Legge regionale 11 novembre 1976, n. 55. Determinazione di spesa per l'anno 1976 e modifiche della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, concernente provvedimenti per la promozione dello sport in Piemonte. (B.U. 23 novembre 1976, n. 48) Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, e' autorizzata per l'anno finanziario 1976 la spesa di lire 2.100 milioni. Le domande presentate nell'anno 1975 entro i termini di cui all'articolo 7 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 42, modificato con legge regionale 14 novembre 1975, n. 52, possono essere esaminate per la concessione dei contributi di cui alla presente legge ed ai fini dei correlativi impegni di spesa. All'onere di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al tredici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralita' costanti posticipate.
La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.
Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sara' conseguentemente iscritto il capitolo n. 141, con la denominazione: "Provento del mutuo relativo al rifinanziamento degli oneri per la promozione dello sport in Piemonte" e con la dotazione di lire 2.100 milioni.
Nel corrispondente stato di previsione della spesa sara' iscritto il capitolo n. 1389, con la denominazione: "Contributi in capitale a Comuni, Consorzi di Comuni ed a Comunita' Montane per la costruzione, l'ampliamento od il miglioramento di impianti per l'esercizio sportivo o per l'acquisto di attrezzature tecnico-sportive, nonche' a Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di impianti per l'esercizio sportivo a servizio dei quartieri realizzati dagli Istituti stessi secondo i programmi di edilizia pubblica residenziale" con lo stanziamento di lire 2.100 milioni.
All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in lire 300 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 280 milioni e di 20 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli n. 1018 e n. 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli n. 943 e n. 1466, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 280 milioni e di 20 milioni.
Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli n. 943 e n. 1466, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.
Le somme non impegnate nell'esercizio finanziario 1976 possono essere impegnate negli esercizi finanziari successivi.
Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.