Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 6467.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133
All. A., B., C.

Titolo I. Disposizioni generali

Capo I. Disposizioni generali

Art. 1.
(Finalita')

1. In attuazione dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrazione), la presente legge individua, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 (Ordinamento delle autonomie locali), le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali, attinenti alle materie di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) e, in particolare, ai seguenti ambiti:
a) sviluppo economico ed attivita' produttive;
b) territorio, ambiente ed infrastrutture;
c) servizi alla persona e alla comunita';
d) polizia amministrativa.

Art. 2.
(Principi e modalita')

1. Il conferimento delle funzioni agli Enti locali ed alle Autonomie funzionali avviene nel rispetto dei principi e secondo le modalita' individuate nella legge regionale, (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali), in particolare assicurando la contestualita' tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.
2. La Regione garantisce l'assistenza tecnico-amministrativa a favore dei piccoli Comuni destinatari di funzioni e compiti, anche attraverso le Province ai sensi della l. 142/1990.
3. Fino all'entrata in vigore delle norme regionali adottate a recepimento ed attuazione dei principi di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59) la Giunta regionale puo' disciplinare transitoriamente i procedimenti e le modalita' di concessione ed erogazione di benefici alle imprese in conformita' ai principi desumibili dal d. lgs. 123/1998. In carenza di disciplina transitoria, sono applicabili le disposizioni di cui al d. lgs. 123/1998.

Art. 3.
(Ruolo della Regione)

1. Nelle materie di cui alla presente legge, nell'ambito delle generali potesta' normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 3 della l.r ..........., spettano alla Regione le funzioni concernenti:
a) il concorso all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore, e alla loro attuazione, anche attraverso la cooperazione con gli Enti locali;
b) la concertazione con lo Stato delle strategie, degli indirizzi generali, degli obiettivi di qualita', sicurezza, previsione e prevenzione ai fini della loro attuazione a livello regionale;
c) la collaborazione, concertazione e concorso con le autorita' nazionali e sovraregionali;
d) la pianificazione, programmazione e disciplina di rilievo regionale, non riservate allo Stato dal d. lgs. 112/1998, ivi compresa l'adozione dei piani di settore, dei programmi finanziari, l'emanazione di regolamenti, normative tecniche e linee guida;
e) l'indirizzo, coordinamento, verifica e monitoraggio dei compiti e delle funzioni conferite agli Enti locali ivi compresa l'emanazione di direttive, criteri, nonche' modalita' e procedure per aspetti di carattere generale ai fini del loro esercizio omogeneo sul territorio;
f) gli atti di intesa e di concertazione che regolamentano, per quanto di competenza, i rapporti della Regione con l'Unione europea ( UE ), lo Stato e le altre Regioni;
g) l'attuazione di specifici programmi di iniziativa regionale, definiti ai sensi delle procedure di programmazione, nonche' di progetti di rilevanza strategica per lo sviluppo del territorio;
h) la cura di specifici interessi di carattere unitario a livello regionale previsti dalla presente legge e dalle normative attuative delle medesime.
2. Attraverso le procedure concertative previste dalla l.r. ..... istitutiva della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, la Regione favorisce l'unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali, anche mediante il raccordo dei sistemi informativi previsto dall'articolo 9 della l.r. ........ .
3. La Regione, in applicazione dell'articolo 17, comma 35 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), espleta, nell'ambito dell'attivita' del Comitato regionale di controllo, funzioni di consulenza, delle quali gli Enti controllati possono avvalersi, al fine di ottenere preventivi elementi valutativi in ordine all'adozione di atti o provvedimenti di particolare complessita' che attengono ad aspetti nuovi dell'attivita' deliberativa.

Art. 4.
(Sussidiarieta' ed ulteriori conferimenti)

1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni non ricondotte alla competenza della Regione sono conferite agli Enti locali ai sensi della legge 142/90 e dell'art. 4 della l.r. ........ .
2. Ove si renda necessaria un'ulteriore individuazione delle specifiche funzioni conferite agli Enti locali si provvede mediante regolamenti di esecuzione approvati dal Consiglio regionale, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali.

Titolo II. Sviluppo economico e attivita' produttive

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 5.
(Oggetto)

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione e quelle da conferire agli enti locali in materia di artigianato, industria, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati, miniere e risorse geotermiche, turismo.
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II. Artigianato, ordinamento delle camere di commercio, fiere e mercati

Art. 6.
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui al presente capo, le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, e precisamente:
a) concessione di agevolazioni comunque denominate alle imprese, definizione dei criteri per la concessione di incentivi, contributi o benefici, definizione delle modalita' e dei requisiti per l'accesso ai benefici, individuazione delle procedure di concessione ed erogazione, revoca dei benefici e correlativa applicazione delle sanzioni;
b) concessione delle agevolazioni alle imprese localizzate nelle aree depresse e nelle aree montane;
c) attivita' connesse alle funzioni dell'Osservatorio regionale dell'artigianato, cosi' come individuate dagli articoli 36 e seguenti della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato);
d) coordinamento, vigilanza, controllo e monitoraggio sulle attivita' delle Commissioni provinciali per l'artigianato nonche' l'istituzione ed il funzionamento della Commissione regionale per l'artigianato;
e) attivita' relative all'artigianato artistico tradizionale e la formazione degli imprenditori artigiani;
f) programmazione e definizione dei criteri per la individuazione, localizzazione, realizzazione delle aree attrezzate artigianali. Le aree saranno individuate con la partecipazione ed il consenso degli enti interessati;
g) le funzioni e le competenze previste dall'articolo 41, comma 2 del d. lgs. 112/1998, in materia di fiere e mercati.
2. La Regione, per la gestione di specifiche attivita' relative alle funzioni di cui al comma 1, lettera d), puo' avvalersi degli uffici delle Province o di altri Enti locali territoriali o funzionali.

Art. 7.
(Funzioni degli Enti locali)

1. Ferme restando le competenze e le funzioni gia' attribuite, trasferite o delegate con precedenti disposizioni regionali, e' conferito agli enti locali l'esercizio delle funzioni non riservate alla Regione dagli articoli precedenti. In particolare:
a) le funzioni amministrative relative alla tenuta degli Albi delle imprese artigiane sono delegate alle Camere di Commercio che le svolgono attraverso le Commissioni provinciali dell'artigianato;
b) le funzioni amministrative relative alla concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti lungo le autostrade ed i raccordi autostradali, di cui all'articolo 105, comma 2, lettera f), del d. lgs. 112/1998. Sono attribuite ai Comuni i quali trasmettono alla Regione i dati relativi per le funzioni di monitoraggio previste dall'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59).
c) le funzioni amministrative relative alla localizzazione e rilocalizzazione, alla realizzazione e riqualificazione di insediamenti artigiani, nonche' il recupero di fabbricati produttivi, sono delegati ai Comuni.

Art. 8.
(Rapporti con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura)

1. La Regione esercita il controllo sugli organi camerali ai sensi dell'articolo 37, comma 3, del d. lgs. 112/1998.
2. La Regione promuove altresi' forme di collaborazione con le Camere di Commercio, singole od associate, per lo svolgimento di attivita' inerenti:
a) l'analisi strutturale e congiunturale, studi, ricerche, raccolta, elaborazione e diffusione dati, relativi al sistema economico produttivo piemontese;
b) l'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, la promozione sui mercati esteri dei sistemi produttivi e dei prodotti piemontesi;
c) l'informazione alle imprese in ordine all'accesso agli incentivi o ai benefici concessi dalla Regione;
d) l'accertamento di speciali qualita' delle imprese che siano specificamente prescritte ai fini della concessione ed erogazione di incentivi o benefici alle imprese da parte della Regione.

Capo III. Industria

Art. 9.
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) l'individuazione ed il coordinamento dei distretti industriali, la disciplina generale degli interventi da realizzarsi in tali distretti, ai sensi della legge regionale 12 maggio 1997, n. 24 (Interventi per lo sviluppo dei sistemi di imprese nei distretti industriali del Piemonte) e successive modifiche ed integrazioni;
b) la definizione dei criteri per la concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere all'industria, di seguito denominati benefici, ivi compresi quelli per le piccole e medie imprese, salvo quelli conservati allo Stato ai sensi del d. lgs. 112/1998. Rientrano, fra l'altro, in tale funzione la determinazione delle tipologie d'intervento e d'investimento cui destinare le risorse a tal fine disponibili, la definizione delle modalita' e dei requisiti per l'accesso a tali benefici, l'individuazione delle procedure di concessione e delle forme di erogazione di tali benefici, nel rispetto, ove si tratti di esercizio di funzioni delegate, degli indirizzi e dei vincoli cui la Regione deve attenersi nell'esercizio della delega;
c) la proposta all'amministrazione statale competente di criteri differenziati per l'attuazione, nell'ambito del territorio regionale, delle misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992, n. 415 convertito nella legge 19 dicembre 92, n. 488;
d) le determinazioni in ordine alle modalita' di attuazione degli strumenti della programmazione negoziata per quanto attiene alle relazioni tra la Regione e gli enti locali anche in riferimento alle competenze che verranno affidate ai soggetti responsabili degli strumenti di programmazione negoziata;
e) la programmazione, la disciplina generale e la definizione dei criteri per la individuazione, la localizzazione, la realizzazione e gestione delle aree industriali attrezzate e delle aree ecologicamente attrezzate, la disciplina delle modalita' di acquisizione dei terreni relativi a tali aree, il coordinamento degli interventi connessi.
2. Sono altresi' riservate alla Regione le seguenti funzioni che richiedono un unitario esercizio a livello regionale:
a) la concessione di benefici di qualsiasi genere all'industria, di cui al comma 1, lettera b); rientrano fra l'altro, in tale funzione la gestione del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998 e le procedure di ammissione ai benefici, di erogazione, vigilanza, controllo e monitoraggio nonche' la revoca di tali benefici e la correlativa applicazione delle sanzioni;
b) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la concessione delle agevolazioni alle attivita' industriali nelle aree della regione individuate dallo Stato quali aree economicamente depresse, non riconducibili alle funzioni di cui alla lettera a);
c) l'istituzione dei comitati di distretto industriale e gli interventi per l'innovazione ed il sostegno a progetti innovativi da realizzarsi nell'ambito dei distretti industriali, ai sensi della l.r. 24/1997 e successive modifiche ed integrazioni;
d) la realizzazione e la gestione di programmi regionali attuativi di regolamenti dell' UE o di iniziative comunitarie.

Art. 10.
(Funzioni degli Enti locali)

1. Ove compatibile con i principi ed i vincoli posti dalla delega statale e secondo le modalita' ed i limiti fissati dalla legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d. lgs. 112/1998, alla Provincia, alla Citta' metropolitana, se esistente, alla Comunita' montana, ai Comuni, qualora individuati quali responsabili del coordinamento e dell'attuazione di strumenti di programmazione negoziata o di progetti di sviluppo locale promossi o partecipati dalla Regione, e' sub-delegata la gestione del procedimento di concessione di benefici alle imprese il cui finanziamento sia previsto, nello strumento di programmazione negoziata o nel progetto di sviluppo locale, a carico del Fondo unico regionale di cui all'articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998.
2. La legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d. lgs. 112/1998, che disciplina l'amministrazione del Fondo unico regionale e le modalita' di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di benefici alle imprese, individua i casi in cui la Regione puo' affidare alle Province, alla Citta' metropolitana, se esistente, o ad altri enti locali la gestione di specifiche attivita' o fasi inerenti i procedimenti di competenza regionale di concessione di benefici alle imprese, di vigilanza, controllo, monitoraggio in ordine ai benefici concessi ed erogati.
3. La realizzazione delle aree industriali attrezzate e delle aree ecologicamente attrezzate e' conferita agli Enti locali che concorrono altresi' alla definizione della programmazione regionale in materia.
4. Al disposto di cui al comma 3 si dara' attuazione in sede di revisione della legge regionale 25 febbraio 1980, n. 9 (Interventi per il riequilibro regionale del sistema industriale) cosi' come modificata dalla legge regionale 22 maggio 1980, n. 58.

Art. 11.
(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le categorie produttive)

1. Nell'esercizio delle funzioni ad essa riservate, la Regione opera in raccordo e collaborazione con gli enti locali, le forze economiche e gli altri soggetti che concorrono allo sviluppo del sistema economico produttivo piemontese, promuovendo ed attivando, anche nei casi non espressamente indicati agli articoli 8 e 14, forme di cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. Fatte salve le diverse forme di raccordo e di consultazione previste da disposizioni vigenti, sugli schemi di atti di programmazione da adottarsi dalla Regione nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere a), b), d), e), e' preventivamente sentito il Comitato per le Attivita' produttive costituito nell'ambito della Conferenza permanente Regione Autonomie locali di cui alla l.r. ......... . Il parere del Comitato e' reso inderogabilmente entro 30 giorni dalla richiesta all'organo regionale competente all'adozione dell'atto.
3. Il Comitato puo', in ogni caso, formulare proposte ai competenti organi regionali relativamente alle attivita' e funzioni di cui agli articoli 9 e 14.

Art. 12.
(Istituzione del Fondo unico regionale)

1. Per la concessione di benefici alle imprese, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), e' istituito il Fondo unico regionale ai sensi dell'articolo 19, comma 6 del d. lgs. 112/1998. Al Fondo affluiscono le risorse statali a tal fine assegnate alla Regione.
2. Sono conseguentemente istituiti i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione per gli anni 1999 e successivi avente denominazione: "Assegnazione di risorse statali per la concessione, mediante il Fondo unico regionale, di benefici alle imprese (articolo 19 d. lgs. 112/1998)";
b) nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per gli anni 1999 e successivi avente denominazione: "Concessione di benefici alle imprese mediante il Fondo unico regionale (articolo 19 d. lgs. 112/1998)".

Art. 13.
(Disciplina transitoria del Fondo unico regionale e delle funzioni di concessione ed erogazione di benefici alle imprese)

1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 19, commi 6 e 12 del d. lgs. 112/1998, che disciplina l'amministrazione del Fondo unico regionale e le modalita' di esercizio delle funzioni conferite alla Regione in materia di concessione di benefici alle imprese, si applicano le seguenti disposizioni 2. La Giunta regionale approva un programma di utilizzo delle risorse assegnate alla Regione, in base al riparto effettuato in applicazione dei criteri indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 19, comma 8 del d. lgs. 112/1998; il programma individua, nel rispetto dei vincoli e degli indirizzi cui e' soggetto l'esercizio della delega, le tipologie degli interventi e degli investimenti da incentivare, nell'anno di riferimento, con le risorse disponibili nell'ambito del Fondo unico regionale di cui all'articolo 12 nonche' le procedure di concessione e le forme di erogazione di tali benefici; il programma e' comunicato al Consiglio regionale 3. Per lo svolgimento dell'attivita' istruttoria, la gestione, l'erogazione delle risorse del Fondo unico regionale nell'ambito del procedimento di concessione dei benefici alle imprese previsti nel programma di cui al comma 2, la Regione si avvale dei soggetti convenzionati con le Amministrazioni statali, subentrando a queste ultime nelle convenzioni e nelle concessioni in essere alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate e stipulando, ove occorra, atti integrativi alle convenzioni stesse per i necessari adeguamenti. Relativamente a procedimenti di concessione di benefici per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni delegate, non vi siano convenzioni in essere con soggetti terzi gestori, la Regione puo' avvalersi delle proprie strutture ovvero procedere all'appalto del servizio secondo le vigenti disposizioni di legge. In prima applicazione, ove i tempi necessari per l'espletamento delle procedure di aggiudicazione non consentano il tempestivo esercizio delle funzioni delegate, la Giunta regionale puo' autorizzare, contestualmente all'approvazione del programma di cui al comma 1, la stipula di apposita convenzione di durata non superiore ad un anno, prorogabile di un ulteriore anno ove l'ordinaria procedura di aggiudicazione non sia nel frattempo conclusa, con un soggetto munito dei requisiti di professionalita', competenza, imparzialita' e struttura organizzativa idonea.
4. Gli oneri derivanti dalle convenzioni di cui al comma 3, per la parte non finanziata dai trasferimenti di risorse disposti ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del d. lgs. 112/1998, sono posti a carico della quota del Fondo unico regionale destinata, nel programma di cui al comma 2, all'incentivazione della specifica tipologia di intervento o di investimento oggetto della convenzione.

Capo IV. Disposizioni comuni e sportello unico

Art. 14.
(Disposizioni comuni)

1. Sono di competenza della Regione, nelle materie di cui ai capi II e III, le funzioni relative a:
a) interventi di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese piemontesi, da attuarsi anche in raccordo con l'Istituto nazionale per il Commercio estero ( ICE ), enti locali, le associazioni imprenditoriali, gruppi di imprese, altre Regioni. In tali funzioni sono ricomprese l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre, esposizioni al di fuori dei confini nazionali, la promozione ed il sostegno alla costituzione di consorzi tra piccole e medie imprese, la promozione ed il sostegno finanziario, tecnico, economico ed organizzativo di iniziative di investimento e cooperazione commerciale ed industriale da parte di imprese piemontesi;
b) iniziative e interventi, da attuarsi anche in raccordo con gli enti locali, finalizzati ad attrarre investimenti sul territorio piemontese per nuovi insediamenti produttivi e di partecipazione nel capitale di rischio di imprese piemontesi;
c) attivazione, coordinamento e miglioramento dell'offerta di servizi ed assistenza alle imprese, ivi inclusa l'informazione, anche in collaborazione con le Province, la Citta' metropolitana, ove esistente, le Comunita' montane, i Comuni singoli od associati e le Camere di Commercio;
d) promozione e sostegno all'innovazione ed alla ricerca applicata, specie a favore delle piccole e medie imprese;
e) interventi finalizzati ad agevolare l'accesso al credito nei limiti massimi stabiliti in base a legge statale o comunitaria, la disciplina dei correlativi rapporti con gli istituti di credito, la determinazione dei criteri di ammissibilita' al credito agevolato ed i controlli sulla sua effettiva destinazione;
f) determinazione dei criteri applicativi dei provvedimenti regionali di agevolazione creditizia, di prestazione di garanzie e di assegnazioni di fondi, anticipazioni e quote di concorso destinati all'agevolazione dell'accesso al credito;
g) interventi a favore delle aziende danneggiate da eventi calamitosi.
2. La Regione esercita le funzioni di cui ai Capi II, III e IV direttamente o tramite enti o societa' a partecipazione regionale ovvero avvalendosi, previa intesa degli uffici degli enti locali. In relazione alla complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale o per la valutazione di aspetti specialistici, la Regione puo' altresi' avvalersi di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali, organizzativi, di competenza ed imparzialita'.
3. Nelle materia di cui al presente articolo restano altresi' riservate alla Regione le funzioni amministrative relative all'attuazione di interventi finalizzati allo sviluppo di nuove imprenditorie ed alla costituzione di nuove imprese.

Art. 15.
(Procedimento autorizzativo per l'insediamento di attivita' produttive e Sportello unico)

1. Nel rispetto delle funzioni attribuite ai Comuni dalle disposizioni di cui al capo IV del d. lgs. 112/1998, la Regione favorisce forme di collaborazione operativa con gli enti locali e le loro Associazioni al fine di agevolare il coordinato esercizio delle funzioni amministrative in materia di insediamenti produttivi, di cui agli articoli 24 e 25 del d. lgs 112/1998, su tutto il territorio regionale nonche' di realizzare, in attuazione del disposto di cui all'articolo 23, comma 3, del d. lgs. 112/1998, le necessarie interconnessioni tra gli Sportelli unici comunali e le strutture attivate dalla Regione ai sensi dell'articolo 23, comma 2 del d.. lgs 112/1998 per la raccolta e diffusione delle informazioni alle imprese.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione puo' avvalersi di soggetti muniti di specifiche competenze tecniche o giuridiche, collaborando anche alla realizzazione di attivita' formative a favore degli operatori degli enti locali addetti alla gestione del procedimento autorizzativo per insediamenti produttivi ed allo Sportello unico.
3. Per il reperimento, l'immissione in rete e l'aggiornamento dei dati e delle informazioni utili per lo svolgimento dell'attivita' di assistenza alle imprese, la Regione stipula appositi protocolli d'intesa con i soggetti e le strutture che li detengono.
4. Agli oneri derivanti dalle attivita' di cui al comma 1, si provvede mediante istituzione di apposito capitolo di spesa denominato: "Finanziamento delle attivita' di assistenza alle imprese e di sostegno all'attivazione degli Sportelli unici per le attivita' produttive".

Capo V. Miniere, risorse geotermiche, cave e torbiere

Art. 16.
(Oggetto)

1. Il presente capo individua, con riferimento alla materia "miniere e risorse geotermiche", definita dagli articoli 32 e 34, del d. lgs. 112/1998, ed alla polizia mineraria le funzioni riservate alla Regione e quelle esercitate tramite le Aziende sanitarie locali ( ASL ).
2. Con riferimento alla materia cave e torbiere viene istituita la conferenza dei servizi per quanto concerne le procedure autorizzative.

Art. 17.
(Miniere, risorse geotermiche e idrocarburi)

1. Sono di competenza della Regione:
a) le funzioni amministrative relative alla ricerca, concessione di coltivazione di minerali solidi e delle risorse geotermiche, nonche' alla concessione di coltivazione e stoccaggio di idrocarburi su terraferma, di cui all'articolo 2, del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo e disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del Regno) e successive modifiche, nonche' gli interventi disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a processi di riconversione delle attivita' minerarie;
b) le funzioni di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria nelle materie di cui alla lettera a).

Art. 18.
(Funzioni della Regione in materia di polizia mineraria)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni di polizia mineraria che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale in materia di cave e torbiere, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128 (Norme di Polizia delle miniere e delle cave) e successive modificazioni; al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547 (Norme per la prevenzione infortuni sul lavoro); al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 302, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, ed al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624.

Art. 19.
(Funzioni conferite in materia di polizia mineraria)

1. I compiti di vigilanza in materia di miniere, cave e torbiere, idrocarburi e risorse geotermiche limitatamente all'applicazione della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (Attuazione delle direttive n. 80/110/ CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizioni ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro a norma dell'articolo 7 Legge 30/07/1990 n. 212), sono esercitati dalle ASL , secondo modalita' e programmi annualmente stabiliti con provvedimento della Giunta regionale.
2. L'organo di vigilanza e' tenuto a comunicare alla Regione le violazioni accertate e le sanzioni conseguentemente applicate.

Art. 20.
(Cave e torbiere)

1. Le amministrazioni comunali e la Regione, nell'ambito delle rispettive competenze previste dalla legge regionale 22 novembre 1978, n. 69 (Coltivazione di cave e torbiere) si avvalgono delle conclusioni istruttorie espresse dalla conferenza dei servizi indetta dalla Regione ai sensi dell'articolo 14, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativi e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e della l.r. 27/94.
2. La conferenza dei servizi e' cosi' formata:
a) dal funzionario regionale responsabile del procedimento;
b) da un rappresentante della Provincia interessata;
c)da un rappresentante del Comune interessato;
d)da un rappresentante della Comunita' montana interessata.
3. Alla conferenza dei servizi partecipano 3 esperti, nominati dalla Giunta regionale: uno in geologia dei giacimenti e tecnica mineraria, uno in idraulica fluviale e sistemazioni idraulico-forestali, uno in tutela ambientale.
4. Nei casi in cui sussistano vincoli di natura pubblicistica, in relazione al tipo di vincolo la conferenza dei servizi e' integrata:
a) da un rappresentante dell'ente gestore del Parco interessato;
b) da un funzionario dell'ufficio competente per la gestione beni ambientali ex legge 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali) e legge 8 agosto 1985, n. 431 (Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientali);
c) da un funzionario della Direzione Servizi tecnici di prevenzione e da un rappresentante del Corpo forestale dello Stato ex legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici).
5. Svolge le funzioni di segreteria delle conferenza dei servizi un funzionario della struttura regionale competente in materia.
6. La conferenza dei servizi sostituisce la commissione tecnico-consultiva prevista dall'articolo 6 della l.r. 69/1978.

Capo VI. Turismo

Art. 21.
(Oggetto)

1. Il presente capo disciplina le funzioni amministrative concernenti la materia turismo, come definite dall'articolo 43 del d.lgs. 112/1998.

Art. 22.
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) indirizzo, coordinamento e vigilanza sull'organizzazione turistica regionale, compreso il riconoscimento degli organismi di promozione, informazione e accoglienza previsti dalla legislazione regionale e gli interventi di sostegno all'organizzazione turistica;
b) osservatorio del turismo;
c) definizione di criteri e modalita' per la tenuta di albi ed elenchi, per la concessione di riconoscimenti nulla osta e autorizzazioni, per l'accertamento del possesso di standard e di requisiti tecnici e professionali;
d) concessione di incentivi, agevolazioni, contributi, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere per lo sviluppo delle strutture turistico ricettive, degli impianti turistici e delle infrastrutture dell'offerta turistica nonche' per le attivita' e iniziative di pubblicita' e propaganda turistica e di commercializzazione del prodotto turistico;
e) monitoraggio e verifica di risultati degli interventi di promozione, informazione e accoglienza turistica, di sviluppo e qualificazione dell'offerta turistica, di miglioramento dell'organizzazione turistica.
2. La Regione esercita le funzioni di cui al comma 1 direttamente o tramite enti o societa' a partecipazione regionale ovvero avvalendosi, in relazione alla complessita' degli adempimenti di natura tecnica o gestionale o per la valutazione di aspetti specialistici, di soggetti in possesso dei necessari requisiti professionali, organizzativi di competenza e imparzialita'.

Art. 23.
(Conferimento di funzioni)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) nulla osta all'istituzione di uffici di informazione e accoglienza turistica ( IAT ) e all'uso della relativa denominazione (articolo 13 legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75);
b) individuazione dei Comuni rurali per deroghe attivita' agrituristiche (articolo 5 legge regionale 23 marzo 1995, n. 38).
2. Sono delegate alle Comunita' montane le funzioni relative a:
a) riconoscimento Scuole di sci (articolo14 legge regionale 23 novembre 1992, n. 50);
b) riconoscimento Scuole di alpinismo o di sci alpinismo (articolo 17 legge regionale 29 settembre 1994, n. 41).
3. Sono delegate alle Province le funzioni relative a:
a) riconoscimento corsi di formazione per le professioni turistiche (articolo 4 legge regionale 18 luglio 1989, n. 41).
4. Sono delegate alle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura le funzioni relative a:
a) accertamento di idoneita' all'esercizio di impresa turistica (articolo 5 legge 17 maggio 1983, n. 217).
5. Sono delegate al Collegio regionale dei maestri di sci le funzioni relative a:
a) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci (articolo 6 l.r. 50/1992).
6. Sono delegate al Collegio regionale delle guide alpine le funzioni relative a:
a) accertamento dell'abilitazione all'esercizio della professione di guida alpina (articolo 7 l.r. 41/1994).

Art. 24.
(Modifica, semplificazione e delegificazione di norme regionali)

1. I commi 1, 2, , 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 sono abrogati.
2. Al comma 9 dell'articolo 3 della legge regionale 18 luglio 1989, n. 41, dopo le parole "qualifiche di" sono aggiunte le parole "guida turistica, accompagnatore turistico".
3. I prezzi dei servizi delle strutture turistico ricettive di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico recettive) sono comunicati alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale; nel testo della legge ogni riferimento alle Aziende di promozione turistica ( APT ) si intende pertanto sostituito dal riferimento alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale.
4. E' abrogata la legge regionale 29 ottobre 1992, n.44 (Ordinamento della professione di direttore di albergo).
5. Sono delegificate le norme regionali in materia di turismo riguardanti le caratteristiche tecniche delle strutture turistiche, l'individuazione dei singoli requisiti di classificazione delle strutture ricettive, le procedure di accertamento dei requisiti tecnici e professionali, compresa la definizione dei requisiti d'accesso, della documentazione da produrre, delle materie e delle commissioni di esame, dei contenuti e della durata degli eventuali corsi di formazione, la disciplina degli aspetti applicativi delle norme di legge e delle procedure per la richiesta e il rilascio di autorizzazioni, nulla osta e altri atti autoritativi nonche' per le denunce di inizio di attivita' ai sensi dell'articolo 19 della l. 241/1990, modificato dall'articolo10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
6. Gli aspetti indicati al comma 4 sono disciplinati con atti amministrativi dei competenti organi regionali. Restano riservate in ogni caso alla legge regionale la determinazione dei principi e criteri generali, l'individuazione delle categorie di soggetti cui si applicano le norme, la determinazione delle sanzioni amministrative, le deleghe.
7. In applicazione dei commi 4 e 5 e seguendo il criterio della semplificazione amministrativa, alla modifica e alla revisione degli aspetti tecnici organizzativi e procedurali delle seguenti leggi regionali si procede con atti amministrativi dei competenti Organi regionali:
a) legge regionale 31 agosto 1979, n. 54 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto) modificata con legge regionale 27maggio 1980, n. 63 e con legge regionale 30 agosto 1984, n. 46: articoli 5, 7, 8, 9 comma 5, 15, allegati 1 e 2;
b) legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 (Disciplina delle strutture ricettive extra alberghiere) modificata con legge regionale 14 luglio 1988, n. 34, con legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 e con legge regionale 11 aprile 1995, n.55: articoli 3, 4, 7, 9, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, allegato A e B;
c) legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico-sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere): articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 commi 1, 2, 3, 4;
d) legge regionale 24 gennaio 1995, n. 14 (Nuova classificazione delle aziende alberghiere): allegato A;
e) legge regionale 23 febbraio 1995, n. 22 (Norme sulla pubblicita' dei prezzi e delle caratteristiche degli alberghi e delle altre strutture turistico-ricettive): articoli 2, 3, 4;
f) legge regionale 23 marzo 1995, n. 38 (Disciplina dell'agriturismo): articoli 4, 6 commi 3 e 4, articolo 7 commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9;
g) legge regionale 30 marzo 1988, n. 15 (Disciplina delle attivita' di organizzazione ed intermediazione di viaggi e turismo): articoli 4, 9, 11, 12;
h) legge regionale 18 luglio 1989, n. 41 (Disciplina delle professioni turistiche): articolo 3 commi 2 e 4, articolo 5 comma 2, articolo 6;
i) legge regionale 23 novembre 1992, n. 50 (Ordinamento della professione di maestro di sci): articolo 5 commi 4 e 5, articolo 6;
l) legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina): articolo 7 comma 7, articolo 12 comma 1.
8. Le norme contenute nelle leggi regionali indicate al comma 7 e oggetto di delegificazione sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti amministrativi di modifica o di revisione.

Capo VII. Acque minerali e termali

Art. 25.
(Oggetto)

1. Le disposizioni di cui al presente capo individuano, in riferimento alla materia "Acque minerali e termali" le funzioni della Regione e quelle conferite agli enti locali.

Art. 26.
(Funzioni della Regione)

1. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) attivita' promozionale volta al rilancio turistico del comparto idrotermale;
b) attivita' di osservatorio;
c) rilascio delle concessioni minerarie e dei permessi di ricerca.

Art. 27.
(Funzioni degli Enti locali)

1. Sono delegate ai Comuni le funzioni amministrative inerenti:
a) la vigilanza mineraria sui lavori di ricerca di cui agli articoli 34 e 35, comma 1 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali);
b) l'applicazione e la riscossione delle sanzioni di cui all'articolo 37 della l.r. 25/1994.
2. Le funzioni di polizia mineraria di cui al d.p.r. 128/1959 ed al d. lgs. 624/1996 sono esercitate tramite le ASL .

Titolo III. Ambiente, infrastrutture e protezione civile

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 28.
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di "protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti", "risorse idriche e difesa del suolo", "opere pubbliche", e "protezione civile".
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II. Disposizioni generali

Art. 29.
(Funzioni generali della Regione)

1. Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente titolo la Regione garantisce ai sensi dell'articolo 3:
a) il raggiungimento di un adeguato livello di tutela del sistema ambientale regionale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi settoriali, contenenti gli obiettivi di qualita', sicurezza, previsione e prevenzione, i valori, i limiti e gli standard necessari al raggiungimento di tali obiettivi, i criteri per lo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente naturale e delle biodiversita', nonche' l'indicazione delle priorita' dell'azione regionale;
b) il coordinamento dello sviluppo del sistema informativo ambientale ( SIRA ) nel quale confluiscono e sono integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi, degli inventari e dei catasti di comparto; in coerenza con gli standard nazionali ed europei e con gli obiettivi di qualita' dei dati;
c) l'approccio integrato e l'unificazione delle procedure di controllo e di rilascio dei provvedimenti in campo territoriale, ambientale ed energetico previsti per la realizzazione e l'esercizio delle diverse attivita', anche attraverso gli strumenti della semplificazione amministrativa;
d) la promozione dell'informazione, dell'educazione e della formazione in campo territoriale, ambientale ed energetico, nonche' di politiche di sviluppo sostenibile, di tecnologie compatibili, di utilizzo di tecniche di rinaturalizzazione e di ingegneria naturalistica, delle attivita' di previsione e prevenzione dagli eventi naturali ed antropici e di soccorso alle popolazioni.
2. Al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 alla Regione competono, oltre a quelle di cui ai successivi articoli, le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) la relazione sullo stato del sistema ambientale regionale, nella quale confluiscono tutte le relazioni sui diversi aspetti territoriali, ambientali ed energetici previste dalle vigenti disposizioni di legge;
b) l'individuazione della aree caratterizzate da gravi alterazioni degli equilibri ecologici nei corpi idrici, nell'atmosfera e nel suolo che comportano rischio per l'ambiente e la popolazione;
c) il coordinamento degli interventi e della ricerca in campo territoriale, ambientale, energetico e di prevenzione e previsione dei rischi naturali, nonche' la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate per le relative iniziative.
3. La Regione assicura il supporto tecnico alla progettazione in campo territoriale, ambientale ed energetico nelle materie di competenza regionale e l'individuazione dei progetti dimostrativi.

Art. 30.
(Funzioni generali delle Province)

1. Le Province concorrono alla definizione della pianificazione e programmazione regionale in campo territoriale, ambientale ed energetico e provvedono alla specificazione e attuazione a livello provinciale delle medesime ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15 della l. 142/1990, e all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, garantendo il raggiungimento di un adeguato livello di tutela del sistema ambientale provinciale, attraverso l'adozione coordinata dei piani e dei programmi di loro competenza.
2. In campo ambientale ed energetico, le Provincie provvedono al rilascio coordinato in un unico provvedimento dell'approvazione di progetti o delle autorizzazioni, nulla osta, concessioni o di altri atti di analoga natura per tutte le attivita' produttive e terziarie, nonche' al relativo controllo integrato.
3. In campo ambientale ed energetico, le province provvedono altresi' all'organizzazione di un sistema informativo coordinato.

Art. 31.
(Funzioni dei Comuni)

1. I Comuni esercitano, nel contesto delle competenze gia' loro attribuite, le funzioni individuate nel presente titolo in maniera integrata al fine di garantire un adeguato livello di tutela del sistema ambientale nell'ambito del proprio territorio.

Art. 32.
(Compiti dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale)

1. In applicazione della legge regionale 13 aprile 1995, n. 60 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale), la Regione, le Province e i Comuni, singoli o associati, esercitano tutte le funzioni in campo ambientale attraverso il supporto tecnico-scientifico, l'assistenza tecnica, il monitoraggio sulle risorse ambientali e sui fattori di pressione dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale.
2. L'Agenzia regionale per la protezione ambientale garantisce la sua azione in maniera diretta, ovvero attraverso le attivita' convenzionali di raccordo con Atenei, enti di ricerca pubblici o privati ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 60/1995.

Capo III. Valutazione di impatto ambientale

Art. 33.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le pronunce di valutazione di impatto ambientale individuate da apposita legge regionale di attuazione degli indirizzi statali adottati in materia, nonche' l'espressione dei pareri previsti nelle procedure di valutazione di impatto ambientale di competenza statale.

Art. 34.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le pronunce di valutazione di impatto ambientale individuate da apposita legge regionale secondo il criterio della prevalenza e della rilevanza in materia di autorizzazione in campo ambientale.

Art. 35.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le pronunce di valutazione di impatto ambientale individuate da apposita legge regionale secondo il criterio della prevalenza e della rilevanza in materia di autorizzazione in campo ambientale.

Capo IV. Attivita' a rischio di incidente rilevante

Art. 36.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione la definizione delle aree a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, i criteri per le istruttorie delle analisi di rischio, per lo svolgimento delle diverse attivita' di vigilanza e di intervento in caso di emergenza, nonche' per il raccordo dei compiti della Agenzia regionale per la protezione ambientale, del Corpo dei Vigili del fuoco e dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL .
2. Spetta altresi' alla Regione il coordinamento di un sistema informativo integrato tra le diverse componenti ambientali, sanitarie, epidemiologiche, territoriali e di protezione civile, nonche' l'individuazione degli standard di riferimento per la pianificazione territoriale nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Art. 37.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le funzioni amministrative relative alle industrie a rischio di incidente rilevante, ivi compresi i provvedimenti conseguenti agli esiti delle istruttorie, le verifiche di coerenza e compatibilita' territoriale, nonche' l'esercizio della vigilanza.

Art. 38.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) la messa a disposizione della popolazione delle informazioni sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della legge 18 maggio 1997, n. 137 (Sanatoria dei decreti legge recanti modifiche al d.p.r. 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali);
b) il raccordo e l'utilizzo delle informazioni di cui alla lettera a) nonche' degli esiti delle istruttorie tecniche sulle industrie a rischio di incidente rilevante, nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 68;
c) gli interventi sotto il profilo urbanistico, in attuazione della normativa comunitaria e nazionale, nelle zone interessate dalla presenza di industrie a rischio di incidente rilevante.

Capo V. Inquinamento atmosferico

Art. 39.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) l'individuazione di aree regionali ovvero, d'intesa con le altre Regioni, di aree interregionali nelle quali le emissioni o la qualita' dell'aria sono soggette a limiti o a valori piu' restrittivi in relazione all'attuazione dei piani regionali di risanamento atmosferico;
b) l'individuazione delle zone in cui possono verificarsi fenomeni acuti di inquinamento atmosferico ed elaborazione dei criteri per la gestione di detti episodi;
c) indirizzo e coordinamento dei sistemi di controllo delle emissioni e di rilevamento della qualita' dell'aria, ivi comprese le indicazioni organizzative per la tenuta e l'aggiornamento degli inventari delle fonti di emissione di cui agli articoli 4 comma 1, lettera f) e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203;
d) l'espressione del parere di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 sugli impianti soggetti ad autorizzazione statale ai sensi dell'articolo 29, comma 2, lettera g) del d.lgs. 112/1998, da rendersi nell'ambito del parere regionale rilasciato nel corso della relativa procedura di valutazione di impatto ambientale.

Art. 40.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano provinciale di intervento per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
b) esercizio del potere sostitutivo in caso di inerzia dei comuni nell'attuazione degli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico;
c) rilevamento della qualita' dell'aria e controllo delle emissioni atmosferiche, ivi compresi i provvedimenti di autorizzazione, di diffida, di sospensione, di revisione e di revoca delle autorizzazioni agli impianti che producono emissioni, fatta eccezione unicamente per gli impianti termici di civile abitazione di cui all'articolo 41, comma 1, lettera b). E' assorbita in tali funzioni l'autorizzazione di cui all'articolo 17 del d.p.r. 203/1988 per le raffinerie, nonche' per gli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza statale ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 112/1998; e' ricompresa altresi' la formulazione dei rapporti ai Ministeri dell'Industria, dell'Ambiente e della Sanita' previsti dall'articolo 17 del d.p.r. 203/1988, relativamente alle autorizzazioni per gli impianti di produzione di energia elettrica riservati alla competenza statale dall'articolo 29 del d.lgs. 112/1998;
d) tenuta e aggiornamento dell'inventario delle fonti di emissione in atmosfera;
e) rilascio dell'abilitazione alla conduzione degli impianti termici, compresa l'istituzione dei relativi corsi di formazione.

Art. 41.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) gli interventi per la gestione operativa di episodi acuti di inquinamento atmosferico in attuazione dei piani provinciali di cui all'articolo 40, comma 1, lettera a);
b) il controllo delle emissioni in atmosfera degli impianti termici degli edifici di civile abitazione.

Capo VI. Inquinamento acustico

Art. 42.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) l'adozione dei criteri per la redazione dei piani comunali di risanamento acustico, nonche' la definizione delle procedure per l'acquisizione dei medesimi piani ai fini della predisposizione del piano regionale triennale d'intervento per la bonifica dall'inquinamento acustico;
b) i criteri e le procedure per la redazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie;
c) l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con le province e i comuni interessati.

Art. 43.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e vigilanza delle sorgenti sonore fisse ricadenti nel territorio di piu' comuni, con particolare riguardo alle emissioni ed immissioni sonore prodotte dalle infrastrutture ferroviarie e dalle infrastrutture stradali;
b) approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, di concerto con i comuni interessati;
c) composizione di eventuali conflitti fra Comuni limitrofi in relazione alla classificazione acustica del territorio;
d) esercizio in via sostitutiva delle competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica o di predisposizione dei piani di risanamento;
e) approvazione dei piani di risanamento acustico delle imprese produttive e terziarie nell'ambito dei provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 3;
f) monitoraggio e campagne di misura dell'inquinamento acustico.

Art. 44.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni i compiti loro attribuiti dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447 in tema di inquinamento acustico nonche' dalla relativa legge di attuazione regionale, ivi compresa l'approvazione, nell'ambito della propria competenza territoriale, dei piani pluriennali di risanamento acustico, predisposti dagli enti gestori delle infrastrutture di trasporto, fatte salve le competenze attribuite alle Province dall'articolo 43, comma 1, lettera e).

Capo VII. Gestione dei rifiuti

Art. 45.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) le funzioni riservate alla Regione dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/ CEE sui rifiuti, 91/689/ CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/ CEE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) e successive modifiche e integrazioni, ivi comprese le funzioni amministrative concernenti le spedizioni transfrontaliere dei rifiuti;
b) le funzioni di cui alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 59 (Norme per la riduzione, il riutilizzo e lo smaltimento dei rifiuti) non espressamente conferite alle province;
c) le funzioni di indirizzo per il raccordo tra il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95 e il d.lgs. 22/1997, nonche' tra le diverse normative che interagiscono in materia di rifiuti.

Art. 46.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del programma provinciale per lo smaltimento dei rifiuti;
b) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento soggetti a procedura di valutazione di impatto ambientale di competenza statale previsti dall'articolo 27 della l.r. 59/1995;
c) approvazione dei progetti e rilascio delle autorizzazioni alla realizzazione, nonche' rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti previsti dagli articoli 27, 28 e 29 del d.lgs. 22/1997, non ricomprese tra quelle gia' attribuite dalla l.r. 59/1995;
d) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 del d. lgs. 95/1992 relativa all'eliminazione degli oli usati;
e) esercizio del potere sostitutivo nel caso di inerzia dei Comuni, dei consorzi di Comuni, delle aziende municipalizzate, delle Comunita' montane, dei consorzi di bacino nell'attuazione degli obblighi di cui all'articolo 37, comma 3 della l.r. 59/1995;
f) attuazione e gestione dell'anagrafe provinciale dei siti contaminati;
g) provvedimenti di verifica dei progetti di bonifica di cui all'articolo 17, comma 5 del d.lgs 22/1997; rilevamento dei dati inerenti le bonifiche effettuate sul proprio territorio e trasmissione degli stessi alla Regione.

Art. 47.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) l'attuazione dei programmi provinciali per lo smaltimento dei rifiuti di cui all'articolo 46, comma 1, lettera a);
b) i compiti loro attribuiti dalla l.r. 59/1995 nonche' dal d.lgs. 22/1997 e sue modifiche e integrazioni, ad eccezione delle funzioni delegate ai comuni ai sensi dell'articolo 29 della l.r. 59/1995 e conferite alle Province con la presente legge; sono fatte salve le autorizzazioni gia' rilasciate dai comuni ai sensi del citato articolo 29 della l.r. 59/1995;
c) il rilevamento dei dati relativi ai siti contaminati, ivi compresi quelli relativi alle aree produttive dismesse, e loro trasmissione alle Province.

Capo VIII. Energia

Art. 48.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e coordinamento in materia di energia, di fonte tradizionale o rinnovabile, di elettricita', petrolio e gas, ferme restando le competenze riservate allo Stato;
b) redazione del piano energetico regionale, con il quale sono fissati gli obiettivi di qualita' in tema di energia anche in relazione a tutti gli altri obiettivi ambientali;
c) elaborazione dei programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori;
d) emanazione di linee guida per la diffusione e l'attuazione delle fonti rinnovabili, per la progettazione tecnica degli impianti e per la certificazione energetica negli edifici;
e) promozione delle fonti rinnovabili e dell'uso razionale dell'energia anche attraverso l'istituzione di un'agenzia regionale per l'energia, di riferimento per le agenzie locali per l'energia, opportunamente raccordata con l'Agenzia regionale per la protezione ambientale ( ARPA );
f) erogazione dei contributi per progetti dimostrativi di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia) e per quelli ritenuti strategici;
g) le funzioni amministrative relative ai servizi a rete di distribuzione energetica in ambito interprovinciale nonche' di trasporto energetico non riservate allo Stato, fermo restando quanto previsto all'articolo 62, comma 1, lettera h).

Art. 49.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) controllo e uso razionale dell'energia, secondo le indicazioni contenute nel piano energetico regionale per il raggiungimento degli obiettivi di qualita' in materia energetica e ambientale;
b) rilascio di provvedimenti autorizzativi all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica non riservati alla competenza dello Stato;
c) rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazioni di oli minerali previsti dall'articolo 16 della legge 9 gennaio 1991, n. 9 (Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali) e dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 420;
d) controllo sul rendimento energetico, coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici delle attivita' produttive e terziarie;
e) funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica, fatte salve le competenze attribuite alla Regione e ai Comuni.

Art. 50.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del piano comunale per le fonti rinnovabili nell'ambito del piano regolatore, ai sensi dell'articolo 5, comma 5 della l. 10/1991;
b) controllo sul rendimento energetico coordinato con il controllo delle emissioni atmosferiche degli impianti termici degli edifici di civile abitazione;
c) le funzioni relative ai servizi a rete di distribuzione energetica a livello comunale, fermo restando quanto previsto all'articolo 62, comma 1, lettera h).
2. I Comuni singoli o associati possono promuovere l'istituzione di agenzie locali per le energie, opportunamente collegate alle altre agenzie per l'energia e raccordate con l' ARPA , secondo quanto previsto con apposita disciplina regionale.

Capo IX. Tutela delle acque

Art. 51.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) designazione e classificazione delle acque, nonche' formazione e aggiornamento dei relativi elenchi;
b) organizzazione e gestione della rete regionale di monitoraggio ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee finalizzata alla definizione dello stato di qualita' delle acque e alla identificazione, realizzazione e verifica degli interventi volti al raggiungimento e al mantenimento degli obiettivi di qualita';
c) organizzazione e gestione del sistema informativo regionale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, finalizzato alla raccolta dei flussi informativi provenienti dalle reti di monitoraggio ambientale regionale e provinciale di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano, nonche' dei dati provenienti dai catasti degli scarichi, delle utenze, delle infrastrutture irrigue e dei servizi idrici;
d) formazione e aggiornamento del catasto delle infrastrutture irrigue;
e) attivita' dell'Osservatorio dei servizi idrici di cui alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti Locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche e integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche), ivi compresa la tenuta del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
f) determinazione dei canoni di concessione di derivazione delle acque pubbliche, introito e destinazione, sentiti gli enti locali interessati, dei relativi proventi;
g) funzioni relative alle grandi derivazioni di acqua pubblica, compresa la polizia delle acque;
h) funzioni relative alla nomina dei regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche nonche' alla limitazione temporanea all'uso delle derivazioni di cui all'articolo 43, comma 4 del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1993, n. 1775;
i) formazione e aggiornamento del catasto relativo alle grandi derivazioni idriche;
j) individuazione, su proposta dell'autorita' d'ambito e dei comuni territorialmente interessati, delle aree di salvaguardia delle risorse destinate all'uso idropotabile, l'adozione delle deroghe alle concentrazioni massime ammissibili e del relativo piano d'intervento, nonche' i provvedimenti sostitutivi previsti dalle norme vigenti.

Art. 52.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione della rete provinciale di controllo ambientale delle risorse idriche superficiali e sotterranee, integrata con la rete regionale e finalizzata agli approfondimenti mirati sulle fonti di impatto antropico per un corretto esercizio delle funzioni amministrative e di pianificazione di competenza provinciale;
b) formazione e aggiornamento del catasto di tutti gli scarichi non recapitanti in reti fognarie;
c) formazione e aggiornamento del catasto delle utenze idriche, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera i);
d) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse provinciale ai sensi della legge regionale 17 novembre 1993, n. 48 (Individuazione, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, delle funzioni amministrative in capo a Province e Comuni in materia di rilevamento, disciplina e controllo degli scarichi delle acquedi cui alla legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modifiche ed integrazioni), nonche' degli scarichi in unita' geologiche profonde e delle operazioni disciplinate dagli articoli 8 e 16 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 132 (Attuazione della direttiva n. 80/68/ CEE concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose);
e) provvedimenti eccezionali e urgenti, integrativi o restrittivi della disciplina degli scarichi e/o degli usi delle acque designate e classificate, volti alla tutela delle medesime acque, d'intesa con la Regione per quanto riguarda lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 51, comma 1, lettere g) e h);
f) determinazione e prescrizione delle opere di riparazione del danno ambientale conseguente alla violazione delle norme di tutela delle acque ed eventuale esecuzione d'ufficio delle medesime;
g) le funzioni relative alle piccole derivazioni di acqua pubblica, alle licenze di attingimento, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee a uso diverso da quello domestico, nonche' alla tutela del sistema idrico sotterraneo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera f); h) polizia delle acque, anche con riguardo alla applicazione del testo unico approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 51, comma 1, lettera g).

Art. 53.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilevamento, disciplina e controllo, ivi compreso il rilascio delle relative autorizzazioni, degli scarichi di interesse comunale ai sensi della l.r. 48/1993;
b) autorizzazione alla trivellazione di pozzi a uso domestico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo).

Art. 54.
(Funzioni delle autorita' d'ambito e dei gestori del servizio idrico integrato)

1. Le autorita' d'ambito titolari del servizio idrico integrato esercitano, oltre alle funzioni di cui alla l.r. 13/1997, le seguenti funzioni amministrative:
a) organizzazione e gestione della rete di monitoraggio delle acque destinate al consumo umano;
b) aggiornamento del catasto delle infrastrutture dei servizi idrici;
c) valutazione tecnico-amministrativa sui progetti di acquedotto, fognatura e depurazione delle acque reflue urbane da realizzarsi nell'ambito territoriale di competenza; fino alla costituzione delle autorita' d'ambito tale valutazione e' compiuta dalle attuali strutture regionali competenti ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).
2. I gestori del servizio idrico integrato, in conformita' ai principi e alle disposizioni emanati dalle autorita' d'ambito e in relazione alle attivita' di erogazione del servizio loro affidato, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) definizione delle norme, delle prescrizioni regolamentari e dei valori-limite di emissione relativi agli scarichi che recapitano nelle pubbliche infrastrutture di raccolta e depurazione delle acque reflue urbane;
b) rilascio delle autorizzazioni relative agli scarichi di cui alla lettera a) e esercizio dei relativi controlli, ivi compreso il monitoraggio delle acque di fognatura di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (Riordino in materia di concessione di acque pubbliche);
c) controlli interni sulle acque destinate al consumo umano.

Capo X. Difesa del suolo e tutela del reticolo idrografico

Art. 55.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
b) la determinazione dei canoni di concessione relativi alle estrazioni di materiali dai corsi d'acqua e all'uso delle pertinenze idrauliche, delle aree fluviali e del demanio lacuale, l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;
c) l'individuazione, con successivo provvedimento, dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali di interesse regionale, determinanti per la formazione delle piene o potenzialmente pericolosi per gli abitati, le infrastrutture e la pubblica incolumita', ai fini dell'attribuzione delle competenze di cui al decreto legislativo 112/1998;
d) le funzioni relative ai corpi idrici di cui alla lettera c), tra cui in particolare:
1) la progettazione, la realizzazione la gestione e la manutenzione delle opere idrauliche di qualsiasi natura, ivi compresa la manutenzione degli alvei;
2) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
3) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37, con esclusione di quanto previsto all'articolo 100, comma 1, lettera a);
e) le funzioni relative alle dighe di interesse regionale, non comprese tra quelle indicate all'articolo 91, comma 1 del d.lgs. 112/1998.

Art. 56.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30 le Province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione territoriale ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 57 del d.lgs. 112/1998, in conformita' ai piani di bacino.

Art. 57.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, i Comuni concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformita' ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
2. Sono, altresi', di competenza dei Comuni, ed in particolare di quelli, singoli o associati, non appartenenti a comunita' montane, le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c):
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle acque demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);
d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorita' idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse regionale.

Art. 58.
(Funzioni delle Comunita' montane)

1. Le Comunita' montane, ai sensi dell'articolo 29 della l. 142/1990, concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo attraverso gli strumenti di pianificazione urbanistica e con il concorso alla formazione del piano territoriale di coordinamento, in conformita' ai piani di bacino.
2. Sono attribuite alle Comunita' montane le seguenti funzioni amministrative relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui all'articolo 55, comma 1, lettera c) e quelli di cui all'articolo 57, comma 2:
a) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura ivi compresa la manutenzione degli alvei;
b) la polizia idraulica e il pronto intervento di cui al r.d. 523/1904 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
c) il rilascio delle concessioni relative alle estrazioni di materiali, all'uso delle pertinenze idrauliche e delle aree fluviali e lacuali, anche ai sensi della l. 37/1994, con esclusione di quanto previsto all'articolo 100, comma 1, lettera a);
d) la vigilanza al fine di mantenere le condizioni di efficienza sul reticolo idrografico, anche in concorso con l'autorita' idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse regionale.

Capo XI. Prevenzione e previsione dei rischi naturali

Art. 59.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo, coordinamento, concorso con gli enti locali degli interventi atti a prevenire il rischio geologico, meteorologico, idrologico, nivologico e sismico;
b) verifica e valutazione degli studi geologico-tecnici a supporto degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica di cui alla legge regionale urbanistica, con particolare riferimento alle aree esposte a pericolosita' ed a rischio idrogeologico; individuazione di aree di dissestabili e definizione di vincoli; predisposizione di misure cautelari di utilizzo del territorio nelle aree colpite da calamita' naturali o connotate da alta vulnerabilita';
c) organizzazione del sistema di allertamento da rischio idrogeologico tramite la gestione della rete di rilevamento nivometrica, radarmeteorologica, pluviometrica, idrografica e sismica nonche' dell'Ufficio periferico del dipartimento dei Servizi tecnici nazionali trasferito alla Regione e la partecipazione al Servizio meteorologico nazionale distribuito;
d) assistenza geoingegneristica nelle aree colpite da eventi calamitosi attraverso l'attivita' di consulenza a favore degli Enti locali anche nel campo della progettazione e direzione lavori degli interventi di sistemazione idrogeologica e monitoraggio geotecnico sul territorio;
e) individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento dei relativi elenchi, nonche' interventi sulla vulnerabilita' sismica del territorio;
f) rilascio di autorizzazioni ai sensi della legge 2 febbraio 1974, n. 64 e della legge regionale 12 marzo 1985, n. 19 (Snellimento delle procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64, in attuazione della legge 10 dicembre 1981, n. 741) relativamente agli abitati da consolidare e dichiarati sismici;
g) vincolo idrogeologico, modificazione della perimetrazione del vincolo, rilascio di autorizzazioni ai sensi della l.r. 45/1989 relative a:
1) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377 di competenza dello Stato;
2) impianti di risalita a fune e piste per la pratica dello sci, nonche' le relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
3) interventi di cui all'articolo 81 del d.p.r. 616/1977;
4) attivita' estrattive dei materiali di cava e di miniera;
5) opere pubbliche di particolare interesse regionale di cui all'articolo 62, comma 1, lettera g), numero 2);
h) rilevamento, aggiornamento e pubblicazione della cartografia geologica e geotematica.

Art. 60.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l.r. 45/1989 non riservate alla Regione e non trasferite ai Comuni dalla presente legge;
b) attuazione a livello provinciale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Art. 61.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico ai sensi della l. r. 45/1989 relative a interventi ed attivita' che comportino modifiche o trasformazione d'uso del suolo su aree non superiori a cinquemila metri quadrati o per volumi di scavo non superiori a duemilacinquecento metri cubi;
b) attuazione a livello comunale degli indirizzi fissati dalla Regione in materia di prevenzione dei rischi naturali.

Capo XII. Lavori e opere pubbliche

Art. 62.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) organizzazione e gestione dell'osservatorio regionale dei lavori e opere pubbliche, la formazione e l'aggiornamento degli elenchi prezzi dei lavori e opere pubbliche, nonche' verifica dell'attuazione degli interventi programmati e della spesa;
b) espressione di pareri in materia di lavori e opere pubbliche di competenza regionale e nei casi previsti da disposizioni di legge o regolamentari, nonche' svolgimento delle funzioni non piu' esercitate dal Consiglio superiore dei lavori pubblici, dalla Commissione tecnica appalti e da altri analoghi organismi statali in conseguenza del riordino previsto dal d.lgs. 112/1998;
c) progettazione, appalto e direzione di lavori e opere pubbliche realizzate dalla Regione nonche' per conto degli enti locali che ne facciano richiesta nei casi e con le modalita' che verranno definite con successivi provvedimenti normativi;
d) accertamento dei danni alle opere pubbliche in conseguenza di eventi calamitosi;
e) verifica di congruita' e finanziamento degli interventi a favore dei privati per danni conseguenti a calamita' naturali e ad eventi bellici;
f) la valutazione tecnico-amministrativa su:
1) progetti di lavori e opere pubbliche di competenza regionale;
2) progetti di lavori e opere pubbliche dichiarate di particolare interesse regionale in base ai criteri definiti da successivo provvedimento normativo. In via transitoria sono considerati di particolare interesse regionale i lavori e le opere pubbliche di cui all'articolo 18 della l.r. 18/1984;
g) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e alla gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione fino a 150 kV;
h) dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei lavori, espropriazione per pubblica utilita' nonche' occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza regionale;
i) funzioni conferite dall'articolo 94 del d.lgs. 112/1998 in materia di edilizia di culto.
2. La Regione assicura, altresi', ai sensi dell'articolo 29 la consulenza ed assistenza nella realizzazione dei lavori ed opere pubbliche, nonche' nei confronti degli enti che ne facciano richiesta, in materia di procedure d'appalto di pubblici lavori, servizi e forniture ai sensi dell'articolo 14 della legge 203/1991.
3. La Regione esercita le funzioni delegate dallo Stato in relazione alla progettazione, esecuzione e manutenzione straordinaria delle opere relative alle materie di cui all'articolo 1, comma 3 della l. 59/1997, escluse le grandi reti infrastrutturali dichiarate di interesse nazionale con legge statale, le opere in materia di difesa, dogane, ordine e sicurezza pubblica ed edilizia penitenziaria, la manutenzione straordinaria degli immobili destinati ad ospitare uffici dell'amministrazione statale, espressamente mantenute dallo Stato ai sensi del d.lgs. 112/1998.
4. Con apposita Conferenza dei servizi sono acquisite tutte le intese, pareri, nulla osta comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche necessari per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse regionale.

Art. 63.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) la progettazione, l'approvazione, la realizzazione e la gestione delle opere pubbliche di loro competenza;
b) le funzioni relative alla dichiarazione d'urgenza ed indifferibilita' dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilita' nonche' l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza provinciale o soggetti ad autorizzazione provinciale e per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilita' realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e non localizzati nell'ambito territoriale delle Comunita' montane.

Art. 64.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di competenza comunale;
b) rilascio delle autorizzazioni alla costruzione e all'esercizio di linee per la distribuzione dell'energia elettrica a bassa tensione;
c) ricevimento e conservazione degli atti relativi alle denunce di costruzioni in cemento armato e di strutture metalliche 5 novembre 1971, n. 1086;
d) censimento dei danni subiti dai privati conseguenti a calamita' naturali;
e) le funzioni amministrative concernenti la dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei lavori, l'espropriazione per pubblica utilita' nonche' l'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione dei lavori di competenza comunale o la cui autorizzazione compete al Comune.

Art. 65.
(Funzioni delle Comunita' montane)

1. Le Comunita' montane, oltre alle funzioni di cui all'articolo 29 della l. 142/1990, esercitano le seguenti funzioni amministrative:
a) progettazione, approvazione, realizzazione e gestione di opere pubbliche di loro competenza;
b) dichiarazione di urgenza ed indifferibilita' dei lavori, nonche' funzioni amministrative connesse all'espropriazione per pubblica utilita' e all'occupazione temporanea d'urgenza per la realizzazione di lavori o interventi di pubblica utilita' realizzati da altri enti pubblici o soggetti privati e localizzati nell'ambito territoriale delle Comunita' montane stesse.

Capo XIII. Protezione civile

Art. 66.
(Funzioni della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 29, sono di competenza della Regione le seguenti funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale:
a) indirizzo e controllo del sistema regionale di protezione civile attraverso il coordinamento delle componenti che lo costituiscono, al fine di ottimizzare la qualita' preventiva e d'intervento dell'azione pubblica, di garantire la sicurezza dei cittadini e di contenere i danni ambientali derivanti da eventi naturali ed antropici;
b) adozione, sentite le province, del programma di previsione e di prevenzione dei rischi, predisposto in sintonia con gli strumenti della programmazione e pianificazione socio-economica e territoriale, comprendente in particolare l'identificazione dei rischi regionali, la quantificazione della vulnerabilita' ambientale e l'individuazione degli interventi mitigatori;
c) approvazione dei programmi provinciali di previsione e di prevenzione;
d) coordinamento dell'attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2 comma 1, lettera b) della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, in particolare attraverso il sistema informativo integrato e il sistema unificato di telecomunicazioni di protezione civile, nonche' l'acquisizione e l'utilizzo dei dati derivanti dai sistemi di monitoraggio;
e) coordinamento e organizzazione delle attivita' susseguenti ai primi interventi tecnici necessari a favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
f) spegnimento degli incendi boschivi fatto salvo quanto stabilito all'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3 del d.lgs 112/1998;
g) dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamita' o avversita' atmosferica;
h) coordinamento delle iniziative, delle forme di collaborazione e di solidarieta' in materia di protezione civile;
i) costituzione con gli enti locali di un patrimonio di risorse da utilizzare nelle emergenze anche attraverso la stipulazione di protocolli, convenzioni con soggetti pubblici e privati;
j) promozione, incentivazione e coordinamento del volontariato e, in accordo esplicito con il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e con le Province, la formazione e lo sviluppo;
k) promozione delle attivita' informative-formative rivolte alla comunita' regionale e in modo particolare alla scuola, tramite accordi programmatici con i Provveditorati;
l) promozione e formazione, in accordo con le direttive e gli organi nazionali, degli obiettori di coscienza in servizio civile utilizzati in attivita' di protezione civile.

Art. 67.
(Funzioni delle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 30, sono di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) adozione del programma provinciale di previsione e prevenzione;
b) attuazione, in ambito provinciale, dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi e predisposizioni dei piani provinciali di protezione civile secondo gli indirizzi regionali, nonche' l'approvazione dei piani comunali;
c) attuazione degli interventi urgenti in caso di crisi determinata dal verificarsi o dall'imminenza di eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992 avvalendosi anche del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco;
d) attuazione delle attivita' susseguenti ai primi interventi tecnici per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite dagli eventi calamitosi;
e) vigilanza sulla predisposizione da parte delle strutture provinciali di protezione civile dei servizi urgenti anche di natura tecnica da attivare in caso di eventi calamitosi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) della l. 225/1992;
f) esercizio dei poteri sostitutivi nei confronti dei Comuni in caso di inadempienza nell'attuazione degli interventi urgenti;
g) interventi per l'organizzazione e l'impiego del volontariato e l'attuazione di periodiche esercitazioni e, in accordo con la Regione, di appositi corsi di formazione.

Art. 68.
(Funzioni dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 31, sono di competenza dei Comuni le seguenti funzioni amministrative:
a) attuazione in ambito comunale delle attivita' di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi stabiliti dai programmi e piani regionali e provinciali;
b) adozione di tutti i provvedimenti compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
c) adozione, secondo gli indirizzi regionali e sulla base del piano provinciale, dei piani comunali e/o intercomunali di protezione civile anche nelle forme associative e di cooperazione previste dalla l. 142/1990 e in ambito montano tramite le comunita' montane, nonche' cura della loro attuazione;
d) attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari ad affrontare l'emergenza;
e) la vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;
f) l'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale e intercomunale anche tramite la costituzione di gruppi comunali e intercomunali.
2. In caso di inerzia dei Comuni, i piani di cui al comma 1, lettera c), vengono adottati dalle Province.

Capo XIV. Protezione della natura

Art. 69.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione adotta la Carta della natura di cui all'articolo 3, comma 3 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette).

Art. 70.
(Funzioni delle Province)

1. Nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 30, sono trasferite alle Province, ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 142/1990, le seguenti funzioni amministrative:
a) approvazione dei progetti di tutela, conservazione, valorizzazione e risanamento dell'ambiente naturale;
b) autorizzazione alla raccolta di specie vegetali protette e relativa erogazione di contributi per la loro coltivazione e valorizzazione, ai sensi della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale).

Titolo IV. Territorio, urbanistica, edilizia, parchi, trasporti e viabilita'

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 71.
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in tema di "territorio", "urbanistica", "edilizia", "parchi", "trasporti" e "viabilita'".
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II. Territorio, urbanistica e tutela dei beni ambientali

Art. 72.
(Rinvio)

1. La Regione, entro sei mesi dall'approvazione della presente legge, procede al riordino delle funzioni in materia di pianificazione territoriale, di approvazione degli strumenti urbanistici e di vigilanza urbanistica con la legge di riforma della l.r. 56/1977 secondo i seguenti principi:
a) le Province adottano, in base ai criteri ed ai parametri stabiliti dalla legge di riferimento e in attuazione degli articoli 14 e 15 della l. 142/1990, i piani territoriali provinciali che devono essere coerenti con il piano territoriale regionale;
b) i piani territoriali provinciali devono essere intesi come piani di coordinamento e indirizzo della pianificazione urbanistica comunale e contengono principi di tutela in materia di protezione della natura, tutela dell'ambiente e delle acque, difesa del suolo e tutela delle bellezze naturali:
c) conferimento delle funzioni amministrative a Province, Comuni e Comunita' montane, riservando alla Regione quelle che necessitano l'unitario esercizio.

Art. 73.
(Principi e finalita')

1. La Regione Piemonte, nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 9 della Costituzione e in attuazione dell'articolo 5 dello Statuto regionale, in virtu' dei poteri trasferiti e di quelli delegati dallo Stato con d.p.r. 616/1977, cosi' come modificato dalla l. 431/1985, promuove la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e paesistici del proprio territorio.
2. La Regione Piemonte nel rispetto della potesta' legislativa delegata di cui all'articolo 7 del d.p.r. 616/1977 esercita le funzioni amministrative di cui al comma 1 anche attraverso il decentramento agli Enti Locali ed individua nella pianificazione paesistico-ambientale il processo necessario per attuare la valorizzazione e la salvaguardia delle aree soggette a tutela guidandone la gestione.
3. La Regione Piemonte, a seguito della redazione ed approvazione dei piani paesistici o dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 1 bis della l. 431/1985, subdelega le funzioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939.
4. La Regione Piemonte individua nella semplificazione amministrativa il criterio in base al quale e' regolamentato l'esercizio regionale del controllo sulle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 rilasciate in regime di subdelega ai sensi della presente legge.

Art. 74.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini della presente legge, gli ambiti sottoposti a tutela paesistico-ambientale sono:
a) le cose e le localita' vincolate ai sensi dell'articolo 1 della l. 1497/1939 ed inserite negli elenchi di cui all'articolo 2 della l. 1497/1939;
b) le categorie di beni ambientali elencate all'articolo 1 della l. 431/1985;
c) le aree ed i beni individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 ("Galassini") pubblicati sulla G.U. n. 105 del 19 dicembre 1985;
d) i beni culturali ed ambientali cosi' come individuati negli strumenti urbanistici comunali ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 56/1977.

Art. 75.
(Strumenti)

1. Sono strumenti di pianificazione paesistica quelli che sottopongono a normativa d'uso e di valorizzazione ambientale le porzioni di territorio dagli stessi individuate e definite. In particolare:
a) i piani territoriali paesistici previsti dall'articolo 5 della l. 1497/1939 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8;
b) i piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di cui all'articolo 1 bis della l. 431/1985;
c) la formulazione degli indirizzi e dei criteri per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 77, comma 2, a seguito degli approfondimenti inerenti alle caratteristiche specifiche delle categorie di beni tutelati.
2. Sono strumenti di tutela e salvaguardia paesistica:
a) l'istituzione di nuovi vincoli attraverso provvedimento amministrativo statale o regionale di integrazione degli elenchi di cui all'articolo 2 della l. 1497/1939;
b) il rilascio di autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939;
c) la formulazione dei pareri di cui all'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attivita' urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive);
d) la vigilanza sul territorio;
e) l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 15 della l. 1497/1939;
f) l'adozione dei provvedimenti cautelari di cui all'articolo 9 della l.r. 56/1977.

Art. 76.
(Soggetti attuatori)

1. La Regione Piemonte, per l'attuazione della tutela e della valorizzazione delle aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, individua le Province ed i Comuni come Enti territoriali destinatari di funzioni subdelegate e gli Enti di gestione delle Aree protette quali Enti di supporto all'attivita' di tutela nelle zone di rispettiva competenza.

Art. 77.
(Compiti delle Province)

1. La Provincia esercita la funzione di tutela attraverso:
a) la predisposizione, negli ambiti sottoposti a tutela con decreti ministeriali di cui all'articolo 2 del d.m. 21 settembre 1984, degli strumenti di pianificazione paesistica cosi' come indicati dall'articolo 12 delle Norme di Attuazione del Piano territoriale regionale, approvato con D.C.R. n. 388-C.R. 9126 del 19 giugno 1997;
b) il rilascio delle autorizzazione di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 secondo quanto disposto dall'articolo 80, commi 2 e 3;
c) il controllo sulle autorizzazioni rilasciate in regime di subdelega da parte dei Comuni, secondo quanto disposto dall'articolo 81.

Art. 78.
(Compiti dei Comuni)

1. I Comuni esercitano la funzione di tutela attraverso:
a) il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 secondo quanto disposto dagli articoli 13 e 13 bis della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) e successive modifiche e integrazioni;
b) la vigilanza sui territori sottoposti a tutela, secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 1, della l.r. 20/1989 e successive modifiche ed integrazioni;
c) l'irrogazione delle sanzioni amministrative secondo quanto disposto dall'articolo 16, comma 2 e seguenti, della l.r. 20/1989;
2. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dell'immobile ricompreso nelle zone sottoposte a tutela dovranno presentare istanza di autorizzazione alla modifica dello stato dei luoghi di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 al Comune interessato, che ne curera' la raccolta e la trasmissione ai soggetti competenti cosi' come individuati dalla presente legge, assumendone la responsabilita' circa la veridicita' della documentazione e delle dichiarazioni in essa contenuta.

Art. 79.
(Compiti degli Enti di gestione delle Aree protette)

1.Gli Enti di gestione delle Aree protette esercitano la funzione di supporto di cui all'articolo 76 attraverso il rilascio dei pareri di competenza secondo quanto disposto dall'articolo 80, commi 3 e 4.

Art. 80.
(Autorizzazioni)

1. Sono fatti salvi i disposti degli articoli 13 e 13 bis della l.r. 20/1989 e successive modifiche ed integrazioni in materia di subdelega ai Comuni.
2. A seguito della formulazione da parte della Giunta regionale degli indirizzi e dei criteri indicati all'articolo 75, comma 1, lettera c), per l'attuazione della gestione, sono subdelegate alle Province le attivita' amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 nelle zone assoggettate a tutela ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985.
3. Nelle zone istituite a parchi o riserve nazionali o regionali, nonche' nei territori di protezione esterna dei parchi, in assenza di pianificazione paesistica di riferimento, la formulazione delle autorizzazioni di cui al presente articolo e' subdelegata alle Province, previo parere obbligatorio dell'Ente di gestione dell'Area protetta, che dovra' esprimersi in base alle linee di indirizzo indicate dalla legge istitutiva del parco o dell'area protetta.
4. Nelle aree di cui al comma 3, in presenza di atti di pianificazione paesistica approvati, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e' subdelegata ai Comuni, cosi' come disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera h, della l.r. 20/1989, previa acquisizione del parere obbligatorio dell'Ente di gestione dell'Area protetta, che dovra' verificarne la compatibilita' con le prescrizioni del Piano stesso.
5. Nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 21 settembre 1984 con i decreti ministeriali 1 agosto 1985 ("Galassini"), in assenza di pianificazione paesistica di riferimento, il rilascio delle autorizzazioni permane in capo alla Regione.
6. Nelle aree di cui al comma 5, in presenza di atti di pianificazione paesistica approvati, la competenza al rilascio delle autorizzazioni e' subdelegata ai Comuni, cosi' come disposto dall'articolo 13, comma 1, lettera h, della l.r. 20/1989.
7. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo nelle zone comprese negli elenchi di cui alla l. 1497/1939, ancorche' ricomprese nelle aree di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6, permangono in capo alla Regione. Sono fatte salve le competenze in materia di rilascio di autorizzazioni gia' subdelegate ai Comuni ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 20/1989.

Art. 81.
(Procedure di controllo)

1. Le competenze in ordine al controllo delle autorizzazioni rilasciate in regime di subdelega da parte degli Enti minori (Province e Comuni) relative alle aree vincolate ai sensi dell'articolo 1 della l. 431/1985, sono esercitate attraverso la verifica di relazioni semestrali inviate, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, rispettivamente dalle Province alla Regione e dai Comuni alle rispettive Province ed alla Regione, contenenti, oltre ai dati relativi alle autorizzazioni rilasciate, anche osservazioni e considerazioni sui problemi insorti nell'esercizio dell'attivita' di tutela ed eventuali contributi propositivi atti a migliorare l'esercizio della gestione della subdelega.
2. Le competenze in ordine al controllo delle autorizzazioni rilasciate in regime di subdelega da parte dei Comuni, relative alle aree vincolate in virtu' di specifici atti amministrativi emanati ai sensi della l. 1497/1939, nonche' in base ai decreti ministeriali 1. agosto 1985 emanati ai sensi dell'articolo 2 del d.m. 21 settembre 1984, sono esercitate dalla Regione secondo le procedure e con i poteri cautelari previsti dagli articoli 14 e 15 della l.r. 20/1989.

Art. 82.
(Competenze della Regione)

1. In ogni caso appartiene alla competenza della Regione il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 per i seguenti interventi:
a) opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale di competenza dello Stato o della Regione;
b) impianti di risalita a fune, piste per la pratica dello sci e relative strade di accesso ed opere accessorie, quali impianti di innevamento artificiale;
c) interventi di cui all'articolo 81 del d.p.r. 616/1977;
d) interventi di attivita' estrattiva dei materiali di cava e di miniera nei limiti della sub-delega di cui agli articoli 13 e 13 bis della l.r. 20/1989;
e) opere pubbliche e/o finanziate dalla Regione;
f) interventi per la costruzione e la gestione di elettrodotti per il trasporto e la distribuzione in rete con tensione oltre 150 kV.
2. Competono altresi' alla Regione il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della l. 1497/1939 nei limiti di cui all'articolo 80, comma 5 e le procedure di controllo di cui all'articolo 81, commi 1 e 2.

Art. 83.
(Funzionamento delle sezioni decentrate della Commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali)

1. I compiti inerenti il funzionamento delle Sezioni provinciali per l'esercizio della tutela dei beni culturali e ambientali , cosi' come definiti ai sensi dell'articolo 91 bis della l.r. 56/1977 sono trasferiti alle Province.
2. La Regione Piemonte, nell'ambito delle competenze di indirizzo e coordinamento, con atto amministrativo provvede a dettare gli indirizzi ed i criteri per l'esercizio dei compiti di cui al comma 1.

Art. 84.
(Modifiche alla l.r. 20/1989)

1. Dopo la lettera h) ter del comma 1 dell'articolo13 della legge regionale 3 aprile 1989 n. 20 e' aggiunta la seguente:
"h quater) interventi per la posa di linee elettriche di bassa tensione inerenti un solo Comune".
2. La lettera h bis) del comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 e' abrogata.
3. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 bis della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, sono aggiunti i seguenti commi:
"1 bis. Ove non sussistano vincoli imposti con atti amministrativi statali o regionali ai sensi della l. 1497/1939, sono subdelegate ai Comuni, dotati di piano regolatore approvato ai sensi della l.r. 56/1977, le funzioni amministrative riguardanti gli interventi inerenti i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, con esclusione dei corpi idrici nominalmente individuati nell'allegato A della legge regionale 30 aprile 1996, n. 23.
1 ter. Resta salva in ogni caso la competenza della Provincia al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 80, comma 3, per gli interventi previsti al comma 1 bis del presente articolo qualora inerenti alle categorie di beni di cui all'articolo 1 lettera f) della l. 431/1985".

Capo III. Edilizia residenziale pubblica

Art. 85.
(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le seguenti funzioni:
a) la determinazione delle procedure di rilevazione del fabbisogno abitativo, tenendo conto della consistenza del patrimonio edilizio esistente e delle sue possibilita' di integrazione attraverso l'azione coordinata e sinergica dei diversi soggetti sociali ed economici presenti nel territorio regionale;
b) la determinazione delle linee di intervento e degli obiettivi di settore, attraverso il programma regionale per l'edilizia residenziale;
c) la predisposizione dei piani e dei programmi di intervento, attuativi del programma regionale per l'edilizia residenziale;
d) la definizione delle modalita' e delle misure di incentivazione e di agevolazione;
e) la determinazione delle tipologie di intervento, anche attraverso programmi integrati, di recupero urbano e di riqualificazione urbana;
f) l'individuazione delle categorie degli operatori incaricati dell'attuazione dei programmi edilizi ammessi a finanziamento;
g) l'indicazione dei criteri per la scelta degli operatori per ciascuna delle categorie di cui alla lettera f);
h) l'adozione delle determinazioni relative alla gestione dei flussi finanziari;
i) la verifica dell'efficacia dei programmi attuati e dell'efficienza nell'utilizzo delle risorse finanziarie;
j) la determinazione dei limiti di costo e dei requisiti oggettivi da rispettare nella realizzazione degli interventi;
k) l'approvazione dei programmi attuati, della congruita' dei costi e dell'utilizzo delle risorse finanziarie;
l) la determinazione dei tassi di interesse per i finanziamenti in conto interessi e delle quote di contributo in conto capitale;
m) la determinazione dei limiti di reddito e dei requisiti soggettivi per l'accesso ai benefici dell'edilizia residenziale pubblica;
n) la fissazione delle norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all'assistenza abitativa, nonche' per la determinazione dei relativi canoni;
o) l'individuazione delle modalita' di utilizzo del sostegno finanziario al reddito per favorire l'accesso al mercato della locazione dei nuclei familiari meno abbienti, in conformita' ai criteri di cui all'articolo 59, lettera e), del decreto legislativo 112/1998;
p) la definizione dell'assetto istituzionale degli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica ( ATC ), nonche' dell'attivita' di controllo sugli stessi;
q) l'indirizzo e la vigilanza sull'attuazione dei programmi regionali da parte dei soggetti incaricati della loro realizzazione, nonche' il controllo sul rispetto delle procedure e dei vincoli economici e tecnici stabiliti per la realizzazione dei programmi stessi.
2. Allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, lettere b), d), g) e p) provvede il Consiglio regionale; alle funzioni di cui alle restanti lettere provvede la Giunta regionale.

Art. 86.
(Funzioni delle Province)

1. Le Province predispongono e gestiscono, d'intesa e con il coordinamento della Regione, un sistema informativo, articolato su base comunale, finalizzato all'individuazione del fabbisogno abitativo, nonche' alla programmazione e al coordinamento degli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.
2. Sono delegate alle Province le funzioni relative a:
a) promozione e coordinamento della formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonche' dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
b) vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie comunque fruenti di contributi pubblici;
c) autorizzazione alla cessione in proprieta' del patrimonio edilizio realizzato dalle cooperative a proprieta' indivisa;
d) autorizzazione alla cessione anticipata degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prevista dalle norme vigenti in materia.

Art. 87.
(Funzioni dei Comuni)

1. Sono trasferite ai Comuni le funzioni relative a:
a) rilevazione, secondo le procedure stabilite dalla Regione, del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con la Provincia, ai fini dell'elaborazione dei dati per il sistema informativo di cui all'articolo 86, comma 1;
b) individuazione delle tipologie di intervento atte a soddisfare i fabbisogni rilevati;
c) individuazione degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi, localizzati nel proprio territorio;
2. Sono delegate ai Comuni le funzioni relative a:
a) accertamento dei requisiti soggettivi per l'accesso ai finanziamenti di edilizia residenziale pubblica;
b) accertamento dei requisiti oggettivi degli interventi.

Capo IV. Parchi e riserve naturali

Art. 88.
(Disposizioni generali)

1. La Regione, nell'ambito dei principi della l. 394/1991, degli articoli 9 e 32 della Costituzione e delle norme della Unione europea in materia ambientale e di sviluppo durevole e sostenibile, garantisce e promuove, in materia unitaria ed in forma coordinata con lo Stato e gli Enti locali, nel rispetto degli accordi internazionali, la conservazione e la valorizzazione del suo patrimonio naturale che, assieme agli elementi antropici ad esso connessi, compongono, nella loro dinamica interazione, un bene primario costituzionalmente garantito.
2. La gestione sostenibile delle singole risorse ambientali, il rispetto delle relative condizioni di equilibrio naturale, la tutela della biodiversita', degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica, sono perseguiti dalla Regione attraverso gli strumenti di conoscenza, di programmazione e di gestione, nonche' attraverso la partecipazione, la promozione e l'istituzione di Aree protette.
3. I territori sottoposti al regime di tutela, con specifici provvedimenti dello Stato e della Regione, costituiscono il Sistema regionale delle Aree protette del Piemonte.
4. Secondo tali principi, in attuazione delle disposizioni del d. lgs. 112/1998 e ad integrazione e modificazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, sono individuati i compiti di rilievo regionale e degli enti locali e le funzioni amministrative delegate alle Province, alle Comunita' montane ed ai Comuni.

Art. 89.
(Compiti della Regione)

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del d. lgs. 112/1998, sono di competenza regionale le funzioni amministrative riguardanti:
a) approvazione del Piano regionale delle Aree protette secondo le procedure di partecipazione previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette);
b) istituzione delle Aree protette secondo le procedure dell'articolo 6 della l.r. 12/1990 e dell'articolo 3 della legge ragionale 3 aprile 1995, n. 47 (Norme per la tutela dei biotopi);
c) approvazione del Programma di attivita' annuale o pluriennale predisposto dai soggetti gestori delle Aree protette e determinazione e coordinamento delle risorse finanziarie occorrenti per la loro attuazione;
d) approvazione del Piano per il Parco;
e) approvazione del regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette (articolo 28, l.r. 12/1990; articolo 7, l.r. 47/1995);
f) gestione attraverso enti di diritto pubblico ovvero attraverso le forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), della l. 142/1990, delle Aree protette di rilievo regionale. Le Aree protette sono considerate di rilievo regionale in relazione all'interesse, all'importanza dei valori tutelati, alla dimensione territoriale interprovinciale, alla complessita' delle problematiche di tutela e gestione, alle necessita' di strategie gestionali complesse per garantire il raggiungimento delle finalita' istitutive; all'importanza strategica rispetto alle politiche di tutela e ai rapporti con altre amministrazioni regionali, nazionali ed internazionali.
g) esercizio del potere di commissariamento in caso di inadempienze da parte dei soggetti gestori delle Aree protette (articolo 20, l.r. 12/1990; articolo 11, legge regionale 21 luglio 1992, n. 36);
h) attivita' di indirizzo, vigilanza e supporto agli enti locali ed ai soggetti gestori;
i) attivita' di supporto tecnico-scientifico agli enti locali ed ai soggetti gestori anche attraverso il Comitato tecnico scientifico di cui all'articolo 21 della l.r. 12/1990;
j) approvazione del Piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita' compatibili predisposto ed adottato dai soggetti gestori delle Aree protette (articolo 25, legge 6 dicembre 1991, n. 394; articolo 7, l.r. 36/1992). Tale Piano e' approvato contestualmente al Piano per il Parco;
k) promozione, predisposizione, coordinamento, attraverso il Centro di documentazione e ricerca sulle Aree protette (articolo 38, l.r. 12/1990) delle attivita' di ricerca scientifica, pubblicistiche, promozionali e di immagine;
l) ordinamento e piante organiche del personale delle Aree protette di rilievo regionale, determinazioni e modificazioni delle medesime, provvedimenti da approvare con apposite deliberazioni adottate dalla Giunta regionale;
m) determinazione, d'intesa con i soggetti gestori e gli enti locali, delle Aree contigue e definizione della loro disciplina (articolo 32, l. 394/1991);
n) gestione dei procedimenti amministrativi relativi all'espressione dei pareri per il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie in sanatoria (articolo 32, l.r. 47/1985);
o) approvazione con la legge regionale di bilancio dell'ammontare delle risorse da assegnare, nell'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, ai soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale;
p) approvazione con deliberazione della Giunta regionale dei bilanci di previsione dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale;
q) approvazione dell'assestamento di bilancio dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale mediante deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione del Consiglio regionale competente per materia;
r) approvazione dei rendiconti generali dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale con deliberazione del Consiglio regionale.

Art. 90.
(Compiti della Provincia)

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del d. lgs. 112/1998, e' delegata alle Province la gestione diretta delle Aree protette di rilievo provinciale o locale ad esse affidate, ovvero attraverso enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale, ovvero attraverso le forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c) della l. 142/1990.
2. In tale ambito le Province provvedono a:
a) organizzazione, ordinamento e pianta organica del personale dei soggetti gestori;
b) indirizzo, supporto, controllo e coordinamento dell'attivita' dei soggetti gestori, vigilanza sugli organi, esercizio del potere di commissariamento;
c) predisposizione di concerto con il soggetto gestore ed adozione del Piano per il Parco;
d) predisposizione di concerto con il soggetto gestore ed adozione del Piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo alle attivita' compatibili di cui all'articolo 25 della l. 394/1991 e articolo 7 della l.r. 36/1992;
e) predisposizione di concerto con il soggetto gestore del regolamento di utilizzo e fruizione;
f) delimitazione di concerto con il soggetto gestore delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
g) predisposizione di concerto con il soggetto gestore dei programmi annuali e pluriennali di attivita'.

Art. 91.
(Procedimenti amministrativi subdelegati e delegati alle Province)

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1 del d. lgs. 112/1998, sono delegate alle Province le funzioni amministrative relative ai seguenti procedimenti amministrativi:
a) gestione, nelle Aree protette, dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi, per interventi di modificazione dello stato dei luoghi. Tali autorizzazioni sono rilasciate fino all'approvazione del Piano per il Parco ovvero degli strumenti di pianificazione nell'ambito delle materie di competenza di questi;
b) gestione, nelle Aree protette, dei procedimenti amministrativi relativi alla definizione delle modalita' di ripristino dello stato dei luoghi ove previsti dai singoli provvedimenti istitutivi;
c) gestione, nelle Aree protette, dei procedimenti amministrativi relativi alla definizione delle modalita' di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'articolo 16, comma 7 della l.r. 20/1989.

Art. 92.
(Compiti di rilievo locale, delle Comunita' montane e dei Comuni)

1. Ai sensi dell'articolo 78, comma 1, del d. lgs. 112/1998 e' delegata alle Comunita' montane e ai Comuni la gestione diretta delle Aree protette di rilievo locale ad essi affidate, ovvero attraverso le forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c) della l. 142/1990.
2. In tale ambito le Comunita' montane ed i Comuni provvedono a:
a) organizzazione, ordinamento e pianta organica del personale dei soggetti gestori;
b) indirizzo, supporto, controllo e coordinamento della attivita' dei soggetti gestori, vigilanza sugli organi, esercizio del potere di commissariamento;
c) predisposizione di concerto con il soggetto gestore ed adozione del Piano per il Parco;
d) predisposizione di concerto con il soggetto gestore ed adozione del Piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo alle attivita' compatibili (articolo 25, l. 394/1991; articolo 7, l.r. 36/1992);
e) predisposizione di concerto con il soggetto gestore del regolamento di utilizzo e fruizione;
f) delimitazione di concerto con il soggetto gestore delle Aree contigue e definizione della loro disciplina;
g) predisposizione di concerto con il soggetto gestore dei programmi annuali e pluriennali di attivita'.

Art. 93.
(Disposizioni attuative)

1. L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale e' effettuata, sulla base dei criteri di cui all'articolo 89, comma 1, lettera f) con deliberazione del Consiglio regionale ovvero con gli specifici provvedimenti istitutivi.
2. Le funzioni amministrative relative ai disposti di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a), b), c) sono delegate alle Province dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Con specifici provvedimenti regionali per quanto riguarda le Aree protette gia' istituite, o con l'approvazione dei provvedimenti istitutivi di cui all'articolo 6 della l.r. 12/1990, sono definite le modalita' di gestione delle Aree protette di rilievo provinciale e locale e delegate alle Province, alle Comunita' montane ed ai Comuni le funzioni amministrative conseguenti. Con tali provvedimenti sono altresi' definite le modalita' di trasferimento del personale, delle risorse, delle somme iscritte nei bilanci degli enti di gestione soppressi e dei rapporti di diritto pubblico e privato posti in essere dagli enti stessi.

Art. 94.
(Piano per il Parco)

1. Il Piano d'Area, predisposto ed approvato secondo le procedure dell'articolo 23 della l.r. 12/1990, costituisce il Piano per il Parco di cui all'articolo 25, comma 1 della l. 394/1991 e ne prende la denominazione. Esso e' previsto per le aree istituite a Parco, Riserva naturale, Area attrezzata, Zona di preparco e Zona di salvaguardia e riassorbe inoltre in se i contenuti, le finalita' e l'efficacia del Piano di Assestamento forestale, del Piano naturalistico e del Piano di intervento di cui agli articoli 24, 25 e 26 della l.r. 12/1990.
2. Le sanzioni per violazioni a norme riconducibili a disposizioni di carattere naturalistico-ambientale non previste dalla vigente normativa, saranno oggetto di uno specifico provvedimento legislativo di accompagnamento al Piano per il Parco.
3. Gli strumenti di pianificazione vigenti alla data di entrata in vigore conservano la loro efficacia fino alla approvazione del Piano per il Parco. Sono fatti salvi inoltre i provvedimenti in itinere che potranno esse approvati secondo le procedure in vigore fino alla data di approvazione.
4. Il Piano per il Parco, ai sensi dell'articolo 25, comma 2 della l. 394/1991, ha valore di piano paesistico e di piano urbanistico e sostituisce i piani paesistici ed i piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello.

Art. 95.
(Autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi)

1. Le autorizzazioni per interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi, ove previste dai provvedimenti istitutivi delle Aree protette, a modifica di quanto stabilito dai provvedimenti stessi, sono rilasciate, come previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a), dalle Province competenti per territorio che possono richiedere un parere ai soggetti gestori. Tali autorizzazioni sono rilasciate fino alla data di approvazione del Piano per il Parco di cui all'articolo 94. Dalla data di approvazione del Piano per il Parco gli interventi che comportino modificazione dello stato dei luoghi non sono piu' soggetti ad autorizzazione della Provincia. Non sono inoltre soggetti ad autorizzazione da parte della Provincia gli interventi normati, nell'ambito delle specifiche competenze, dagli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 23, 24, 25 e 26 della l.r. 12/1990.
2. Il provvedimento assunto dalla Provincia ai sensi del comma 1 e la documentazione relativa vengono trasmessi immediatamente alla Regione Piemonte che puo' annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
3. L'autorizzazione deve essere rilasciata o negata dalla Provincia entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda; decorso inutilmente tale termine gli interessati possono richiedere l'autorizzazione alla Regione Piemonte che si pronuncia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, L'autorizzazione non diviene efficace fino a quando non si sia provveduto alla sua trasmissione.

Art. 96.
(Ripristino dello stato dei luoghi)

1. I provvedimenti di ingiunzione di ripristino dello stato dei luoghi previsti dai provvedimenti istitutivi delle Aree protette sono delegati, come stabilito dall'articolo 91, comma 1, lettera b), alle Province competenti per territorio che possono richiedere un parere ai soggetti gestori.
2. Le modalita' di ripristino sono disposte in relazione alle norme stabilite dagli strumenti di pianificazione o, in assenza di questi, alle disposizioni dei provvedimenti istitutivi.
3. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, le violazioni alla limitazione relativa alla autorizzazione prevista per interventi che determinino modificazione dello stato dei luoghi comportano sempre l'obbligo del ripristino da ingiungere secondo i criteri definiti dal comma 2.
4. Ad integrazione di quanto stabilito dai provvedimenti istitutivi, l'obbligo del ripristino per interventi che comportino alterazione o deterioramento delle caratteristiche ambientali dei luoghi e' stabilito per tutte le aree classificate come Parco naturale, Riserva naturale, Area attrezzata e Zona di Preparco.
5. Il provvedimento di ingiunzione di ripristino assunto dalla Provincia e la documentazione relativa devono essere trasmessi immediatamente alla Regione Piemonte che puo' annullare o richiedere chiarimenti e modifiche, con provvedimento motivato, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.
6. Il provvedimento di ingiunzione di ripristino deve essere rilasciato dalla Provincia entro 60 giorni dal ricevimento del verbale riportante l'oggetto della violazione.

Art. 97.
(Bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale)

1. La legge regionale di approvazione del bilancio regionale definisce in allegato, per l'anno di riferimento e per gli anni considerati nel bilancio pluriennale, l'ammontare delle risorse che la Regione assegna a ciascuno dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale.
2. Qualora la Regione non provveda all'approvazione del bilancio regionale nei termini fissati dallo Statuto e dalle leggi regionali il soggetto gestore dell'Area protetta di rilievo regionale, nella predisposizione del rispettivo bilancio, potra' prevedere risorse pari a quelle assegnate dalla Regione nell'anno precedente per le voci di spesa relative al personale, nella misura pari al 90 per cento di quanto assegnato nell'anno precedente per le spese di organizzazione e nella misura del 50 per cento di quanto assegnato nell'anno precedente per le spese di investimento.
3. I bilanci di previsione dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale sono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le variazioni di bilancio dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale sono predisposte, approvate e gestite nel rispetto, in quanto compatibili, delle normative di cui al capo V della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 55 (Norme di contabilita' regionale) che regola il corrispondente documento regionale.
5. L'assestamento di bilancio dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e' approvato con deliberazione della Giunta regionale sentita la Commissione del Consiglio regionale competente per materia.
6. Il rendiconto generale dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale e' approvato con deliberazione del Consiglio regionale. Tale deliberazione contiene in allegato il rendiconto di ogni soggetto gestore ed un rendiconto consolidato di tutti i soggetti.

CapoV. Trasporti e viabilita' sezione i trasporti

Art. 98.
(Funzioni della Regione)

1. Competono alla Regione le funzioni relative:
a) alla disciplina della navigazione interna lacuale e fluviale;
b) alla programmazione e finanziamento agli enti locali degli interventi settoriali in materia di navigazione interna, comprese le infrastrutture portuali e le opere accessorie;
c) alla regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore, da effettuarsi anche tramite consorzi o societa' cui possono partecipare gli enti locali interessati;
d) alla gestione dell'estimo navale;
e) alla definizione dell'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i Comuni rivieraschi ed in coerenza con gli altri strumenti di programmazione regionale, stabilendo vincoli e limiti d'uso ed indicando le vocazioni, le compatibilita' ed i criteri di valutazione degli interventi;
f) alla programmazione degli interporti e dell'intermodalita', con esclusione di quelli indicati all'articolo 104, comma 1, lettera g) del d. lgs. 112/1998;
g) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale;
h) alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture ferroviarie;
i) alla programmazione e finanziamento in materia di realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;
j) alla programmazione e finanziamento in materia di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico.
2. Sono riservate alla competenza della Regione le funzioni amministrative relative:
a) agli interventi per assicurare il corretto esercizio delle vie navigabili ivi compresa la segnaletica;
b) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti a fune e per ammodernamento di impianti esistenti, nonche' all'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, all'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio e al benestare per l'apertura al pubblico esercizio degli impianti funiviari stessi.

Art. 99.
(Funzioni attribuite alle Province)

1. Sono attribuite alle Province le funzioni relative:
a) al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o piu' Comuni, una o piu' Province, Regioni limitrofe o Stati esteri; nel caso in cui la manifestazione interessi piu' Province le funzioni sono svolte dalla Provincia ove si svolge il percorso prevalente;
b) alla tenuta dei registri ed al rilascio delle licenze di abilitazione afferenti il servizio di trasporto pubblico di navigazione e ai relativi certificati di navigabilita';
c) alla tenuta dei registri di costruzione delle navi e dei galleggianti;
d) al rilascio di estratti cronologici, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
e) al rilascio di giornali di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
f) al rilascio del registro dei reclami, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
g) al rilascio dell'inventario di bordo, comprese tutte le funzioni amministrative collegate;
h) alla tenuta dei registri e al rilascio della licenza di abilitazione alla navigazione delle imbarcazioni ad uso privato;
i) alla vigilanza sulla regolarita' dell'esercizio di impianti a fune e tranviari;
j) all'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.

Art. 100.
(Funzioni attribuite ai Comuni)

1. Sono attribuite ai Comuni le funzioni relative:
a) al rilascio di concessioni per l'utilizzo delle aree demaniali lacuali e fluviali, in acqua ed a terra, ai fini turistici, ricreativi e di trasporto pubblico di navigazione;
b) al rilascio delle autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e per gli spettacoli pirotecnici ed analoghi, interessanti le aree demaniali lacuali e fluviali;
c) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla costruzione di infrastrutture portuali, nonche' delle opere edilizie a servizio dell'attivita' portuale;
d) alla manutenzione ed escavazione dei fondali dei porti;
e) all'approvazione di progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili e ascensori in servizio pubblico, per la modifica di quelli esistenti, nonche' all'autorizzazione per l'attivazione al pubblico esercizio degli stessi e per l'immissione di nuovo materiale rotabile;
f) all'approvazione di progetti relativi a sottoservizi alle tranvie, funicolari e cremagliere;
g) alla progettazione ed esecuzione dei lavori afferenti alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale;
h) alla progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo e previsti dai piani urbani del traffico.

Sezione II. Viabilita'

Art. 101.
(Viabilita')

1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore ed a seguito dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 98, comma 2 del d. lgs.112/1998, che attua il trasferimento al demanio regionale delle strade ed autostrade non comprese nella rete nazionale, la Regione, sentita la Conferenza Permanente Regione Autonomie Locali, individua le strade da trasferire al demanio delle singole province e quelle da mantenere nel proprio demanio.
2. La Regione svolge le funzioni di programmazione e coordinamento della rete viaria regionale.
3. La Regione promuove la costituzione dell'Agenzia strade regionali Piemonte per esercitare le funzioni di progettazione, costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale regionale.
4. Le amministrazioni provinciali possono partecipare alla gestione dell'Agenzia strade regionali Piemonte, affidando all'Agenzia stessa, attraverso apposite convenzioni, le funzioni relative alla rete stradale provinciale.
5. E' trasferito agli enti proprietari delle strade l'esercizio delle funzioni amministrative relative a:
a) la determinazione dei criteri, la fissazione e la riscossione, come entrate proprie, delle tariffe relative alle licenze, alle concessioni e alla esposizione della pubblicita' lungo o in vista delle strade trasferite;
b) le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee e infrastrutture stradali.

Titolo V. Servizi alla persona e alla comunita'

Capo I. Ambito di applicazione

Art. 102.
(Oggetto)

1. Il presente titolo disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi di competenza della Regione in tema di sanita' veterinaria e salute umana, socio-assistenziale, istruzione ed edilizia scolastica, formazione professionale, beni ed attivita' culturali, spettacolo e politiche giovanili.
2. Sono fatte salve le funzioni di competenza della Regione ai sensi dell'articolo 3.

Capo II. Tutela della salute

Art. 103.
(Funzioni generali della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento nei confronti delle ASL , come previsto dalla legge regionale 24 gennaio 1995, n. 10 (Ordinamento, organizzazione e funzionamento delle ASL ).
2. In particolare la Regione:
a) approva il piano sanitario regionale e gli strumenti di programmazione sanitaria regionale, in applicazione della programmazione sanitaria nazionale generale e di settore;
b) svolge funzioni di autorizzazione e vigilanza sui soggetti erogatori di prestazioni sanitarie pubblici e privati;
c) svolge funzioni di accertamento e verifica dei requisiti strutturali, organizzativi minimi per l'esercizio delle attivita' sanitarie da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private;
d) individua gli standard di qualita', che costituiscono ulteriori requisiti per l'accreditamento di strutture sanitarie pubbliche e private in possesso dei requisiti minimi per l'autorizzazione all'esercizio di attivita' sanitarie.

Art. 104.
(Funzioni della Regione in materia di salute umana e sanita' veterinaria)

1. La Regione, tramite le ASL , ai sensi dell'articolo 23 della l.r. 10/1995, svolge in particolare le funzioni ed i compiti concernenti:
a) gli interventi per la profilassi delle malattie animali;
b) l'igiene ed il controllo dei prodotti alimentari di origine animale e loro sottoprodotti;
c) la disciplina dei medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici ad uso veterinario;
d) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
e) l'approvazione dei piani e dei programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;
f) la verifica della conformita' rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchiature, modalita' di lavorazione, sostanze, prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dall'articolo 115, comma 3 del d.lgs. 112/1998;
g) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 119, comma 1, lettera d) del d.lgs. 112/1998;
h) il controllo ed il coordinamento delle funzioni di vigilanza svolte dai dipartimenti di prevenzione, nonche' l'esercizio delle medesime in caso di interventi a carattere sovrazonale, di particolare gravita' o rilevanza;
i) la vigilanza ed il controllo sull'attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali;
j) la vigilanza ed il controllo sui soggetti privati che prestano l'assistenza zooiatrica;
k) le funzioni di igiene pubblica;
l) l'igiene ed il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici ed i prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
m) la disciplina dei prodotti cosmetici.
2. Resta invariato il riparto di competenze esistente fra Comuni e ASL in tema di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, per quanto attiene alla realizzazione e all'adeguamento dei canili e all'espletamento del servizio di cattura degli animali vaganti.

Art. 105.
(Funzioni della Regione in materia di igiene pubblica)

1). La Regione, attraverso le ASL , esercita le seguenti funzioni:
a) autorizzazioni sanitarie in materia di acque minerali, additivi chimici ed estratti alimentari;
b) omologazione dei regolamenti comunali in materia di igiene e sanita', altri regolamenti su materie sanitarie e l'espressione di un parere obbligatorio e vincolante relativamente alle richieste di riduzione delle fascie di rispetto cimiteriali, ai piani regolatori cimiteriali ed ai progetti di costruzione ed ampliamento dei cimiteri;
c) classificazione delle acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile.

Art. 106.
(Funzioni delle Province in materia di igiene pubblica)

1. Sono trasferite alle Province le funzioni ed i compiti amministrativi in materia di autorizzazioni all'installazione o modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni.

Art. 107.
(Norme particolari concernenti la pubblicita' sanitaria)

1. Compete alla Regione l'adozione di regolamenti, linee guida e prescrizioni aventi carattere generale per assicurare una omogenea applicazione delle norme su tutto il territorio regionale.
2. L'autorizzazione alla pubblicita' sanitaria di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 175 (Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo delle professioni sanitarie), riguardo a case di cura private, ambulatori veterinari, gabinetti medici e ambulatori mono o polispecialistici, inclusi i laboratori delle analisi cliniche e gli stabilimenti di cure fisiche (recupero e rieducazione funzionale) e' delegata al Comune sul territorio del quale insiste la struttura, che tramite la ASL competente per territorio, provvede alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti nei confronti dei contravventori. Di tali provvedimenti e' data comunicazione, entro 8 giorni, all'Assessorato alla Sanita' della Regione Piemonte.
3. Chiunque effettui pubblicita' non conforme alle norme vigenti, in caso di reiterate violazioni, oltre alle sanzioni previste dalla legge, decade dall'accreditamento di cui al d.lgs. 502/1992 e decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, e non puo' inoltrare domanda per essere riammesso all'accreditamento prima che siano trascorsi 3 anni dal termine delle sanzioni previste dalla legge.
4. Resta in vigore sino all'emanazione della legge nazionale di riordino delle imposte e tasse, l'obbligo del versamento della tassa di concessione regionale. Il Sindaco, prima di rilasciare l'autorizzazione all'effettuazione della pubblicita', richiede l'attestazione dell'avvenuto versamento.

Art. 108.
(Funzioni e compiti in materia di medicina sportiva)

1. La Regione riceve dalle ASL e pubblica sul Bollettino Ufficiale, con cadenza annuale, l'elenco dei centri e dei medici autorizzati ad effettuare attivita' di accertamento e di rilascio della certificazione di idoneita' e non alla pratica sportiva agonistica dilettantistica.
2. Compete alle ASL la verifica della sussistenza dei requisiti dei centri e di ambulatori ed il rilascio dell'autorizzazione allo svolgimento dell'attivita' sopradescritta nonche' la vigilanza sugli stessi da effettuarsi almeno con cadenza annuale.
3. I funzionari della ASL nell'ambito dello svolgimento dell'attivita' di vigilanza, rivestono la qualifica di Ufficiale di Polizia giudiziaria.
4. Il medico che effettui visite in locali non autorizzati dall' ASL o in strutture mobili attrezzate, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dalle norme vigenti, decade dal diritto di utilizzare il certificato regionale di idoneita' e non alla pratica sportiva agonistica nell'ambito dell'intero territorio della Regione Piemonte.
5. Alla struttura mono e polispecialistica che consenta l'accesso a medici, non in possesso della specializzazione in medicina dello sport o non compresi nell'organigramma della struttura, per svolgere l'attivita' di accertamento e di certificazione inerenti la medicina dello sport, viene revocata l'autorizzazione.
6. Detti provvedimenti sono assunti dalla stessa autorita' competente al rilascio dell'autorizzazione. Entro 8 giorni dall'adozione dei provvedimenti sanzionatori, l' ASL deve darne debita comunicazione all'Assessorato alla Sanita' della Regione Piemonte, per l'assunzione dei provvedimenti di competenza regionale.
7. Nei casi previsti dai commi 4 e 5, la domanda di riammissione non puo' essere presentata prima che sia trascorso almeno un anno dalla data di notificazione del provvedimento.

Capo III. Servizi sociali

Art. 109.
(Oggetto)

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, degli enti locali e delle ASL in materia socio-assistenziale, ricomponendo in modo organico quanto gia' previsto dalla legislazione vigente e conferendo ulteriori funzioni amministrative agli enti locali.

Art. 110.
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) verifica e controllo dell'attuazione della programmazione socio-assistenziale regionale a livello territoriale;
b) riparto del Fondo regionale per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, secondo i criteri definiti dalla programmazione regionale;
c) gestione di finanziamenti e di specifiche leggi regionali di promozione in materia socio-assistenziale;
d) determinazione dei profili professionali degli operatori socio-assistenziali, nonche' dei relativi percorsi formativi, nell'ambito dei requisiti e delle disposizioni generali definiti dallo Stato;
e) realizzazione del sistema informativo socio-assistenziale regionale e coordinamento del sistema informativo locale, operando in raccordo con il livello nazionale nelle sue diverse articolazioni;
f) diffusione, a livello regionale, dell'informazione in materia socio-assistenziale;
g) promozione di nuovi progetti, sperimentazioni e iniziative che concorrano alla realizzazione degli obiettivi della programmazione socio-assistenziale regionale.
2. Sono riservate alla Regione le seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazioni e vigilanza relative alle residenze sanitarie assistenziali ( RSA ) gestite direttamente dalle ASL ;
b) riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato e di estinzione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza ( IPAB );
c) vigilanza sugli organi, controllo sul funzionamento generale, approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali;
d) autorizzazione agli svincoli di destinazione degli Asili-nido comunali, realizzati con i piani di finanziamento regionali, di proprieta' dei Comuni capoluogo di Provincia.

Art. 111.
(Funzioni delle Province)

1. Le Province:
a) concorrono alla predisposizione della programmazione socio-assistenziale regionale;
b) predispongono gli atti di programmazione socio-assistenziale locale, affinche' si realizzi una equilibrata distribuzione dei servizi sul proprio territorio;
c) provvedono alla raccolta e all'elaborazione dei dati sui bisogni, sulle risorse e sull'offerta dei servizi del territorio di competenza, anche con analisi mirate su fenomeni rilevanti in ambito provinciale, in raccordo con i sistemi informativi socio-assistenziali regionali e locali, nonche' alla rilevazione dei bisogni formativi degli operatori socio-assistenziali.
2. Sono altresi' di competenza delle Province le seguenti funzioni amministrative:
a) rilascio delle autorizzazioni all'attivazione dei corsi di formazione di base, di riqualificazione, di aggiornamento e formazione permanente, nomina dei rappresentanti delle Province all'interno delle commissioni esaminatrici e sottoscrizione degli attestati di qualifica professionale su moduli predisposti dalla Regione;
b) tenuta dell'albo provinciale delle cooperative sociali, quale articolazione dell'albo regionale di cui alla legge 381/1991, e iscrizione delle cooperative sociali all'albo stesso;
c) tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, quale articolazione dell'albo regionale di cui alla legge 266/1991, e iscrizione delle organizzazioni di volontariato al registro stesso.
3. Sono attribuite alle Province le funzioni relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, di cui all'articolo 130, comma 2, del d. lgs. 112/1998 e la relativa legittimazione passiva nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi.

Art. 112.
(Funzioni dei soggetti gestori delle attivita' socioassistenziali di cui all'articolo 13, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62)

1. I Consorzi o le altre forme associative tra Comuni e/o Comunita' montane costituite ai sensi della l. 142/1990 per la gestione delle attivita' socio-assistenziali, i Comuni capoluogo di Provincia e le Comunita' montane che non abbiano scelto di partecipare alla gestione associata delle attivita' stesse, le ASL delegate dai Comuni in forma individuale e associata per la gestione delle medesime attivita', esercitano, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali), tutte le attivita' socio-assistenziali, comprese le attivita' per la tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva e le attivita' a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti;
2. Sono trasferite ai soggetti di cui al comma 1 le seguenti funzioni amministrative: a) organizzazione e gestione degli interventi di formazione del personale socio-assistenziale, nell'ambito degli indirizzi della programmazione socio-assistenziale regionale, relativamente alla formazione di base, riqualificazione, aggiornamento e formazione permanente;
b) attivita' autorizzative relative all'istituzione ed alla modifica delle piante organiche delle IPAB ;
c) nomina dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB , quando questa sia di competenza regionale, e dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge;
d) autorizzazione agli svincoli di destinazione degli asili-nido comunali realizzati con i piani di finanziamento regionale, ad eccezione delle attivita' riservate alla Regione di cui all'articolo 110, comma 2, lettera d);
e) promozione e coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono sul territorio di competenza nell'ambito dei Servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, del d. lgs. 112/1998;
f) funzioni di controllo pubblico, previste dagli articoli 23 e 25 del codice civile, sull'amministrazione delle persone giuridiche private di cui all'articolo 12 del codice civile, operanti in materia di servizi sociali.

Art. 113.
(Funzioni dei Comuni singoli, diversi dai Comuni Capoluogo di Provincia)

1. I Comuni singoli, diversi dai Comuni capoluogo di Provincia, che abbiano scelto di non partecipare alla gestione associata dei servizi socio-assistenziali, esercitano, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della l.r. 62/1995, tutte le attivita' socio-assistenziali, ad esclusione delle attivita' per la tutela materno-infantile e dell'eta' evolutiva e le attivita' a rilievo sanitario per gli handicappati e gli anziani non autosufficienti.
2. Sono trasferiti ai Comuni di cui al comma 1 la promozione e il coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono esclusivamente sul territorio comunale nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, secondo quanto previsto dall'articolo 132, comma 2, del d. lgs. 112/1998.

Art. 114.
(Funzioni delle ASL)

1. Le ASL , qualora delegate dai Comuni in forma individuale o associata ai sensi dell'articolo 13 della l.r. 62/1995, svolgono le funzioni gia' individuate all'articolo 100.
2. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni amministrative:
a) autorizzazioni e vigilanza relative alle RSA non gestite direttamente dalle ASL ;
b) autorizzazioni e vigilanza relative ai presidi socio-assistenziali ad esclusione dei presidi ubicati nel territorio del Comune di Torino, per i quali le attivita' suddette, fino alla definizione di un modello sovraziendale con competenza di coordinamento, vengono svolte dal Comune stesso;
c) assegnazione indennita' spettanti ai cittadini affetti da TBC non assistiti dall' INPS , ai sensi della legge 4 marzo 1987, n. 88 (Provvedimenti a favore dei tubercolotici).

Capo IV. Istruzione, edilizia scolastica e spettacolo

Art. 115.
(Oggetto)

1. Il presente capo individua le funzioni di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni in materia di promozione delle attivita' culturali ed educative, spettacolo, patrimonio culturale e linguistico, istruzione ed edilizia scolastica, in attuazione del d. lgs. 112/1998.

Art. 116.
(Funzioni della Regione)

1. Sono di competenza della Regione le funzioni concernenti la determinazione degli indirizzi, obiettivi, modalita' ed attuazione degli interventi di preminente interesse regionale, richiedenti l'esercizio unitario, in materia di:
a) attivita' espositive e delle arti visive, nonche' attivita' musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegna festival, di promozione educativa e orientamento musicale e di tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico nel campo della storia, della cultura locale e dell'etnografia;
b) universita' popolari e della terza eta' nonche' attivita' formative di scuole ed istituti musicali, diffusione delle attivita' di spettacolo sul territorio regionale e recupero e ammodernamento delle sedi culturali e di spettacolo, conservazione e aggiornamento dell'albo regionale degli insegnanti per i corsi di orientamento musicale e bandistico, tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico, storico, culturale ed etnografico riferiti all'arco alpino, in cooperazione con le Comunita' montane.
2. Nelle materie di cui al comma 1, lettera a), compete altresi' alla Regione la determinazione degli indirizzi, obiettivi e modalita' per l'esercizio degli interventi di preminente interesse locale da parte delle Province.
3. Sono altresi' di competenza della Regione le seguenti funzioni:
a) determinazione degli indirizzi, obiettivi e modalita' e relativo finanziamento circa gli interventi ordinari e straordinari per il diritto allo studio, questi ultimi con particolare riguardo all'integrazione scolastica degli allievi portatori di handicap nonche' attuazione di interventi di diritto allo studio di preminente interesse regionale rivolti alla qualificazione del processo educativo;
b) osservatorio sulla scolarita' e anagrafe dell'edilizia scolastica;
c) piano di riparto dei fondi statali per il programma di edilizia scolastica ed approvazione delle norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi;
d) determinazione degli indirizzi, obiettivi e modalita', per l'esercizio, da parte delle Province, a favore di Comuni, loro Consorzi e Comunita' montane, di limitati interventi di edilizia scolastica e degli interventi su palestre ed impianti ginnico-sportivi, nonche' di interventi urgenti per esigenze di sicurezza e di igiene.
4. La Regione esercita altresi' le funzioni amministrative delegate ai sensi dell'articolo 138 del d.lgs. 112/1998.

Art. 117.
(Funzioni delle Province e dei Comuni)

1. Competono alle Province, anche in collaborazione con i Comuni e el Comunita' montane, le funzioni concernenti la promozione delle attivita' culturali ed educative, spettacolo e la promozione del patrimonio culturale e linguistico, aventi carattere sovracomunale.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni riguardanti l'attuazione dei programmi per gli interventi di preminente interesse locale di cui all'articolo 116, comma 1, lettera a).
3. Competono inoltre alle Province le funzioni riguardanti l'istruzione secondaria superiore, indicate nell'articolo 139 del d. lgs. 112/1998.
4. Sono trasferite alle Province le funzioni riguardanti l'attuazione dei programmi circa gli interventi di cui all'articolo 116, comma 3, lettera d).
5. Compete ai Comuni la promozione delle attivita' culturali ed educative, spettacolo, promozione del patrimonio culturale e linguistico, diritto allo studio ed edilizia scolastica relativi alle scuole materne, elementari e medie inferiori, avente interesse locale.
6. Rientrano inoltre nella competenza dei Comuni i compiti e le funzioni riguardanti l'istruzione sino alla secondaria inferiore, indicati nell'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.

Capo V. Formazione professionale

Art. 118.
(Finalita')

1. In attesa dell'organica riforma della legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attivita' di formazione e orientamento professionale), la Regione attua le disposizioni contenute nel capo IV articoli 140 e seguenti del d. lgs. 112/1998, con la finalita' di garantire il piu' alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione.

Art. 119.
(Funzioni della Regione)

1. Restano ferme le competenze della Regione cosi' come disciplinate dalla l.r. 63/1995 salvo quanto disposto dall'articolo 120.
2. Gli atti di programmazione dell'offerta formativa previsti dalla l.r. 63/1995 e dalla legge regionale ....... (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro) stabiliscono anche le modalita' di integrazione fra istruzione e formazione professionale.

Art. 120.
(Funzioni delle Province)

1. Sono attribuite alle Province, oltre a quelle gia' previste dalla legge regionale n. 63/1995, le seguenti ulteriori funzioni:
a) la gestione delle attivita' formative previste nelle direttive annuali di cui all'articolo 18 della l.r. 63/1995, ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive. L'attribuzione ha luogo con gradualita' a partire dal 1. gennaio 2000 in concomitanza con l'avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Prima di tale data, la Regione puo' procedere, previa valutazione di modalita' e tempi concordati con le Province, all'attribuzione di alcune competenze gestionali;
b) la nomina delle commissioni esaminatrici di cui all'articolo 24 della l.r. 63/1995. A modifica di quanto previsto all'articolo 24, comma 2 della l.r. 63/1995 tali commissioni sono presiedute da un funzionario provinciale designato dalle Province. Le commissioni possono essere integrate da un funzionario della Regione designato dall'Assessore regionale competente;
c) il rilascio degli attestati, senza alcuna eccezione, su moduli predisposti dalla Regione;
d) le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144 comma 1 lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
2. Le funzioni sono esercitate dalle Province nel rispetto degli atti di indirizzo definiti dalla Regione ai sensi delle leggi regionali n. 63/1995 e ....... (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di mercato del lavoro).
3. Salvo quanto previsto dalla l.r. ......... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli enti locali), il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3 della l.r. 63/1995 puo' essere trasferito alle Province, previa intesa fra le Amministrazioni interessate, per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione e orientamento professionale.

Capo VI. Beni e attivita' culturali

Art. 121.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, valgono integralmente le definizioni dell'articolo 148 del d. lgs.112/1998.

Art. 122.
(Funzioni della Regione)

1. Ferme restando le funzioni riservate allo Stato ai sensi dell'articolo 149 del d. lgs. 112/1998 e quanto disposto dagli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3 e dagli articoli 47, 48 e 49 del d.p.r. 616/1977, compete alla Regione:
a) favorire e sostenere, anche con il concorso di Stato, Province e Comuni, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
b) definire le modalita' e gli standard per l'istituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei soggetti pubblici e privati cui sono affidati la gestione, la valorizzazione e la promozione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche, favorendo la creazione di sistemi integrati per l'erogazione dei servizi;
c) definire, anche sulla base di quanto previsto dall'articolo 150, comma 6 del d. lgs.112/1998 le modalita' e gli standard di istituzione, riconoscimento e funzionamento di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche;
d) vigilare sulla gestione di musei, biblioteche, archivi, complessi monumentali ed aree archeologiche di competenza regionale;
e) assumere l'iniziativa ai fini dell'esercizio da parte dello Stato della funzione di apposizione del vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e della funzione di espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico, ai sensi dell'articolo 149, comma 3 lettere a) e e) del d. lgs.112/1998;
f) incrementare il patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto, esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 149, comma 5 del d. lgs.112/1998, e sostegno agli enti locali nell'esercizio delle medesime funzioni;
g) censire, inventariare, riordinare e catalogare i beni culturali anche con il concorso di enti pubblici e privati secondo gli standard definiti dagli Istituti Centrali dello Stato ai sensi dell'articolo 149, comma 4, lettera e) del d. lgs.112/1998 e utilizzando metodologie informatiche, nonche' istituire e sviluppare il Centro di documentazione, l'Archivio, la Fototeca, la Mediateca ed Sistema Informativo Automatizzato regionale dei beni culturali;
h) promuovere studi, ricerche e sperimentazioni in materia di conservazione, prevenzione dei danni, sicurezza e restauro dei beni culturali da realizzarsi anche in collaborazione con gli Istituti centrali del Ministero per i beni culturali ed ambientali, le Universita' e altri soggetti pubblici e privati;
i) istituire centri permanenti di formazione professionale e tecnico-scientifica, monitoraggio e ricerca in materia di conservazione, prevenzione dei danni e restauro dei beni culturali;
j) progettare, realizzare e coordinare gli interventi a carattere sovrapprovinciale o di particolare complessita' concernenti la conservazione, la prevenzione dei danni, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
k) affidare a terzi la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali mediante l'istituzione o la partecipazione alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o societa' ovvero mediante la stipulazione di convenzioni;
l) sostenere e realizzare studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici promuovendo la conoscenza della regione in Italia e all'Estero;
m) stipulare atti di concertazione con le autorita' religiose, ed in particolare con la Conferenza episcopale regionale, per la salvaguardia, la conservazione e la fruizione del loro patrimonio culturale;
n) sostenere l'attivita' degli istituti culturali che raccolgono, conservano e rendono di pubblica fruizione collezioni bibliografiche, archivistiche o documentali di rilievo regionale;
o) sostenere e promuovere la raccolta, la valorizzazione e la fruizione di materiali e di beni che documentano la storia, la cultura, le tradizioni e l'associazionismo della Regione;
p) promuovere lo studio, la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio musicale regionale;
q) individuare il fabbisogno occupazionale ed i profili professionali del personale necessario alla gestione e valorizzazione dei beni culturali, provvedere alla sua formazione anche in collaborazione con l'Universita' e con il sistema formativo regionale ed in armonia con gli standard nazionali ed europei, definirne le modalita' di reclutamento in ambito pubblico;
r) istituire e sviluppare l'Osservatorio regionale dei beni culturali cui affidare la raccolta e l'elaborazione dei dati sullo stato di conservazione, funzionamento e fruizione del patrimonio e degli istituti culturali regionali;
s) sostenere e promuovere il libro e gli altri prodotti editoriali, l'editoria e le iniziative volte a favorire la lettura.

Art. 123.
(Funzioni della Regione in materia di tutela dei beni librari e funzioni della Soprintendenza ai Beni librari)

1. Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 del d.p.r. 3/1972, e del titolo I, capo I e titolo IV, capo V d. lgs. 112/1998, compete alla Regione:
a) vegliare sulla conservazione e sulla riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, dei libri, delle stampe e delle incisioni rare e di pregio non appartenenti allo Stato e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di tali beni;
b) notificare l'importante interesse storico, artistico o bibliografico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1. giugno 1939, n. 1089 ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'articolo 1, comma primo, lettera c) della legge stessa;
c) emanare autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire la conservazione, l'integrita', la sicurezza, la corretta manutenzione, la prevenzione dei danni e il restauro dei beni di cui ai commi precedenti, anche in occasione di esposizioni bibliografiche, nel rispetto comunque di quanto previsto dall'articolo 9, comma e) del d.p.r. 3/1972;
d) vigilare sull'osservanza delle disposizioni della l. 1089/1939 per quel che concerne le alienazioni e le permute delle raccolte di importante interesse possedute da enti e da privati;
e) proporre allo Stato gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;
f) controllare le esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;
g) operare le ricognizioni delle raccolte private.
2. Lo svolgimento di tali funzioni e' assegnato alla Soprintendenza ai Beni librari, Settore della Direzione regionale ai Beni culturali.

Art. 124.
(Funzioni degli Enti locali)

1. Ferme restando le competenze riservate allo Stato e alla Regione:
a) le Province ed i Comuni:
1) favoriscono e sostengono, anche in concorso con Stato e Regione, la conservazione, la manutenzione, la sicurezza, il restauro, la gestione, la valorizzazione e la promozione dei beni culturali;
2) realizzano, in concorso con la Regione, l'attivita' di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali utilizzando metodologie informatiche e secondo gli standard definiti dalla Regione, collaborando alla formazione del Sistema informativo regionale;
3) incrementano il patrimonio pubblico di beni culturali mediante acquisto diretto o esercizio del diritto di prelazione, ai sensi dell'articolo 149 comma 5 del d. lgs. n.112/1998;
4) affidano a terzi la gestione di beni o l'erogazione di sevizi culturali mediante l'istituzione o la partecipazione alla costituzione di associazioni, fondazioni, consorzi o societa' ovvero mediante la stipulazione di convenzioni;
5) sostengono e realizzano studi, incontri, mostre, pubblicazioni, eventi ed altre iniziative volte a favorire la conoscenza e la fruizione dei beni culturali anche a fini educativi e turistici.
b) alle Province compete inoltre:
1) realizzare servizi a carattere sovracomunale per la valorizzazione dei beni culturali;
2) formulare proposte alla Regione in materia di conservazione, manutenzione, restauro, sicurezza e valorizzazione dei beni culturali;
3) coordinare e sostenere gli interventi di conservazione, restauro, valorizzazione e promozione dei musei di carattere locale;
4) realizzare iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore in base a indirizzi e programmi definiti dalla Regione;
c) ai Comuni compete inoltre:
1) gestire, secondo gli indirizzi e gli standard definiti dal Ministero per i beni culturali ed ambientali e dalla regione, i musei, le biblioteche, gli archivi, i complessi monumentali, le aree archeologiche e gli altri beni culturali di propria competenza favorendone la massima fruizione;
2. conservare, mantenere, garantire la sicurezza e restaurare il patrimonio culturale di propria competenza.

Art. 125.
(Istituti per la gestione di musei, biblioteche, archivi e beni culturali)

1. La Regione Piemonte favorisce e sostiene la costituzione e il funzionamento di istituti, cui e' affidata la gestione, valorizzazione e fruizione di sistemi di musei, biblioteche, archivi e beni culturali, che siano in grado di garantire economicita' di gestione, autonomia culturale e amministrativa e capacita' di progettazione e realizzazione integrata di servizi educativi, promozionali e di accoglienza.
2. Tali istituti possono assumere le forme previste agli articoli 22 e 23 della l. 142/1990 oppure configurarsi come consorzi, associazioni, fondazioni, fondazioni di partecipazione ovvero societa'.
3. La Giunta regionale, al fine di approvare l'istituzione degli organismi sopracitati, stabilisce i requisiti che questi devono possedere, valutando in particolare:
a) la disponibilita' alla fruizione pubblica del patrimonio culturale da gestire e valorizzare;
b) la coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi programmatici della Regione;
c) il progetto culturale;
d) l'equilibrio finanziario della gestione;
e) le capacita' professionali e operative;
f) la partecipazione di soggetti pubblici e privati.
4. La Regione Piemonte, su proposta della Giunta e con deliberazione di Consiglio, puo' partecipare alla costituzione degli istituti sopraccitati nei seguenti casi:
a) qualora il patrimonio conferito in gestione all'istituto sia situato in piu' di una Provincia;
b) qualora il patrimonio, tutto o in parte, sia messo a disposizione dalla Regione.
5. La Giunta regionale definisce annualmente il piano di contributi agli istituti, in considerazione della disponibilita' di bilancio e sulla base dei piani di attivita' e dei bilanci presentati, ed esercita funzioni di vigilanza sugli istituti stessi.

Art. 126.
(Sistemi bibliotecari e archivistici)

1. I sistemi bibliotecari, istituiti ai sensi della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 78 (Norme per l'istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti locali o di interesse locale), svolgono anche funzioni relative alla conservazione, gestione, valorizzazione e fruizione dei beni archivistici di ente locale o di interesse locale.
2. I sistemi bibliotecari e archivistici sono gestiti dal soggetto titolare della biblioteca centro-rete tramite convenzione oppure da istituti costituiti ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 78/1978.

Art. 127.
(Commissione regionale per i beni e le attivita' culturali)

1. La Giunta regionale e' autorizzata ad assumere tutti gli atti necessari per l'istituzione della Commissione regionale per i beni e le attivita' culturali di cui all'articolo 154 del d. lgs.112/1998, tenendo conto di eventuali intese col Ministero per i Beni culturali ed ambientali in sede di Conferenza Unificata di cui decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-citta' e Autonomie Locali).

Capo VII. Politiche giovanili

Art. 128.
(Funzioni della Regione)

1. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche giovanili e secondo quanto previsto dall'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani), attua un'azione per i giovani del Piemonte, favorendo la realizzazione di iniziative di enti locali e dell'associazionismo giovanile, coordinandone gli interventi diretti e indiretti nei campi economico, sociale e culturale.
2. La Regione definisce ogni tre anni il programma regionale e gli obiettivi prioritari degli interventi, attivando a tal fine forme di concertazione con gli enti locali e sentita la rappresentanza regionale dei giovani di cui al comma 3.
3. La Regione definisce, forme e attribuzioni di rappresentanza regionale dei giovani.
4. In attuazione degli indirizzi di cui al comma 5, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale la proposta di "Programma triennale degli interventi regionali per i giovani". Il programma e' approvato dal Consiglio regionale, previa acquisizione del parere della Consulta regionale dei giovani.
5. Il Programma indica gli indirizzi e gli obiettivi dell'azione regionale, individua i progetti obiettivo ed i progetti pilota e definisce i criteri per l'erogazione dei finanziamenti.
6. La Regione verifica e controlla l'attuazione del programma triennale a livello territoriale.
7. La Regione organizza la costituzione dell'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani.

Art. 129.
(Funzioni delle Province)

1. Le Province:
a) collaborano alla predisposizione del Programma triennale cosi' come previsto dall'articolo 128, comma 2;
b) predispongono annualmente i rispettivi piani di interventi per i giovani al fine di favorire una politica coordinata sul territorio in attuazione del programma regionale;
c) collaborano con l'Osservatorio permanente sulla condizione dei giovani anche tramite eventuali convenzioni.
2. Le Province, nel rispetto del programma triennale e dei rispettivi piani annuali, gestiscono gli interventi di politica giovanile, secondo quanto previsto dalla normativa regionale, sul proprio territorio.

Art. 130.
(Funzioni dei Comuni e degli enti locali)

1. I Comuni, nell'ambito delle proprie attivita' ed in conformita' all'articolo 132 comma 1 del d. lgs. 112/1998 realizzano interventi e progetti in favore dei giovani, favorendone la capacita' progettuale e gestionale.
2. A tal fine, ogni anno i Comuni presentano alla rispettiva Provincia i progetti che intendono realizzare in ambito locale, anche in forma associata tra piu' enti locali.

Art. 131.
(Rappresentanze giovanili)

1. Al fine di incentivare forme e rappresentanze giovanili le Province, i Comuni, singoli o associati possono istituire forme di rappresentanza o Forum di associazioni ed aggregazioni di giovani definendone la composizione e le attribuzioni.
2. Le rappresentanze o i Forum di giovani costituiti a livello locale nominano, sulla base di un proprio regolamento e nell'ambito della disciplina emanata dalla Regione, i propri rappresentanti all'interno del Consulta regionale dei giovani.

Titolo VI. Polizia amministrativa regionale e locale

Capo I. Disposizioni in materia di polizia regionale e regime autorizzatorio.

Art. 132.
(Polizia regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 158, comma 2 del d. lgs. 112/1998, la Regione Piemonte e' titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie riservate alla propria competenza.
2. Al fine di esercitare le funzioni di polizia amministrativa e locale e' disciplinata, con successiva legge regionale, l'istituzione di un Corpo di Polizia regionale del Piemonte.

Art. 133.
(Competizioni su strade regionali)

1. E' attribuito alle Province il rilascio delle autorizzazioni per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie di interesse di piu' provincie, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada). L'autorizzazione e' rilasciata dalla Provincia nella quale ha luogo la partenza della gara previa intesa con le altre provincie interessate. Del provvedimento e' data tempestiva informazione all'autorita' di pubblica sicurezza.

Allegato A.

Allegato 1 - Disposizioni generali alla proposta di legge regionale attuativa del D. lgs. 112/98.
OMISSIS

Allegato B.

Allegato 2 - Linee guida per l'esame e la formulazione di osservazioni e proposte sulla bozza DDL regionale attuativo D. lgs. 112/98.
OMISSIS

Allegato C.

Allegato 3 - Linee guida ripartizione, quantificazione e assegnazione risorse regionali OMISSIS