Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge

Legge regionale 22 gennaio 1979, n. 2.

Trasferimento agli esercizi finanziari 1979 e successivi di stanziamenti relativi a contributi in capitale ed in annualita' previsti a carico del bilancio per l'anno 1972 e successivi.

(B.U. 30 gennaio 1979, n. 5)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58

Art. 1.

La decorrenza del limite d'impegno di 25.000.000 autorizzato ai sensi della legge 3-8-49, n. 589, sul capitolo 11.210 del bilancio 1974 relativamente all'importo di L. 7.500.000, e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 25.000.000 stanziata annualmente sui capitoli 11.210 del bilancio 1974, 11.210 del bilancio 1975,11.210 del bilancio 1976, 11.210 del bilancio 1977 e 8.330 del bilancio 1978 non sara' riportato nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 2.

Gli stanziamenti dei capitoli 11.225 del bilancio 1975 derivante dall'articolo 3, primo comma, della legge regionale 4-6-1975,n. 46 , relativamente all'importo di L. 734.660.000, e del capitolo 11.230 del bilancio 1976 derivante dalla stessa legge, relativamente all'importo di L. 774.050.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 3.

Gli stanziamenti sui capitoli 11.365 e 11.370 del bilancio 1975 e 11.370 del bilancio 1976 derivanti dalla legge regionale 9 aprile 1975, n. 23, relativamente all'importo di L. 20.169.000.000 vengono trasferiti per L. 13.948.000.000 all'esercizio 1979 e per L. 6.221.000.000 all 'esercizio 1980 su appositi capitoli dello stato di previsione della spesa.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 4.

Gli stanziamenti del capitolo 13.855 del bilancio 1974 derivante dall'articolo 15 della legge regionale 12 agosto 1974, n. 23, per l'importo di L. 250.000.000, del capitolo 13.855 del bilancio 1975 derivante dalla stessa legge per l'importo di L. 411.000.000 e del capitolo 13.770 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 20-1-1977, n. 9, per l'importo di L. 300.000.000, vengono trasferiti per L. 681.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per L. 280.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 5.

Gli stanziamenti del capitolo 13.845 del bilancio 1974 derivante dall'art. 15 della legge regionale 12-8-1974, n. 23, relativamente all'importo di L. 269 milioni, del capitolo 13.845, del bilancio 1975 derivante dalla stessa legge relativamente all'importo di L. 126.500.000 e del capitolo 13.780 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 20-1-1977, n.9, relativamente all'importo di L. 50.000.000, vengono trasferiti per L. 315.500.000 ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per L. 130.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 6.

Gli stanziamenti derivanti dall'art. 13 della legge regionale 4-6-1975, n. 42, del capitolo 13.865 del bilancio 1975 per l'importo di L. 490.780.983 e del capitolo 13.890 del bilancio 1976 per l'importo di L. 1.448.219.017, vengono trasferiti per L. 1.300.000.000 ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979 e per L. 639.000.000 ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 7.

Gli stanziamenti derivanti dal R.D. 30-12-1923, n. 3267, dall'articolo 2 del R.D. 13-2-1933, n. 215 e degli articoli 19 e 20 della legge 25-7-1952, n. 991 del capitolo 13.350 del bilancio 1974 per l'importo di L. 499.290.490, del capitolo 13.350 del bilancio 1975, per l'importo di L. 455.552.400 e del capitolo 13.350 del bilancio 1976 per l'importo di L. 300.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 8.

La decorrenza del limite di impegno di L. 350.000.000 autorizzato ai sensi della legge 23-11-1971, n. 1087, sul capitolo 11.905 del bilancio 1973 relativamente all'importo di L. 28.324.250 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e per la scadenza fissata nell'anno 2008.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 28.324.250 stanziata annualmente sui capitoli 11.905 del bilancio 1973, 11.800 del bilancio 1974, 11.800 del bilancio 1976, 11.800 del bilancio 1977, e 6.140 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 9.

Lo stanziamento del capitolo 11.960 del bilancio 1976 derivante dall'articolo 2 della legge regionale 7-5-1976, n. 25, relativamente all'importo di L. 1.585.970.000 viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 10.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 4-6-1975, n. 47, articolo 18, del capitolo 13.665 del bilancio 1975 per l'importo di L. 2.000.000.000 e del capitolo 13.690 del bilancio 1976 per l'importo di L. 1.400.000.000, vengono trasferiti per l'importo di L. 1.200.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per l'importo di L. 2.200.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 11.

Lo stanziamento del capitolo 13.740 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 13-11-1976, n. 57 relativamente all'importo di L. 129.000.000 viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 12.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 9-4-1975, n. 21, del capitolo 13.620 del bilancio 1975 per l'importo di L. 1.607.000.000 e del capitolo 13.620 del bilancio 1976 per l'importo di L. 1.000.000.000, vengono trasferiti per L. 2.000.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per L. 607.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 13.

Gli stanziamenti derivanti dal R.D. 13-2-1933, n. 215, articolo 20 e seguenti del capitolo 12.620 del bilancio 1973 per l'importo di L. 100.000.000, del capitolo 12.620 del bilancio 1974 per l'importo di L. 200.000.000, del capitolo 12.620 del bilancio 1975 per l'importo di L. 22.000.000 e del capitolo 12.620 del bilancio 1976 per l'importo dl L. 200.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 14.

Gli stanziamenti derivanti dall'articolo 43 e seguenti del R.D. 13-2-1933, n. 215, del capitolo 13.315 del bilancio 1973 per l'importo di L. 381.000.000 e del capitolo 13.315 del bilancio 1974 per l'importo di L. 935.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 15.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 26-4-73, n. 6, del capitolo 12.730 del bilancio 1973 per l'importo di L. 100.000.000, del capitolo 12.730 del bilancio 1974 per l'importo di L. 500.000.000 costituenti le somme spettanti a titolo di preammortamento dei mutui stipulati, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
La decorrenza del limite d'impegno di L. 1.500 milioni autorizzato ai sensi della legge regionale 26-4-73, n. 6, sul capitolo 12.730 del bilancio 1975 relativamente all'importo di L. 200.000.000, e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata nell'anno 2008.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 200.000.000 stanziata annualmente sul capitolo 12.730 del bilancio 1975, 12.730 del bilancio 1976,12.730 del bilancio 1977 e 3.740 del bilancio 1978 non sara' riportata sul conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 16.

Lo stanziamento del capitolo 12.880 del bilancio 1974 derivante dalla legge 27-7-1967 n. 622 e dalla legge 27-10-1966, n. 910 , relativamente all'importo di L. 40.000.000 viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 17.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51, del capitolo 13.306 del bilancio 1975 per l'importo di L. 4.879.000.000 e del capitolo 12.740 del bilancio 1976 per l'importo di L. 1.647.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 18.

Lo stanziamento del capitolo 13.317 del bilancio per l'anno 1975 derivante dalla legge regionale 24-3-1975, n. 19, relativamente all'importo di L. 2.165.000.000 viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sul capitolo sopra citato mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 19.

Lo stanziamento del capitolo 13.240 del bilancio 1975 derivante dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51, relativamente all'importo di L. 600.000.000 viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 20.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 4-6-1975, n. 45, del capitolo 13.491 del bilancio 1975 per l'importo di L. 500.000.000 e del capitolo 12.870 del bilancio 1976 per l'importo di L. 1.540.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 21.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51, del capitolo 13.525 del bilancio 1975 per l'importo di L. 400.000.000 e del capitolo 13.280 del bilancio 1976 per l'importo di L. 900.000.000, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 22.

Lo stanziamento del capitolo 11.050 del bilancio 1976 derivante dalle leggi regionali 23-5-1975, n. 34, e 7-6-1976, n. 31, relativamente all'importo di 634 milioni viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 23.

Gli stanziamenti del capitolo 11.700 del bilancio 1972 derivante dalla legge regionale 15-1-1973, n. 3, relativamente all'importo di L. 96 milioni, del capitolo 11.700 del bilancio 1973, derivante dalla stessa per l'importo di L. 233.900.000 del capitolo 11.715 del bilancio 1974, derivante dalla legge regionale 2-9-1974, n. 28 per l'importo di L. 974.500.000, del capitolo 11.685 del bilancio 1975 derivante dalla legge regionale 22-1-1976, n. 5, per l'importo di L. 7.263 milioni, del capitolo 11.715 del bilancio 1975, derivante dalla legge regionale l6-4-1975, n. 22, per l'importo di L. 3.731 milioni e del capitolo 11.690 del bilancio 1976, derivante dalla legge regionale 10-1-1977, n. 3, per l'importo di L. 2.950 milioni, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 24.

Lo stanziamento del capitolo 13.450 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51, relativamente all'importo di L. l63 milioni viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 25.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge regionale 8-9-1975, n. 51, del capitolo 13.595 del bilancio 1975, per l'importo di L. 592 milioni e del capitolo 13.410 del bilancio 1976 per l'importo di L. 780 milioni, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 26.

Gli stanziamenti dei capitoli 11.265 del bilancio l975 derivante dalla legge regionale 19-11-1975, n. 54, relativamente all'importo di L. 800 milioni e del capitolo 11.400 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 7-7-1976, n. 36 relativamente all'importo di L. 1.800 milioni, vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 27.

Lo stanziamento del capitolo 10.930 del bilancio 1976 derivante dall'art. 17 della legge regionale 17-5-1976, n. 27 e dall'art. 1 della legge regionale 27-12-1976, n. 62, relativamente all'importo di L. 2.538 milioni, viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 28.

Lo stanziamento del capitolo 10.950 del bilancio 1976 derivante dall'art. 18 della legge regionale 17-5-1976, n. 27, relativamente all'importo di L. 401 milioni e' trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 29.

Lo stanziamento del capitolo 10.960 del bilancio per l'anno 1976, derivante dall'art. 10 della legge regionale 17-5-1976, n. 28, relativamente all'importo di L. 386 milioni, viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 30.

La decorrenza del limite di impegno di L. 400.000.000 autorizzato ai sensi della legge 3-8-1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni sul capitolo 11.480 del bilancio 1972, relativamente all'importo di L. 170.922.750 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 170.922.750, stanziata rispettivamente al capitolo 11.480 del bilancio 1972, 11.490 del bilancio 1977, e 10.000 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 31.

La decorrenza del limite di impegno di L. 600.000.000 autorizzata ai sensi della legge 3-8-1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni sul capitolo 11.480 del bilancio 1973 relativamente all'importo di L. 334.545.455 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 334.545.455 stanziata rispettivamente sul capitolo 11.480 del bilancio 1973, 11.490 del bilancio 1977 e 10.000 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 32.

La decorrenza del limite di impegno di L. 600.000.000 autorizzata ai sensi della legge 3-8-1949, n. 589 e successive modificazioni ed integrazioni sul capitolo 11.480 del bilancio 1974 relativamente all'importo di L. 245.260.186 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l 'anno finanziario 1978, la somma di L. 245.260.186 stanziata rispettivamente al capitolo 11.480 del bilancio 1974,11.490 del bilancio 1977 e 10.000 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 33.

La decorrenza del limite di impegno di L. 360.000.000 derivante dall'art. 2 della legge 15-2-1953, n. 184, sul capitolo 12.140 del bilancio 1973 relativamente all'importo di L. 176.844.475 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 176.844.475 stanziata rispettivamente sul capitolo 12.140 del bilancio 1973, 12.150 del bilancio 1977 e 6.160 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 34.

Gli stanziamenti del capitolo 11.130 del bilancio 1972 relativamente all'importo di L. 20.000.000 del capitolo 11.130 del bilancio 1973 per l'importo di L. 320.000.000, del capitolo 11.130 del bilancio 1974 per l'importo di L. 60.541.505, del capitolo 11.130 del bilancio l975 per l'importo di L. 1.026.140.655 e del capitolo 11.130 del bilancio 1976, per l'importo di L. 2.549.816.668, tutti derivanti dalla legge 4-2-1963, n. 129 , vengono trasferiti per L. 2.776.498.828 ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979 e per L. 1.200.000.000 ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1980.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 35.

La decorrenza del limite di impegno di L. 880 milioni stanziata sul capitolo 12.130 del bilancio 1976 derivante dalla legge regionale 30-8-1976, n. 49, relativamente all'importo di L. 808 milioni viene trasferito all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 808 milioni stanziata sul capitolo 12.130 del bilancio per l'anno 1976 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 36.

La decorrenza del limite di impegno di L. 500 milioni autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 15-2-1953, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni, sul capitolo 12.140 del bilancio 1974, relativamente all'importo di L. 310.487.427, e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 310.487.427 stanziata rispettivamente al capitolo 12.140 del bilancio 1974, 12.150 del bilancio 1977 e 6.160 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 37.

La decorrenza del limite di impegno di L. 360.000.000 autorizzato ai sensi dell'art. 2 della legge 15-2-1953, n. 184 e successive modificazioni ed integrazioni sul capitolo 12.140 del bilancio 1972, relativamente all'importo di L. 76.642.671 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 76.642.671 stanziata rispettivamente al capitolo 12.140 del bilancio 1972, 12.150 del bilancio 1977 e 6.160 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 38.

Gli stanziamenti del capitolo 12.120 del bilancio 1972, per l'importo di L. 295.503.075, del capitolo 12.120 del bilancio 1973 per l'importo di L. 435.971.235 del capitolo 12.120 del bilancio 1974 per l'importo di L. 1.339.156.044 del capitolo 12.120 del bilancio 1975 per l'importo di L. 1.150.000.000 e del capitolo 12.120 del bilancio 1976 per l'importo di L. 284.841.697 tutti derivanti dall'art. 4 della legge 21-4-1962, n. 181, vengono trasferiti per L. 2.705.472.051 ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per L. 800.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 39.

Gli stanziamenti del capitolo 12.100 del bilancio 1972 per l'importo di L. 506.849.000, del capitolo 12.100 del bilancio 1973 per l'importo di L. 1.153.652.105, del capitolo 12.100 del bilancio l974 per l'importo di L. 1.378.741.560 del capitolo 12.100 del bilancio 1975 per l'importo di L. 1.000.000.000 e del capitolo 12.100 del bilancio 1976 per l'importo di L. 770.664.227, tutti derivanti dall'art. 6 della legge 9-4-1961, n. 167, vengono trasferiti per L. 3.809.906.892, ad apposito capitolo del bilancio 1979 e per L. 1.000.000.000 ad apposito capitolo del bilancio 1980.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 40.

La decorrenza del limite di impegno di L. 886.000.000 autorizzato ai sensi della legge 4-2-1963, n. 129, sul capitolo 11.140 del bilancio 1972 relativamente all'importo di L. 95.634.280 viene trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 95.634.280, stanziata rispettivamente sul capitolo 11.140 del bilancio 1972, 11.150 del bilancio 1977 e 8.300 del bilancio 1978 non sara' riportata sul conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 41.

La decorrenza del limite di impegno di L. 886.000.000 autorizzato ai sensi della legge 4-2-1963, n. 129, sul capitolo 11.140 del bilancio 1973, relativamente all'importo di L. 301.799.777, viene trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 301.799.777 stanziata rispettivamente sul capitolo 11.140 del bilancio 1973, 11.150 del bilancio 1977 e 8.300 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 42.

La decorrenza del limite d'impegno di 900 milioni autorizzato ai sensi della legge 4-2-1963, n. 129, sul capitolo 11.140 del bilancio 1974, relativamente all'importo di L. 399.342.539, viene trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa, dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 399.342.539 stanziata rispettivamente sul capitolo 11.140 del bilancio 1974, sul capitolo 11.150 del bilancio 1977 e sul capitolo 8.300 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 43.

La decorrenza del limite di impegno di L. 410.000.000 autorizzato ai sensi della legge 27-1-1968, n. 38, sul capitolo 12.245 del bilancio 1972 relativamente all'importo di L. 76.862.889 viene trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 76.862.889 stanziata rispettivamente sul capitolo 12.245 del bilancio 1972, sul capitolo 11.160 del bilancio 1977 e 8.310 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 44.

La decorrenza del limite di impegno di L. 410.000.000 autorizzata ai sensi della legge 27-1-1968, n. 38, sul capitolo 12.245 del bilancio 1973, relativamente all'importo di L. 130.463.037, viene trasferita all'esercizio finanziario 1979, con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 130.463.037 stanziata rispettivamente sul capitolo 12.245 del bilancio 1973, 11.160 del bilancio 1977 e 8.310 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 45.

La decorrenza del limite d'impegno di L. 600.000.000 autorizzata ai sensi della legge 27-1-1968, n. 38, sul capitolo 12.245 del bilancio 1974, relativamente all'importo di L. 270.854.743 viene trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica, negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 270.854.743 stanziata rispettivamente sul capitolo 12.245 del bilancio 1974, 11.160 del bilancio 1977 e 8.310 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 46.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge 9-7-1908, n. 445, del capitolo 12.160 del bilancio 1972 per l'importo di L. 48.588.918, del capitolo 12.160 del bilancio 1974 per l'importo di L. 359.693.240, del capitolo 12.160 del bilancio 1975 per l 'importo di L. 478.447.701 vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni assunti sugli stanziamenti dei capitoli medesimi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 47.

La decorrenza del limite di impegno di L. 60.000.000 autorizzato ai sensi della legge del 9-8-1954, n. 649, sul capitolo 12.310 del bilancio 1972, relativamente all'importo di L. 30.152.256 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 30.152.256 stanziata annualmente sui capitoli 12.310 del bilancio 1972, 12.330 del bilancio 1977 e 8.340 del bilancio 1978 non sara' riportata sul conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 48.

La decorrenza del limite d'impegno di L. 70 milioni autorizzato ai sensi della legge 19-7-1959, n. 550, sul capitolo 11.170 del bilancio 1972 relativamente all'importo di L. 22.695.042 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 22.695.042 stanziata annualmente sul capitolo 11.170 del bilancio 1972, 11.180 del bilancio 1977 e 8.320 del bilancio 1978 non sara' riportata sul conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 49.

La decorrenza del limite di impegno di L. 100 milioni autorizzato ai sensi della legge 9-8-1954, n. 649, sul capitolo 12.310 del bilancio 1973 relativamente all'importo di L.62.733.260 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 62.733.260 stanziata annualmente sul capitolo 12.310 del bilancio 1973, 12.330 del bilancio 1977 e 8.340 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 50.

La decorrenza del limite d'impegno di L. 70 milioni autorizzato ai sensi della legge 19-7-1959, n. 550, sul capitolo 11.170 del bilancio 1973, relativamente all'importo di L. 48.947.084 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 48.947.084 stanziata annualmente sul capitolo 11.170 del bilancio 1973, 11.180 del bilancio 1977 e 8.320 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 51.

Gli stanziamenti derivanti dalla legge 29-12-1904, n. 674, dei capitoli 12.080 del bilancio 1974 per l'importo di L. 251.129.020 e del capitolo 12.080 del bilancio 1975 per l'importo di L. 253.123.245 vengono trasferiti ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sugli stanziamenti dei capitoli stessi mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 52.

Lo stanziamento del capitolo 12.216 del bilancio 1974 derivante dalla legge regionale 15-11-1974, n. 33, relativamente all'importo di L. 1.000 milioni, viene trasferito ad apposito capitolo del bilancio di previsione per l 'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 53.

La decorrenza del limite di impegno di L. 150 milioni autorizzato ai sensi della legge 9-8-1954, n. 649, sul capitolo 12.310 del bilancio 1974 relativamente all'importo di L. 94.876.653 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 94.876.653 stanziata annualmente sul capitolo 12.310 del bilancio 1974, 12.330 del bilancio 1977 e 8.340 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 54.

La decorrenza del limite di impegno di L. 200.000.000 autorizzata ai sensi della legge 19-7-1959, n. 550, sul capitolo 11.170 del bilancio 1974, relativamente all'importo di L. 162.806.185, e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dello stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma dl L. 162.806.185 stanziata annualmente sul capitolo 11.170 del bilancio 1974, 11.180 del bilancio 1977 e 8.320 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 55.

Lo stanziamento del capitolo 13.045 del bilancio 1975 derivante dalla legge regionale 16-5-1975, n. 28, relativamente all'importo di L. 230.230.720, e' trasferito ad apposito capitolo del bilancio per l'anno 1979.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica.

Art. 56.

La decorrenza del limite d'impegno di L. 300 milioni autorizzato ai sensi della legge 9-8-1954, n. 649, sul capitolo 11.720 del bilancio 1973 relativamente all'importo di L. 253.678.212 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata nell'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 253.678.212 stanziata annualmente sui capitoli 11.720 del bilancio 1973, 11.730 del bilancio 1977 e 10.030 del bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 57.

La decorrenza del limite di impegno di L. 100.000.000 autorizzato ai sensi della legge 3-8-1949, n. 589, sul capitolo 11.540 del bilancio 1974, relativamente all'importo di L. 86.746.411, e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978, la somma di L. 86.746.411, stanziata annualmente sui capitoli 11.540 del bilancio 1974, 11.550 del bilancio 1977 e 10.020 sul bilancio 1978, non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.

Art. 58.

La decorrenza del limite di impegno di L. 200.000.000 autorizzato ai sensi della legge 9-8-1954, n. 649, sul capitolo 11.720 del bilancio per l'anno 1974 relativamente all'importo di L. 186.599.258 e' trasferita all'esercizio finanziario 1979 con riferimento ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per lo stesso anno.
Gli impegni di spesa assunti sullo stanziamento del capitolo stesso, mantengono la loro efficacia giuridica negli stessi termini in cui furono assunti, fatta eccezione per il differimento della decorrenza fissata nell'anno 1979 e con scadenza fissata per l'anno 2013.
Nel rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1978 la somma di L. 186.599.258 stanziata annualmente sui capitoli 11.720 del bilancio 1974, 11.730 sul bilancio 1977 e 10.030 del bilancio 1978 non sara' riportata nel conto dei residui e costituira' economia di spesa.