Legge regionale 28 luglio 1998, n. 19. Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 'Ordinamento delle Comunità montane. (B.U. 29 luglio 1998, n. 30) 1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 (Ordinamento delle Comunità montane), è abrogato.
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28, già modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 21 gennaio 1998, n. 4, è sostituito dal seguente:
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Modifica dell'articolo 38 della legge regionale 18 giugno 1992, n. 28.)
2. Al comma 2 dell'articolo 38 della l.r. 28/1992 sono abrogate le parole: "ed al precedente comma".
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72)
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2, della l.r. 28/1992 sono prorogati fino al 31 dicembre 1999 con decorrenza dal 1 luglio 1998".
(Dichiarazione di urgenza)