Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7586.

Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Adesione all'Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche)

1. La Regione Piemonte aderisce, in qualita' di socio fondatore, all'"Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche".

Art. 2.
(Finalita')

1. L'Associazione, che ha come proprio obiettivo primario la formazione di una Universita' situata in Pollenzo (CN) e Colorno (PR) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalita' di promuovere iniziative culturali nel settore dell'istruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 3.
(Modalita' per l'adesione all'Associazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione all'Associazione di cui all'articolo 1.

Art. 4.
(Contributo regionale)

1. La Regione Piemonte concorre alle spese per le attivita' ed il funzionamento dell'Associazione di cui all'articolo 1, mediante l'erogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione presenta alla Regione Piemonte il programma di attivita' per l'anno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione Piemonte provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalita' di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'esercizio 2003 la spesa di 300.000,00 euro che trova copertura, per 150.000,00 euro, nell'ambito degli stanziamenti dell'unita' previsionale di base ( UPB ) 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno 2003 e per 150.000,00 euro nell'ambito degli stanziamenti dell' UPB 31992 (Beni Culturali - Direzione - Spese d'investimento).
2. La spesa per gli anni 2004 e 2005 viene quantificata in 600.000,00 euro e trova copertura per 300.000,00 euro nell'ambito degli stanziamenti della UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005 esercizio 2004 e per 300.000,00 euro nell'ambito degli stanziamenti della UPB 09011 (Bilanci e Finanze - Bilanci - Spese correnti) del bilancio pluriennale 2003-2005 esercizio 2005.
3. Alla copertura della spesa per gli anni successivi si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.