Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6252.

Modificazioni alla legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 (Provvedimenti per la salvaguardia del territorio e per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e modifiche alla legge regionale 18 giugno 1992, n. 28 gia' modificata dalla legge regionale 18 giugno 1992, n. 29), cosi' come modificata dalla legge regionale 6 agosto 1996, n. 58.

Presentata da FERRERO CATERINA, GHIGLIA AGOSTINO, MONTABONE RENATO, VAGLIO ROBERTO.

Art. 1, 2, 3

Art. 1.

1. Il comma 4 dell'articolo 21 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72, cosi' come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1996, n. 58, e' sostituito dal seguente:
"4. Fino all'entrata in vigore del Testo unico delle leggi sulla montagna, e non oltre, la quota residua del "Fondo regionale per la montagna" non assegnato ai sensi dei commi 1 e 3 viene destinata:
a) al finanziamento dei progetti speciali integrati di cui all'articolo 28 della legge regionale 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni;
b) ad azioni di iniziativa della Giunta regionale, anche a carattere straordinario e mediante contributi ad enti pubblici o a soggetti privati, per la promozione, la salvaguardia del territorio e la valorizzazione delle risorse umane, culturali e delle attivita' economiche delle zone montane, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento di cui al comma 1".

Art. 2.

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 9 ottobre 1995, n. 72 e' sostituito dal seguente:
"1. I termini di cui all'articolo 38, comma 2 della legge regionale 28/1992 e successive modifiche ed integrazioni sono prorogati fino e non oltre alla data di entrata in vigore del Testo unico delle leggi sulla montagna".

Art. 3.

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.