L'articolo 19 della legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte) č sostituito dal seguente:
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Art. 19. (Diritto di accesso dei Consiglieri regionali)
1. I Consiglieri regionali hanno diritto di ottenere, ai fini dell'espletamento del loro mandato e secondo le modalitā stabilite dal Regolamento interno del Consiglio regionale, le informazioni, i dati, i documenti e i provvedimenti, compresi gli atti in essi richiamati, connessi con l'attivitā della Regione.
2. Il diritto di accesso si esercita mediante la visione e l'estrazione di copia degli atti di cui al comma 1 e nei confronti dei seguenti soggetti:
a) Giunta regionale;
b) uffici della Regione;
c) enti istituiti, controllati, dipendenti o partecipati, anche non direttamente, dalla Regione;
d) agenzie, aziende, societā e fondazioni istituite, controllate, dipendenti o partecipate, anche non direttamente, dalla Regione;
e) concessionari di pubblici servizi regionali;
f) enti, agenzie, aziende, societā e fondazioni che svolgono attivitā o funzioni nelle materie di competenza regionale sottoposti alla vigilanza o al controllo della Regione.
3. I Consiglieri hanno facoltā di esercitare il diritto di accesso sugli atti e documenti che in base alla legge sono qualificati come riservati, fermo restando l'obbligo di mantenere la riservatezza.
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