Legge regionale statutaria del 4 marzo
2005 n. 1
Statuto della Regione Piemonte.
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Preambolo
Il Piemonte, Regione autonoma nell'unità e
indivisibilità della
Repubblica italiana, nel quadro dei principi dell'Unione europea,
ispirandosi ai principi della Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo,
proclamando la sua fedeltà alla Carta costituzionale fondata sui valori propri della Liberazione e della democrazia riconquistata dal nostro Paese; riaffermando il proprio impegno e la propria vocazione alla libertà, alla democrazia, alla tolleranza, all'uguaglianza, alla solidarietà e alla partecipazione, coerentemente al rispetto della dignità della persona umana e dei valori delle sue Comunità; perseguendo per la sua storia multiculturale e religiosa, per il suo patrimonio spirituale e morale proprio sia della cultura cristiana sia di quella laica e liberale, nel rispetto della laicità delle Istituzioni, le finalità politiche e sociali atte a garantire il pluralismo in tutte le sue manifestazioni; riconoscendo che attraverso gli enti locali, le autonomie funzionali, le formazioni sociali, culturali, politiche ed economiche si realizza la partecipazione dei cittadini alle funzioni legislative e amministrative secondo il principio di sussidiarietà; promuovendo il riconoscimento e la valorizzazione delle identità culturali, delle specificità linguistiche e delle tradizioni storico-locali che caratterizzano il suo territorio; promuovendo, nel rispetto della vocazione del territorio, la tutela dell'ambiente e la salvaguardia dei beni naturalistici e assicurando il riconoscimento dei diritti degli animali; assumendo, come valori fondanti, l'educazione alla pace e alla nonviolenza; la cultura dell'accoglienza, della coesione sociale e della pari dignità di genere; l'integrazione e la cooperazione tra i popoli; operando a favore delle fasce più deboli della popolazione mediante il superamento delle cause che ne determinano la disuguaglianza sociale; riconoscendo e sostenendo il ruolo della famiglia; adotta il presente Statuto regionale. Titolo I.
PRINCIPI FONDAMENTALI
Art. 1
La Regione Piemonte
1.
Il Piemonte è Regione autonoma nell'unità e
indivisibilità della Repubblica italiana, secondo le norme e i principi
della Costituzione e dello Statuto, nel quadro dei principi definiti
dall'Unione europea.
2.
La Regione Piemonte comprende i territori
delle Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino,
Verbano-Cusio-Ossola,Vercelli.
3.
La città di Torino è capoluogo della Regione
ed è sede del Consiglio e della Giunta regionale.
4.
La bandiera, il gonfalone e lo stemma della
Regione Piemonte sono disciplinati con legge regionale.
Art. 2
Autonomia e partecipazione
1.
La Regione opera nell'ambito dei poteri
riconosciuti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato ed esercita
la propria autonomia per realizzare l'effettiva partecipazione di tutti
i cittadini all'attività politica, economica e sociale della comunità
regionale e nazionale.
2.
La Regione riconosce che la partecipazione dei
cittadini alle scelte politiche, alla funzione legislativa ed
amministrativa e al controllo dei poteri pubblici è condizione
essenziale per lo sviluppo della vita democratica e per la salvaguardia
dei diritti di uguaglianza e di libertà di tutti i cittadini.
3.
La Regione valorizza il costituirsi di ogni
associazione che intende concorrere con metodo democratico alla vita
della Regione e in particolare sostiene le iniziative per la
realizzazione dei diritti e favorisce le forme di solidarietà sociale,
l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e
la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
4.
La Regione coinvolge nelle scelte legislative
e di governo il sistema degli enti locali e consulta, ritenendo il loro
apporto elemento fondamentale della politica regionale, i sindacati dei
lavoratori, le organizzazioni di categoria, le formazioni sociali, le
istituzioni culturali, le associazioni, le autonomie funzionali e gli
organismi in cui si articola la comunità regionale e, quando la materia
lo richieda, gli elettori della Regione secondo le forme previste dallo
Statuto e dal Regolamento.
5.
La Regione predispone indagini conoscitive
sulle materie di sua competenza anche a mezzo di organi e strumenti di
consultazione e ricerca.
Art. 3
Principio di sussidiarietà
1.
La Regione conforma la propria azione ai
principi di autonomia, sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e
leale collaborazione.
2.
La Regione, ispirandosi al principio di
sussidiarietà, pone a fondamento della propria attività legislativa,
amministrativa e di programmazione la collaborazione con le Province, i
Comuni,
1=> le Unioni montane, le forme associative comunali <=1
nonché con le autonomie funzionali e con le rappresentanze delle imprese e dell'associazionismo per realizzare
un coordinato sistema delle autonomie.
3.
La partecipazione del sistema degli enti
locali all'attività della Regione è assicurata dal Consiglio delle
autonomie locali.
4.
La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei
cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di
interesse generale e valorizza le forme di cooperazione, a carattere di
mutualità e senza fini speculativi, di solidarietà sociale,
l'associazionismo e il volontariato, assicurandone la partecipazione e
la consultazione nello svolgimento delle funzioni regionali.
Art. 4
Programmazione
1.
La Regione esercita la propria azione
legislativa, regolamentare e amministrativa al fine di indirizzare e
guidare lo sviluppo economico e sociale del Piemonte verso obiettivi di
progresso civile e democratico.
2.
3.
La Regione si propone di suscitare e
valorizzare tutte le energie, di utilizzare tutte le risorse e di
favorire tutti gli apporti nel determinare e soddisfare le esigenze
della comunità regionale.
Art. 5
Sviluppo economico e sociale
1.
La Regione persegue la riduzione delle
disuguaglianze e agisce responsabilmente nei confronti delle
generazioni future.
2.
La Regione concorre all'ampliamento delle
attività economiche, nel rispetto dell'ambiente e secondo i principi
dell'economia sostenibile; tutela la dignità del lavoro, valorizza il
ruolo dell'imprenditoria, dell'artigianato e delle professioni,
contribuisce alla realizzazione della piena occupazione, anche
attraverso la formazione e l'innovazione economica e sociale. Promuove
lo sviluppo della cooperazione. Tutela i consumatori, incentiva il
risparmio e gli investimenti, sostiene lo sviluppo delle attività
economiche, garantisce la sicurezza sociale e salvaguarda la salute e
la sicurezza alimentare. A tal fine la Regione predispone, nell'ambito
delle competenze previste dal Titolo V della
Costituzione, accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato per la realizzazione di iniziative di
cooperazione e partenariato nonché di solidarietà internazionale.
Art. 6
Patrimonio naturale
1.
La Regione valorizza il paesaggio e le
bellezze naturali, garantendone a tutti la fruizione, agisce contro le
fonti d'inquinamento, sostiene la ricerca e l'uso di risorse
energetiche ecocompatibili e rinnovabili, adotta misure di salvaguardia
dalle calamità naturali ed atmosferiche. Predispone sistemi di
prevenzione e piani di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica,
di bonifica, di utilizzazione delle risorse idriche e di riassetto
territoriale. Si adopera affinché le fonti di energia, la flora e la
fauna siano tutelati; istituisce i parchi, le riserve naturali e gli
ecomusei.
2.
La Regione riconosce il rispetto dei diritti
degli animali, promuovendone la cura e la presenza nel proprio
territorio al fine di garantire una corretta convivenza con l'uomo.
Art. 7
Patrimonio culturale
1.
La Regione valorizza le radici storiche,
culturali, artistiche e linguistiche del Piemonte e, in particolare,
salvaguarda l'identità della comunità secondo la storia, le tradizioni
e la cultura.
2.
La Regione coopera con lo Stato, nei limiti e
con le modalità previste dalla legge statale, alla tutela dei beni
culturali.
3.
La Regione salvaguarda le minoranze culturali
e religiose nel rispetto delle diversità.
4.
La Regione tutela e promuove l'originale
patrimonio linguistico della comunità piemontese, nonché quello delle
minoranze occitana, franco-provenzale e walser.
5.
La Regione valorizza il legame con la comunità
dei piemontesi nel mondo, sostiene i rapporti culturali ed economici,
favorisce il più ampio processo di conservazione delle radici delle
identità storico-piemontesi.
Art. 8
Territorio
1.
La Regione tutela l'assetto del territorio
nelle sue componenti ambientale, paesaggistica, architettonica e ne
valorizza la naturale vocazione.
2.
La Regione riconosce la specificità dei
territori montani e collinari e prevede politiche di intervento a loro
favore, al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo e la
conservazione del particolare ecosistema. Individua nelle
3=>Unioni montane e nelle forme associative collinari <=3
, l'organizzazione dei Comuni
atta a rendere effettive le misure di sostegno ai territori montani e
collinari.
3.
La Regione riconosce condizioni speciali di
autonomia nella gestione delle funzioni e delle risorse alle Province
con prevalenti caratteristiche montane.
Art. 9
Tutela della salute dei cittadini
1.
La Regione promuove e tutela il diritto alla
salute delle persone e della comunità.
2.
La Regione organizza gli strumenti più
efficaci per tutelare la salute e garantire la qualità degli ambienti
di vita e di lavoro.
3.
Il sistema sanitario regionale opera nel
quadro del sistema sanitario nazionale.
Art. 10
Diritto all'abitazione e tutela del
consumatore
1.
La Regione riconosce e promuove il diritto
all'abitazione.
2.
La Regione, nel tutelare il consumatore,
promuove la pluralità dell'offerta, la correttezza dell'informazione,
la sicurezza e la qualità dei prodotti e favorisce lo sviluppo di
associazioni tra i consumatori.
Art. 11
Diritti sociali
1.
La Regione riconosce e promuove i diritti di
tutti e, in particolare, delle fasce più deboli della popolazione e
promuove il rispetto di tutti i diritti riconosciuti dall'ordinamento
agli immigrati, agli apolidi, ai profughi e ai rifugiati.
2.
La Regione tutela, in particolare, l'infanzia,
i minori, gli anziani e i diversamente abili e si adopera per una loro
esistenza libera e dignitosa.
3.
La Regione opera per rimuovere le cause che
determinano le disuguaglianze e il disagio.
Art. 12
Informazione
1.
La Regione riconosce quale presupposto della
partecipazione l'informazione sui programmi, le decisioni e gli atti di
rilevanza regionale e promuove a tal fine l'istituzione di mezzi e
strumenti idonei.
2.
La Regione garantisce l'informazione più ampia
e plurale sulla propria attività come presupposto per promuovere e
favorire la partecipazione dei cittadini alla vita della comunità
regionale.
3.
La Regione favorisce e tutela il più ampio
pluralismo dei mezzi di informazione e garantisce i diritti degli
utenti.
Art. 13
Pari opportunità
1.
La Regione garantisce le pari opportunità tra
donne e uomini e opera per rimuovere, con apposite leggi e
provvedimenti, ogni ostacolo che impedisce la piena parità nella vita
sociale, politica, culturale ed economica.
2.
La legge assicura uguali condizioni di accesso
tra donne e uomini alle cariche elettive nonché negli enti, negli
organi e in tutti gli incarichi di nomina del Consiglio e della Giunta
regionale.
Art. 14
Istruzione e ricerca
1.
La Regione garantisce e promuove per tutti il
diritto allo studio e alla formazione, volto ad assicurare, per il
raggiungimento dei gradi più alti dell'istruzione, maggiori opportunità
personali di crescita culturale e civile, rimuovendo gli ostacoli che
ne limitano l'accesso.
2.
La Regione sostiene ed incentiva la ricerca
anche in collegamento con Università, Fondazioni e Istituti di ricerca.
Art. 15
Relazioni internazionali e rapporti con
l'Unione europea
1.
La Regione, nel rispetto delle norme di
procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione
delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette
alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede
all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.
2.
Nelle materie di sua competenza la Regione
conclude accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad
altro Stato, nei casi e con le forme stabiliti dalle leggi dello Stato.
3.
La Regione adatta tempestivamente la
legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa
comunitaria e direttamente applicabili.
4.
La Regione partecipa agli organi dell'Unione
europea che ne prevedono la rappresentanza.
5.
La Regione sostiene la politica
transfrontaliera degli enti locali.
4=>Titolo
II.
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI<=4
Capo II.
CONSIGLIO REGIONALE
Art. 17
Consiglio regionale
5=>1.
Il Consiglio regionale è composto dal Presidente della Giunta regionale
e da cinquanta consiglieri.<=52.
Il Consiglio è eletto a suffragio universale e
diretto, con voto libero, uguale, personale e segreto, da tutti i
cittadini che hanno compiuto la maggiore età e che risiedono nel
territorio della Regione.
3.
Le norme sulla composizione, l'elezione, le
cause di ineleggibilità, di incompatibilità, di decadenza dei
Consiglieri, sono stabilite con legge regionale nel quadro dei principi
fondamentali definiti dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato.
4.
La legge elettorale regionale e le sue
modifiche sono approvate con la maggioranza dei tre quinti dei
Consiglieri assegnati al Consiglio.
Art. 18
Consiglieri regionali
1.
Lo status di Consigliere regionale si
acquisisce al momento della proclamazione. I Consiglieri entrano
nell'esercizio delle proprie funzioni alla prima seduta del Consiglio.
2.
I Consiglieri rappresentano l'intera Regione
ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato.
3.
I Consiglieri non possono essere chiamati a
rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle
loro funzioni.
4.
I Consiglieri presentano proposte di legge,
interrogazioni, interpellanze, mozioni, ordini del giorno e proposte di
deliberazione.
5.
Le indennità dei Consiglieri sono stabilite
con legge regionale.
6+> Art.
19
Diritto di accesso dei Consiglieri regionali
1.
I Consiglieri regionali hanno diritto di
ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le
modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le
informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti
in essi richiamati, connessi con l'attività della Regione.
2.
Il diritto di accesso si esercita mediante
la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei
confronti dei seguenti soggetti:
a)
Giunta regionale;
b)
uffici della Regione;
c)
enti istituiti, controllati, dipendenti o
partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d)
agenzie, aziende, società e fondazioni
istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non
direttamente, dalla Regione;
e)
concessionari di pubblici servizi regionali;
f)
enti, agenzie, aziende, società e fondazioni
che svolgono attività o funzioni nelle materie di competenza regionale
sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3.
I Consiglieri hanno facoltà di esercitare il
diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono
qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la
riservatezza.
<+6 Art. 20
Prima seduta del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio tiene la sua prima seduta il
primo giorno non festivo della terza settimana successiva al
completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti, su
convocazione del Presidente del Consiglio regionale uscente, con avvisi
da inviarsi almeno cinque giorni prima della seduta.
2.
Il Consiglio si riunisce comunque di diritto
alle ore dodici del sessantesimo giorno successivo alla data delle
elezioni. Finché non si è riunito il nuovo Consiglio sono prorogati i
poteri di quello uscente.
3.
La presidenza provvisoria del Consiglio è
assunta dal Consigliere più anziano d'età.
4.
Il Consiglio come primo atto procede alla
elezione del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza.
7=>
Capo III.
ORGANI E ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO
REGIONALE<=7
Art. 21
1.
Sono organi del Consiglio regionale:
a)
il Presidente;
b)
l'Ufficio di Presidenza;
d)
le Giunte e le Commissioni consiliari.
Art. 22
Elezione dell'Ufficio di Presidenza
1.
L'Ufficio di Presidenza è composto dal
Presidente, da due Vice Presidenti, da tre Segretari.
2.
L'Ufficio di Presidenza deve essere composto
in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
3.
L'elezione del Presidente del Consiglio
regionale ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza,
si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che
hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto
il più anziano di età.
4.
Alla elezione dei Vice Presidenti e dei
Segretari si procede con votazioni separate e ciascun Consigliere vota,
a scrutinio segreto, con le modalità stabilite dal Regolamento.
5.
L'Ufficio di Presidenza resta in carica trenta
mesi e i suoi componenti sono rieleggibili. Il rinnovo, alla scadenza
prevista dallo Statuto, investe l'intero Ufficio.
Art. 23
Presidente del Consiglio regionale
1.
Il Presidente rappresenta il Consiglio
regionale, lo convoca, lo presiede, ne dirige i lavori ed esercita le
funzioni secondo le modalità stabilite dalle leggi, dallo Statuto e dal
Regolamento.
Art. 24
Gruppi consiliari
1.
Tutti i Consiglieri regionali devono
appartenere ad un Gruppo consiliare, secondo le norme del Regolamento.
Ogni Gruppo elegge un Presidente che ne dirige l'attività 11+>al
fine
dell'espletamento dell'attività istituzionale in seno all'assemblea,
fatta comunque salva la libertà organizzativa per lo svolgimento
dell'attività politica di pertinenza del Gruppo stesso, così come
disciplinata dalle leggi regionali.<+11
2.
Il Consiglio regionale assicura ai singoli
Gruppi la disponibilità di strutture e personale e assegna loro
contributi a carico del proprio bilancio.
Art. 25
Convocazione del Consiglio regionale e
ordine del giorno
1.
La convocazione del Consiglio regionale e
l'ordine del giorno delle sedute sono fissati dal Presidente del
Consiglio, secondo le norme e le modalità stabilite dallo Statuto e dal
Regolamento.
2.
La programmazione dei lavori del Consiglio
garantisce il rispetto delle prerogative stabilite dallo Statuto a
tutela delle minoranze.
Art. 26
Attribuzioni del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale rappresenta il
Piemonte.
2.
Il Consiglio ha la potestà legislativa e il
suo esercizio non può essere delegato. Svolge la funzione di indirizzo
e di controllo sull'attività della Giunta regionale.
3.
Il Consiglio svolge le altre funzioni
conferitegli dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto
e dalle leggi regionali.
Art. 27
Esercizio della potestà regolamentare
1.
La Regione esercita la potestà regolamentare.
2.
Nelle materie di competenza legislativa
regionale la potestà regolamentare spetta alla Giunta regionale,
secondo i principi e le modalità dettati dalla legge regionale, salvo
nei casi in cui essa sia riservata dalla legge al Consiglio regionale.
3.
Il Consiglio esercita la potestà regolamentare
delegata alla Regione nelle materie di competenza esclusiva statale.
4.
I regolamenti di attuazione e di esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea sono
approvati dalla Giunta previo parere obbligatorio della Commissione
consiliare competente.
5.
Il Consiglio, nelle materie non riservate alla
legge regionale dalla Costituzione o dallo Statuto, ha facoltà di
autorizzare la Giunta ad adottare regolamenti di delegificazione. La
legge che determina le norme generali regolatrici della materia
individua quali disposizioni di legge sono abrogate, con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento. Le materie oggetto di
legislazione concorrente non possono essere delegificate.
6.
Nell'esercizio della potestà regolamentare la
Regione rispetta l'autonomia normativa degli enti locali.
7.
I regolamenti sono pubblicati entro dieci
giorni dalla loro emanazione ed entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla pubblicazione, salvo che, per ragioni d'urgenza,
il regolamento stesso stabilisca un termine diverso.
Art. 28
Altre attribuzioni del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale inoltre esercita le
funzioni relative:
a)
alla programmazione;
b)
alle politiche economiche;
c)
ai tributi e alla contabilità;
d)
alle nomine, salvo quelle attribuite al
Presidente della Giunta regionale e alla Giunta;
e)
ai referendum;
f)
ai rapporti istituzionali;
g)
ai principi di organizzazione del personale
regionale.
12+> 1.
bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto
costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti,
agenzie, aziende, società e fondazioni ove istituite, controllate,
dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione,
esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltà di
audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni
permanenti e speciali.<+12
2.
Il Consiglio elegge nel proprio seno tre
delegati della Regione, di cui uno espressione delle minoranze, per
l'elezione del Presidente della Repubblica.
3.
Il Consiglio adotta ogni altra deliberazione
per la quale la legge richieda l'approvazione del Consiglio o
stabilisca la generica attribuzione alla Regione.
Art. 29
Autonomia funzionale e contabile del
Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale, nell'esercizio delle
sue funzioni e nell'espletamento delle sue attività, ha autonomia
funzionale, finanziaria, contabile, organizzativa, patrimoniale e
negoziale.
2.
Il bilancio e il rendiconto del Consiglio sono
deliberati dall'Ufficio di Presidenza, approvati dal Consiglio e
allegati al bilancio e al rendiconto della Regione.
Art. 30
Commissioni consiliari permanenti
1.
Il Consiglio regionale istituisce, secondo le
disposizioni del Regolamento, Commissioni permanenti composte in modo
da rispecchiare la proporzione dei Gruppi consiliari.
2.
Il Presidente del Consiglio stabilisce la
composizione numerica delle Commissioni e comunica al Consiglio la
costituzione delle stesse, in relazione alle designazioni dei Gruppi
consiliari.
3.
Le Commissioni permanenti sono costituite per
l'esame preventivo di progetti di legge. Alle Commissioni può essere
demandato l'esame preventivo di deliberazioni di competenza del
Consiglio.
4.
Le Commissioni svolgono la loro attività in
sede referente, legislativa e redigente, secondo le disposizioni del
Regolamento. Si riuniscono inoltre per esprimere pareri, per ascoltare
e discutere le comunicazioni della Giunta regionale, nonché per
esercitare le funzioni di indirizzo e di controllo.
5.
Le Commissioni, previa autorizzazione
dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, svolgono indagini conoscitive
su argomenti determinati, ritenuti di particolare interesse ai fini
dell'attività della Regione.
Art. 31
Commissioni speciali
1.
Il Consiglio regionale istituisce:
a)
Commissioni speciali incaricate di esperire
indagini conoscitive e in generale di esaminare, per riferire al
Consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini
dell'attività della Regione;
b)
Commissioni di inchiesta su materie di
interesse pubblico alle quali i titolari degli uffici della Regione, di
enti e aziende da essa dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i
dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio.
2.
Il Regolamento stabilisce le modalità di
funzionamento delle Commissioni.
3.
Le Commissioni di cui alle lettere a) e b) del
comma 1 sono presiedute da un Consigliere di minoranza.
Art. 32
Poteri di consultazione delle Commissioni
1.
Le Commissioni permanenti e speciali hanno
facoltà di sentire, in funzione della materia trattata, i
rappresentanti e i dirigenti degli enti locali, i sindacati dei
lavoratori, le organizzazioni di categoria, le associazioni, le
istituzioni scientifiche e culturali e gli altri organismi sociali.
2.
Le Commissioni possono avvalersi di esperti,
entro i limiti fissati dal Regolamento o deliberati dal Consiglio
regionale.
4.
Le Commissioni possono effettuare sopralluoghi
o delegarvi alcuni dei propri componenti, secondo le modalità stabilite
dal Regolamento.
Art. 33
Rapporti delle Commissioni permanenti e
speciali con la Giunta regionale
1.
Il Presidente della Giunta o un Assessore da
lui delegato ha facoltà di partecipare ai lavori delle Commissioni.
2.
Qualora il Presidente della Giunta non
partecipi a tali lavori, né abbia delegato alcun Assessore a
rappresentarlo, le Commissioni hanno facoltà di richiederne
l'intervento.
3.
Le Commissioni hanno altresì facoltà di
richiedere l'intervento degli Assessori, di titolari degli uffici
dell'Amministrazione regionale e, sentito il Presidente del Consiglio,
degli amministratori e dei dirigenti degli enti e delle aziende
dipendenti dalla Regione per sentirli sulle materie e sugli atti di
loro competenza.
4.
Le Commissioni presentano le loro conclusioni
con un'unica relazione oppure con una relazione di maggioranza e una o
più relazioni di minoranza.
5.
I membri della Giunta non possono presiedere
le Commissioni del Consiglio.
Art. 34
Commissione permanente programmazione e
bilancio
1.
La Commissione permanente programmazione e
bilancio esamina, in sede referente, le leggi di bilancio e gli atti di
programmazione economico-finanziaria, che sono anche esaminati in sede
consultiva dalle altre Commissioni secondo la loro competenza.
2.
La Commissione esamina altresì in sede
consultiva i progetti di legge che comportano impegni di spesa a carico
del bilancio regionale, al fine di valutarne la coerenza con gli
strumenti di programmazione economico-finanziaria e con il bilancio;
inoltre ha facoltà di segnalare esigenze di aggiornamento di tali
strumenti.
3.
La Commissione soprintende, secondo le
modalità stabilite dal Regolamento e dalla legge, alle funzioni di
controllo interno e riferisce al Consiglio regionale.
Art. 35
Giunta per il Regolamento
1.
In seno al Consiglio regionale è istituita la
Giunta per il Regolamento. Nella composizione della Giunta è assicurato
l'equilibrio fra gli appartenenti ai Gruppi consiliari di maggioranza e
di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi
consiliari.
2.
La Giunta per il Regolamento elabora proposte
relative al Regolamento; esprime pareri sulle interpretazioni dello
stesso, dirime i conflitti di competenza tra le commissioni.
3.
Il Regolamento determina le norme per il
funzionamento del Consiglio e dei suoi uffici allo scopo di garantirne
l'autonomia funzionale e contabile.
4.
Il Consiglio approva il proprio Regolamento a
maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 36
Giunta per le elezioni, le ineleggibilità,
le incompatibilità e l'insindacabilità
1.
In seno al Consiglio regionale è istituita la
Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e
l'insindacabilità. Nella composizione della Giunta è assicurato
l'equilibrio fra gli appartenenti ai gruppi consiliari di maggioranza e
di opposizione garantendo comunque la presenza di tutti i Gruppi
consiliari.
2.
La Giunta riferisce al Consiglio sulle
operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei Consiglieri, sulle
cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e
formula le proposte di convalida, annullamento o decadenza. I
provvedimenti sono adottati con deliberazione del Consiglio.
3.
La Giunta riferisce al Consiglio sulla
sussistenza del presupposto dell'insindacabilità. I provvedimenti sono
adottati con deliberazione del Consiglio.
4.
La presidenza della Giunta è attribuita ad un
Consigliere espresso dalle minoranze.
Art. 37
Commissione consultiva per le nomine
1.
La Commissione consultiva per le nomine, di
cui fanno parte Consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche
presenti nel Consiglio in relazione alla loro consistenza, secondo
modalità previste nel Regolamento, viene consultata dal Presidente
della Giunta sui criteri di carattere generale in base ai quali la
Giunta stessa o il suo Presidente provvedono alle nomine di loro
competenza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
2.
Per le nomine di competenza del Consiglio
regionale, spetta alla Commissione consultiva per le nomine il compito
di verificare la rispondenza dei requisiti personali dei candidati
rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Art. 38
Consulta regionale delle elette
1.
Presso il Consiglio regionale è istituita la
Consulta regionale delle elette del Piemonte con il compito di
promuovere la parità di accesso e la presenza delle donne in tutte le
assemblee e gli organismi regionali, locali, nazionali ed europei, di
aumentare il numero delle elette e di accrescere e consolidare il
contributo delle donne alla definizione degli strumenti giuridici che
regolano la nostra società.
2.
La Consulta esercita funzioni consultive e di
proposta in relazione all'attività normativa del Consiglio e della
Giunta regionale ed esprime pareri sulle politiche regionali per
rimuovere ogni ostacolo che impedisca la piena parità di accesso delle
donne e degli uomini nella vita sociale, culturale ed economica.
Art. 39
Sessioni ordinarie del Consiglio regionale
1.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione
ordinaria ogni quadrimestre, il secondo giorno non festivo della terza
settimana dei mesi di gennaio, aprile e settembre.
2.
Il Consiglio si riunisce inoltre su
convocazione del Presidente, sentita la Conferenza dei Presidenti dei
Gruppi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento.
3.
I lavori del Consiglio sono organizzati
secondo le modalità indicate dal Regolamento.
Art. 40
Sessioni straordinarie del Consiglio
regionale
1.
Il Consiglio regionale si riunisce in sessione
straordinaria ogni qualvolta, per oggetti determinati, lo disponga il
Presidente del Consiglio o ne facciano richiesta il Presidente della
Giunta regionale o un quinto dei Consiglieri in carica.
2.
La seduta ha luogo entro quindici giorni dalla
data in cui la richiesta è pervenuta alla Presidenza del Consiglio.
3.
Trascorso il termine di cui al comma 2, la
seduta del Consiglio si tiene, su iniziativa di chi ha richiesto la
convocazione straordinaria, nei successivi dieci giorni, con il
consueto preavviso e con all'ordine del giorno gli stessi oggetti
indicati nella richiesta di convocazione.
4.
La convocazione di cui al comma 3 è effettuata
dal Consigliere richiedente più anziano di età.
Art. 41
Convocazione d'urgenza
1.
In casi di particolare necessità e urgenza, il
Consiglio regionale può essere convocato dal suo Presidente,
ventiquattro ore prima della seduta, con l'indicazione dell'oggetto in
discussione, secondo le modalità previste dal Regolamento.
Art. 42
Sessione per la legge comunitaria regionale
1.
La Regione, con legge comunitaria regionale,
adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.
2.
I lavori del Consiglio regionale per
l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in
una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.
3.
Il Presidente del Consiglio regionale fissa in
anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto
disciplinato dal Regolamento.
Art. 43
Validità delle sedute e delle deliberazioni.
Pubblicità delle sedute
1.
Il Consiglio regionale delibera con
l'intervento di almeno la metà più uno dei Consiglieri in carica e a
maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto o del
Regolamento.
2.
Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo
i casi previsti dal Regolamento.
Capo IV.
FUNZIONE LEGISLATIVA
Art. 44
Iniziativa legislativa
1.
L'iniziativa delle leggi regionali spetta alla
Giunta regionale, ai Consiglieri regionali, ai Consigli provinciali, ai
Consigli comunali e agli elettori secondo le norme di cui al Capo II
del Titolo IV.
Art. 45
Procedimento di approvazione della legge
1.
Ogni progetto di legge è esaminato da una
Commissione permanente, che ne designa i relatori, e successivamente
dal Consiglio regionale stesso. La votazione sui singoli articoli e
quella finale avvengono in forma palese; l'appello nominale deve essere
sempre adottato per la votazione finale delle leggi ed ogni qualvolta
sia richiesto da almeno tre Consiglieri.
2.
Il Regolamento stabilisce procedimenti
abbreviati per i progetti di legge dei quali il Consiglio dichiara
l'urgenza.
16+>2
bis.
Il presidente del Consiglio regionale assegna
alle Commissioni permanenti i provvedimenti per l'esame e approvazione
in sede redigente secondo i casi, le modalità e i limiti previsti dal
regolamento interno.<=16
3.
La procedura ordinaria di esame e di
approvazione da parte del Consiglio è sempre adottata per i progetti di
legge in materia statutaria, comunitaria ed elettorale, di approvazione
del bilancio e del rendiconto, per la legge finanziaria regionale e per
le leggi di ratifica delle intese con le altre Regioni, nonché per gli
accordi con gli Stati e le intese con gli enti territoriali interni ad
altri Stati.
Art. 46
Procedimento in sede legislativa
1.
Il Presidente del Consiglio regionale, con il
consenso di tutti i Presidenti dei Gruppi consiliari, assegna i
progetti di legge alle Commissioni permanenti per l'esame e
l'approvazione, secondo le modalità previste dal Regolamento. In tale
sede tutti i Gruppi presenti in Consiglio possono essere rappresentati.
2.
Fino al momento della sua approvazione
definitiva, il progetto di legge è rimesso al Consiglio se la Giunta
regionale o un ventesimo dei componenti del Consiglio o un quinto dei
membri della Commissione richiedono che sia discusso o votato dal
Consiglio stesso, oppure che sia sottoposto alla sua approvazione
finale con le sole dichiarazioni di voto.
Art. 47
Promulgazione e pubblicazione della legge
1.
La legge regionale è promulgata dal Presidente
della Giunta regionale entro quindici giorni dall'approvazione.
2.
La legge regionale è pubblicata entro dieci
giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo alla pubblicazione, salvo che la legge stessa stabilisca un
termine diverso.
3.
Al testo della legge segue la formula: "La
presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte".
Art. 48
Qualità della legislazione
1.
I testi normativi della Regione sono
improntati ai principi di chiarezza, semplicità e al rispetto delle
regole di tecnica legislativa e qualità della normazione.
Capo V.
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE E GIUNTA
Art. 50
Elezione del Presidente della Giunta
regionale
1.
Il Presidente della Giunta regionale è eletto
a suffragio universale e diretto, contestualmente all'elezione del
Consiglio regionale, di cui è componente, secondo le modalità stabilite
dalla legge elettorale regionale.
2.
La Giunta regionale e il Presidente uscente
cessano dalla carica alla data di proclamazione del nuovo Presidente.
Nelle more della nomina della nuova Giunta, il Presidente eletto
adotta, in casi di necessità e urgenza, gli atti di straordinaria
amministrazione.
3.
Il Presidente eletto nomina, entro dieci
giorni dalla proclamazione, i componenti della Giunta tra i quali un
Vice Presidente e ne dà comunicazione al Consiglio nella seduta di
insediamento.
4.
Nella medesima seduta, il Presidente presenta
la Giunta e illustra al Consiglio il programma di governo per la
legislatura sul quale si apre un dibattito.
Art. 51
Attribuzioni del Presidente della Giunta
regionale
1.
Il Presidente della Giunta regionale
rappresenta la Regione, dirige la politica della Giunta e ne è
responsabile, nomina e revoca gli Assessori, promulga le leggi ed emana
i regolamenti regionali, presenta al Consiglio regionale, previa
adozione da parte della Giunta, i disegni di legge e ogni altro
provvedimento di iniziativa della Giunta, indice le elezioni regionali
e i referendum previsti dallo Statuto.
2.
Il Presidente della Giunta inoltre:
a)
convoca e presiede la Giunta, ne stabilisce
l'ordine del giorno, ne dirige e ne coordina l'attività;
b)
dirime i conflitti di attribuzione tra gli
Assessori;
c)
esercita le funzioni relative al coordinamento
e all'intesa tra lo Stato e la Regione;
d)
esercita le altre funzioni attribuitegli dalla
Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi;
e)
informa il Consiglio sulle decisioni di nomina
e revoca dei componenti della Giunta.
Art. 52
Sfiducia al Presidente della Giunta regionale
1.
Il Consiglio regionale esprime la sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata,
sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per
appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti.
2.
La mozione non può essere messa in discussione
prima di tre giorni dalla presentazione.
3.
Dopo l'approvazione della mozione di sfiducia,
il Presidente e la Giunta regionale restano in carica solo per
l'ordinaria amministrazione, salva l'adozione degli atti indifferibili
e urgenti.
Art. 53
Scioglimento del Consiglio regionale
1.
L'approvazione di una mozione di sfiducia nei
confronti del Presidente della Giunta regionale, nonché la rimozione,
l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello
stesso, comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del
Consiglio regionale. I medesimi effetti conseguono alle dimissioni
contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.
Art. 54
Assessori regionali
1.
Ai componenti della Giunta non Consiglieri
regionali si applicano le disposizioni in materia di trattamento
indennitario, nonché la normativa in genere, prevista per i
Consiglieri, in quanto compatibile con i principi e i limiti previsti
dall'ordinamento statale e regionale.
2.
Il Presidente della Giunta regionale assegna
ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di
materia. Il Presidente ha altresì facoltà di modificare, dandone
comunicazione al Consiglio regionale, l'attribuzione dei compiti e
delle funzioni di ogni Assessore. Il Presidente, in qualsiasi momento,
ha facoltà di avocare a sé il compimento di singoli atti.
Art. 55
Organizzazione della Giunta regionale
19=>1.
La Giunta regionale è l'organo esecutivo della
Regione ed è composta dal Presidente e dagli assessori in numero non
superiore a undici, di cui uno assume la carica di Vice Presidente.<=19
2.
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente
nei casi di assenza o di impedimento, secondo le modalità previste dal
regolamento interno di funzionamento della Giunta.
3.
La Giunta esercita collegialmente le proprie
funzioni e delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi
componenti e a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale
quello del Presidente.
4.
Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
Art. 56
Attribuzioni della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale provvede all'attuazione
del programma di governo, ha potere di iniziativa legislativa, esegue
le deliberazioni del Consiglio regionale, esercita la potestà
regolamentare secondo le disposizioni dello Statuto e della legge,
provvede all'esecuzione delle leggi.
2.
La Giunta inoltre:
a)
predispone il bilancio annuale di previsione,
il rendiconto generale e le relative variazioni, il bilancio
pluriennale, il documento di programmazione economico-finanziaria e gli
strumenti di manovra finanziaria da sottoporre all'approvazione del
Consiglio;
b)
predispone il disegno di legge comunitaria
regionale;
c)
amministra il patrimonio e il demanio della
Regione, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge;
d)
controlla la gestione dei servizi pubblici
regionali affidati ad enti dipendenti dalla Regione, ad aziende
speciali e a società a partecipazione regionale;
e)
delibera sulle liti attive e passive, sulle
rinunce e sulle transazioni;
f)
delibera, informandone il Consiglio, sui
ricorsi di legittimità costituzionale e sui conflitti di attribuzione
avanti alla Corte costituzionale;
g)
ha facoltà, previa delega del Consiglio
conferita con legge, di predisporre codici di settore o di materia
successivamente approvati dal Consiglio;
h)
esercita ogni altra attribuzione ad essa
demandata dalla Costituzione, dalle leggi dello Stato, dallo Statuto e
dalle leggi regionali.
Art. 57
Deliberazioni d'urgenza della Giunta
regionale
1.
La Giunta regionale può, in caso di urgenza e
sotto la propria responsabilità, deliberare provvedimenti
esclusivamente di carattere amministrativo di competenza del Consiglio
regionale.
2.
L'urgenza, determinata da cause nuove e
posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non
consentire la tempestiva convocazione del Consiglio.
3.
Le deliberazioni di cui ai commi 1 e 2 sono
sottoposte al Consiglio, per la ratifica, nella sua prima successiva
seduta, da tenersi non oltre sessanta giorni.
4.
Il provvedimento d'urgenza in ogni caso perde
la sua efficacia, qualora il Consiglio non si pronunzi sulla ratifica
entro sessanta giorni dalla data della deliberazione di Giunta.
5.
Il Consiglio, qualora abbia negato la
ratifica, o abbia modificato la deliberazione della Giunta, adotta i
necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici sorti sulla
base delle deliberazioni non ratificate o modificate.
Capo VI.
PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
DELLA REGIONE
Art. 58
Principi fondamentali di organizzazione e
funzionamento
1.
Gli uffici della Regione, gli enti e le
aziende istituiti o dipendenti dalla Regione garantiscono
l'imparzialità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia,
l'economicità e la responsabilità dell'amministrazione.
2.
La Regione promuove la semplificazione
amministrativa e garantisce la partecipazione dei cittadini, singoli e
associati, al procedimento amministrativo, nonché l'accesso ai
documenti amministrativi.
3.
I procedimenti di formazione degli atti
amministrativi sono disciplinati al fine di garantire il coordinamento
e la collaborazione tra organi e strutture.
Art. 59
Conferimento ed esercizio delle funzioni
amministrative
1.
Nelle materie di propria competenza, la
Regione conferisce, con legge, le funzioni amministrative agli enti
locali, mantenendo quelle che necessitano di un esercizio unitario.
Art. 60
Enti, aziende e società regionali
1.
La Regione allo scopo di realizzare
infrastrutture e gestire servizi di rilievo regionale e di garantire il
raggiungimento degli obiettivi previsti dai documenti di programmazione
e quando il conferimento agli enti locali non possa essere realizzato,
ha facoltà di costituire, con legge, enti o aziende strumentali e può
partecipare, unitamente ad enti pubblici e privati, alla costituzione e
all'amministrazione di società.
2.
Spettano alla Regione le funzioni di
indirizzo, coordinamento e controllo sugli enti e sulle aziende.
3.
La legge stabilisce le modalità e i tipi di
controllo e le norme relative alla composizione degli organi e
all'amministrazione degli enti e delle aziende.
4.
Il personale degli enti e delle aziende
dipendenti dalla Regione è equiparato ad ogni effetto al personale
regionale, salvo diversa disposizione della legge.
5.
Gli enti e le aziende sono tenuti a
trasmettere ogni anno al Consiglio e alla Giunta regionale il proprio
bilancio e una relazione sulle attività svolte e sui programmi.
6.
Le norme di questo articolo si applicano, in
quanto compatibili, alle società a partecipazione regionale.
Art. 61
Pubblicità degli atti amministrativi
1.
Gli atti amministrativi della Regione aventi
rilevanza esterna devono essere pubblicati, almeno per estratto
contenente l'oggetto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2.
La pubblicazione degli atti amministrativi nel
Bollettino Ufficiale è effettuata in armonia con le norme vigenti in
materia di trasparenza amministrativa e di tutela della riservatezza.
3.
Chiunque ha diritto di avere copia integrale
degli atti amministrativi pubblicati, nel rispetto della procedura
disciplinata dalle norme vigenti, compatibilmente con il diritto alla
riservatezza di soggetti terzi.
Titolo III.
PROGRAMMAZIONE, FINANZA E BILANCIO DELLA
REGIONE
Capo I.
PROGRAMMAZIONE REGIONALE
Art. 62
Programmazione regionale
1.
La Regione opera per superare gli squilibri
territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nel proprio
ambito e fra le grandi aree del Paese.
2.
La Regione si attiene al metodo della
programmazione per l'impiego delle risorse a sua disposizione. La
Regione attraverso il metodo e gli strumenti della programmazione
individua gli obiettivi, seleziona le priorità, indica le scelte e
definisce le risorse corrispondenti e le modalità del loro reperimento
secondo il principio della responsabilità politica e amministrativa.
3.
I documenti di programmazione sono predisposti
dalla Giunta regionale sulla base dello stato e delle tendenze della
situazione economica, sociale e ambientale del Piemonte e sono
approvati dal Consiglio regionale.
4.
I documenti di programmazione sono assunti
anche sulla base di confronti e negoziati che coinvolgano, attraverso
le procedure stabilite dalla legge, le forze e i soggetti sociali, le
autonomie funzionali e le istituzioni locali.
5.
La Regione, attraverso la programmazione e nel
rispetto del principio di sussidiarietà, valorizza e coordina in una
prospettiva unitaria l'azione dei soggetti pubblici e privati, anche
mediante incentivi e disincentivi. I documenti di programmazione
costituiscono il quadro di riferimento per la predisposizione dei
bilanci annuale, pluriennale e per la definizione degli interventi
della Regione.
6.
La Giunta presenta ogni anno, oltre al
documento di programmazione economico-finanziaria e al bilancio di
previsione, una relazione sullo stato di attuazione della
programmazione.
7.
La legge regionale che determina le norme per
la formazione del documento di programmazione stabilisce le procedure
relative all'acquisizione dei dati occorrenti, in modo da garantirne
l'oggettività e da renderli accessibili a ciascun Consigliere
regionale.
Capo II.
FINANZA E BILANCIO DELLA REGIONE
Art. 63
Documento di programmazione
economico-finanziaria regionale
1.
Il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale definisce le relazioni finanziarie su
base annuale, con previsioni non inferiori al triennio; definisce
inoltre gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i
progetti e le azioni.
2.
Il documento di programmazione
economico-finanziaria regionale è definito e disciplinato dalla legge
di contabilità.
Art. 64
Entrate, demanio e patrimonio
1.
La Regione dispone di risorse proprie e ha
autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
2.
Le norme relative alle entrate, alle modalità
di accertamento e riscossione, al demanio e al patrimonio della Regione
sono stabilite con legge regionale in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario.
Art. 65
Bilancio annuale e pluriennale
1.
L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
2.
La Giunta regionale, secondo le modalità
previste dalla legge regionale di contabilità, presenta il bilancio
preventivo entro il 30 settembre di ogni anno. Al bilancio annuale è
allegato il bilancio pluriennale di durata non inferiore ad un
triennio, predisposto in coerenza con gli elementi e gli obiettivi
contenuti nel documento di programmazione economico-finanziaria
approvato dal Consiglio regionale.
3.
Il bilancio annuale di previsione e il
bilancio pluriennale sono approvati dal Consiglio, nell'apposita
sessione, entro il 31 dicembre di ogni anno.
4.
Con legge di approvazione del bilancio non
possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
5.
Il Regolamento del Consiglio disciplina la
sessione di bilancio.
Art. 66
Esercizio provvisorio del bilancio
1.
L'esercizio provvisorio del bilancio può
essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori
a quattro mesi.
Art. 67
Legge finanziaria regionale
1.
La Giunta presenta al Consiglio regionale,
unitamente al bilancio annuale e pluriennale, il disegno di legge
finanziaria, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità. La
legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del
bilancio annuale e pluriennale.
2.
La Giunta può presentare al Consiglio per
l'approvazione uno o più disegni di legge collegati alla manovra
finanziaria annuale.
Art. 68
Rendiconto generale e assestamento di
bilancio
1.
L'approvazione del rendiconto avviene con
legge entro il 31 luglio di ogni anno, sulla base di un disegno di
legge presentato dalla Giunta regionale entro il 30 aprile dell'anno
successivo all'esercizio cui si riferisce.
2.
L'assestamento di bilancio è approvato dal
Consiglio regionale con legge entro il 31 luglio di ogni anno, nel
rispetto dell'equilibrio di bilancio.
Capo III.
CONTROLLI
Art. 70
Controlli interni
1.
La Regione, nell'ambito della propria
autonomia, istituisce con legge i controlli interni.
2.
La Giunta e il Consiglio regionale,
nell'ambito delle rispettive competenze, stabiliscono le modalità di
effettuazione dei controlli interni.
20
>Art.
70 bis
Collegio dei revisori dei conti
1.
Il controllo sulla gestione finanziaria della
Regione è esercitato da un collegio di revisori dei conti, la cui
composizione e funzionamento sono regolati dalla legge di contabilità.<
20
Art. 71
Verifica dell'efficacia delle leggi
regionali e dei rendimenti dell'attività amministrativa
1.
Il Consiglio regionale esercita il controllo
sull'attuazione delle leggi e predispone gli strumenti per valutare gli
effetti delle politiche regionali al fine di verificare il
raggiungimento dei risultati previsti.
2.
Il Consiglio definisce gli strumenti e le
misure idonee a consentire l'analisi dei costi e dei rendimenti
dell'attività amministrativa, della gestione e delle decisioni
organizzative.
Titolo IV.
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo I.
ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE
Art. 72
Istituti della partecipazione
1.
Sono istituti della partecipazione:
a)
l'iniziativa popolare;
b)
l'iniziativa degli enti locali;
c)
il referendum abrogativo e consultivo;
d)
l'interrogazione rivolta agli organi della
Regione dagli enti locali, dai sindacati dei lavoratori e dalle
organizzazioni di categoria a carattere regionale e provinciale;
e)
la petizione di singoli cittadini, di enti e
di associazioni.
2.
La partecipazione si attua inoltre nelle forme
e con i mezzi previsti dallo Statuto e dalle leggi.
Capo II.
INIZIATIVA POPOLARE E INIZIATIVA DEGLI ENTI
LOCALI
Art. 73
Disciplina dell'iniziativa
1.
L'esercizio dell'iniziativa legislativa
popolare e degli enti locali è regolato dalla legge.
2.
Il Regolamento fissa le modalità per garantire
l'effettiva discussione in aula delle proposte di legge di iniziativa
popolare e degli enti locali.
Art. 74
Esercizio dell'iniziativa popolare
1.
I cittadini esercitano l'iniziativa per la
formazione di leggi e di provvedimenti amministrativi di interesse
generale, nonché di proposte di legge alle Camere.
2.
La proposta deve essere sottoscritta da almeno
ottomila elettori della Regione secondo forme che garantiscano
l'autenticità delle firme e la conoscenza dell'oggetto della proposta
da parte dei presentatori.
3.
I primi tre sottoscrittori hanno diritto di
illustrare alla Commissione consiliare competente le ragioni ed il
contenuto del progetto, che deve essere redatto in articoli e
accompagnato da una relazione scritta.
Art. 75
Esercizio dell'iniziativa degli enti locali
1.
I Consigli comunali, in numero non inferiore a
cinque, oppure uno o più Comuni rappresentanti non meno di
venticinquemila elettori e ogni Consiglio provinciale, possono assumere
le iniziative di cui all'articolo 73, comma 1, presentando un progetto
accompagnato da una relazione, dalle relative deliberazioni e dal
verbale delle discussioni.
2.
Le assemblee degli enti proponenti hanno
facoltà di designare, complessivamente, con proprie deliberazioni,
cinque loro componenti per illustrare il progetto di legge alla
Commissione consiliare competente.
Art. 76
Procedura di approvazione
1.
L'iniziativa legislativa popolare e degli enti
locali viene esercitata mediante la presentazione di una proposta di
legge, redatta in articoli, all'Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale, cui compete il giudizio preliminare sulla ricevibilità ed
ammissibilità della proposta stessa. Nel caso in cui manchi
l'unanimità, tale giudizio compete al Consiglio.
2.
La Commissione consiliare, alla quale la
proposta di legge d'iniziativa popolare è assegnata, presenta la sua
relazione entro il termine massimo di tre mesi.
3.
Il Consiglio prende in esame la proposta
d'iniziativa popolare entro due mesi dalla relazione della Commissione.
4.
Ove il Consiglio non esamini entro detto
termine la proposta, è riconosciuta facoltà a ciascun Consigliere di
chiedere ed ottenere il passaggio all'esame e alla votazione finale
entro il mese successivo.
5.
Scaduto il termine di cui al comma 4, la
proposta è iscritta di diritto all'ordine del giorno della prima seduta
del Consiglio.
Capo III.
REFERENDUM
Art. 77
Referendum
1.
Il referendum su leggi, regolamenti e
provvedimenti amministrativi di carattere generale, contribuisce a
realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità
regionale e l'attività degli organi regionali.
2.
La Regione ne favorisce l'esercizio secondo le
esigenze di funzionalità che le sono proprie.
Art. 78
Referendum abrogativo
1.
Il referendum per l'abrogazione, totale o
parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiedono almeno
sessantamila elettori della Regione oppure tre Consigli provinciali o
dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un quinto degli
elettori della Regione.
2.
Tutti i cittadini iscritti nelle liste
elettorali dei Comuni della Regione hanno diritto di partecipare al
referendum.
3.
La proposta soggetta a referendum è approvata
se alla votazione ha partecipato la maggioranza degli elettori e se è
raggiunta su di essa la maggioranza assoluta dei voti validamente
espressi.
Art. 79
Limiti del referendum abrogativo
1.
Il referendum abrogativo non può essere
proposto per lo Statuto, le leggi tributarie e di bilancio, la legge
elettorale regionale, le leggi di ratifica o di esecuzione di accordi
internazionali o interregionali e di adempimenti di obblighi
comunitari.
2.
Il referendum è inammissibile nell'anno
precedente la scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi
successivi alla sua elezione.
3.
La proposta respinta non può essere
ripresentata nel corso della stessa legislatura e, in ogni caso, prima
che siano trascorsi cinque anni.
Art. 80
Referendum su regolamenti regionali e
provvedimenti amministrativi
1.
I regolamenti regionali e i provvedimenti
amministrativi di interesse generale della Regione sono sottoposti al
referendum abrogativo secondo le disposizioni degli articoli 77, 78 e
79.
2.
Non è proponibile il referendum sul
Regolamento interno del Consiglio regionale, sui regolamenti di
attuazione di leggi dello Stato e, se la proposta non investe anche la
legge cui il regolamento si riferisce, sulle norme regolamentari
esecutive di leggi regionali.
3.
Il referendum è altresì improponibile sugli
atti amministrativi di esecuzione di norme legislative e regolamentari
e di esecuzione delle delibere consiliari, nonché sulle materie escluse
a norma dell'articolo 79.
Art. 81
Ricevibilità e ammissibilità delle proposte
di referendum
1.
Il giudizio sulla ricevibilità e
sull'ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla
Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità
stabilite dalla legge.
2.
Le modalità di indizione e di svolgimento del
procedimento referendario sono determinate dalla legge.
Art. 82
Effetti del referendum abrogativo
1.
L'approvazione della proposta di referendum
produce l'abrogazione della norma o dell'atto oggetto di referendum.
2.
L'abrogazione è dichiarata con decreto del
Presidente della Regione da emanarsi entro trenta giorni dalla data del
referendum.
3.
Il decreto è pubblicato senza ritardo sul
Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto a decorrere dal giorno
successivo alla pubblicazione.
4.
Il Presidente, sentita la Giunta regionale,
può ritardare l'entrata in vigore dell'abrogazione per un termine non
superiore a sessanta giorni dalla data della pubblicazione.
Art. 83
Referendum consultivo
1.
Il Consiglio regionale, a maggioranza assoluta
dei membri assegnati, può deliberare di sottoporre a referendum
consultivo iniziative legislative o determinati provvedimenti
amministrativi, nei limiti e secondo modalità fissate con legge.
2.
Entro sessanta giorni dalla proclamazione dei
risultati del referendum, se l'esito è stato favorevole, il Presidente
della Giunta regionale è tenuto a proporre al Consiglio un disegno di
legge sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.
3.
Entro lo stesso termine, se l'esito è stato
negativo, il Presidente della Giunta ha facoltà di proporre egualmente
al Consiglio un disegno di legge sull'oggetto del quesito sottoposto a
referendum.
Capo IV.
ALTRI ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE .
Art. 85
Petizioni e interrogazioni
1.
I cittadini, singoli o associati, hanno
facoltà di rivolgere petizioni al Consiglio regionale per chiederne
l'intervento su questioni di interesse collettivo. L'Ufficio di
Presidenza decide sulla ricevibilità e ammissibilità delle petizioni.
2.
Gli enti locali con deliberazione dei
rispettivi Consigli, i sindacati dei lavoratori e le organizzazioni di
categoria hanno facoltà di rivolgere interrogazioni scritte agli organi
della Regione.
3.
Il Regolamento disciplina il procedimento di
presentazione delle interrogazioni e delle petizioni.
Capo VI.
CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
Art. 88
Consiglio delle autonomie locali
1.
Il Consiglio delle autonomie locali è l'organo
di consultazione tra la Regione e il sistema delle autonomie locali.
2.
Il Consiglio esprime parere obbligatorio :
a)
sulle leggi e sui provvedimenti relativi a
materie che riguardano gli enti locali;
b)
sulle leggi di conferimento delle funzioni
amministrative;
c)
sulla legislazione che disciplina l'esercizio
delle funzioni attribuite agli enti locali;
d)
su ogni altra questione ad esso demandata
dalle leggi.
3.
Il Consiglio esprime altresì parere sulle
proposte di bilancio e sugli atti di programmazione della Regione.
Art. 89
Modalità di elezione e funzionamento
1.
Il Consiglio delle autonomie locali è composto
dai Presidenti delle Province, dai sindaci dei Comuni capoluogo delle
stesse e da rappresentanti degli enti locali.
2.
Il Consiglio delle autonomie locali è
rinnovato all'inizio di ogni legislatura e ha sede presso il Consiglio
regionale del Piemonte.
3.
Le norme sulla composizione,
sull'organizzazione e sul funzionamento del Consiglio delle autonomie
locali sono contenute nella legge regionale.
Titolo V.
ISTITUTI DI GARANZIA
Capo I.
UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO
Art. 90
Ufficio del Difensore civico
1.
L'Ufficio del Difensore civico regionale è
autorità indipendente della Regione preposta alla tutela amministrativa
dei cittadini. Riferisce annualmente al Consiglio regionale.
2.
L'Ufficio del Difensore civico agisce a tutela
dei diritti e degli interessi di persone ed enti nei confronti dei
soggetti individuati dalla legge che esercitano una funzione pubblica o
di interesse pubblico per garantire l'imparzialità, il buon andamento e
la trasparenza dell'azione amministrativa.
3.
L'Ufficio del Difensore civico integra e
coordina la propria attività con quelle delle analoghe istituzioni che
operano ai diversi livelli istituzionali in ambito locale, nazionale ed
europeo.
4.
L'Ufficio del Difensore civico è regolato
dalla legge.
Capo II.
COMMISSIONE DI GARANZIA
Art. 91
Commissione di garanzia
1.
La Commissione di garanzia è organismo
indipendente della Regione ed è composta da sette membri eletti dal
Consiglio regionale a maggioranza qualificata, di cui:
a)
un magistrato a riposo delle giurisdizioni
ordinaria, amministrativa e contabile;
b)
due professori universitari di ruolo in
materie giuridiche;
c)
due avvocati con almeno quindici anni di
esercizio;
d)
due ex Consiglieri regionali.
2.
La Commissione elegge al proprio interno un
Presidente; i suoi componenti sono nominati per sei anni e non sono
rieleggibili.
3.
La legge regionale detta le norme per la sua
costituzione e il suo funzionamento.
Art. 92
Attribuzioni della Commissione di garanzia
1.
La Commissione di garanzia, su richiesta del
Presidente della Giunta regionale o del Presidente del Consiglio
regionale o di un terzo dei Consiglieri oppure del Consiglio delle
autonomie locali nelle materie di sua competenza, esprime parere:
a)
sull'interpretazione dello Statuto nei
conflitti di attribuzione tra gli organi della Regione e tra la Regione
e gli enti locali;
b)
sul carattere invasivo e lesivo delle
attribuzioni regionali da parte di leggi o atti aventi forza di legge
dello Stato;
c)
sulla coerenza statutaria di progetti di leggi
e di regolamenti.
2.
La Commissione di garanzia esercita ogni altra
funzione attribuitale dallo Statuto, dalle leggi e dal Regolamento.
3.
La Commissione di garanzia trasmette al
Consiglio regionale tutti i pareri espressi.
4.
Il Consiglio regionale può comunque deliberare
in senso contrario a singoli pareri.
5.
Il Presidente e la Giunta regionale
riesaminano i provvedimenti oggetto di rilievo.
Capo III.
COMMISSIONE PER LE PARI OPPORTUNITÀ TRA
DONNE E UOMINI
Art. 93
Commissione per le pari opportunità tra
donne e uomini
1.
La Commissione per le pari opportunità tra
donne e uomini opera per rimuovere gli ostacoli in campo economico,
sociale e culturale, che di fatto costituiscono discriminazione diretta
o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei
principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione
e dallo Statuto.
2.
La legge regionale istituisce la Commissione,
ne stabilisce la composizione ed i poteri e dispone in ordine alle
modalità che ne garantiscano il funzionamento.
Capo IV.
GARANZIE DELLE OPPOSIZIONI
Art. 94
Garanzie delle opposizioni
1.
Le garanzie delle opposizioni sono assicurate
dallo Statuto e dal Regolamento interno del Consiglio regionale che
disciplina le modalità e gli strumenti del loro esercizio.
2.
Il Regolamento, in particolare, stabilisce
le garanzie delle opposizioni in relazione:
a)
ai tempi di lavoro del Consiglio per lo
svolgimento dell'attività del sindacato di controllo;
b)
alle nomine, alle elezioni e alle designazioni
di competenza del Consiglio e della Giunta regionale;
c)
alla partecipazione nelle delegazioni e nelle
occasioni di rappresentanza del Consiglio;
d)
all'informazione sulle proposte e sulle
attività delle stesse opposizioni.
Titolo VI.
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Capo I.
PERSONALE REGIONALE
Art. 95
Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni
e responsabilità
1.
Gli organi di direzione
politico-amministrativa definiscono e promuovono la realizzazione degli
obiettivi e dei programmi da attuare e verificano la rispondenza dei
risultati della gestione amministrativa alle direttive impartite.
2.
Ai dirigenti spetta l'attuazione degli
obiettivi e dei programmi nonché l'adozione degli atti e dei
provvedimenti amministrativi, compresi quelli che impegnano
l'amministrazione regionale verso l'esterno, nonché la gestione
finanziaria, tecnica e amministrativa secondo le norme della legge.
Sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risultati.
Art. 96
Ruolo organico del personale regionale
1.
Le norme sugli uffici della Giunta e del
Consiglio regionale, sugli organi interni di amministrazione sono
adottate con legge della Regione.
2.
La Giunta e il Consiglio hanno ruoli organici
separati per il proprio personale. La Giunta e l'Ufficio di Presidenza,
secondo le rispettive competenze, presentano al Consiglio le proposte
di revisione del ruolo organico del personale e specificano le
attribuzioni e i compiti connessi alla direzione delle strutture
organizzative e alle altre funzioni di livello dirigenziale.
Titolo VII.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
Capo I.
RAPPORTI CON ALTRE ISTITUZIONI
Art. 97
Rapporti con gli enti locali
1.
La Regione, in base al principio di leale
collaborazione, promuove e favorisce rapporti di sistema con i Comuni,
21=>le Unioni montane, le forme associative comunali<=21
. Disciplina altresì le funzioni
amministrative e determina la loro allocazione alle autonomie locali,
ispirandosi al principio di differenziazione. La Regione valorizza le
forme associative sovracomunali.
Art. 98
Conferenza Stato-Regioni e intese fra Regioni
1.
La Regione partecipa alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano.
2.
Il Presidente della Regione informa
periodicamente il Consiglio regionale sui lavori della Conferenza.
3.
La Regione coordina la propria azione con
quella delle altre Regioni.
Art. 99
Rapporti con la Corte dei Conti
1.
La Regione attiva forme di collaborazione con
la sezione regionale di controllo della Corte dei Conti ai fini della
regolare gestione finanziaria e dell'efficienza e dell'efficacia
dell'azione amministrativa. Può altresì richiedere pareri in materia di
contabilità pubblica.
2.
Il Consiglio regionale e il Consiglio delle
autonomie locali designano rispettivamente, secondo i principi
stabiliti dalla legge dello Stato, un componente ad integrazione della
sezione di controllo della Corte dei Conti.
Titolo VIII.
REVISIONE DELLO STATUTO
Capo I.
REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 101
Procedimento di revisione dello Statuto
1.
Lo Statuto è modificato dal Consiglio
regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi
componenti, con due deliberazioni adottate ad intervallo non minore di
due mesi.
2.
La deliberazione di abrogazione totale dello
Statuto non ha efficacia se non accompagnata dalla deliberazione di un
nuovo Statuto che sostituisca il precedente.
3.
Un'iniziativa di revisione o di abrogazione,
respinta dal Consiglio, non può essere rinnovata nel corso della stessa
legislatura.
4.
La legge regionale definisce le procedure per
l'espletamento del procedimento referendario.
Art. 102
Pubblicazione ed entrata in vigore dello
Statuto
1.
Lo Statuto è promulgato e pubblicato nel caso
in cui, trascorso il termine di tre mesi per la presentazione della
richiesta di referendum popolare confermativo, non sia stato richiesto
il referendum.
2.
Lo Statuto è sottoposto a referendum popolare
qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione notiziale ne faccia
richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei
componenti il Consiglio regionale e non è promulgato se non è approvato
dalla maggioranza dei voti validi. Lo Statuto entra in vigore decorsi
quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione, a seguito della relativa promulgazione.
3.
Le disposizioni del presente articolo si
applicano anche alle modifiche dello Statuto.
NORME TRANSITORIE E FINALI
I
1. Gli organi della Regione costituiti alla
data di entrata in vigore
del presente Statuto, restano in carica sino all'insediamento degli
organi dell'ottava legislatura regionale. Restano altresì in carica,
nell'attuale composizione, le Commissioni la cui scadenza coincide con
la fine della legislatura.
2. Il Consiglio regionale provvede ad adeguare il proprio Regolamento interno. Fino all'entrata in vigore del nuovo Regolamento è fatto salvo il Regolamento vigente. II
1. Sono fatti salvi gli effetti dei
regolamenti emanati dalla Giunta
regionale nel periodo decorrente dall'entrata in vigore della legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti
l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia
statutaria delle Regioni) fino all'entrata in vigore del presente
Statuto.
1 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
2 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 2 della
legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
3 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 3 della
legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
4 La denominazione del Titolo 1 è sostituita
dal comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n.5.
5 Il comma 1 è sostituito
dall'art. 1 della
legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
6 Articolo sostituito
dall'art. 1 della
legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
7 La denominazione del capo 3 è sostituita dal comma 1 dell'art. 2 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
8 La rubrica dell'art. 21 è sostituita
dal comma 3 dell'art. 3 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
9 La lettera c) è abrogata dal comma 1
dell'art. 3 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
10 Il comma 2 è aggiunto dal comma 2
dell'art. 3 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
11 Testo aggiunto dal comma 1
dell'art. 4 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
12 Il comma 1 bis. è aggiunto
dall'art. 2 della
legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
13 Il comma 5 bis. è aggiunto
dal comma 1 dell'art. 1 della
legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
14 Il comma 3. è abrogato
dal comma 1 dell'art. 2 della
legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
15 Il comma 2 bis. è aggiunto
dall'art. 3 della
legge regionale statutaria 13 novembre 2009, n. 2.
16 Il comma 2 bis è aggiunto dal comma 1
dell'art. 5 della
legge regionale statutaria 28 maggio 2013, n. 5.
17 Il comma 3. è abrogato
dal comma 1 dell'art. 3 della
legge regionale statutaria 22 luglio 2015, n. 6.
18 Testo aggiunto
dall'art. 2 della
legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
19 Il comma 1 è sostituito
dall'art. 3 della
legge regionale statutaria 21 marzo 2013, n. 3.
20 Articolo aggiunto
dall'art. 1 della
legge regionale statutaria 9 aprile 2013, n. 4.
21 Testo modificato dal comma 1 dell'art. 4 della
legge regionale statutaria 3 maggio 2016, n.7.
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