Legge regionale statuaria 13 novembre 2009 n. 2
Modifica agli articoli 19, 28 e 37 della Legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte).

(B.U. 19 Novembre 2009, n. 46)
Il Consiglio regionale ha approvato
nessuna richiesta di referendum č stata presentata
il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge regionale statutaria:
Art. 1
(Modifica all'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
1.
L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) č sostituito dal seguente:
"
Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalitā stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attivitā della Regione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) uffici della Regione;
c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d) agenzie, aziende, societā e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
e) concessionari di pubblici servizi regionali;
f) enti, agenzie, aziende, societā e fondazioni che svolgono attivitā o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I Consiglieri hanno facoltā di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
"
Art. 2
(Modifica all'articolo 28 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
1.
All'articolo 28 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 1 č aggiunto il seguente:
" 1 bis. Il Consiglio, per assicurare un rapporto costante con i soggetti nominati o designati dalla Regione o da Enti, agenzie, aziende, societā e fondazioni ove istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione, esercita nello svolgimento delle proprie funzioni, la facoltā di audizione dei nominati e dei designati tramite le Commissioni permanenti e speciali."
.
Art. 3
(Modifica all'articolo 37 legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1)
1.
All'articolo 37 della l.r. statutaria 1/2005, dopo il comma 2 č aggiunto il seguente:
" 2 bis. Le nomine e le designazioni effettuate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta sono comunicate entro dieci giorni al Consiglio regionale."
.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.
Data a Torino, addi' 13 novembre 2010
Mercedes Bresso