Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7359.

Cantieri per la realizzazione della metropolitana, del passante ferroviario e delle infrastrutture per i giochi olimpici invernali del 2006: interventi speciali in favore di piccole e medie imprese commerciali, artigiane e di servizi economicamente danneggiate.

Presentata da ANGELERI ANTONELLO, BOLLA EMILIO, CANTORE DANIELE MARIA, CARACCIOLO GIOVANNI, COSTA ENRICO, COSTA ROSA ANNA, DEORSOLA SERGIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, D'ONOFRIO PATRIZIA, GIORDANO COSTANTINO, MARENGO PIERLUIGI, RONZANI GIANNI WILMER, SAITTA ANTONINO, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita' e destinatari)

1. La Regione Piemonte, in considerazione delle competenze riconosciute con la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e delle funzioni gia' riconosciute dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di disciplina del commercio, dell'industria e dell'artigianato, intende salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi delle piccole imprese commerciali, di servizi e artigiane che risentono di decrementi del volume d'affari in relazione ai disagi connessi alla realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonche' delle opere e delle infrastrutture previste per i Giochi Olimpici Invernali dell'anno 2006.
2. Gli interventi sono attuati a favore delle piccole imprese commerciali, di servizi e artigiane, cosi' qualificate ai sensi delle vigenti disposizioni di legge statale e regionale, che abbiano sede in ambiti territoriali dei Comuni della Regione interessati dalle opere indicate al primo comma e specificatamente individuati da parte della Giunta regionale.
3. Per sede delle imprese destinatarie degli interventi della presente legge si intende anche la sede operativa o l'unita' locale operativa ricompresa negli ambiti territoriali individuati anche quando l'impresa stessa abbia sede legale al di fuori di tali ambiti.

Art. 2.
(Fondo rischi speciale per le medie e piccole imprese)

1. Per il raggiungimento della finalita' di cui al precedente articolo 1, la Regione Piemonte istituisce un fondo rischi speciale denonimato "Fondo rischi speciale per le piccole imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonche' delle opere e delle infrastrutture previste per i giochi olimpici invernali dell'anno 2006", attraverso il quale la Regione attua gli interventi previsti dalla presente legge.
2. Il Fondo viene alimentato dai finanziamenti della Regione Piemonte, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dai rientri, per capitale e interessi, delle somme anticipate a titolo di finanziamento.
3. Al Fondo possono confluire anche eventuali disponibilita' finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e regolamenti comunitari in relazione alle finalita' considerate dal presente provvedimento. Al Fondo possono confluire altresi' contribuzioni di altri soggetti pubblici e privati, erogate per il medesimo scopo.
4. Il Fondo e' articolato in apposite sezioni in corrispondenza alle differenti funzioni di intervento previste dalla presente legge.
5. Le risorse del Fondo costituiscono patrimonio della Regione e, al termine delle opere considerate nelle presente legge e in relazione alle quali vengono disposti gli interventi agevolativi, le somme residue, comprensive degli eventuali crediti gestionali e dedotto unicamente quanto forma oggetto di impegni gia' formalmente assunti e perfezionati, devono essere restituite alla Regione che le utilizzera' per scopi di promozione e sviluppo delle categorie di imprese considerate nella presente legge.

Art. 3.
(Tipologia degli interventi)

1. In relazione all'entita' e alla gravita' del decremento del volume d'affari subito dalle imprese destinatarie dei benefici previsti dalla presente legge, la Regione puo' disporre uno tra i seguenti interventi a valere sulle disponibilita'' del Fondo:
a) contributo in conto capitale;
b) contributo in conto interessi;
c) concessione di garanzia;
d) finanziamento agevolato.
2. Per decremento del volume d'affari si intende la differenza negativa tra il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione annuale IVA dell'anno precedente a quella dell'anno di riferimento della richiesta da parte dell'impresa di uno degli interventi indicati al precedente comma 1 e il valore del volume d'affari indicato nella dichiarazione IVA del predetto anno di riferimento.
3. Nel caso di impresa con una o piu' sedi o unita' locali operative situate in uno o piu' degli ambiti territoriali specificatamente individuati a norma dell'art. 1, comma 2, della presente legge, il decremento del volume d'affari si determina con esclusivo riferimento a quello verificatosi o rilevabile nelle sedi o unita' locali operativi situate nei suddetti ambiti territoriali.
4. Qualora l'impresa avente titolo all'intervento abbia richiesto e ottenuto il beneficio di uno tra gli interventi previsti puo' richiedere un nuovo intervento per l'anno successivo qualora permangano nei suoi confronti le condizioni previste dalla presente legge. Tale disposizione si applica anche per gli anni successivi qualora permangano le suddette condizioni.
5. Nel caso in cui il decremento del volume d'affari sia riconducibile a disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge verificatisi nel corso di parte dell'anno di riferimento il beneficio di cui agli interventi previsti al comma 1 puo' essere richiesto e ottenuto in proporzione alla durata del disagio. Non puo' essere richiesto alcun beneficio nel caso in cui il disagio allegato dall'impresa richiedente si sia protratto non oltre tre mesi.
6. L'impresa avente titolo ai benefici di cui agli interventi previsti dal comma 1 del presente articolo, puo' richiedere ed accedere ad una sola delle tipologie di intervento previste. In ogni caso nell'ipotesi prevista dal comma 5 del presente articolo l'impresa potra' richiedere un intervento diverso da quello gia' richiesto e ottenuto per l'anno precedente.
7. I benefici disposti dalla presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre norme regionali, nazionali o comunitarie.

Art. 4.
(Attuazione e delega alla Giunta regionale)

1. La Giunta Regionale entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento provvedera' a determinare i criteri e le modalita' degli interventi a favore delle imprese aventi titolo nell'ambito dei principi e delle disposizioni della presente legge e in osservanza di quanto stabilito dal D.lvo 31 marzo 1998, n. 123.
2. In particolare la Giunta Regionale individua:
a) la tipologia del procedimento (automatico, valutativo o negoziale ai sensi del D.l.vo 31 marzo 1998, n. 123) piu' idoneo con riferimento alle caratteristiche di ciascuno degli interventi previsti;
b) le tipologie di impresa rientranti nelle categorie aventi titolo secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2 della presente legge;
c) gli ambiti territoriali dei Comuni nei quali devono essere realizzate le opere e le infrastrutture di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge;
d) La documentazione necessaria per formulare la richiesta di intervento in relazione al procedimento di attuazione dell'intervento determinato ai sensi della precedente lettera a);
e) Gli elementi e i criteri di valutazione degli ulteriori fattori diversi e rilevanti rispetto ai disagi connessi alla costruzione delle opere di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge che concorrono al decremento del volume d'affari;
f) I termini per la realizzazione, la concessione e l'erogazione dell'intervento;
g) La regolamentazione dei rapporti tra la Regione Piemonte e gli eventuali soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123;
h) Le modalita' e i termini di effettuazione dei controlli, i motivi di revoca dei benefici erogati;
i) Le forme di partecipazione della Provincia di Torino, dei Comuni interessati dalle opere considerate nella presente legge, nell'attuazione dei procedimenti di concessione e erogazione dei benefici di cui agli interventi previsti nella presente legge, e nella definizione degli ambiti territoriali comunali.
3. La Giunta regionale predispone annualmente il monitoraggio degli interventi previsti nella presente legge concessi nell'anno precedente, al fine di verificare lo stato di attuazione degli stessi rispetto alle disponibilita' del Fondo. Sulla scorta dei dati rilevati, la Giunta regionale entro il mese di giugno di ciascun anno predispone e trasmette al Consiglio Regionale una relazione contenente per ogni tipologia di intervento:
a) lo stato di attuazione rispetto alle disponibilita' finanziarie del Fondo;
b) l'efficacia degli interventi rispetto alla finalita' del presente provvedimento;
c) l'eventuale fabbisogno finanziario del Fondo per gli interventi previsti nella presente legge;
d) l'eventuale esigenza di ulteriori e nuove tipologie di interventi;
e) l'eventuale necessita' di modificare l'entita' dei benefici erogabili.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno 2002 la spesa di euro 5 milioni.
2. All'onere relativo si fa fronte, nello stato di previsione della spesa, con l'istituzione di nuovo capitolo avente la seguente denominazione: "Fondo speciale per rischi delle piccole e medie imprese commerciali, di servizi e artigiane in occasione dei lavori per la realizzazione della metropolitana automatica e del passante ferroviario di Torino nonche' delle opere e delle infrastrutture previste per i giochi olimpici invernali 2006", con dotazione finanziaria pari a euro 5 milioni, in termini di competenza. La copertura finanziaria e' assicurata per l'anno 2002 dalla disponibilita' del capitolo 27170 del bilancio pluriennale 2001-2003.
3. Per l'anno 2003, la spesa ammonta rispettivamente a euro 5 milioni. Ai rispettivi oneri si fa fronte con la disponibilita' del capitolo 27170 del bilancio pluriennale 2001-2003.

Art. 6.
(Clausola d'urgenza)

1. La presente legge regionale e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.