Montana non puo' partecipare a Consorzi qualora dei medesimi facciano parte tutti i Comuni che la costituiscono.
8. Ai sensi degli articoli 28 e 29 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le Comunita' Montane, singolarmente o in consorzio con altri Enti montani, esercitano in forma associata le funzioni comunali, nonche' la gestione associata di servizi pubblici spettanti ai Comuni, con particolare riguardo ai seguenti settori:
a) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, disincentivo alla produzione, riduzione, riutilizzo e smaltimento dei rifiuti solidi urbani con eventuale trasformazione a fini energetici dei tossico nocivi e degli oli esausti di origine domestica, delle macerie e degli inerti;
b) organizzazione del trasporto locale ed in particolare del trasporto scolastico;
c) organizzazione del servizio di polizia urbana e rurale;
d) realizzazione di strutture di servizi sociali per gli anziani, nonche' gestione delle attivita' socio assistenziali ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62;
e) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani;
f) realizzazione di opere pubbliche di interesse collettivo;
g) organizzare interventi di ripristino e recupero ambientale.
9. I Comuni possono delegare alle Comunita' Montane la facolta' di contrarre mutui, in loro nome e per loro conto, presso la Cassa Depositi e Prestiti o presso altri istituti di credito, per la realizzazione di opere e per l'attuazione di interventi aventi carattere sovraccomunale, qualora tali opere ed interventi siano coerenti con le finalita' del piano di sviluppo socio economico.

Art. 34.
(Comunita' Montana. Unione di Comuni)

1. In previsione della loro fusione, i Comuni della Comunita' Montana possono costituirsi in Unione di Comuni, di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. Tale costituzione puo' avvenire su proposta del Consiglio della Comunita' Montana da assumere a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati: l'atto costitutivo ed il Regolamento dell'Unione sono approvati con unica deliberazione dai singoli Consigli comunali, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. Gli Organi dell'Unione sono Organi della Comunita' Montana, anche quando il potere di iniziativa e' autonomamente assunto dai singoli Comuni.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 26 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Nel caso di costituzione di Unione di Comuni fra due o piu' Comuni facenti parte di una Comunita' Montana, la rappresentanza in seno alla stessa continua ad essere assicurata dai singoli Comuni costituenti l'Unione, salvo diversa espressa volonta' dei Comuni interessati.

Art. 35.
(Servizi. Forme associative di cooperazione)

1. La Comunita' Montana puo' costituire, per l'esercizio di servizi e per lo svolgimento di funzioni, aziende speciali, istituzioni e consorzi. Puo' altresi' partecipare a societa' per azioni a prevalente capitale pubblico in relazione alla natura del servizio da erogare.
2. Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 22, 23, 24 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art. 36.
(Revisore dei conti)

1. Il Consiglio della Comunita' Montana elegge, a maggioranza dei Consiglieri assegnati un Revisore dei conti.
2. Il Revisore dei conti deve essere scelto:
a) tra gli iscritti nel ruolo nazionale dei Revisori ufficiali dei conti;
b) tra gli iscritti negli Albi dei Dottori Commercialisti operanti in Piemonte;
c) tra gli iscritti negli Albi dei Ragionieri operanti in Piemonte.
3. Il Revisore dei conti dura in carica 3 anni, non e' revocabile salvo inadempienza ed e' rieleggibile una sola volta. Il revisore ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti dell'Ente.
4. Il Revisore, secondo procedure determinate dallo Statuto e da Regolamenti, collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile e finanziaria della gestione dell'Ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo la relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare di approvazione del consuntivo. In tale relazione il Revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttivita' ed economicita' della gestione.

Art. 37.
(Controllo sugli organi e sugli atti della Comunita' Montana)

1. Ai sensi dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1990, n.142, alla Comunita' Montana si applicano le norme sul controllo e la vigilanza dettate per i Comuni e per le Province.

Art. 38.
(Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane)

1. E' costituita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane quale Organo consultivo della Giunta. Della Conferenza fanno parte i Presidenti delle Comunita' Montane e la Giunta esecutiva della Delegazione Regionale dell' U.N.C.E.M. .
2. La Conferenza e' convocata almeno due volte all'anno dal Presidente della Giunta regionale.

Titolo VI. - Provvedimenti per la salvaguardia del Territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane

Art. 39.
(Sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale)

1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi di bonifica montana ad esse trasferite dalla legge regionale 4 settembre 1975, n. 50, individuano gli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale all'interno del bacino idrografico di competenza. Esse formano a tal fine un programma pluriennale; in tale programma sono compresi anche i territori montani limitrofi non ricadenti nella Comunita' Montana che costituiscono naturale completamento del bacino idrografico.
2. Le Comunita' Montane predispongono il programma di interventi di cui al comma 1 promuovendo Conferenze di servizi ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n.241, con la Regione e l'Autorita' di bacino di cui all'articolo 11 della legge 18 maggio 1989, n. 183.
3. Alle Comunita' Montane e' demandato il compito di gestire la realizzazione degli interventi di sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale previsti dal programma pluriennale di cui al comma 1.
4. La sistemazione idrogeologica ed idraulico forestale di cui al presente articolo contempla interventi di rinaturalizzazione dei corsi d'acqua e puo' essere realizzata secondo le modalita' previste all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo.

Art. 40.
(Gestione del patrimonio forestale)

1. Le Comunita' Montane, nell'esercizio delle funzioni di Consorzi di bonifica montana, promuovono la conservazione e la valorizzazione del patrimonio forestale pubblico e privato agendo attraverso:
a) apposite convenzioni con i proprietari pubblici e privati;
b) accordi di programma con Enti Pubblici;
c) eventuale costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata, finalizzati al rimboschimento o alla tutela ed alla migliore gestione dei boschi;
d) attuazione di quanto disposto dall'articolo 9, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
2. Le Comunita' Montane svolgono specifici compiti di tutela paesaggistica e di salvaguardia del territorio anche per favorirne l'utilizzazione per fini produttivi, turistici, ricreativi. A tal fine svolgono le seguenti attivita':
a) manutenzione delle zone a destinazione agro silvo pastorale;
b) mantenimento in efficienza delle infrastrutture e dei manufatti finalizzati alla sistemazione idraulico forestale.
3. Le Comunita' Montane, su delega dei Comuni, gestiscono le proprieta' silvo-pastorali dei Comuni stessi.
4. Le Comunita' Montane possono affidare la realizzazione delle attivita' di cui al comma 3, nei limiti e con le modalita' di cui all'articolo 17 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 41.
(Piccole opere di manutenzione ambientale)

1. Le Comunita' Montane, anche in applicazione dell'articolo 7 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, possono concedere contributi fino ad un massimo del 75 per cento dell'importo ritenuto ammissibile per piccole opere di manutenzione ambientale concernenti le proprieta' agro silvo pastorali.
2. Possono beneficiare del contributo imprenditori agricoli singoli od associati, anche non a titolo principale.
3. La Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri e gli ambiti applicativi del presente articolo.

Art. 42.
(Incentivi per l'insediamento nelle zone montane)

1. Allo scopo di favorire il riequilibrio insediativo ed il recupero dei centri abitati di montagna, le Comunita' Montane possono concedere contributi sulle spese di trasferimento, di acquisto e ristrutturazione di immobili da destinare a prima abitazione a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale, unitamente alla propria attivita' economica da Comuni non montani a Comuni montani aventi le caratteristiche di cui al comma. 3.
2. Il beneficiario dei contributi di cui al comma 1 si impegna per un decennio a non modificare residenza e dimora abituale e a non trasferire l'attivita' economica, pena la revoca del beneficio concesso ed il recupero del contributo ricevuto maggiorato degli interessi legali.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei Comuni montani con meno di 5.000 abitanti e appartenenti alla classe 1, fascia ad alta marginalita', di cui all'articolo 5 della presente legge.
4. Le Comunita' Montane, a valere sul finanziamento loro concesso ai fini dell'attuazione della presente legge, possono erogare contributi al fine di favorire i collegamenti telefonici di case sparse ed agglomerati non inclusi nelle zone perimetrate dai piani regolatori quali aree a prevalente destinazione residenziale.
5. La Giunta regionale determina le modalita' di concessione e la misura massima del contributo per ogni tipo di intervento. Le Comunita' Montane stabiliscono di conseguenza l'entita' del contributo. Tale entita' puo' essere diversificata per sub aree in relazione alle loro caratteristiche.

Art. 43.
(Tutela prodotti tipici)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le modalita' per gli interventi di promozione e di commercializzazione dei prodotti agroalimentari che, ai sensi dell'articolo 15 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva prodotto della montagna italiana nonche' degli altri prodotti alimentari e non alimentari che siano tipici della zona o siano considerabili autentici della montagna piemontese.

Art. 44.
(Interventi per la ricomposizione fondiaria e per i giovani agricoltori)

1. Al fine di favorire l'accesso dei giovani all'attivita' agricola, di evitare la frammentazione delle aziende agricole nelle zone montane, di favorire operazioni di ricomposizione fondiaria, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 31 gennaio 1994, n. 97, la Regione e la Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948 n. 121, accordano la preferenza del finanziamento dell'acquisto dei terreni, sino alla concorrenza del trenta per cento delle disponibilita' finanziarie per la formazione della proprieta' coltivatrice, ai seguenti beneficiari:
a) coltivatori diretti di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni, residenti nelle zone montane;
b) eredi considerati affittuari, ai sensi dell'articolo 49 della legge 3 maggio 1982, n. 203, delle porzioni di fondi rustici comprese nelle quote degli altri coeredi e residenti nelle zone montane, che intendono acquisire alla scadenza del rapporto di affitto le quote medesime secondo le modalita' ed i limiti di cui agli articoli 4 e 5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97;
c) cooperative agricole con sede in territori montani nelle quali la compagine dei soci cooperatori sia composta, per almeno il trenta per cento, da giovani di eta' compresa tra i diciotto ed i quarant'anni residenti in Comuni montani.
2. Al fine di favorire la ricomposizione fondiaria, le Comunita' Montane possono concedere, ai soggetti di cui al comma 1, contributi a copertura delle spese relative agli atti di compravendita e di permuta di terreni.

Art. 45.
(Turismo rurale in ambiente montano)

1. Allo scopo di valorizzare le potenzialita' produttive, ricreative e culturali dell'ambiente rurale e naturale, le Comunita' Montane promuovono lo sviluppo del turismo rurale, mediante progetti per specifiche aree geografiche che assicurino il mantenimento dell'attivita' agricola nelle zone interessate e concorrano alla tutela dell'ambiente rurale e naturale.
2. Le Comunita' Montane promuovono progetti ed iniziative di salvaguardia ambientale e tutela della fauna selvatica in collaborazione con gli Enti di gestione delle aree protette.
3. A tal fine la Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione del Consiglio regionale, individua le caratteristiche del turismo rurale nella montagna piemontese.
4. Le Comunita' Montane possono concedere incentivi per l'attuazione dei progetti di cui al comma 1, per la conservazione e valorizzazione del patrimonio edilizio rurale di particolare valore storico paesaggistico e architettonico, nonche' per il restauro dei centri storici e dei nuclei abitativi rurali, valorizzando tipologie edilizie tradizionali.

Art. 46.
(Artigianato e mestieri tradizionali nelle zone montane)

1. La Giunta regionale, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, determina i settori artigianali ed i mestieri tradizionali da considerare come espressioni autentiche della montagna piemontese e definisce in questo contesto le possibili azioni promozionali e di sostegno alla commercializzazione di cui all'articolo 43.
2. Le Comunita' Montane definiscono nell'ambito del proprio programma operativo annuale gli interventi e le azioni da realizzare in armonia con le linee generali espresse dalla Giunta regionale, individuano i soggetti pubblici e privati interessati da tali interventi.

Art. 47.
(Trasporti)

1. Per i Comuni montani con meno di 5.000 abitanti nonche' per le localita' abitate con meno di 500 abitanti comprese in Comuni montani aventi piu' di 5.000 abitanti nei quali il servizio di trasporto pubblico sia mancante oppure non sia adeguato a fornire una risposta almeno sufficiente ai bisogni delle popolazioni locali, le Comunita' Montane su delega dei Comuni provvedono ad organizzare e gestire il trasporto di persone e merci, anche in deroga alle norme regionali vigenti, utilizzando al meglio i mezzi di trasporto comunque disponibili sul territorio e ricercando l'integrazione con i servizi di linea gia' istituiti.
2. Il trasporto pubblico di cui al comma 1, e' attivato garantendo condizioni di accessibilita' ai portatori di handicap, invalidi, anziani.
3. Le Comunita' Montane delegate possono stipulare convenzioni con i Comuni interessati per estendere il servizio suddetto anche a territori limitrofi, anche se non compresi nelle Comunita' Montane.
4. L'organizzazione del servizio e' definita da un apposito regolamento approvato dal Consiglio della Comunita' Montana a norma dell'articolo 23 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.
5. La Giunta regionale assegna annualmente alle Comunita' Montane delegate, nell'ambito degli interventi di settore, i fondi necessari per l'espletamento del servizio.
6. Le Comunita' Montane delegate possono concedere contributi a compensazione di maggiori oneri di trasporto relativi a persone e merci sul proprio territorio.

Art. 48.
(Valorizzazione della cultura della montagna piemontese)

1. La Regione riconosce nei valori della cultura etnico religiosa e delle tradizioni un mezzo fondamentale per rendere la gente di montagna consapevole delle proprie origini storiche, culturali, religiose, protagonista attiva dello sviluppo socio economico.
2. La Regione, sentita la Conferenza dei Presidenti delle Comunita' Montane, provvede ad istituire e sostenere centri per la documentazione, la tutela e la valorizzazione delle espressioni della cultura dell'area montana piemontese.

Art. 49.
(Informatizzazione)

1. Al fine di ovviare agli svantaggi e difficolta' di comunicazione derivanti alle zone montane dalla distanza dai centri provinciali, le Comunita' Montane operano quali sportelli del cittadino mediante un adeguato sistema informatico ai sensi dell'articolo 24 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, in collaborazione con le Province, i Comuni e gli uffici periferici dell'Amministrazione pubblica.
2. La Giunta Regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana direttive per la progettazione del predetto sistema informatico e per determinare i relativi finanziamenti.
3. La Giunta regionale, conformemente a quanto stabilito dal CIPE , definisce direttive per il decentramento nei Comuni montani di attivita' e servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

Art. 50.
(Servizio scolastico)

1. I Comuni e le Comunita' Montane nell'ambito delle rispettive competenze collaborano con l'Amministrazione statale, la Regione e le Province nel realizzare un equilibrato sviluppo del servizio scolastico nel territorio, mediante convenzioni stipulate a livello provinciale, previa intesa con l'autorita' scolastica provinciale.
2. Le Comunita' Montane possono concedere borse di studio ai giovani di eta' compresa fra i quattordici e i venticinque anni residenti nei Comuni montani che frequentano corsi di studi di scuola secondaria superiore o universitari.

Art. 51.
(Individuazione delle localita' abitate)

1. L'individuazione dei comuni montani con meno di 1.000 abitanti e delle localita' abitate aventi meno di 500 abitanti ricomprese negli altri comuni montani, deliberata ai fini dell'applicazione dell'articolo 16 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 e' sottoposta a verifica ed aggiornamento quinquennale da parte della Giunta regionale.

Titolo VII. - Fondo regionale per la montagna. Disposizioni finanziarie

Art. 52.
(Fondo regionale per la montagna)

1. E' istituito il Fondo regionale per la montagna. Alla copertura finanziaria di tale Fondo si provvede, destinando a tal fine:
a) una quota del venti per cento di quanto accertato dalla Regione a titolo di addizionale sul consumo di gas metano nell'esercizio precedente ed eventuali altri stanziamenti a carico del bilancio regionale determinati annualmente con la legge di bilancio;
b) la quota di competenza regionale del Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 ed eventuali altre risorse specificatamente destinate allo sviluppo della montagna derivanti da trasferimenti dello Stato;
2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1, nello stato di previsione della spesa vengono istituiti appositi capitoli con le seguenti denominazioni:
a) Fondo regionale per la montagna risorse regionali;
b) Fondo regionale per la montagna risorse statali vincolate.

Art. 53.
(Utilizzo del Fondo regionale per la montagna)

1. L'ottanta per cento delle risorse regionali che contribuiscono alla formazione del fondo regionale per la montagna, e' ripartito annualmente fra le Comunita' Montane secondo i seguenti criteri:
a) una quota fissa di lire 50.000.000 per ogni Comunita' Montana;
b) il trenta per cento della parte residua in proporzione diretta alla popolazione residente nelle Comunita' Montane ed il settanta per cento in proporzione diretta all'estensione del loro territorio.
2. La Giunta regionale aggiorna ogni due anni l'importo della quota fissa destinata ad ogni Comunita' Montana ed aggiorna altresi', con cadenza biennale, i coefficienti di riparto basati sui dati della popolazione residente riferiti al penultimo anno precedente e forniti dall' UNCEM .
3. La quota residua delle risorse regionali che contribuiscono alla formazione del fondo regionale per la montagna viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 31 della presente legge;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad Enti o privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane.
4. Le risorse statali che contribuiscono alla formazione del fondo regionale per la montagna, sono ripartite annualmente fra le Comunita' Montane secondo i criteri di cui al punto b) del comma 1.
5. Una quota non superiore al quaranta per cento delle risorse di cui al precedente comma, puo' essere destinata al finanziamento dei progetti integrati di cui all'articolo 31 della presente legge.

Art. 54.
(Riparto dei fondi statali della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e successive modificazioni)

1. I fondi assegnati alla Regione ai fini della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, cosi' come successivamente modificata ed integrata, sono ripartiti tra le Comunita' Montane, per la redazione e l'attuazione dei piani pluriennali di sviluppo socio economico, secondo i seguenti criteri:
a) cinque decimi in proporzione diretta alla popolazione residente nella zona montana con riferimento ai dati del penultimo anno precedente;
b) cinque decimi in proporzione diretta alla superficie delle zone montane.
2. Il riparto di cui al comma 1 e' determinato con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 55.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50. Riparto dei relativi fondi regionali)

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 agosto 1979, n. 50 e' sostituito come segue:
1. Alle Comunita' Montane, per le spese di funzionamento dei loro uffici, e' concesso un contributo nella misura annua di lire 6.000.000.
2. E' concesso inoltre un contributo aggiuntivo di lire 500 per ogni ettaro di superficie delle zone classificate montane di cui all'articolo 2 della presente legge e di lire 500 per ogni abitante residente nelle stesse zone montane in base ai dati dell'ultimo censimento della popolazione.
3. Al fine dell'applicazione dei commi precedenti, il corrispondente stanziamento di spesa e' determinato con la legge di approvazione del bilancio regionale.

Titolo VIII. - Disposizioni finali e transitorie

Art. 56.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogate:
a) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 28: Ordinamento delle Comunita' Montane;
b) la legge regionale 18 giugno 1992, n. 29: Modificazioni alla legge "Ordinamento delle Comunita' Montane" approvata dal Consiglio regionale in data 12 maggio 1992;
c) la legge regionale 11 aprile 1995, n. 54: Individuazione delle fasce altimetriche e di marginalita' socio-economica nell'ambito delle Comunita' Montane. Modificazioni alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28;
d) la legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72: Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29;
e) la legge regionale..........Sostituzione del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 "Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29".
2. E' inoltre abrogata ogni altra norma o disposizione regionale in contrasto con la presente legge.

Art. 57.
(Indennita' per la conservazione del patrimonio tartufigeno)

1. L'indennita' prevista per la conservazione del patrimonio tartufigeno di cui agli articoli 9 e 9 bis della legge regionale 29 agosto 1986, n. 37 come modificata e integrata dalla legge regionale 9 agosto 1989, n. 46, e' elevata fino ad un massimo di lire 40.000 per soggetto riconosciuto ed ha carattere continuativo. L'indennita' di cui sopra e' estesa anche ai soggetti radicati in filare lungo i fossi, strade e confini di proprieta'.

Art. 58.
(Oneri finanziari)

1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione della presente legge si provvedera' in sede di predisposizione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 59.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge regionale entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Allegato A.

I comuni il cui territorio e' interamente montano vengono elencati senza alcuna specificazione. Per i comuni il cui territorio e' parzialmente montano vengono indicati i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio montano, ovvero i fogli di mappa corrispondenti, anche in parte (p), al territorio non montano; in quest'ultimo caso il territorio montano e' individuato per differenza. Provincia di Alessandria: Albera Ligure Arquata Scrivia (territori montani: 6p; 7; 8; 12p; 13p; 14; 15; 16p; dal 17 al 27) Avolasca Borghetto Borbera Bosio Brignano Frascata Cabella Ligure Cantalupo Ligure Carrega Ligure Carrosio Cartosio Casaleggio Boiro Casasco Cassinelle Castellania Castelletto d'Erro Cavatore Costa Vescovato Denice Dernice Fabbrica Curone Fraconalto Garbagna Gremiasco Grondona Lerma Malvicino Merana Molare Momperone Mongiardino Ligure Monleale Montacuto Montechiaro d'Acqui Montegioco Montemarzino Morbello Mornese Pareto Ponzone Pozzol Groppo Roccaforte Ligure Rocchetta Ligure San Sebastiano Curone Serravalle Scrivia (territori montani: 13; 16p) Spigno Monferrato Stazzano Tagliolo Monferrato Vignole Borbera Voltaggio. Provincia di Asti: Bubbio Cassinasco Cessole Loazzolo Mombaldone Monastero Bormida Olmo Gentile Roccaverano San Giorgio Scarampi Serole Sessame Vesime Provincia di Biella: Ailoche Andorno Micca Biella (territori montani: 1; 2; 3; 4; 5; 6p; dal 12 al 19; 20p; 21p; 33p, 35; 36; 37p; 39p, dal 68 al 75) Bioglio Callabiana Camandona Campiglia Cervo Caprile Casapinta Coggiola Crevacuore Crosa Curino Donato Graglia Magnano Mezzana Mortigliengo Miagliano Mosso S. Maria Muzzano Netro Occhieppo Superiore Pettinengo Piatto Piedicavallo Pistolesa Pollone Portula Pralungo Pray Quittengo Rosazza Sagliano Micca Sala Biellese San Paolo Cervo Selve Marcone Soprana Sordevolo Sostegno Strona Tavigliano Tollegno Torrazzo Trivero Vallanzengo Valle Mosso Valle S.Nicolao Veglio Zimone Zubiena Provincia di Cuneo: Acceglio Aisone Albaretto della Torre Alto Argentera Arguello Bagnasco Bagnolo Piemonte (territori non montani: dal 4 al 17; 18p; 19; dal 33 al 35) Barge (territori non montani: dall'1 al 46; 47p; 52p; dal 53 al 59) Battifollo Bellino Belvedere Langhe Benevello Bergolo Bernezzo Bonvicino Borgo San Dalmazzo (territori non montani: dall'1 al 9; 14p; dal 15 al 18) Borgomale Bosia Bossolasco Boves (territori non montani: dall'1 al 12; 16p; 17p; dal 20 al 22) Briaglia Briga Alta Brondello Brossasco Busca (territori non montani: dall'1 al 62; dal 67 al 71) Camerana Canosio Caprauna Caraglio (territori non montani: dall'1 al 32; 50) Cartignano Casteldelfino Castellar Castelletto Uzzone Castellino Tanaro Castelmagno Castelnuovo di Ceva Castino Celle di Macra Cerreto Langhe Cervasca Ceva (territori non montani: dall'1 al 32) Chiusa Pesio Ciglie' Cissone Cortemilia Costigliole Saluzzo (territori non montani: dall'1 all'8; dal 19 al 21) Cravanzana Crissolo Demonte Dronero Elva Entracque Envie (territori non montani: dal 4 al 12; dal 19 al 21) Feisoglio Frabosa Soprana Frabosa Sottana Frassino Gaiola Gambasca Garessio Gorzegno Gottasecca Igliano Isasca Lequio Berria Lesegno (territori non montani: dall'1 al 7; 12; 13) Levice Limone Piemonte Lisio Macra Magliano Alpi (territori montani: dal 29 al 32) Marmora Marsaglia Martiniana Po Melle Moiola Mombarcaro Mombasiglio Monastero Vasco Monasterolo Casotto Monesiglio Montaldo Mondovi' Montemale di Cuneo Monterosso Grana Montezemolo Murazzano Niella Belbo Nucetto Oncino Ormea Ostana Paesana Pagno Pamparato Paroldo Perletto Perlo Peveragno (territori non montani: dall'1 al 4; 6p; dal 7 al 13; 14p; 15; 16; 17p; dal 18 al 21) Pezzolo Valle Uzzone Pianfei (territori montani: dal 16 al 20) Piasco Pietraporzio Pontechianale Pradleves Prazzo Priero Priola Prunetto Revello (territori montani: dal 44 al 52) Rifreddo Rittana Roaschia Roascio Robilante Roburent Rocca Ciglie' Roccabruna Roccaforte Mondovi' Roccasparvera Roccavione Rocchetta Belbo Rossana Sale delle Langhe Sale San Giovanni Saliceto Sambuco Sampeyre San Benedetto Belbo San Damiano Macra San Michele Mondovi' Sanfront Scagnello Serravalle Langhe Somano Stroppo Torre Bormida Torre Mondovi' Torresina Valdieri Valgrana Valloriate Valmala Venasca Vernante Verzuolo (territori non montani: 3p; dal 4 all'11; dal 21 al 26. Comune censuario di Villanovetta: 1p; 2; 3; 4) Vicoforte Mondovi' Vignolo Villanova Mondovi' (territori montani: 26p; 27; 28p; 31p; dal 32 al 43) Villar San Costanzo Vinadio Viola Provincia di Novara: Armeno Massino Visconti Nebbiuno Provincia di Torino: Ala di Stura Alice Superiore Almese Alpette Andrate Angrogna Avigliana (territori montani: dal 14 al 16) Balangero Balme Bardonecchia Bibiana Bobbio Pellice Borgiallo Borgone di Susa Bricherasio Brosso Bruzolo Bussoleno Cafasse Canischio Cantalupa Cantoira Caprie Carema Caselette Castellamonte Castelnuovo Nigra Ceres Ceresole Reale Cesana Torinese Chialamberto Chianocco Chiesanuova Chiomonte Chiusa S. Michele Cintano Claviere Coassolo Torinese Coazze Colleretto Castelnuovo Condove Corio Cumiana (territori montani: dall'1 al 23; 34; dal 36 al 39; Tavernette 1 e 7) Cuorgne' Exilles Fenestrelle Forno Canavese Frassinetto Frossasco Germagnano Giaglione Giaveno Givoletto Gravere Groscavallo Ingria Inverso Pinasca Issiglio La Cassa Lanzo Torinese Lemie Levone Locana Lugnacco Luserna S. Giovanni Lusernetta Massello Mattie Meana di Susa Meugliano Mezzenile Mompantero Monastero di Lanzo Moncenisio Noasca Nomaglio Novalesa Oulx Pascorsano Pecco Perosa Argentina Perrero Pertusio Pessinetto Pinasca Pinerolo (territori montani: dall'1 al 7; Abbadia A. 1; 2) Piossasco (territori montani: dal 5 al 9; 13; 14; 28; 29; 31; 32; 33; 36) Pomaretto Pont Canavese Porte Pragelato Prali Pramollo Prarostino Pratiglione Quassolo Quincinetto Reano Ribordone Rivara Roletto Ronco Canavese Rora' Roure Rubiana Rueglio S. Didero S.Ambrogio di Torino S.Antonino di Susa S.Colombano Belmonte S.Germano Chisone S.Giorio di Susa S.Pietro Val Lemina S.Secondo di Pinerolo Salbertrand Salza di Pinerolo Sangano Sauze d'Oulx Sauze di Cesana Sestriere Settimo Vittone Sparone Susa Tavagnasco Torre Pellice Trana Trausella Traversella Traves Usseaux Usseglio Vaie Val della Torre Valgioie Vallo Torinese Valperga Valprato Soana Varisella Venaus Vico Canavese Vidracco Villar Dora Villar Focchiardo Villar Pellice Villar Perosa Vistrorio Viu' Provincia del Verbano-Cusio-Ossola: Antrona Schieranco Anzola d'Ossola Arizzano Arola Aurano Baceno Bannio Anzino Baveno Bee Beura Cardezza Bognanco Brovello Carpugnino Calasca Castiglione Cambiasca Cannero Riviera Cannobio Caprezzo Casale Corte Cerro Cavaglio Spoccia Ceppo Morelli Cesara Cossogno Craveggia Crevoladossola Crodo Cursolo Orasso Domodossola Druogno Falmenta Formazza Germagno Ghiffa Gignese Gravellona Toce Gurro Intragna Loreglia Macugnaga Madonna del Sasso Malesco Masera Massiola Mergozzo Miazzina Montecrestese Montescheno Nonio Oggebbio Omegna Ornavasso Pallanzeno Piedimulera Pieve Vergonte Premeno Premia Premosello Chiovenda Quarna Sopra Quarna Sotto Re San Bernardino Verbano Santa Maria Maggiore Seppiana Stresa (territori non montani: 6p; 7p; 11p; 12p; dal 13 al 17; 19p; dal 20 al 38) Toceno Trarego Viggiona Trasquera Trontano Valstrona Vanzone con San Carlo Varzo Viganella Vignone Villadossola Villette Vogogna Provincia di Vercelli: Alagna Valsesia Balmuccia Boccioleto Borgosesia Breia Campertogno Carcoforo Cellio Cervatto Civiasco Cravagliana Fobello Guardabosone Mollia Pila Piode Postua Quarona Rassa Rima S. Giuseppe Rimasco Rimella Riva Valdobbia Rossa Sabbia Scopa Scopello Valduggia Varallo Vocca.