Legge regionale statutaria del 4 marzo 2005 n. 1
Statuto della Regione Piemonte.

Preambolo
Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea, ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo,
proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese;
riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità;
perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni;
riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà;
promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio;
promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali;
assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli;
operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia;
adotta il presente Statuto regionale.
Titolo I.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
La Regione Piemonte
1.
Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi della Costituzione e dello Statuto, nel quadro dei principi definiti dall'Unione europea.
2.
La Regione Piemonte comprende i territori delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino, Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli.
3.
La città di Torino è capoluogo della Regione ed è sede del Consiglio e della Giunta regionale.
4.
La bandiera, il gonfalone e lo stemma della Regione Piemonte sono disciplinati con legge regionale.
Art. 2
Autonomia e partecipazione
1.
La Regione opera nell'ambito dei poteri riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale e nazionale.
2.
La Regione riconosce che la partecipazione dei cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3.
La Regione valorizza il costituirsi di ogni associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
4.
La Regione coinvolge nelle scelte legislative e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo Statuto e dal Regolamento.
5.
La Regione predispone indagini conoscitive sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di consultazione e ricerca.
Art. 3
Principio di sussidiarietà
1.
La Regione conforma la propria azione ai principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
2.
La Regione, ispirandosi al principio di sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa, amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i Comuni, 1=> le Unioni montane, le forme associative comunali <=1 nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare un coordinato sistema delle autonomie.
3.
La partecipazione del sistema degli enti locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle autonomie locali.
4.
La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale, l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
Art. 4
Programmazione
1.
La Regione esercita la propria azione legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di progresso civile e democratico.
2.
La Regione, nel realizzare le proprie finalità, assume il metodo della programmazione e della collaborazione istituzionale, perseguendo il raccordo tra gli strumenti di programmazione della Regione, delle Province, dei Comuni, 2=>delle Unioni montane, delle forme associative comunali. <=2
3.
La Regione si propone di suscitare e valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze della comunità regionale.
Art. 5
Sviluppo economico e sociale
1.
La Regione persegue la riduzione delle disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle generazioni future.
2.
La Regione concorre all'ampliamento delle attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni, contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito delle competenze previste dal Titolo V della Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.
Art. 6
Patrimonio naturale
1.
La Regione valorizza il paesaggio e le bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica, di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli ecomusei.
2.
La Regione riconosce il rispetto dei diritti degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.
Art. 7
Patrimonio culturale
1.
La Regione valorizza le radici storiche, culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare, salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni e la cultura.
2.
La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni culturali.
3.
La Regione salvaguarda le minoranze culturali e religiose nel rispetto delle diversità.
4.
La Regione tutela e promuove l'originale patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5.
La Regione valorizza il legame con la comunità dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici, favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle identità storico-piemontesi.
Art. 8
Territorio
1.
La Regione tutela l'assetto del territorio nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne valorizza la naturale vocazione.
2.
La Regione riconosce la specificità dei territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle 3=>Unioni montane e nelle forme associative collinari <=3 , l'organizzazione dei Comuni atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e collinari.
3.
La Regione riconosce condizioni speciali di autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province con prevalenti caratteristiche montane.
Art. 9
Tutela della salute dei cittadini
1.
La Regione promuove e tutela il diritto alla salute delle persone e della comunità.
2.
La Regione organizza gli strumenti più efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti di vita e di lavoro.
3.
Il sistema sanitario regionale opera nel quadro del sistema sanitario nazionale.
Art. 10
Diritto all'abitazione e tutela del consumatore
1.
La Regione riconosce e promuove il diritto all'abitazione.
2.
La Regione, nel tutelare il consumatore, promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione, la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di associazioni tra i consumatori.
Art. 11
Diritti sociali
1.
La Regione riconosce e promuove i diritti di tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2.
La Regione tutela, in particolare, l'infanzia, i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro esistenza libera e dignitosa.
3.
La Regione opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio.
Art. 12
Informazione
1.
La Regione riconosce quale presupposto della partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e strumenti idonei.
2.
La Regione garantisce l'informazione più ampia e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità regionale.
3.
La Regione favorisce e tutela il più ampio pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli utenti.
Art. 13
Pari opportunità
1.
La Regione garantisce le pari opportunità tra donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita sociale, politica, culturale ed economica.
2.
La legge assicura uguali condizioni di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta regionale.
Art. 14
Istruzione e ricerca
1.
La Regione garantisce e promuove per tutti il diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, maggiori opportunità personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che ne limitano l'accesso.
2.
La Regione sostiene ed incentiva la ricerca anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca.
Art. 15
Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea
1.
La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
2.
Nelle materie di sua competenza la Regione conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.
3.
La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.
4.
La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.
5.
La Regione sostiene la politica transfrontaliera degli enti locali.
4=>Titolo II.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI<=4
Capo I.
ORGANI DELLA REGIONE
Art. 16
Organi della Regione
1.
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, il Presidente della Giunta e la Giunta regionale.
Capo II.
CONSIGLIO REGIONALE
Art. 17
Consiglio regionale
5=>1.
Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale e da cinquanta consiglieri.<=5
2.
Il Consiglio è eletto a suffragio universale e diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel territorio della Regione.
3.
Le norme sulla composizione, l'elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
4.
La legge elettorale regionale e le sue modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei Consiglieri assegnati al Consiglio.
Art. 18
Consiglieri regionali
1.
Lo status di Consigliere regionale si acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.
2.
I Consiglieri rappresentano l'intera Regione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3.
I Consiglieri non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.
4.
I Consiglieri presentano proposte di legge, interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di deliberazione.
5.
Le indennità dei Consiglieri sono stabilite con legge regionale.
6+> Art. 19
Diritto di accesso dei Consiglieri regionali
1.
I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.
2.
Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:
a)
Giunta regionale;
b)
uffici della Regione;
c)
enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d)
agenzie, aziende, società e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
e)
concessionari di pubblici servizi regionali;
f)
enti, agenzie, aziende, società e fondazioni che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3.
I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
<+6
Art. 20
Prima seduta del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio tiene la sua prima seduta il primo giorno non festivo della terza settimana successiva al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2.
Il Consiglio si riunisce comunque di diritto alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i poteri di quello uscente.
3.
La presidenza provvisoria del Consiglio è assunta dal Consigliere più anziano d'età.
4.
Il Consiglio come primo atto procede alla elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
7=>
Capo III.
ORGANI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO REGIONALE<=7
Art. 21
8=>Organizzazione del Consiglio regionale<=8
1.
Sono organi del Consiglio regionale:
a)
il Presidente;
b)
l'Ufficio di Presidenza;
d)
le Giunte e le Commissioni consiliari.
10+>
2.
I Gruppi consiliari sono articolazioni organizzative del Consiglio regionale. <+10
Art. 22
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
1.
L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.
2.
L'Ufficio di Presidenza deve essere composto in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3.
L'elezione del Presidente del Consiglio regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il più anziano di età.
4.
Alla elezione dei Vice Presidenti e dei Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota, a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.
Art. 23
Presidente del Consiglio regionale
1.
Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal Regolamento.
Art. 24
Gruppi consiliari
1.
Tutti i Consiglieri regionali devono appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento. Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività 11+>al fine dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea, fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come disciplinata dalle leggi regionali.<+11 
2.
Il Consiglio regionale assicura ai singoli Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro contributi a carico del proprio bilancio.
Art. 25
Convocazione del Consiglio regionale e ordine del giorno
1.
La convocazione del Consiglio regionale e l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal Regolamento.
2.
La programmazione dei lavori del Consiglio garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a tutela delle minoranze.
Art. 26
Attribuzioni del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale rappresenta il Piemonte.
2.
Il Consiglio ha la potestà legislativa e il suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo e di controllo sull'attività della Giunta regionale.
3.
Il Consiglio svolge le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Art. 27
Esercizio della potestà regolamentare
1.
La Regione esercita la potestà regolamentare.
2.
Nelle materie di competenza legislativa regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale, secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3.
Il Consiglio esercita la potestà regolamentare delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4.
I regolamenti di attuazione e di esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.
5.
Il Consiglio, nelle materie non riservate alla legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La legge che determina le norme generali regolatrici della materia individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6.
Nell'esercizio della potestà regolamentare la Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7.
I regolamenti sono pubblicati entro dieci giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.
Art. 28
Altre attribuzioni del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale inoltre esercita le funzioni relative:
a)
alla programmazione;
b)
alle politiche economiche;
c)
ai tributi e alla contabilità;
d)
alle nomine, salvo quelle attribuite al Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;
e)
ai referendum;
f)
ai rapporti istituzionali;
g)
ai principi di organizzazione del personale regionale.
12+> 1.
bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali.<+12
2.
Il Consiglio elegge nel proprio seno tre delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per l'elezione del Presidente della Repubblica.
3.
Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Art. 29
Autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e negoziale.
2.
Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
Art. 30
Commissioni consiliari permanenti
1.
Il Consiglio regionale istituisce, secondo le disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2.
Il Presidente del Consiglio stabilisce la composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi consiliari.
3.
Le Commissioni permanenti sono costituite per l'esame preventivo di progetti di legge. Alle Commissioni può essere demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del Consiglio.
4.
Le Commissioni svolgono la loro attività in sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.
5.
Le Commissioni, previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione.
13+>5 bis.
Il Regolamento disciplina le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni consiliari.<=13
Art. 31
Commissioni speciali
1.
Il Consiglio regionale istituisce:
a)
Commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività della Regione;
b)
Commissioni di inchiesta su materie di interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2.
Il Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento delle Commissioni.
3.
Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
Art. 32
Poteri di consultazione delle Commissioni
1.
Le Commissioni permanenti e speciali hanno facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.
2.
Le Commissioni possono avvalersi di esperti, entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio regionale.
4.
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
Art. 33
Rapporti delle Commissioni permanenti e speciali con la Giunta regionale
1.
Il Presidente della Giunta o un Assessore da lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.
2.
Qualora il Presidente della Giunta non partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne l'intervento.
3.
Le Commissioni hanno altresì facoltà di richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di loro competenza.
4.
Le Commissioni presentano le loro conclusioni con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o più relazioni di minoranza.
5.
I membri della Giunta non possono presiedere le Commissioni del Consiglio.
Art. 34
Commissione permanente programmazione e bilancio
1.
La Commissione permanente programmazione e bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede consultiva dalle altre Commissioni secondo la loro competenza.
2.
La Commissione esamina altresì in sede consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio; inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali strumenti.
3.
La Commissione soprintende, secondo le modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.
Art. 35
Giunta per il Regolamento
1.
In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
2.
La Giunta per il Regolamento elabora proposte relative al Regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.
3.
Il Regolamento determina le norme per il funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne l'autonomia funzionale e contabile.
4.
Il Consiglio approva il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 36
Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità
1.
In seno al Consiglio regionale è istituita la Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità. Nella composizione della Giunta è assicurato l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi consiliari.
2.
La Giunta riferisce al Consiglio sulle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.
3.
La Giunta riferisce al Consiglio sulla sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.
4.
La presidenza della Giunta è attribuita ad un Consigliere espresso dalle minoranze.
Art. 37
Commissione consultiva per le nomine
1.
La Commissione consultiva per le nomine, di cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2.
Per le nomine di competenza del Consiglio regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
15+> 2.
bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale.<+15
Art. 38
Consulta regionale delle elette
1.
Presso il Consiglio regionale è istituita la Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che regolano la nostra società.
2.
La Consulta esercita funzioni consultive e di proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.
Art. 39
Sessioni ordinarie del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.
2.
Il Consiglio si riunisce inoltre su convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3.
I lavori del Consiglio sono organizzati secondo le modalità indicate dal Regolamento.
Art. 40
Sessioni straordinarie del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica.
2.
La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3.
Trascorso il termine di cui al comma 2, la seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti indicati nella richiesta di convocazione.
4.
La convocazione di cui al comma 3 è effettuata dal Consigliere richiedente più anziano di età.
Art. 41
Convocazione d'urgenza
1.
In casi di particolare necessità e urgenza, il Consiglio regionale può essere convocato dal suo Presidente, ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in discussione, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 42
Sessione per la legge comunitaria regionale
1.
La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.
2.
I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.
Art. 43
Validità delle sedute e delle deliberazioni. Pubblicità delle sedute
1.
Il Consiglio regionale delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto o del Regolamento.
2.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
Capo IV.
FUNZIONE LEGISLATIVA
Art. 44
Iniziativa legislativa
1.
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II del Titolo IV.
Art. 45
Procedimento di approvazione della legge
1.
Ogni progetto di legge è esaminato da una Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta sia richiesto da almeno tre Consiglieri.
2.
Il Regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara l'urgenza.
16+>2 bis.
Il presidente del Consiglio regionale assegna alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal regolamento interno.<=16
3.
La procedura ordinaria di esame e di approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad altri Stati.
Art. 46
Procedimento in sede legislativa
1.
Il Presidente del Consiglio regionale, con il consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.
2.
Fino al momento della sua approvazione definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con le sole dichiarazioni di voto.
Art. 47
Promulgazione e pubblicazione della legge
1.
La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2.
La legge regionale è pubblicata entro dieci giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
3.
Al testo della legge segue la formula: "La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte".
Art. 48
Qualità della legislazione
1.
I testi normativi della Regione sono improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
Art. 49
Principi per l'esercizio dell'attività legislativa
1.
Nell'esercizio dell'attività legislativa il Consiglio regionale prende a base i principi e i diritti del Titolo I dei quali verifica periodicamente lo stato di attuazione.
Capo V.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA
Art. 50
Elezione del Presidente della Giunta regionale
1.
Il Presidente della Giunta regionale è eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale regionale.
2.
La Giunta regionale e il Presidente uscente cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente. Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria amministrazione.
3.
Il Presidente eletto nomina, entro dieci giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di insediamento.
4.
Nella medesima seduta, il Presidente presenta la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la legislatura sul quale si apre un dibattito.
5.
I componenti della Giunta sono nominati 18+>in numero non superiore a tre assessori<+18 anche al di fuori dei componenti del Consiglio regionale, fra persone in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di Consigliere regionale.
Art. 51
Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale
1.
Il Presidente della Giunta regionale rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali e i referendum previsti dallo Statuto.
2.
Il Presidente della Giunta inoltre:
a)
convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
b)
dirime i conflitti di attribuzione tra gli Assessori;
c)
esercita le funzioni relative al coordinamento e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
d)
esercita le altre funzioni attribuitegli dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
e)
informa il Consiglio sulle decisioni di nomina e revoca dei componenti della Giunta.
Art. 52
Sfiducia al Presidente della Giunta regionale
1.
Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.
La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.
3.
Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia, il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
Art. 53
Scioglimento del Consiglio regionale
1.
L'approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 54
Assessori regionali
1.
Ai componenti della Giunta non Consiglieri regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i Consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti dall'ordinamento statale e regionale.
2.
Il Presidente della Giunta regionale assegna ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materia. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone comunicazione al Consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore. Il Presidente, in qualsiasi momento, ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.
Art. 55
Organizzazione della Giunta regionale
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.<=19
2.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità previste dal regolamento interno di funzionamento della Giunta.
3.
La Giunta esercita collegialmente le proprie funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale quello del Presidente.
4.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 56
Attribuzioni della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale provvede all'attuazione del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge, provvede all'esecuzione delle leggi.
2.
La Giunta inoltre:
a)
predispone il bilancio annuale di previsione, il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del Consiglio;
b)
predispone il disegno di legge comunitaria regionale;
c)
amministra il patrimonio e il demanio della Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
d)
controlla la gestione dei servizi pubblici regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende speciali e a società a partecipazione regionale;
e)
delibera sulle liti attive e passive, sulle rinunce e sulle transazioni;
f)
delibera, informandone il Consiglio, sui ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione avanti alla Corte costituzionale;
g)
ha facoltà, previa delega del Consiglio conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia successivamente approvati dal Consiglio;
h)
esercita ogni altra attribuzione ad essa demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e dalle leggi regionali.
Art. 57
Deliberazioni d'urgenza della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale può, in caso di urgenza e sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio regionale.
2.
L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3.
Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.
4.
Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.
5.
Il Consiglio, qualora abbia negato la ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Capo VI.
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA REGIONE
Art. 58
Principi fondamentali di organizzazione e funzionamento
1.
Gli uffici della Regione, gli enti e le aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia, l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione.
2.
La Regione promuove la semplificazione amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai documenti amministrativi.
3.
I procedimenti di formazione degli atti amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione tra organi e strutture.
Art. 59
Conferimento ed esercizio delle funzioni amministrative
1.
Nelle materie di propria competenza, la Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.
Art. 60
Enti, aziende e società regionali
1.
La Regione allo scopo di realizzare infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato, ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e all'amministrazione di società.
2.
Spettano alla Regione le funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.
3.
La legge stabilisce le modalità e i tipi di controllo e le norme relative alla composizione degli organi e all'amministrazione degli enti e delle aziende.
4.
Il personale degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale regionale, salvo diversa disposizione della legge.
5.
Gli enti e le aziende sono tenuti a trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.
6.
Le norme di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.
Art. 61
Pubblicità degli atti amministrativi
1.
Gli atti amministrativi della Regione aventi rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
La pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.
3.
Chiunque ha diritto di avere copia integrale degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla riservatezza di soggetti terzi.
Titolo III.
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
Capo I.
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 62
Programmazione regionale
1.
La Regione opera per superare gli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio ambito e fra le grandi aree del Paese.
2.
La Regione si attiene al metodo della programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.
3.
I documenti di programmazione sono predisposti dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono approvati dal Consiglio regionale.
4.
I documenti di programmazione sono assunti anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le autonomie funzionali e le istituzioni locali.
5.
La Regione, attraverso la programmazione e nel rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi della Regione.
6.
La Giunta presenta ogni anno, oltre al documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di previsione, una relazione sullo stato di attuazione della programmazione.
7.
La legge regionale che determina le norme per la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere regionale.
Capo II.
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
Art. 63
Documento di programmazione economico-finanziaria regionale
1.
Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni.
2.
Il documento di programmazione economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge di contabilità.
Art. 64
Entrate, demanio e patrimonio
1.
La Regione dispone di risorse proprie e ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2.
Le norme relative alle entrate, alle modalità di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.
Art. 65
Bilancio annuale e pluriennale
1.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.
La Giunta regionale, secondo le modalità previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Consiglio regionale.
3.
Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4.
Con legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5.
Il Regolamento del Consiglio disciplina la sessione di bilancio.
Art. 66
Esercizio provvisorio del bilancio
1.
L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Art. 67
Legge finanziaria regionale
1.
La Giunta presenta al Consiglio regionale, unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e pluriennale.
2.
La Giunta può presentare al Consiglio per l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra finanziaria annuale.
Art. 68
Rendiconto generale e assestamento di bilancio
1.
L'approvazione del rendiconto avviene con legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di legge presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio cui si riferisce.
2.
L'assestamento di bilancio è approvato dal Consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Art. 69
Limiti in materia di spesa e di bilancio
1.
Ogni progetto di legge ed ogni legge regionale che importino nuove o maggiori spese indicano i mezzi per farvi fronte.
Capo III.
CONTROLLI
Art. 70
Controlli interni
1.
La Regione, nell'ambito della propria autonomia, istituisce con legge i controlli interni.
2.
La Giunta e il Consiglio regionale, nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di effettuazione dei controlli interni.
20 >Art. 70 bis
Collegio dei revisori dei conti
1.
Il controllo sulla gestione finanziaria della Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.< 20
Art. 71
Verifica dell'efficacia delle leggi regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli effetti delle politiche regionali al fine di verificare il raggiungimento dei risultati previsti.
2.
Il Consiglio definisce gli strumenti e le misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni organizzative.
Titolo IV.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I.
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 72
Istituti della partecipazione
1.
Sono istituti della partecipazione:
a)
l'iniziativa popolare;
b)
l'iniziativa degli enti locali;
c)
il referendum abrogativo e consultivo;
d)
l'interrogazione rivolta agli organi della Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
e)
la petizione di singoli cittadini, di enti e di associazioni.
2.
La partecipazione si attua inoltre nelle forme e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.
Capo II.
INIZIATIVA POPOLARE E INIZIATIVA DEGLI ENTI LOCALI
Art. 73
Disciplina dell'iniziativa
1.
L'esercizio dell'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.
2.
Il Regolamento fissa le modalità per garantire l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa popolare e degli enti locali.
Art. 74
Esercizio dell'iniziativa popolare
1.
I cittadini esercitano l'iniziativa per la formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse generale, nonché di proposte di legge alle Camere.
2.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta da parte dei presentatori.
3.
I primi tre sottoscrittori hanno diritto di illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e accompagnato da una relazione scritta.
Art. 75
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
1.
I Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere le iniziative di cui all'articolo 73, comma 1, presentando un progetto accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal verbale delle discussioni.
2.
Le assemblee degli enti proponenti hanno facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni, cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla Commissione consiliare competente.
Art. 76
Procedura di approvazione
1.
L'iniziativa legislativa popolare e degli enti locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
2.
La Commissione consiliare, alla quale la proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua relazione entro il termine massimo di tre mesi.
3.
Il Consiglio prende in esame la proposta d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.
4.
Ove il Consiglio non esamini entro detto termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale entro il mese successivo.
5.
Scaduto il termine di cui al comma 4, la proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.
Capo III.
REFERENDUM
Art. 77
Referendum
1.
Il referendum su leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità regionale e l'attività degli organi regionali.
2.
La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le esigenze di funzionalità che le sono proprie.
Art. 78
Referendum abrogativo
1.
Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli elettori della Regione.
2.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione hanno diritto di partecipare al referendum.
3.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Art. 79
Limiti del referendum abrogativo
1.
Il referendum abrogativo non può essere proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi comunitari.
2.
Il referendum è inammissibile nell'anno precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla sua elezione.
3.
La proposta respinta non può essere ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima che siano trascorsi cinque anni.
Art. 80
Referendum su regolamenti regionali e provvedimenti amministrativi
1.
I regolamenti regionali e i provvedimenti amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e 79.
2.
Non è proponibile il referendum sul Regolamento interno del Consiglio regionale, sui regolamenti di attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari esecutive di leggi regionali.
3.
Il referendum è altresì improponibile sugli atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse a norma dell'articolo 79.
Art. 81
Ricevibilità e ammissibilità delle proposte di referendum
1.
Il giudizio sulla ricevibilità e sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.
2.
Le modalità di indizione e di svolgimento del procedimento referendario sono determinate dalla legge.
Art. 82
Effetti del referendum abrogativo
1.
L'approvazione della proposta di referendum produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
2.
L'abrogazione è dichiarata con decreto del Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del referendum.
3.
Il decreto è pubblicato senza ritardo sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
4.
Il Presidente, sentita la Giunta regionale, può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 83
Referendum consultivo
1.
Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.
2.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
Art. 84
Disciplina del referendum
1.
La legge regionale stabilisce le ulteriori norme per l'attuazione delle diverse forme di referendum previste dallo Statuto.
Capo IV.
ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE .
Art. 85
Petizioni e interrogazioni
1.
I cittadini, singoli o associati, hanno facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.
2.
Gli enti locali con deliberazione dei rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi della Regione.
3.
Il Regolamento disciplina il procedimento di presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.
Art. 86
Consultazione popolare
1.
La Regione può deliberare la consultazione di particolari categorie o settori della popolazione su provvedimenti di loro interesse.
2.
La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori, purchè abbiano compiuto i sedici anni.
Capo V.
CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Art. 87
Consiglio regionale dell'economia e del lavoro
1.
Il Consiglio regionale dell'economia e del lavoro contribuisce all'elaborazione delle politiche di sviluppo della Regione.
2.
La legge ne regola l'attività, ne disciplina la composizione e ne fissa i requisiti per la partecipazione.
Capo VI.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 88
Consiglio delle autonomie locali
1.
Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2.
Il Consiglio esprime parere obbligatorio :
a)
sulle leggi e sui provvedimenti relativi a materie che riguardano gli enti locali;
b)
sulle leggi di conferimento delle funzioni amministrative;
c)
sulla legislazione che disciplina l'esercizio delle funzioni attribuite agli enti locali;
d)
su ogni altra questione ad esso demandata dalle leggi.
3.
Il Consiglio esprime altresì parere sulle proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
Art. 89
Modalità di elezione e funzionamento
1.
Il Consiglio delle autonomie locali è composto dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle stesse e da rappresentanti degli enti locali.
2.
Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte.
3.
Le norme sulla composizione, sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie locali sono contenute nella legge regionale.
Titolo V.
ISTITUTI DI GARANZIA
Capo I.
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 90
Ufficio del Difensore civico
1.
L'Ufficio del Difensore civico regionale è autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2.
L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e la trasparenza dell'azione amministrativa.
3.
L'Ufficio del Difensore civico integra e coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed europeo.
4.
L'Ufficio del Difensore civico è regolato dalla legge.
Capo II.
COMMISSIONE DI GARANZIA
Art. 91
Commissione di garanzia
1.
La Commissione di garanzia è organismo indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:
a)
un magistrato a riposo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile;
b)
due professori universitari di ruolo in materie giuridiche;
c)
due avvocati con almeno quindici anni di esercizio;
d)
due ex Consiglieri regionali.
2.
La Commissione elegge al proprio interno un Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono rieleggibili.
3.
La legge regionale detta le norme per la sua costituzione e il suo funzionamento.
Art. 92
Attribuzioni della Commissione di garanzia
1.
La Commissione di garanzia, su richiesta del Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:
a)
sull'interpretazione dello Statuto nei conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione e gli enti locali;
b)
sul carattere invasivo e lesivo delle attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge dello Stato;
c)
sulla coerenza statutaria di progetti di leggi e di regolamenti.
2.
La Commissione di garanzia esercita ogni altra funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
3.
La Commissione di garanzia trasmette al Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4.
Il Consiglio regionale può comunque deliberare in senso contrario a singoli pareri.
5.
Il Presidente e la Giunta regionale riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.
Capo III.
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA DONNE E UOMINI
Art. 93
Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini
1.
La Commissione per le pari opportunità tra donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico, sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.
2.
La legge regionale istituisce la Commissione, ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle modalità che ne garantiscano il funzionamento.
Capo IV.
GARANZIE DELLE OPPOSIZIONI
Art. 94
Garanzie delle opposizioni
1.
Le garanzie delle opposizioni sono assicurate dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale che disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.
2.
Il Regolamento, in particolare, stabilisce le garanzie delle opposizioni in relazione:
a)
ai tempi di lavoro del Consiglio per lo svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
b)
alle nomine, alle elezioni e alle designazioni di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;
c)
alla partecipazione nelle delegazioni e nelle occasioni di rappresentanza del Consiglio;
d)
all'informazione sulle proposte e sulle attività delle stesse opposizioni.
Titolo VI.
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Capo I.
PERSONALE REGIONALE
Art. 95
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità
1.
Gli organi di direzione politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
2.
Ai dirigenti spetta l'attuazione degli obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge. Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.
Art. 96
Ruolo organico del personale regionale
1.
Le norme sugli uffici della Giunta e del Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono adottate con legge della Regione.
2.
La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza, secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte di revisione del ruolo organico del personale e specificano le attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
Titolo VII.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
Capo I.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
Art. 97
Rapporti con gli enti locali
1.
La Regione, in base al principio di leale collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni, 21=>le Unioni montane, le forme associative comunali<=21 . Disciplina altresì le funzioni amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali, ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le forme associative sovracomunali.
Art. 98
Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni
1.
La Regione partecipa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
2.
Il Presidente della Regione informa periodicamente il Consiglio regionale sui lavori della Conferenza.
3.
La Regione coordina la propria azione con quella delle altre Regioni.
Art. 99
Rapporti con la Corte dei Conti
1.
La Regione attiva forme di collaborazione con la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di contabilità pubblica.
2.
Il Consiglio regionale e il Consiglio delle autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della sezione di controllo della Corte dei Conti.
Capo II.
OSSERVATORI E CONSULTE
Art. 100
Osservatori e consulte
1.
La legge regionale ha facoltà di istituire osservatori e consulte e di disciplinarne la dotazione, l'organizzazione e il funzionamento.
Titolo VIII.
REVISIONE DELLO STATUTO
Capo I.
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 101
Procedimento di revisione dello Statuto
1.
Lo Statuto è modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di due mesi.
2.
La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3.
Un'iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio, non può essere rinnovata nel corso della stessa legislatura.
4.
La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario.
Art. 102
Pubblicazione ed entrata in vigore dello Statuto
1.
Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto il referendum.
2.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, a seguito della relativa promulgazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle modifiche dello Statuto.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
1. Gli organi della Regione costituiti alla data di entrata in vigore del presente Statuto, restano in carica sino all'insediamento degli organi dell'ottava legislatura regionale. Restano altresì in carica, nell'attuale composizione, le Commissioni la cui scadenza coincide con la fine della legislatura.
2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento vigente.
II
1. Sono fatti salvi gli effetti dei regolamenti emanati dalla Giunta regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del presente Statuto.

1 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
2 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
3 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
4 La denominazione del Titolo 1 è sostituita dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n.5.
5 Il comma 1 è sostituito dall'art. 1 della legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
6 Articolo sostituito dall'art. 1 della legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
7 La denominazione del capo 3 è sostituita dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
8 La rubrica dell'art. 21 è sostituita dal comma 3 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
9 La lettera c) è abrogata dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
10 Il comma 2 è aggiunto dal comma 2 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
11 Testo aggiunto dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
12 Il comma 1 bis. è aggiunto dall'art. 2 della legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
13 Il comma 5 bis. è aggiunto dal comma 1 dell'art. 1 della legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
14 Il comma 3. è abrogato dal comma 1 dell'art. 2 della legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
15 Il comma 2 bis. è aggiunto dall'art. 3 della legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
16 Il comma 2 bis è aggiunto dal comma 1 dell'art. 5 della legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
17 Il comma 3. è abrogato dal comma 1 dell'art. 3 della legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
18 Testo aggiunto dall'art. 2 della legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
19 Il comma 1 è sostituito dall'art. 3 della legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
20 Articolo aggiunto dall'art. 1 della legge regionale statutaria 9 aprile 2013, n. 4.
21 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 4 della legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.