Riferimenti normativi subiti dalla legge regionale 4 giugno 1975, n. 42. ART. 1 ART. 2
ART. 3
ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7
ART. 8 ART. 9 ART. 10
ART. 11 ART. 12 ART. 13
ART. 14 ART. 15
Abrogata dall'art. 22 della l.r. 10/1979
Nessun riferimento
Citato dall'art. 6 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 7 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 10 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 11 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 13 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 1 della l.r. 55/1976
Citato dall'art. 8 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 11 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 14 della l.r. 42/1975
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Prorogato dall'art. 1 della l.r. 52/1975
Modificato non testualmente dall'art. 2 della l.r. 55/1976
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Citato dall'art. 11 della l.r. 42/1975
Citato dall'art. 15 della l.r. 42/1975
Nessun riferimento
Nessun riferimento
Citato dall'art. 6 della l.r. 2/1979
Nessun riferimento
Nessun riferimento