Legge regionale 3 gennaio 1997, n. 2. Modifiche della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), cosi' come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58. (B.U. 8 gennaio 1997, n. 1) 1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 58, e' sostituito dal seguente:
1. Il comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 72/1995 e' sostituito dal seguente:
1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
(Sostituzione del comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 58)
"4. Fino al 31 dicembre 1997 la quota residua del 'Fondo regionale per la montagna' non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'articolo 28 della l. r. 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1".
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 25 della l.r. 72/1995)
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della l.r. 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogati fino al 31 dicembre 1997".
(Dichiarazione di urgenza)