Proposta di legge regionale, n. 6252.
Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72
(Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo
socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale
18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18
giugno 1992, n. 29), cosi' come modificata dalla legge regionale 6
agosto 1996, n. 58. 1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre
1995, n. 72, cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge
regionale 6 agosto 1996, n. 58, e' sostituito dal seguente: 1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre
1995, n. 72 e' sostituito dal seguente: 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo
45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3
"4. Fino all'entrata in vigore del Testo unico delle leggi sulla
montagna, e non oltre, la quota residua del "Fondo regionale per la
montagna" non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui
all'articolo 28 della legge regionale 28/1992 e successive
modifiche ed integrazioni;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a
carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici o a
soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio
e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle
attivita' economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20
per cento dello stanziamento di cui al comma 1".
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della legge
regionale 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono
prorogati fino e non oltre alla data di entrata in vigore del Testo
unico delle leggi sulla montagna".