Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 467.

Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: 'Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 '



Il presente disegno di legge, unico per tutte le materie trattate dal D.lgs. 112/98, si ispira ai criteri generali ed alla disciplina del procedimento per la legislazione regionale di riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalla Regione e dagli Enti locali, contenuti nella legge "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali", che governa tutto il processo di delega al fine di garantire uniformita' e coerenza all'intero impianto normativo
Si e' trattato di un processo quantomai complesso teso, in prima battuta, a individuare le funzioni amministrative da esercitare a livello regionale e quelle da conferire agli Enti locali, secondo quei principi di sussidiarieta', omogeneita' e adeguatezza che il legislatore nazionale a posto a cardine della riforma della pubblica amministrazione a "Costituzione invariata".
Tutto cio' rispettando da un lato l'attribuzione delle funzioni conferite direttamente agli Enti locali dal decreto legislativo, dall'altro provvedendo a individuare le funzioni di competenza della Regione, degli Enti locali e delle Autonomie funzionali con riferimento a quelle funzioni e compiti amministrativi attribuiti alle Regioni dai decreti delegati del 1972, dal D.P.R. 616/77 e dai provvedimenti legislativi successivi, in ossequio a quanto disposto dall'art.3 della L. 142/90 e ribadito dall'art. 4 comma 5 della L. 59/97.
Il disegno di legge e' il risultato di una prima serie di confronti con le Autonomie locali nell'ambito di una concertazione tesa a costruire il processo di riorganizzazione in senso federalista dei poteri pubblici e dell'amministrazione regionale nel suo complesso, anticipando cosi' il ruolo della Conferenza Permanente Regione-Autonomie locali, previsto nella citata legge regionale, e "promuovendo" in tal modo gli interlocutori della Regione parte attiva nell'attuazione del riordino di competenze, rimasto fino ad oggi in gran parte incompiuto nonostante l'intervento del legislatore con la L. 142/90.
La concertazione con gli Enti locali, oltre ad essere imposta dalla stessa legge 59/97 all'art. 4 primo comma e a rappresentare un passaggio democratico obbligato dato che il disegno di legge costituisce un atto di complessiva organizzazione del sistema regionale e locale di governo, e' necessaria da un punto di vista funzionale al fine di evitare conflitti corporativi tra enti, nonche' frammentazione e sovrapposizione tra diversi soggetti istituzionali. Proprio per questo deve caratterizzare in ogni fase l'esame del testo.
Riprendendo cosi' una preoccupazione delle Autonomie, si e' voluto ribadire quanto gia' evidenziato nella legge regionale in premessa citata secondo la quale il conferimento di risorse necessarie alla gestione delle nuove funzioni avviene nel rispetto del criterio di un passaggio progressivo delle funzioni strettamente connesso alla riallocazione delle risorse, che assicuri in ogni caso contestualita' tra la decorrenza dell'esercizio delle funzioni conferite e l'attribuzione delle risorse necessarie al loro svolgimento.
Inoltre al fine di rendere piu' agevole l'esercizio delle funzioni conferite ai Comuni all'art. 2 e' stato previsto che la Regione assicuri comunque, ove necessaria, l'assistenza tecnico-amministrativa in senso lato ai Comuni minori, senza con questo nulla togliere al ruolo delle Province.
La disposizione di cui al 3. comma del medesimo articolo e' finalizzata a consentire l'applicazione dei principi introdotti dal D.lgs. 31.3.98 n. 123 in materia di incentivi alle imprese, anticipando un complessivo intervento del legislatore regionale che dia attuazione a tali principi. La nuova disciplina generale degli interventi di sostegno pubblico allo sviluppo delle attivita' produttive, contenute nel citato decreto legislativo, dovra' essere attuata, infatti, dalle Regioni sia con riferimento a regimi d'aiuto antecedenti l'entrata in vigore della normativa statale di principio (prevista non oltre il 15 maggio 1998) sia in relazione a regimi d'aiuto nuovi o, comunque, successivi all'emanazione del suddetto decreto legislativo. Nel primo caso (regimi d'aiuto pregressi) si rende necessario un intervento puntuale sulle singole disposizioni di legge regionale da adottare ai nuovi principi, nel secondo caso (nuovi regimi d'aiuto) la disciplina delle singole agevolazioni dovra' gia' essere predisposta in modo conforme al dettato del D.lgs 123/98.La previsione normativa in questione e' finalizzata a consentire, nel periodo transitorio, l'applicazione di alcune regole procedimentali, ricavabili dal D.lgs. 123/98, in via di mera recezione attuativa. A tale scopo viene legittimata la Giunta regionale (nei casi in cui cio' non comporti deroghe a disposizioni di legge, come ad esempio per alcuni regimi d'aiuto oggetto di conferimento dallo Stato alla Regione); in assenza di un intervento dell'organo giuntale resta rimesso alla struttura, in sede operativa, di adattare (caso per caso ed ove consentito) i procedimenti ai principi del decreto legislativo de quo.
L'art. 3 definisce lo specifico ruolo istituzionale della Regione che mantiene una posizione di centralita', ben diversa dal centralismo, nel futuro assetto istituzionale, in cui possano realizzarsi dei modelli stabili di cooperazione e di "leale collaborazione" sia fra Stato e Regioni, sia fra Regioni ed Autonomie locali, per raggiungere l'obiettivo di un rafforzamento complessivo delle istituzioni.
In un siffatto quadro resta evidente come la posizione della Regione nel nuovo scenario della legge 59 potra' essere nello stesso tempo, piu' forte e piu' debole rispetto allo scenario del 1990, al momento dell'entrata in vigore della legge 142.
La Corte Costituzionale, a seguito del ricorso della Regione Toscana, ribadi' allora come nella legge di riforma fosse presente l'esigenza di armonizzare i rapporti nell'ambito del sistema delle autonomie, in modo tale che venissero meno gli elementi di separatezza che avevano caratterizzato precedentemente sia il sistema regionale, sia quello locale, al punto da apparire due sistemi differenti.
Sui nuovi ruoli da ricoprire in una situazione istituzionale riformata, il giudice costituzionale aveva identificato nella posizione della Regione una centralita' funzionale al potenziamento del governo locale, a cui si riconosceva una piu' ampia autonomia, ma in un'ottica in cui doveva essere assicurato anche un rapporto piu' stretto con la Regione che era soggetto coordinatore di tutto il nuovo modello istituzionale. Pertanto per la Corte Costituzionale l'obiettivo del legislatore di riforma era di costruire un modello organizzativo cosi' complesso da richiedere un coordinamento ancora maggiore da parte della Regione ed una piu' stretta integrazione delle funzioni regionali e locali, per raggiungere lo scopo di un rafforzamento complessivo del sistema delle autonomie. In tale contesto gli elementi di forte innovazione istituzionale possono trovare una loro attuazione se messi in moto dalla Regione, che diventa "il centro propulsore e di coordinamento del sistema delle Autonomie locali". Conseguentemente spetta alla Regione il compito di agevolare il governo locale affinche' possa svolgere nuove funzioni nelle materie individuate dal legislatore di riforma. La varieta' delle materie oggetto del presente disegno di legge ha reso cosi' opportuno precisare ulteriormente le funzioni gia' riconosciute proprie alla Regione dall'art. 3 della legge regionale "madre"; quanto sopra ha permesso il confezionamento di un testo privo di ripetizioni ovvero caratterizzato, per contro, da lacune, rispetto ad una serie di compiti fondamentali per la centralita' dell'Ente.
Vengono, pertanto, riconosciute in capo alla Regione le generali funzioni di programmazione, pianificazione, indirizzo e controllo, nonche' le funzioni amministrative corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario.
Viene affidato il compito di coordinare, verificare e monitorare le attivita' conferite agli Enti locali, compresa l'emanazione di direttive, la definizione di criteri e modalita' in modo da assicurare omogeneita' di esercizio sull'intero territorio regionale.
La Regione concorre all'elaborazione delle politiche comunitarie e nazionali afferenti i vari settori di intervento, con il compito di raggiungere atti di intesa e di concertazione che regolamentino i rapporti della Regione con l' U.E. , lo Stato e le altre Regioni, sempre nell'ambito delle proprie competenze.
Si riconduce, altresi', alla Regione il compito di concertare con lo Stato strategie ed indirizzi generali da tutelare in sede di Unione Europea relativamente a quelle materie ed interventi che hanno una ricaduta a livello regionale.
La Regione utilizza la concertazione e il raccordo dei sistemi informatici e informativi, che metta in rete gli organi regionali e tutti gli Enti locali della Regione, al fine di favorire l'unitario sviluppo del sistema delle Autonomie locali.
Cosi' come previsto dalla L. 127/98, e' stata inoltre formalizzata la funzione di consulenza che la Regione, tramite il Comitato regionale di controllo, potra' dare agli Enti locali al fine di agevolare l'attivita' amministrativa dei medesimi, laddove si trovino a predisporre atti o provvedimenti particolarmente complessi.
L'art. 4, dispone in modo indiretto la tassativita' dei conferimenti, ponendosi come norma di garanzia rispetto alle competenze degli Enti locali; si riconosce infatti che quanto non eventualmente previsto dalla presente legge sia oggetto di successiva individuazione effettuata tramite regolamento ricognitivo emanato ai sensi della legge n. 142/90 ed alla luce del principio di sussidiarieta'.
Si passa ora all'esame dei singoli titoli previsti nell'articolato.

TITOLO II. SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO II. ARTIGIANATO, ORDINAMENTO DELLE CAMERE DI COMMERCIO, FIERE E MERCATI.

Le funzioni di cui al Titolo II, capo II e art. 14 del capo IV del presente disegno di legge, afferiscono alle materie relative all'Artigianato, Fiere e Mercati, Ordinamento delle Camere di Commercio, e solo per inciso riguardano il "Commercio" in senso stretto poiche' quest'ultimo viene interamente disciplinato dal D.lgs. 114/98.
Si tratta di settori per i quali il legislatore costituzionale aveva gia' attribuito potesta' legislativa alle regioni e, successivamente, il DPR 616/77 provvedeva a delegare la maggior parte delle competenze statali agli organismi locali.
La Regione Piemonte, in forza di tali attribuzioni, ha legiferato nel corso di questi anni nelle citate materie, disciplinando le proprie e altrui funzioni nei settori di competenza.
Pertanto l'entrata in vigore del D.lgs. 112/98, per cio' che concerne le materie de quo, ha determinato spostamenti residuali di competenze in quanto il quadro generale preesistente al 112/98 vedeva gia' la Regione Piemonte quale ente depositario prevalentemente di funzioni attinenti alla programmazione, vigilanza e monitoraggio.
Invece per alcune competenze di carattere gestionale venivano gia' adoperati gli istituti della delega o dell'avvalimento di uffici pubblici o di altre forme collaborative con enti privati strumentali.
A cio' si aggiunga che il legislatore nazionale ha determinato, per alcune materie, trasferimenti di competenze a favore di enti locali sottraendole alla sfera regionale (da ultimo, per esempio, il D.lgs. 32/98 in tema di distribuzione carburanti).
In tale ottica di carattere generale devono essere inquadrate le norme relative all'Artigianato, Camere di Commercio, Fiere e Mercati. In particolare:
- Art. 6 (Funzioni riservate alla Regione)
L'articolo elenca le materie che, in ossequio al principio di sussidiarieta' ed al dettato normativo delle leggi 142/90 e 59/97, richiedono l'unitario esercizio su scala regionale.
Infatti le lettere a), b), c), f) e g) prevedono funzioni che per definizione non possono essere svolte da soggetti operanti in ambiti inferiori (programmazione, indirizzo, monitoraggio, individuazione di criteri, attuazione di politiche comunitarie).
Le lettere d) ed e) disciplinano le concessioni di agevolazioni finanziarie alle imprese: parcellizzare le relative procedure significa menomare l'omogeneita' di comportamento e quindi produrre eventuali disparita' di trattamento. Inoltre il modello concessorio predisposto dalla Regione Piemonte prevede una gestione comunque esterna dei procedimenti, mediante forme collaborative con enti strumentali a struttura snella che garantiscono, con gli opportuni controlli predisposti, trasparenza e soprattutto velocita' erogativa dei contributi.
A tale scopo, in attuazione del D.lgs. 123/98 in tema di razionalizzazione del credito, saranno predisposti gli adeguamenti necessari della legislazione regionale in ordine alle procedure di scelta dei soggetti esterni.
Le stesse considerazioni valgono per le funzioni delineate dalle lettere l) e g) che richiedono interventi regionali al fine di salvaguardare sia la parita' di trattamento degli utenti sia l'uniformita' di procedure per cio' che concerne le fiere e i mercati.
In particolare alla lett. e) dell'art. 6 la promozione, la valorizzazione e lo sviluppo delle attivita' collegate all'artigianato artistico e tipico di qualita' hanno come quadro di riferimento il capo sesto della legge regionale 21/97. "Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato".
Allo stato attuale le azioni che discendono dal dettato legislativo richiedono un unitario esercizio a livello regionale cosi' come previsto all'art. 4 delle l 59/97 in quanto dopo aver definito i criteri di carattere generale per l'individuazione delle lavorazioni ad elevato contenuto artistico e i settori nei quali si possono inserire le imprese che svolgono attivita' artigianali con caratteristiche artistiche e tipiche di qualita', si e' ancora nella fase di predisposizione di atti procedurali per l'istituzione delle Commissioni per la redazione dei disciplinari di produzione.
Si tratta di Commissioni previste per ogni settore di attivita' dell'artigianato artistico (n. 10 settori approvati con DGR) che avranno sede presso l'amministrazione regionale, e che dovranno dettare le regole per l'individuazione delle lavorazioni e delle imprese riconosciute come operanti nell'artigianato artistico e tipico di qualita' su tutto il territorio piemontese.
Una delega agli enti locali di tale attivita' comporterebbe al momento una proliferazione di commissioni (8 province per 10 settori = 80 commissioni nell'intera Regione) e di regole (disciplinari di produzione) completamente diversi l'uno dall'altro, rendendo ingestibile qualsiasi azione di coordinamento da parte della Regione e comportando un rilevante aggravio complessivo di spesa per il bilancio regionale.
Si tenga presente inoltre che dopo l'istituzione delle commissioni per i disciplinari di produzione viene previsto un Piano degli Interventi, che dovra' contenere l'individuazione delle lavorazioni prioritarie da incentivare, anche con riferimento a determinati ambiti territoriali dove sono rilevanti queste lavorazioni, i criteri di riparto dei contributi, i limiti massimi di spesa per l'elaborazione dei disciplinari per l'attuazione degli interventi.
L'attivita' prettamente di tipo gestionale potra' aver luogo solo dopo l'elaborazione dei disciplinari di produzione da parte delle Commissioni di tutti i settori e dopo la predisposizione del piano di interventi.
Tali considerazioni debbono altresi' essere valutate alla luce del provvedimento statale di tutela e valorizzazione dell'artigianato artistico che e' ancora in discussione e il cui esito incidera' sulla normativa regionale in questo specifico settore, e tenendo presente che tra le funzioni conservate all'amministrazione statale (art. 113 d.lgs 112/98) vi e' il riferimento alla tutela delle produzioni ceramiche e in particolare di quelle artistiche di qualita' di cui alla legge 9/07/90 n. 188.
La lettera i) prevede solo la formulazione di criteri per il reperimento di aree artigianali poiche' spetta ai comuni, anche in base alla normativa urbanistica nazionale e regionale, la concreta individuazione e gestione delle predette aree.
- Art. 7 (Funzioni degli Enti locali)
Richiamando quanto detto in premessa circa il carattere residuale delle competenze trasferite o delegate dal D.lgs. 112/98 e quanto specificato al precedente punto in tema di aree artigianali, l'articolo attribuisce le funzioni ivi previste ai Comuni ed alle Camere di commercio a completamento di analoghe operazioni gia' effettuate dal legislatore nazionale e regionale.
- Art. 8 (Rapporti con le Camere di Commercio)
L'articolo tende semplicemente ad ufficializzare in legge forme di collaborazione tra Regione Piemonte e Camere di Commercio da tempo funzionanti di fatto tra i due enti.
Infatti, al fine di realizzare un'assistenza alle imprese, soprattutto alle PMI, occorre coordinare le sinergie regionali e camerali in ordine a studi ed analisi di mercato, promozione dei prodotti piemontesi all'estero, informazioni sulle agevolazioni esistenti, monitoraggio sul sistema produttivo.
Lo spirito del dettato in esame e' proprio quello di fornire alle imprese un aiuto pubblico in settori che comportano oneri non sempre sopportabili dalle stesse: detti aiuti possono essere corrisposti da ciascun ente per conto proprio ma, spesso la natura dell'intervento, richiede sforzi congiunti e/o complementari tra loro.
- Capo IV. Art. 14 (Disposizioni comuni)
Sempre nell'ottica di un ausilio pubblico all'utenza produttiva e commerciale, l'articolo pone in risalto la necessita' di intervenire nel processo di internazionalizzazione delle imprese.
A tale scopo, di concerto con l' ICE , si prevede una riforma della normativa regionale per una razionalizzazione del sistema della promozione dei prodotti piemontesi nei mercati esteri e, nel contempo, per attrarre investitori stranieri nel territorio regionale.
Del resto lo stesso ICE ha previsto, nella legge di riforma dell'Istituto (L. 68/97), forme concertative privilegiate con le Regioni per l'espletamento delle citate funzioni.

CAPO III. INDUSTRIA
La materia "industria", oggetto del conferimento disciplinato dalle disposizioni di cui al capo III del D.Lgs. 112/98, non rientra nell'elenco di cui al 1. comma dell'art. 117 Costituzione: conseguentemente la devoluzione alla Regione delle funzioni a tale materia attinenti avviene, ai sensi del 2. comma dell'art. 118 Costituzione, a titolo di delega (diversamente, i conferimenti agli Enti locali operati nell'ambito di tale disciplina - artt. 19 c. 9. - 20 - 23 c. 1., D.Lgs. 112: avvengono a titolo di trasferimento diretto ai sensi dell'art. 128 Costituzione e come tali, godono di intangibilita' nei confronti della legislazione regionale).
L'oggetto della delega operata con il D.lgs. 112/98 (art. 19 cc 1. e 2. - art. 23 c. 2. e art. 26 - art. 34 c. 3. ultimo periodo - art. 30 c. 2. per la parte che concerne gli impianti industriali - D.Lgs. cit.) puo' schematicamente essere cosi' rappresentato:
funzioni amministrative (in senso stretto) riconducibili a procedimenti e provvedimenti di attribuzione di incentivi, agevolazioni e (piu' in generale) benefici alle imprese, previsti da leggi statali (art. 19 c. 2. - primo e terzo periodo D.lgs. 112);
altre funzioni amministrative (in senso stretto) non riconducibili all'ambito precedente (es. art. 49 c. 1. e 4. - art. 19 c. 2. - secondo e quarto periodo - art. 26 c. 1. e 2. - D.lgs. 112/98);
compiti ed attivita' che non consistono in procedimenti tipizzati o che non esitano in atti o provvedimenti amministrativi (es. art. 23 c. 2. D.lgs. 112/98; art. 48 c. 1. lett. a) D.lgs. cit. e le altre attivita' promozionali riconducibili a tale ultima disposizione).
In ordine alle funzioni di concessione ed erogazione di incentivi alle imprese, e' in corso di definizione (nell'ambito di un gruppo tecnico Regioni - Ministero dell'Industria), l'elenco delle leggi statali d'incentivazione che ricadono (dedotte le competenze mantenute in capo allo Stato ex art. 18 c. 1. D.lgs. 112/98) nell'ambito della delega alle Regioni. Trattandosi di funzioni da esercitarsi a titolo di delega, lo spazio di manovra consentito alle Regioni affinche' possano elaborare ed attivare una propria linea di politica industriale viene ovviamente a dipendere dal grado di pervasivita' che assumeranno le direttive statali adottate in conformita' all'art. 8 c. 1. L. 59/97 e, contestualmente, dall'entita' delle risorse che lo Stato destinera' al finanziamento di tali leggi. La previsione di un "Fondo unico regionale" al quale confluiranno tutte le risorse statali destinate alle incentivazioni di delega sembra prefigurare un certo margine di manovra, almeno su un piano orizzontale, tra le diverse linee d'intervento contemplate dalle leggi statali d'incentivo ricadenti nella delega.
Incertezza ancora maggiore sussiste in ordine alle altre funzioni amministrative (in senso stretto) non riconducibili ai procedimenti di concessione ed erogazione di benefici alle imprese: all'individuazione puntuale di eventuali procedimenti od atti transitati alla Regione a titolo di delega, ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei capi III. - IV. e X. del D.lgs. 112/98, si provvedera' verosimilmente nel contesto del D.P.C.M. da adottarsi (entro il 30 novembre 1998) ai sensi del c. 2. art. 50 D.lgs. 112/98.
Un problema di elencazione tassativa non si pone, invece, relativamente a quei compiti che non consistono tanto in atti o provvedimenti amministrativi ma piuttosto in attivita' (di promozione, di servizio alle imprese, di valorizzazione di prodotti, ecc.): qui la varieta' e l'estensione delle iniziative attivabili dalla Regione dipende dalla capacita' ideativa, propositiva e realizzativa delle istituzioni locali (e dei sistemi produttivi locali) ed incontra l'unico limite nelle riserve di materia disposte, a favore dello Stato, dall'art. 1 c. 3. L. 59/97 od in eventuali riserve di attivita' disposte, a favore dello Stato, dall'art. 19 D.lgs. 112/98.
Il quadro delle funzioni e dei compiti (afferenti la materia "industria") da prendere in considerazione ai fini della loro redistribuzione fra il livello istituzionale regionale e quello locale deve essere pero' completato mediante una sommaria citazione di funzioni e compiti anteriormente esercitati dalla Regione a diverso titolo.
Rientrano fra questi ultimi quelle funzioni esercitate dalla Regione in base a disposizioni di legge statale anteriori alla L. 59/97 (ed al D.lgs. 112/98): cosi' in materia di distretti industriali (artt. 36 L. 317/91 e 3 - c. 6. L. 266/97), di erogazione di incentivi a consorzi e societa' consortili di P.M.I. (capo IV L. 317/91), di ristoro dei danni ad attivita' produttive in conseguenza di eventi calamitosi.
Rientrano altresi' fra le funzioni anteriormente esercitate dalla Regione quelle inerenti la programmazione e l'attuazione di iniziative comunitarie o finanziate dall'U.E. e da realizzarsi nelle aree individuate dai regolamenti comunitari n. 2052/88 e n. 2081/93, attribuite direttamente dall' U.E. al livello regionale. Vi rientrano, infine, quelle funzioni che le Regioni - pur in carenza di un conferimento esplicito da parte di leggi statali - si sono ritagliate nell'ambito dei settori organici di materie quali definiti dal D.P.R. 616/77: il riferimento e', qui, principalmente agli interventi di sostegno alla realizzazione di aree industriali attrezzate (ex L.R. 9/80 e s.m.i.) nonche' al sostegno all'innovazione tecnologica delle imprese minori (ex L.R. 56/86 e s.m.i.).
Muovendo dal quadro complessivo (seppur non ancora puntualmente definito per le ragioni su accennate) di funzioni e compiti pervenuti (o comunque esercitati) dalla Regione a diverso titolo, le disposizioni regionali attuative della L. 59/97 e del D.lgs. 112/98 risultano articolate, nell'annesso disegno di legge, secondo la seguente impostazione:
1) individuazione delle funzioni e dei compiti che restano riservati alla Regione in quanto:
a) attengono al piu' generale ruolo di programmazione, indirizzo e coordinamento spettante all'istituzione regionale anche ai sensi dell'art. 4 c. 3. lett. b) L. 59/97 (cfr. art. 9 c. 1., art. 16 c. 1., art. 11 c. 3. D.D.L.R.), con la specificazione di quelle funzioni ed attivita' per il cui esercizio e' necessario od opportuno il raccordo e la cooperazione funzionale tra Regione, Enti locali, forze economiche e produttive (cfr., per lo specifico, art. 11 e art. 14 comma 1, lettere a - b - c ) del D.D.L.R.);
ovvero
b) richiedono un unitario esercizio a livello regionale risultando incompatibile, in ragione della natura e delle finalita' della funzione, una devoluzione ai livelli istituzionali sub-regionali;
2) Individuazione delle funzioni e dei compiti il cui esercizio risulti agevolmente allocabile presso le Autonomie (territoriali e funzionali) locali.
Restano invece fuori dalle disposizioni del D.D.L.R. le funzioni ed i compiti direttamente conferiti alle Autonomie locali dal legislatore statale (art. 19 c. 9., art. 20 c. 1., art. 23, D.lgs. 112/98), ad evitare un richiamo pleonastico ed (ancor di piu') una novazione di fonte viziata da incompetenza.
L'art. 9 del D.D.L.R. circoscrive le disposizioni del capo III alla materia "industria" quale risulta definita dal D.lgs. 112/98, specificando altresi' l'impostazione seguita, negli articoli successivi, ai fini della individuazione delle funzioni e dei compiti mantenuti in capo alla Regione o conferiti alle Autonomie locali.
Gli articoli 9 e 14 comma 1, del D.D.L.R. individuano le funzioni ed i compiti riservati in capo alla Regione.
In particolare, il comma 1 dell'art. 9 elenca le funzioni ed i compiti che attengono alle funzioni di programmazione e di coordinamento di livello regionale nonche' di indirizzo, monitoraggio, controllo.
L'art. 9 comma 2 del D.D.L.R. individua le funzioni che, pur non attenendo alla programmazione ed all'attivita' di indirizzo e coordinamento di rango regionale, non possono che essere esercitate a livello regionale in relazione al loro contenuto e alle loro finalita'.
Piu' dettagliatamente:
- la lettera a) del comma 2 riserva alla Regione l'esercizio delle funzioni inerenti la concessione di benefici alle imprese (e le connesse funzioni di erogazione, monitoraggio, vigilanza, controllo, revoca, applicazione di sanzioni). La disposizione va collegata alle funzioni di programmazione in tema di benefici alle imprese, riservate alla Regione dall'art. 9 del D.D.L.R. e deve essere letta in connessione con l'art. 10 comma 1 ove risulta derogata dalla previsione della sub-delega a favore delle Autonomie locali per i casi ivi contemplati, nonche' con l'art. 10 comma 2 ove e' previsto l'affidamento di specifiche fasi procedimentali agli uffici delle Autonomie locali. La motivazione del mantenimento in capo alla Regione dell'esercizio di tale funzione risiede principalmente nella considerazione che l'area territoriale della Regione appare come la grandezza minima sufficiente per assicurare un'adeguata concorrenzialita' fra le imprese nell'accesso ai benefici ed incentivi (in tal senso, espressamente, la relazione allegata al testo preliminare - c.d. - avanprogetto - del D.lgs. 112/98, sottoposto al parere della Conferenza Stato-Regioni). Tale affermazione vale relativamente a quegli incentivi da attribuire con procedura automatica o valutativa sull'intero territorio regionale o su ampie frazioni dello stesso: ove si tratti di incentivi mirati, da assegnare con procedura di tipo negoziale e nell'ambito di programmi o progetti di sviluppo afferenti ambiti territoriali limitati, soccorre appunto la previsione (di sub-delega agli Enti locali) dell'art. 10.
- La lettera b) del comma 2 riserva alla Regione gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo connessi alle funzioni di concessione di agevolazioni alle attivita' produttive situate nelle aree economicamente depresse: trattasi di adempimenti integrativi rispetto a quelli della lettera precedente e specificatamente riferibili agli interventi incentivanti nelle aree a declino, per i quali il mantenimento in capo alla Regione trova motivazione analoga.
- La lettera c) del comma 2 riserva alla Regione l'istituzione (rectius: l'investitura formale) dei Comitati di distretto costituiti, su iniziativa delle istituzioni locali e delle parti sociali, conformemente alla previsione della L.R. 12/5/97 n. 24. La medesima disposizione riserva, altresi', alla Regione l'attivazione di interventi mirati all'innovazione ed il sostegno finanziario a progetti innovativi destinati alle imprese operanti nei distretti: il mantenimento in capo alla Regione di tali funzioni consegue ad un'esigenza di destinare le risorse disponibili in modo efficiente, razionale e fondato su una valutazione e selezione dei progetti che deve avvenire ad una scala territoriale sufficientemente ampia, onde garantire, anche in questo caso, la necessaria concorrenzialita' (fra sistemi d'imprese).
- La lettera d) del comma 2. riserva, infine, alla Regione la realizzazione e la gestione dei programmi che regolamenti comunitari o specifiche iniziative comunitarie assegnino direttamente al livello istituzionale regionale.
L'art. 10 del D.D.L.R. dispone il conferimento di funzioni e compiti agli Enti locali. Il 1. comma della disposizione in esame prevede la sub-delega del procedimento di concessione di benefici alle imprese per i casi in cui, nell'ambito di progetti di sviluppo locale o di strumenti di programmazione negoziata (patti territoriali), siano destinate dalla Regione risorse a tale scopo, da attribuirsi mediante procedura negoziale ai sensi dell'art. 6 D.lgs. 31/3/98 n. 123. Destinatario della funzione sub-delegata e' l'Ente locale (se ed in quanto individuato quale soggetto) responsabile del coordinamento e dell'attuazione del patto o del progetto di sviluppo. L'operativita' della sub-delega (da esercitarsi secondo modalita' definite con successiva legge regionale di disciplina generale degli incentivi alle imprese) e' ovviamente subordinata al fatto che le direttive statali (che porranno vincoli e principi alla Regione delegataria, ai sensi dell'art. 8 c. 1. L. 59/97) consentano la destinazione di risorse statali, confluite nel Fondo unico regionale per gli incentivi alle imprese, a finanziamento di progetti a sviluppo locale e patti territoriali e contestualmente ne autorizzino (o, almeno non ne escludano) la gestione tramite sub-delega (agli Enti locali).
Il 2. comma dell'art. 10 prevede che, in sede di successiva disciplina regionale specifica dei procedimenti (pervenuti per delega alla Regione) di concessione di benefici alle imprese, possa attribuirsi la gestione di specifiche fasi procedimentali (informazione, istruttoria, verifiche e controlli sulla destinazione dei benefici, ecc.) agli uffici delle Autonomie locali, territoriali e funzionali.
Il 3. comma dell'art. 10 del D.D.L.R. conferisce agli Enti Locali la realizzazione delle aree industriali attrezzate e delle aree (per insediamenti produttivi) ecologicamente attrezzate e prescrive altresi' il coinvolgimento degli Enti locali nel processo di programmazione regionale afferente tali aree attrezzate. Il successivo 4. comma rinvia la puntuale definizione del ruolo e dei compiti degli Enti locali in materia ad un (imminente) intervento normativo di riordino complessivo della specifica legge regionale (l.r. 25/2/80, n. 9 e s.m.i.).
L'art. 11, comma 1, D.D.L.R. enuncia il principio della cooperazione e della collaborazione permanente tra Regione, Enti locali, forze economiche produttive, nell'ottica di rafforzare, anche valorizzando le specificita' locali e settoriali, il "sistema Piemonte".
Il comma 2. del medesimo articolo formalizza, in riferimento ad atti specifici, il coinvolgimento degli Enti locali e delle categorie produttive, rappresentati nel Comitato per le attivita' produttive da costituirsi come articolazione della Conferenza permanente Regione e Autonomie locali: la disposizione prevede, infatti, che detto Comitato esprima le proprie valutazioni sugli schemi di atti a contenuto programmatico da adottarsi nell'esercizio di determinate funzioni riservate alla Regione. Per evidenti ragioni di speditezza dell'azione amministrativa, la disposizione prescrive che le valutazioni del Comitato dovranno essere rese direttamente all'organo regionale competente all'adozione dell'atto ed in un termine contenuto e perentorio: cio' in deroga ad eventuale diversa disposizione contenuta nella L.R. che istituisce l'anzidetta Conferenza permanente e le sue articolazioni.
Il 3. comma dell'art. 11, poi, conferisce al predetto Comitato un ruolo propositivo relativamente alla totalita' delle funzioni riservate alla Regione in materia d'industria.
L'art. 12 istituisce il "Fondo unico regionale" (prescritto dall'art. 19 c. 4. D.lgs. 112/98) ove confluiranno le risorse statali assegnate alla Regione per la concessione dei benefici alle imprese. La disposizione anticipa la successiva disciplina generale che dovra' essere adottata, con legge regionale, per normare l'amministrazione delle risorse del Fondo e, contestualmente, le procedure di concessione, erogazione, revoca, controllo e monitoraggio dei benefici alle imprese (ai sensi dei commi 9 e 12 art. 19 D.lgs. precitato): seppur ridotta all'essenziale, essa dovrebbe consentire, in combinazione con il successivo art. 13, l'esercizio tempestivo della funzione d'incentivazione a far tempo dai primi mesi dell'anno 1999.
L'art. 13, come sopra accennato, detta la disciplina transitoria di utilizzo delle risorse destinate alla concessione di benefici alle imprese nell'esercizio della delega in materia, disegnando una procedura di prima applicazione che tiene conto dell'esigenza di celerita' nell'utilizzo di tali risorse, in attesa di un successivo provvedimento legislativo completo e organico destinato a dettare la disciplina a regime.
L'art. 14 comma 1 integra l'elencazione di cui agli artt. 6 e 9, individuando funzioni e compiti comuni ai settori produttivi artigianato, fiere e mercati, industria, (commercio ?), (turismo ?) il cui esercizio va mantenuto al livello regionale.
In particolare, il mantenimento in capo alla Regione delle funzioni inerenti l'accesso al credito delle imprese e la prestazione di garanzie (lettere e) ed f) art. 14) corrisponde alla (gia' accennata) esigenza di salvaguardare la concorrenzialita' fra le imprese mediante una disciplina relativamente uniforme sul territorio regionale, pur con le necessarie differenziazioni a favore delle aree depresse.
Per quanto concerne le funzioni e le attivita' promozionali le disposizioni in esame (lettere a) e b) dell'art. 14) tendono a contemperare l'esigenza di promuovere in modo coordinato la globalita' del "sistema Piemonte" (anziche' disperdere risorse in attivita' parcellizzate) con l'altrettanta fondata esigenza di evidenziare, mediante una compartecipazione degli Enti locali e delle forze economiche e produttive, le diverse potenzialita' delle diverse aree della regione. Il livello istituzionale regionale e' chiamato a giocare, qui piu' che altrove, un ruolo di impulso e coordinamento che ottimizzi le iniziative finalizzate alla penetrazione (dei prodotti e delle imprese piemontesi) sui mercati nazionali ed internazionali e, sull'altro versante, all'attrazione di investimenti verso il Piemonte.
Anche la funzione (rectius: l'attivita') di servizio ed assistenza alle imprese (lett. c) comma 1. - art. 14 del D.D.L.R.) viene collocata (in coerenza con l'art. 23 c. 2. D.lgs. 112/98) anzitutto al livello regionale, essendo destinata in modo indifferenziato all'intero sistema produttivo piemontese. Ma anche per tale attivita' e' prevista un'integrazione a scala locale, per consentire, fra l'altro, di implementare l'offerta (di servizi e di informazione) con apporti integrativi differenziati corrispondenti ad esigenze e peculiarita' proprie delle diverse realta' territoriali.
Per le iniziative di sostegno all'innovazione ed alla ricerca applicata di cui alla lettera d), comma 1. - art. 14 del D.D.L.R. che si sostanzieranno prevalentemente nella concessione di incentivi valgono, a giustificare il necessario esercizio unitario a livello regionale, le motivazioni svolte in ordine alla piu' generale funzione di concessione di benefici alle imprese (cfr. art. 9 c. 2.).
Per quanto concerne, infine, gli interventi a favore delle aziende (commerciali, artigiane, industriali, di servizi) danneggiate da eventi calamitosi, il ruolo di coordinamento e di definizione dei criteri e dell'entita' del ristoro (quest'ultimo rapportato alle risorse disponibili) riservato dalla lett. g) del c. 1. art. 14 alla Regione corrisponde all'esigenza di garantire, fra l'altro, omogeneita' di trattamento sul territorio regionale, fermo restando il coinvolgimento operativo (gia' costantemente praticato) degli Enti locali e delle Autonomie funzionali coinvolte.
Il secondo comma dell'art. 14 esplicita le diverse (ed alternative) modalita' operative di esercizio delle funzioni e dei compiti riservati alla Regione dalle disposizioni dei precedenti capi II. e III. nonche' dal comma 1 del medesimo art. 14. La scelta, consentita dalla disposizione in esame, fra la gestione diretta (mediante gli uffici regionali), l'affidamento della gestione ad Enti o societa' od agenzie a partecipazione regionale ovvero ad altri soggetti, il ricorso all'avvalimento di uffici degli Enti locali (ex art. 118 c. 3. Costituzione) o alla collaborazione con le Autonomie funzionali, dipendera' da valutazioni di efficienza, adeguatezza, competenza, economicita' che, di volta in volta, dovranno presiedere all'individuazione dello strumento operativo piu' adeguato.
L'art. 15 detta disposizioni relativamente al cosiddetto "sportello unico" per le attivita' produttive, con riguardo sia al versante dell'informazione alle imprese (di cui lo sportello unico costituisce il necessario terminale: cfr. art. 23 - ultimo comma - D.lgs. 112/98) sia con riferimento all'innovativo procedimento per l'insediamento, l'ampliamento, la ristrutturazione di impianti produttivi. Per quanto concerne l'attivita' di informazione alle imprese (di pertinenza della Regione ai sensi dell'art. 23 c. 2. D.lgs. 112/98), nell'ambito dei commi 1 e 3 si prevede l'attivazione di interconnessioni tra gli sportelli unici comunali e le strutture che la Regione attivera' per la raccolta e la diffusione delle informazioni d'interesse delle imprese nonche' la stipula di accordi con i soggetti che tali informazioni detengono affinche' le mettano a disposizione per la successiva immissione in rete.
Relativamente alla gestione del procedimento unificato (previsto dagli artt. 24 e 25 D.lgs. 112/98), ferma restando l'esclusiva titolarita' del medesimo in capo ai Comuni (art. 23 c. 1. D.lgs. 112/98), i commi 1 e 2 dell'art. 15 del D.D.L.R. intendono consentire una collaborazione operativa fra la Regione ed i Comuni titolari della funzione autorizzativa nell'ottica del rafforzamento complessivo del "sistema Piemonte" anche sotto il profilo della tempestiva e generalizzata applicazione del nuovo, semplificato (e prevedibilmente piu' efficiente) procedimento amministrativo in materia di insediamento, ampliamento, ristrutturazione di impianti produttivi destinati ad attivita' industriali ed artigianali.

CAPO V. MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE, CAVE E TORBIERE
Il D.Lgs 112/1998 conferisce alle Regioni competenze in materia di miniere per minerali solidi e per tutte le risorse geotermiche su terraferma, estese alla ricerca e alla coltivazione, nonche' alla sola coltivazione di idrocarburi. L'attuale quadro normativo che si riferisce agli argomenti della delega in campo minerario e' cosi' articolato.
Inoltre la ricerca e la coltivazione dei giacimenti geotermici e', attualmente, normata dalla legge 9 dicembre 1986 n. 896 la quale riserva allo Stato la ricerca e la coltivazione, riservando alle Regioni le competenze riguardanti la coltivazione dei giacimenti di interesse locale e delle piccole utilizzazioni locali. Queste ultime competenze sono gia' normate nella L.R. 12 luglio 1994 n. 25 "Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali". Il disegno di legge va a ricomprendere anche la ulteriore delega derivante dal D.Lgs 112/1998.
Il d.d.l., oltre a recepire le nuove competenze derivanti dal D. Lgs 112/98, coglie occasione per razionalizzare i compiti di Polizia Mineraria distinguendo quelli che sono tipici ed esclusivi dell'attivita' estrattiva, estesi anche alle cave, da quelli che sono sostanzialmente caratteristici di tutte le attivita' industriali ed artigianali. In particolare l'art. 19 stabilisce che la Regione, tramite le Aziende Sanitarie locali eserca le funzioni previste dalla legge 27 marzo 1992, n. 257 e dal D. Lgs. 15 agosto 1991, n. 277, secondo programmi e modalita' operative stabilite dalla G.R.
Infine il d.d.l. propone una modifica dell'attuale L.R. 69/1978 "Coltivazione di cave e torbiere" per quanto concerne il procedimento autorizzativo prevedendo, in sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva, ex art. 6 della L.R. citata, la Conferenza dei Servizi nelle forme e nei modi previsti dall'art. 14 comma 1 legge 7 agosto 1990, n. 241. La proposta, in attesa di una profonda revisione della L.R. 69/1978, trova motivazione nell'esigenza di chiamare ad una piu' fattiva partecipazione al processo decisionale le Amministrazioni comunali e nuove Amministrazioni quali le Provincie e le Comunita' Montane.
In particolare l'articolato e' cosi' formulato.
L'art. 16 delimita il campo di competenza del Capo V distinguendo l'operativita' del d.d.l. derivante dal D.Lgs 112/98, i nuovi indirizzi proposti per quanto concerne i compiti affidati alle Aziende Sanitarie Locali ed il nuovo momento di confronto tra gli Enti interessati per quanto concerne le valutazioni di istanze di cave e torbiere.
L'art. 17 riserva alla Regione le competenze amministrative conferite dal D.Lgs. 112/98 in materia di ricerca e di coltivazione di miniere, risorse geotermiche ed idrocarburi.
L'art. 18 conferisce alle A.S.L. quelle funzioni di Polizia Mineraria di cui la Regione mantiene la titolarita', che non sono esclusive dell'attivita' estrattiva.
L'art. 19 prevede la Conferenza dei Servizi, in sostituzione della Commissione Tecnico-Consultiva, nell'impianto normativo della L.R. 69/1978. In attesa della revisione e dell'aggiornamento della citata L.R. e' opportuno che il momento decisionale sia fattivamente allargato ad Enti Locali, attualmente esclusi, quali le Provincie e le Comunita' Montane.

CAPO VI. TURISMO
La materia turismo e industria alberghiera rientra fra quelle di competenza delle Regioni in base al disposto dell'art. 117 della Costituzione ed era gia' stata oggetto di ampio trasferimento con il D.P.R. 6/72 e con il D.P.R. 616/77. La legge quadro sul turismo 217/83 e la legge di soppressione del Ministero del Turismo 203/95, avevano inoltre riaffermato una serie di competenze regionali superando alcuni aspetti di contenzioso Stato-Regioni.
Il D.lgs. 112/98, per quanto concerne la materia turismo (art. 43), non conferisce di fatto alle Regioni competenze aggiuntive rispetto a quanto gia' precedentemente trasferito, ma si limita da un lato a specificare le competenze residue dello Stato e dall'altro a modificare ed abrogare tutta una serie di norme non coerenti con il nuovo sistema amministrativo decentrato e semplificato.
Trattandosi di materia gia' precedentemente trasferita, la Regione Piemonte a partire dal 1979 (l.r. 54/79 inerente i campeggi), aveva provveduto a delegare a Comuni e Province tutta una serie di funzioni amministrative, seguendo i criteri del massimo decentramento e del riaccorpamento delle varie competenze e dei procedimenti collegati in capo ad un unico ente. Oltre che con singole leggi settoriali, l'attribuzione di deleghe a Comuni e Province in materia di turismo, era stata disciplinata in maniera organica con l.r. 5/3/1987, n. 12, "Riforma dell'organizzazione turistica e deleghe in materia di turismo" modificata con l.r. 75/96, (in allegato si veda in proposito il prospetto delle funzioni delegate).
In attuazione del D.lgs. 112/98, la Regione intende, quindi, completare il conferimento delle residue funzioni amministrative in materia di turismo, delegando ai Comuni funzioni che riguardano attivita' a interessi tipici dell'ambito comunale, alle Comunita' montane funzioni riferente all'ambito sovracomunale in aree montane, alle Province funzioni di ampia aria territoriale che si connettano e completano funzioni gia' delegate o di competenze delle Province.
Il quadro dei conferimenti e' completato dalla delega alle Camere di Commercio e ai Collegi professionali dei Maestri di sci e delle Guide alpine di funzioni strettamente connesse con le funzioni di competenza di tali enti.
Il conferimento di funzioni si configura come delega, trattandosi di funzioni che devono essere gestite in un quadro di forte omogeneita' in base a criteri e procedure stabiliti con atti della Regione, in modo da coniugare il massimo decentramento gestionale e l'uniformita' dei risultati (vedasi ad es. il riconoscimento da parte del Comune degli IAT secondo criteri stabiliti dalla Regione e previo parere dell'Agenzia turistica locale, oppure gli standard dei corsi di formazione delle qualifiche turistiche).
La seconda parte della proposta riguarda la modifica, la semplificazione e la delegificazione di norme regionali in materia di turismo. I primi due commi riguardano modifiche per raccordare e adeguare la precedente normativa alle innovazioni legislative; gli altri commi riportano in modo organico le norme gia' contenute nel d.d.l. n. 294 attualmente all'esame del Consiglio regionale, in cui, anticipando quanto previsto dai vari decreti "Bassanini", si prevede una delegificazione e una semplificazione delle norme, compresa l'abrogazione di procedimenti non piu' essenziali, per snellire l'azione dell'Amministrazione pubblica e facilitare le attivita' economiche.
Dopo l'approvazione del presente disegno di legge, si provvedera' a ritirare formalmente il citato d.d.l..

CAPO VII. ACQUE MINERALI E TERMALI
La scelta di mantenere in capo all'Amministrazione regionale le funzioni amministrative inerenti il rilascio di concessioni per lo sfruttamento delle acque idrominerali e' determinata innanzitutto dall'esiguita' numerica delle concessioni e dall'esiguita' dell'attivita' meramente amministrativa legata ad esse. Si ricorda che le concessioni sono in tutto 44 di cui 7 perpetue.
La vigilanza sul rispetto dei programmi di sfruttamento delle risorse idriche e sul passaggio della titolarita' della concessione riveste invece particolare importanza anche se numericamente poco consistente.
Attraverso questi due strumenti, infatti, l'Amministrazione regionale puo' mettere in moto risorse che garantiscono lo sviluppo o il mantenimento dell'economia della zona, spesso zona di montagna, con tutte le problematiche ad essa legate.
E' evidente quindi che le funzioni amministrative elencate nell'art. 26 del disegno di legge debbano restare in capo alla Regione, dal momento che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, come previsto dall'art. 4 legge 59/97.

TITOLO III. AMBIENTE, INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE
CAPO II. DISPOSIZIONI GENERALI
L'avvio della c.d. riforma "Bassanini", di cui il decreto legislativo 112/1998 costituisce il principale presupposto sotto il profilo della ricomposizione delle funzioni amministrative, seppur nei limiti dell'operare a Costituzione vigente, ha recepito quella necessita' di un profondo cambiamento della struttura dello Stato e del modo di esplicazione dell'attivita' amministrativa che e' ormai un sentire comune dei cittadini, sia come singoli sia nelle formazioni sociali nelle quali essi svolgono le loro attivita'.
Ne e' scaturito un nuovo modello ordinamentale che, a complemento della riforma del sistema delle autonomie locali del 1990, rinuncia ad un assetto gerarchico e verticale delle competenze puntando al contrario sulla concertazione delle scelte ma al tempo stesso sull'autonomia e sulla responsabilita' delle singole istituzioni.
Sono state poste pertanto le basi affinche':
l'apparato dello Stato centrale recuperi la funzione che gli e' propria: quella di un livello istituzionale "alto" che, nelle materie demandate agli enti territoriali, detta i principi, gli obiettivi e le linee di indirizzo validi per tutto il territorio nazionale e garantisce l'unitarieta' dello stesso assicurando in prima persona solo ed esclusivamente le funzioni a cio' essenziali;
le Amministrazioni regionali operino il raccordo, sul piano legislativo e della pianificazione degli interventi, tra i principi, gli obiettivi e le linee di indirizzo di cui sopra e i bisogni e le peculiarita' delle situazioni periferiche, assumendo a loro volta un effettivo ruolo di guida e sostegno dei soggetti istituzionali ad esse referenti;
le Autonomie locali esercitino coerentemente le funzioni amministrative relative alla cura degli interessi e alla promozione dello sviluppo delle rispettive comunita', nell'ottica della massima semplificazione e razionalizzazione delle procedure.
Ridelimitati con chiarezza e tassativita' i compiti di rilievo nazionale, la legge 59/1997 e il decreto legislativo 112/1998 chiamano ora le Regioni ad esercitare innanzi tutto il loro ruolo di legislatori locali maturi e capaci di realizzare, utilizzando quali strumenti delle loro scelte i principi e i criteri fissati dalla l. 142/1990, un sistema di funzioni amministrative in capo a se stesse, alle Province, ai Comuni, singoli ed associati, ed alle Comunita' montane che sia efficace ed efficiente in quanto funzionalmente connesso alle peculiarita' della realta' territoriale e demografica regionale.
Sotto questo profilo il comparto Ambiente, Infrastrutture e Protezione civile di cui al Titolo III del presente disegno di legge assume particolare rilievo in quanto, per sua natura trasversale alle diverse politiche settoriali, richiede un forte raccordo tra le sue diverse componenti e soprattutto con il contesto territoriale.
Alla luce di quanto sopra ed in ragione della consapevolezza della grande responsabilita' di ciascuno nell'effettiva realizzazione dello sviluppo sostenibile, si e' ritenuto necessario premettere all'identificazione delle puntuali e specifiche funzioni amministrative l'individuazione in via generale e coordinata del ruolo che complessivamente compete ai diversi livelli istituzionali, degli obiettivi e delle finalita' del loro agire, nonche' delle funzioni amministrative di piu' alto livello comuni ai diversi settori di comparto.

CAPI III, IV, V, VI, VII, VIII, XIV.

L'esigenza di dare attuazione al Decreto legislativo 112/98, in piena coerenza con gli obiettivi della L. 59/97 e con il nuovo modello ordinamentale che essa prefigura, appare quanto mai evidente e ineludibile nel campo ambientale caratterizzato, specie nel piu' breve arco dell'ultimo decennio, da uno scenario normativo, comunitario e nazionale, estremamente confuso e affollato, spesso contraddittorio, perche' sospinto dal tentativo di dare risposta a problemi reali peraltro di dimensione planetaria, sempre piu' evidenti per effetto delle nuove conoscenze, della diffusa e accresciuta consapevolezza sulla rilevanza anche economica della tutela dell'ambiente, degli effetti devastanti di politiche settoriali e miopi.
Solo un nuovo modello ordinamentale non piu' gerarchico, basato sulla cooperazione, la sussidiarieta' tra soggetti dotati di piena autonomia nell'ambito delle rispettive competenze puo' garantire, da un lato, l'attenzione, dall'altro, una visione complessiva coordinata e integrata.
L'attuazione della L. 142/90 ha costituito il riferimento per un riordino coordinato delle diverse competenze, ai diversi livelli di governo, utilizzando anche le nuove funzioni conferite a seguito dell'intesa con lo Stato, dal D.lgs 112/98, con l'obiettivo di pervenire ad un assetto del sistema che consentisse a ciascun Ente la pienezza della funzione e l'assunzione del ruolo gia' prefigurato dalla L. 142/90.
Per chiarezza, i singoli capi concernono materie regolate da proprie normative; peraltro, nella formulazione della proposta e' stato gia' tenuto conto del coordinamento delle disposizioni della specifica legislazione di settore, nazionale e regionale, nel tentativo di riconoscere a ciascun soggetto istituzionale, attraverso il conferimento delle diverse funzioni amministrative, la completezza della decisione e la semplificazione delle procedure.
Il coordinamento e' stato altresi' effettuato anche per le materie ancora in evoluzione legislativa a livello statale (per le Aziende a rischio, VIA e, in misura minore, per tutti gli altri settori dove prosegue la produzione di normative di attuazione) in modo che, al di la' delle future scelte a livello statale o comunitario, l'assetto complessivo dei ruoli della Regione, della Provincia, del Comune e della Comunita' Montana rimanga definito.
Il coordinamento e' stato altresi' operato, a livello sostanziale, dei contenuti delle questioni trattate, collegando strettamente gli aspetti energetici con gli aspetti piu' squisitamente ambientali, gli aspetti ambientali fra loro e, ove possibile, con il panorama complessivo delle funzioni, delineato al citato D.lgs 112/98 e dalla normativa vigente.

CAPO IX. TUTELA DELLE ACQUE
Sulla scorta delle esperienze maturate in decenni di attivita' legislativa, programmatoria, amministrativa e di gestione in materia di tutela delle acque si stanno attualmente delineando le linee di una nuova politica di governo complessivo e unitario delle risorse idriche.
II momento e' certamente non facile, in quanto caratterizzato dal perdurare di situazioni ambientali che richiedono ancora interventi significativi e complessi, ma le indicazioni emergenti dall'esperienza cui si faceva cenno hanno evidenziato la necessita' di rendere concreto quel riconoscimento della risorsa "acqua" come valore ambientale da preservare per le generazioni future assurto a diritto nell'ordinamento vigente.
In questo senso sono da considerarsi strategici la protezione degli acquiferi attraverso la fissazione di obiettivi di qualita' dei corpi idrici, la razionalizzazione dell'uso delle risorse, la gestione coordinata dell'intero ciclo urbano dell'acqua, la logica complessiva dell'uso plurimo delle risorse per ampi bacini di utenza, nonche' il passaggio dal controllo meramente fiscale al controllo integrato volto alla rimozione delle cause del disagio ambientale e alla verifica dell'efficacia degli interventi.
L'ineluttabilita' di un approccio integrato ai problemi ambientali ha ispirato in tempi recenti l'azione della stessa Unione europea e, per quanto concerne specificamente le acque, ha indotto la Commissione ad adottare la "Proposta di direttiva del Consiglio che istituisce un quadro per la politica comunitaria in materia di acque" del 15 aprile 1997, la quale ipotizza per il conseguimento delle finalita' di una politica unitaria l'integrazione:
della gestione delle risorse idriche con la protezione dello stato ecologico naturale e il funzionamento dell'ambiente acquatico;
della gestione degli aspetti legati alla quantita' e alla qualita' delle acque;
della gestione delle acque superficiali con la gestione di quelle sotterranee;
delle azioni, come il controllo delle emissioni inquinanti, con gli obiettivi ambientali.
D'altro canto, come puo' evincersi anche dalla proposta governativa di Testo unico in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, presentata nella seduta del Consiglio nazionale dell'ambiente tenutasi a Torino il 1. dicembre 1997 e oggi in fase di avanzata elaborazione, il concetto di tutela ambientale sviluppatosi negli anni ottanta nel senso della sola lotta ai fenomeni di inquinamento ha subito un'ulteriore evoluzione fino a ricomprendere gli aspetti legati alla disponibilita' quantitativa della risorsa idrica in un "unicum" inscindibile con la tutela qualitativa della medesima.
Il raggiungimento di cosi' ambiziosi obiettivi presuppone che anche sul piano della ricomposizione delle competenze di settore si operino scelte funzionali a garantire le finalita' di gestione integrata della risorsa e di sviluppo equilibrato all'interno del territorio regionale.
In coerenza ai summenzionati indirizzi e tenuto conto che le funzioni di carattere generale, trasversali e comuni all'intero sistema ambientale regionale trovano sede nel Capo II del Titolo III, si sono operati al presente Capo:
l'identificazione delle funzioni attribuite ai diversi livelli istituzionali in modo puntuale, cosi' come richiesto dall'articolo 4, comma 5 della l. 59/1997, ma organizzato in categorie organiche ed omogenee, in modo da superare la frammentarieta' delle medesime come oggi rinvenibili nel vigente quadro legislativo;
la trattazione unitaria delle funzioni relative alla protezione sia qualitativa sia quantitativa delle risorse idriche, attraverso l'unificazione delle competenze relative alla tutela delle acque dall'inquinamento e di quelle concernenti la gestione del demanio idrico;
a conferma delle competenze gia' attribuite al sistema delle autonomie locali in attuazione della legge 142/1990 in materia di scarichi, di utilizzazione delle acque e di servizi idrici (leggi regionali 48/1993, 5/1994 e 13/1997), la loro implementazione con alcune funzioni ancora in capo alla Regione al fine di una razionalizzazione dell'assetto complessivo del comparto e l'adeguamento al mutato titolo di conferimento delle funzioni inerenti l'uso delle risorse idriche precedentemente ricevute in delega dallo Stato ed ora trasferite.

CAPO X. DIFESA DEL SUOLO E TUTELA DEL RETICOLO IDROGRAFICO
Le prescrizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relative alla difesa del suolo - titolo III capo IV Risorse idriche e difesa del suolo - completano il trasferimento alle Regioni delle residue competenze statali in materia di risorse idriche e difesa del suolo, iniziato con il D.P.R. n. 8/1972, integrato con il d.P.R. n. 616/1977 e con la legge n. 183/1989.
Le conseguenze sono di grande rilevanza, in quanto si ricompongono in capo alle Regioni tutte le competenze in materia di risorse idriche e di opere pubbliche, polizia idraulica, servizio di piena e pronto intervento, che sono state gestite separatamente, con diverse difficolta' in termini di efficienza ed efficacia, dalle Regioni e dagli uffici periferici dello Stato (Magistrato per il Po, Ufficio speciale del genio civile per il Po, Provveditorati alle opere pubbliche).
L'articolo 92 del citato decreto legislativo n. 112/1998 prevede il riordino, tra l'altro, dei predetti uffici periferici dello Stato, cui si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.
In Piemonte, il trasferimento delle competenze alla Regione assume particolare rilievo in quanto riguarda funzioni finora gestite dal Magistrato per il Po su gran parte del reticolo idrografico; infatti, le competenze della nostra Regione riguardavano solo i corsi d'acqua non classificati.
Il recepimento delle competenze e delle risorse del Magistrato per il Po presenta elementi di rilevante complessita' in relazione, da un lato, alla dimensione interregionale del bacino del Po e, quindi, alla necessita' di esercitare in modo unitario alcune funzioni, dall'altro, pone l'esigenza inderogabile di conferire competenze agli Enti locali e territoriali.
Nel capitolo che segue sono esposte, in modo sintetico, le competenze, le funzioni e la struttura del Magistrato per il Po, con particolare riguardo al bacino idrografico del Po Piemontese.
Competenze, funzioni e struttura del Magistrato per il Po
Generalita', evoluzione normativa
Il bacino imbrifero del fiume Po si estende per oltre 70.000 Kmq., con 95 affluenti in sinistra orografica e 46 affluenti in destra, ed interessa sei Regioni - Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto - e la Provincia autonoma di Trento.
Fin dall'inizio del secolo si e' sentita l'esigenza di individuare una struttura unica cui affidare il coordinamento unitario dell'attivita' idraulica di tutto il complesso bacino del Po. Nel 1924 fu istituito il Circolo di Ispezione del Genio Civile per il Po.
A seguito della catastrofica alluvione del 1951 fu istituito il Magistrato per il Po, con legge 12 luglio 1956, n. 735, cui seguirono la legge n. 240/1958 e la legge n.1484/1962, che lo trasformarono da ufficio di coordinamento in organo di amministrazione attiva, con poteri in materia di programmazione, esecuzione e gestione delle opere di difesa dell'intero bacino.
Nel quadro normativo vigente, delineatosi a seguito dell'emanazione della legge sulla difesa del suolo n. 183/1989, il Magistrato per il Po si e' visto confermare la competenza alla realizzazione degli interventi di carattere idraulico sui tratti dei corsi d'acqua in cui insistono opere idrauliche classificate nella prima, nella seconda e nella terza categoria di cui al Testo Unico approvato con R.D. n. 523/1904.
Particolarmente impegnative, inoltre, soprattutto per l'ormai intensissima antropizzazione dell'intero bacino, sono le funzioni di polizia idraulica. A seguito della citata legge sulla difesa del suolo, tra l'altro, i compiti di polizia idraulica, pure a fronte di una cronica carenza di organico, sono da ritenersi estesi a tutti i tratti sui quali insistono opere di terza categoria.
Strettamente connesse alla gestione delle opere idrauliche e alla polizia idraulica, sono la direzione ed il coordinamento del servizio di piena, che si espleta lungo i tratti del Po e dei suoi affluenti interessati da opere idrauliche di prima e di seconda categoria; ossia i tratti posti in corrispondenza di confini nazionali e quelli le cui arginature continue sono poste a protezione degli abitati, delle opere pubbliche e degli insediamenti piu' importanti per la collettivita'.
Funzioni di competenza del Magistrato per il Po
In sintesi, le competenze del Magistrato per il Po sono relative alle opere idrauliche, come precisato nella legge istitutiva del 12 luglio 1956, n. 735, anche tenuto conto di quanto disposto dal d.P.R. n. 616/1977 e dalla legge n. 183/1989, e riguardano:
assunzione di tutti i compiti relativi alle opere idrauliche classificate in 2a categoria;
direzione del servizio di piena del Fiume Po e di tutti i tratti di corsi d'acqua che interessano il suo bacino imbrifero classificati in 1a categoria (ubicati in corrispondenza dei confini nazionali) ed in 2a categoria (dove esistono arginature poste a protezione dei centri abitati, delle opere pubbliche e degli insediamenti piu' importanti e significativi per la collettivita');
svolgimento del servizio di polizia idraulica e di pronto intervento sulle opere idrauliche classificate in 3a categoria, sulle quali non puo' essere svolto il servizio di piena di cui al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, in quanto esso sarebbe fisicamente impedito e, comunque, relativo alle opere idrauliche di 1a e 2a categoria.
La struttura del Magistrato per il Po
Le unita' operative in servizio presso il Magistrato per il Po, in data 31.12.1997, erano complessivamente 281, di cui 63 presso la sede di Parma e 218 presso gli uffici operativi periferici.
L'area tecnica del Magistrato per il Po e' articolata in un ufficio tecnico generale e in 11 uffici operativi per i diversi bacini idrografici che costituiscono il bacino per il Po.
In Piemonte - che con la Valle d'Aosta e parte della Liguria costituiscono il "Bacino Idrografico del Po Piemontese", compresi i suoi affluenti (in sinistra Po, fino alla foce del Sesia, in destra, fino alla foce dello Scrivia) - operano due uffici: l'ufficio operativo di Torino, per le province di Torino e parte della provincia di Cuneo, oltre che per la provincia di Aosta; l'ufficio operativo di Alessandria, per le province di Alessandria, Asti, Vercelli, Biella e parte della provincia di Cuneo, oltre che per le province di Genova e Savona. Inoltre, sul territorio delle province di Novara e del Verbano-Cusio-Ossola opera l'ufficio di Pavia.
Tali uffici operativi svolgono essenzialmente due funzioni: la redazione diretta o la revisione dei progetti e la direzione dei lavori; il controllo ed il monitoraggio dei corsi d'acqua per le tratte ricadenti nelle categorie e nel territorio di competenza, nonche' l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia idraulica, di pronto intervento e di piena.
La dotazione organica prevista dal d.p.c.m. del 19 aprile 1996 per l'Istituto e' complessivamente pari a 598 unita', mentre il personale in servizio al 31.12.1997 assomma a sole 282 unita'; quindi, la carenza complessiva e' pari al 52,8%. In particolare, si deve segnalare la grave carenza del personale tecnico idraulico, rammentando che la presenza attuale copre l'organico previsto per gli ufficiali idraulici solo per il 52,9% e per i sorveglianti idraulici solo per il 30,3%. Si tenga presente che si tratta di personale indispensabile per garantire un efficace servizio di polizia idraulica e soprattutto un efficace svolgimento del servizio di piena.
Nell'ambito di tale carenza complessiva, si segnala in termini preoccupanti la gravissima carenza di organico dei due uffici operativi presenti in Piemonte: 22 unita' in servizio al 31.12.1997, pari al 7,8% della dotazione in atto alla stessa data (282 addetti), impiegate su un bacino che rappresenta oltre un terzo dell'intero bacino del Po.
Nei prospetti che seguono sono indicate le opere idrauliche di 2a categoria, gia' classificate, presenti in Piemonte e i corsi d'acqua di 3a categoria, che insieme costituiscono il reticolo idrografico di competenza del Magistrato per il Po.

Opere idrauliche di 2a categoria
Provincia di Torino Po, Banna, Chisola arginature Km. 28.800
Provincia di Alessandria Po arginature Km. 39,500
Provincia di Alessandria Po, Tanaro arginature Km. 12,500
Totale delle arginature di 2a categoria gia' classificate in Piemonte Km. 80,800
Corsi d'acqua e opere idrauliche di 3a categoria
Alto Po fino a valle della confluenza della Dora Baltea
(sviluppo totale del reticolo 655 km.)

corso d'acqua lunghezza (km.)
Alto Po 120 Grana-Mellea 40
Maira 47
Varaita 50
Richiardo 5
Banna 5
Leona 2,5
Pellice 50
Chisone 34
Lemina 4
Chisola 26
Sangone 5
Dora Riparia 54
Moletta 5
Stura Di Lanzo 32,5
Ceronda 10
Malone 31
Orco 40
Dora Baltea 70
Chiusella 14
Po dalla confluenza della Dora Baltea alla confluenza del Sesia ed affluenti del novarese
(sviluppo totale del reticolo 437 km.)
corso d'acqua lunghezza (km.)
Po 52,5
Stura Del Monferrato 26
Roggia Stura 16
Sesia 138
Sessera 12,5
Cervo 21
Elvo 16
Toce 47
Ticino 34
Agogna 51
Terdoppio 23
Tanaro ed affluenti fino alla confluenza con la Bormida
(sviluppo totale del reticolo 516 km.)
corso d'acqua lunghezza (km.)
Tanaro 210,5
Cevetta 4
Rea 8
Stura Di Demonte 68
Gesso 23
Vermenagna 9
Borbore 25
Triversa 23
Versa 32,5
Chiesetta 8
Salario della Molina 4
Tiglione 24
Belbo 65
Nizza 8
Trionzo 4
Basso Tanaro, Bormida ed affluenti, affluenti del Basso Po
(sviluppo totale del reticolo 340 Km.)
corso d'acqua lunghezza (km.)
Basso Tanaro 7
Bormida di Millesimo e Bormida 133
Verzenasco 2,5
Medrio 3
Orba 41
Lemme 11
Rotaldo 21
Gattola 2,5
Grana 34
Granetta 5
Scrivia 35
Grue 16
Curone 18
Ossona 3

Totale reticolo idrografico di 3a categoria in Piemonte Km. 1948.
Il reticolo idrografico di 2a e 3a categoria in Piemonte, ora di competenza del Magistrato per il Po, assomma a circa 2030 km. Tenuto conto che, da una stima preliminare, lo sviluppo del reticolo idrografico classificato nel resto del bacino assomma a circa 3150 km, in Piemonte lo sviluppo del reticolo idrografico classificato e' pari a circa il 40 % dell'intero bacino; inoltre, tenuto conto che i tratti classificati nella 3a categoria nella restante parte del bacino assommano a circa 1300 km, in Piemonte detto reticolo rappresenta circa il 60% di quello di pari categoria dell'intero bacino idrografico.
Si deve tenere presente, altresi', che, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, nel PS45 e' stata prevista la realizzazione di circa 150 km. di argini, dei quali una buona parte e' in corso di costruzione, che si aggiungono ai circa 81 km. di argini gia' classificati di 2a categoria.
Le nuove competenze della Regione in materia di difesa del suolo, le attribuzioni agli Enti locali e territoriali.
Le nuove competenze della Regione in materia di difesa del suolo ai sensi del titolo III, capo IV, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
La gestione del demanio
Di assoluto rilievo e' l'affidamento alle Regioni e agli Enti locali della gestione del demanio idrico (art. 86), che comprende la determinazione e l'introito dei relativi canoni di concessione.
La competenza alla gestione del demanio idrico e' correlata a quelle previste all'art. 29, concessione di grandi derivazioni per uso idroelettrico, all'art. 89, lett. i), concessioni di derivazioni di acqua pubblica, lettere d), e) ed f), utilizzi di beni demaniali di pertinenza fluviale.
La gestione del demanio fluviale riguarda un consistente e significativo numero di concessioni in atto, i cui canoni danno luogo ad una entrata che puo' costituire un "cespite" sul quale la Regione ha la possibilita' di accendere mutui, determinando un "autofinanziamento" per il settore delle risorse idriche e della difesa del suolo. Si tratta, quindi, di una disposizione assolutamente innovativa, che puo' produrre effetti significativi sulla capacita' e sui tempi di intervento in questi settori.
La tutela e la gestione dei reticolo idrografico
Sono trasferite alle Regioni e agli Enti locali tutte le funzioni inerenti la tutela e la gestione dei corsi d'acqua, a norma dell'art. 89 del citato decreto legislativo:
la progettazione, realizzazione e gestione di tutte le opere idrauliche;
le dighe, escluse quelle di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito con modificazioni dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (sono di competenza regionale gli sbarramenti con altezza di ritenuta non superiore a 15 m., con invaso non superiore a un milione di metri cubi, ad eccezione di quelli al servizio di grandi derivazioni);
ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n. 523/1904 e al R.D. n. 2669/1937, compresi limiti e divieti all'esecuzione di qualsiasi intervento, anche al di fuori dell'area demaniale idrica, che possa influire, anche indirettamente, sul regime dei corsi d'acqua;
alle diverse concessioni d'uso del demanio idrico: estrazione di materiali; spiagge, superfici e pertinenze lacuali e fluviali; pertinenze idrauliche;
alla polizia delle acque, anche con riguardo all'applicazione del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933;
alla gestione del demanio idrico, comprese tutte la funzioni relative alle derivazioni di acqua pubblica, alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee, alla tutela del sistema idrico sotterraneo, nonche' alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi;
alla nomina di regolatori per il riparto delle disponibilita' idriche dei corsi d'acqua, ai sensi dell'art.43, comma 3, del T.U. approvato con R.D. n. 1775/1933.
Riordino delle competenze
Con il conferimento alle Regioni ed agli Enti locali delle competenze sopra richiamate, si apre la possibilita' di portare a compimento l'attuazione della legge n. 183/1989, raccordando opportunamente le funzioni di pianificazione con quelle di programmazione, di gestione e di intervento, tutte finalizzate alla tutela dei corsi d'acqua e alla difesa del suolo.
La pianificazione per la difesa del suolo
Per quanto riguarda la pianificazione, la Regione Piemonte gia' svolge un ruolo essenziale nell'ambito dell'Autorita' di Bacino del fiume Po, anche ai fini del raccordo con il sistema delle autonomie locali.
L'attivita' dell'Autorita' di Bacino si e' sviluppata negli ultimi anni e si e' concretizzata in piani stralcio per le emergenze e per i settori prioritari.
A seguito degli eventi alluvionali del novembre 1994, e' stato approvato il PS45 (deliberazione del Comitato Istituzionale 10 maggio 1995, n.10), recante sia la programmazione degli interventi di ripristino idraulico e di eliminazione delle situazioni di dissesto idrogeologico, sia le fasce fluviali di salvaguardia.
Successivamente e' stato definitivamente adottato il "Piano stralcio delle Fasce Fluviali" - P.S.F.F. (deliberazione del Comitato Istituzionale 11 dicembre 1997, n. 26), che interessa 306 Comuni del Piemonte, con il quale sono state delimitate le fasce di esondazione dei principali corsi d'acqua (Po, Varaita, Maira, Tanaro, Stura di Demonte, Belbo, Bormida, Orba, Pellice, Chisone, Dora Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia, Cervo, Elvo), ed e' stata definita una normativa inerente le attivita' antropiche situate all'interno delle fasce o che comunque interferiscono con le stesse.
E' stato approvato, altresi', lo Schema Previsionale e Programmatico relativo al bacino del fiume Toce, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 102/1990 (D.P.C.M. 7 dicembre 1995, modificato con D.P.C.M. 27 marzo 1998), con il quale sono state individuate le aree a rischio idrogeologico e le modalita' per effettuare i conseguenti approfondimenti in sede di pianificazione urbanistica comunale.
E' prevista, infine, entro il prossimo mese di ottobre, l'adozione del "Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiume Po" - P.A.I. , che interessa tutti i Comuni del Piemonte, nel quale sono individuate le situazioni di pericolosita' e di rischio idrogeologico in ciascun Comune del bacino del Po, con lo scopo di avviare una fase di verifica e di approfondimento degli strumenti urbanistici comunali, per l'individuazione delle aree a rischio idrogeologico. Il P.A.I. individua, altresi', le fasce di deflusso delle piene e di esondazione di alcuni corsi d'acqua (in Piemonte, Scrivia, Agogna, Terdoppio, Ticino, Toce), con la conseguente applicazione alle stesse delle norme del suddetto P.S.F.F. .
La Regione Piemonte ha concorso alla formazione dei suddetti Piani ed intende proseguire sulla strada della cooperazione istituzionale fra Autorita' di Bacino, Regioni ed Enti locali per l'esercizio delle funzioni di pianificazione e di programmazione in materia di difesa del suolo.
Il disegno di legge regionale in corso di consultazione tende a valorizzare il ruolo delle Province, delle Comunita' Montane e dei Comuni, che dovranno concorrere con la Regione ai fini dell'esercizio di dette funzioni.
Si vuole promuovere l'individuazione delle aree a rischio idraulico ed idrogeologico da parte degli stessi Enti locali, in particolare delle Province, con i piani territoriali, ovvero sulla base di specifici studi che la Regione Piemonte potra' sottoporre all'approvazione degli organi tecnici ed istituzionali dell'Autorita' di Bacino, in modo da integrare il suddetto "Piano stralcio per la difesa idrogeologica e della rete idrografica del bacino del fiume Po", sino a disciplinare in modo adeguato anche i corsi d'acqua non ancora interessati dai piani stralcio adottati e tutte le aree comunque soggette a rischio idrogeologico.
Le azioni e gli interventi rilevanti a livello del bacino idrografico del fiume Po
Il riferimento alla dimensione del bacino idrografico, che e' obbligato, come si e' visto, per le funzioni di pianificazione e di programmazione, e' necessario anche per le azioni e gli interventi che hanno una dinamica di bacino o che comunque risultano rilevanti a quella scala.
Le funzioni che possono richiedere una gestione unitaria a scala di bacino idrografico - quindi, con riferimento almeno all'asta di Po ed agli affluenti interregionali - sono essenzialmente le seguenti:
servizio di piena (coordinamento e collegamento tra la previsione di piena e le azioni operative di gestione dell'evento critico e tra le funzioni operative svolte su diversi ambiti territoriali);
polizia idraulica;
progettazione, realizzazione, manutenzione e gestione delle opere.
La gestione a livello di bacino idrografico delle predette funzioni richiede necessariamente, a seguito del previsto "riordino" del Magistrato per il Po, ex art. 92 del decreto legislativo n. 112/1998, la costituzione di una struttura interregionale, di tipo consortile, alla quale le Regioni del bacino dovrebbero conferire l'esercizio di dette funzioni, assegnando alla stessa le necessarie risorse organiche e finanziarie.
Le azioni e gli interventi rilevanti a livello regionale
Oltre alle attivita' di pianificazione e di programmazione, si ritiene che richiedano l'unitario esercizio a livello regionale le seguenti funzioni tecniche ed amministrative:
a) l'individuazione e la classificazione dei corsi d'acqua superficiali e dei laghi naturali e l'aggiornamento dei relativi elenchi;
la determinazione dei canoni di concessione e l'introito dei relativi proventi; la destinazione degli stessi, sentiti gli enti locali interessati;
b) le funzioni di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 relative ai corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali di interesse regionale, da individuare con deliberazione del Consiglio regionale.
Sono di interesse regionale i corsi d'acqua e gli invasi essenziali ai fini della formazione delle piene e della tutela degli abitati, delle infrastrutture e della pubblica incolumita'. Su tale reticolo idrografico, strategico ai fini della tutela della sicurezza e della pubblica incolumita', le funzioni tecniche ed amministrative devono necessariamente essere gestite in modo unitario; quindi, dalla Regione.
Di contro, sul reticolo idrografico "minore", si ritiene che le relative competenze tecniche ed amministrative possano essere conferite agli enti locali (cfr.infra).
Funzioni di interesse delle province, delle comunita' montane e dei comuni.
Le province concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo a mezzo degli strumenti di pianificazione territoriale provinciale, in conformita' all'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, fatti salvi i piani di bacino approvati ai sensi della legge 19 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni.
I comuni e le comunita' montane concorrono alla pianificazione e alla programmazione in materia di tutela del reticolo idrografico e di difesa del suolo a mezzo degli strumenti di pianificazione urbanistica, in conformita' ai piani di bacino e agli strumenti di pianificazione territoriale.
Inoltre alle comunita' montane e ai comuni non montani possono essere conferite le seguenti funzioni relative a tutti i corsi d'acqua superficiali e ai laghi naturali, esclusi quelli di interesse regionale di cui al precedente paragrafo:
a) il rilascio di concessioni di estrazione di materiali e di spiagge e aree fluviali e lacuali e di pertinenze idrauliche;
b) la progettazione, la realizzazione e la gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura;
c) gli interventi di manutenzione;
d) i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e al regio decreto 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua;
e) la vigilanza idraulica, al fine di assicurare l'osservanza delle norme vigenti, anche in concorso con l'autorita' idraulica competente sui corsi d'acqua superficiali di interesse regionale.

CAPO XI. PREVENZIONE E PREVISIONE DEI RISCHI NATURALI
Al fine di assicurare la prevenzione e la previsione dei rischi naturali il ddl regionale conferisce agli enti locali le funzioni amministrative che non richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e che non siano incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali medesimi.
Le riserve in capo alla regione, individuate seguendo i criteri stabiliti dalla legge 15 marzo 1997 n. 59 e dal d lgs. 31 marzo 1998 n. 112, sono dirette a garantire un adeguato livello qualitativo nell'ambito della prevenzione e previsione del rischio attesa l'eterogeneita' nonche' l'estensione territoriale dei fenomeni naturali interessanti l'attivita' in questione.
I successivi articoli 60 e 61 attribuiscono agli Enti locali, Provincia e Comune, con un criterio che possiamo definire "residuale", le funzioni amministrative provvedimentali-autorizzative e l'attuazione degli indirizzi fissati dalla Regione che si riferiscono al territorio di loro pertinenza con esclusione delle funzioni riservate alla Regione.
Dall'elencazione delle funzioni riservate alla Regione contenuta nell'articolo 59 del disegno di legge si puo' ricavare, per fini esplicativi e quindi per meglio comprendere la ratio che sottende l'attribuzione delle funzioni agli Enti locali, la seguente catalogazione.
Funzioni di indirizzo, coordinamento, programmazione (punti a, h, d dell'art. 59).
In particolare, dette funzioni sono dirette a garantire, anche attraverso l'attivita' di consulenza e assistenza agli Enti locali territoriali, un efficiente coordinamento degli interventi tesi a prevenire il rischi naturali. Nel valutare la ratio che ha ispirato tale riserva occorre avere riguardo alla necessita' di riferire detta funzione all'intero territorio regionale. L'attuazione degli indirizzi e' demandata agli enti locali.
Funzioni consultive e di verifica (punti b, e, c dell'art. 59)
Sono dirette alla verifica e alla valutazione degli strumenti di pianificazione territoriale attraverso l'espressione di pareri sugli studi geologico-tecnici che accompagnano gli strumenti urbanistici.
Funzioni organizzatorie preliminari e strumentali alle precedenti (punto c dell'art. 59).
E' esplicata attraverso l'organizzazione delle reti di rilevamento atte a garantire il funzionamento del sistema di allertamento nonche' l'acquisizione dei dati la cui elaborazione e' propedeutica all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di prevenzione e previsione. La funzione de qua e' altresi' garantita attraverso la collaborazione, la concertazione e il concorso con le autorita' nazionali e sovraregionali.
Funzioni provvedimentale-autorizzativa (punto g)
Rilascio di autorizzazioni in materia di vincolo idrogeologico; la generalita' delle funzioni predette e' attribuita agli Enti locali cosi' come stabilito negli articoli 58 e 59. La funzione provvedimentale della regione e' limitata al rilascio di autorizzazioni nei casi stabiliti dall'art. 59 punto "g", e specificatamente dove la funzione richiede l'unitario esercizio a livello regionale.
Mantenendo l'impostazione sopra descritta esiste la necessita' di un coordinamento con il d.d.l. n. 372 (Riordini dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di economia montana e foreste) in merito alla problematica del vincolo idrogeologico.
Esiste una espressa richiesta da parte dell' UNCEM di conferire la materia concernente il vincolo idrogeologico alle Comunita' montane.

CAPO XII. LAVORI E OPERE PUBBLICHE
Il principio-guida posto alla base delle scelte operate per la ripartizione delle competenze fra Regione ed Enti locali in materia di opere e lavori pubblici, consiste nell'impostazione di un rapporto di reciproca collaborazione, che potra' essere piu' puntualmente definito solo con il trascorrere del tempo e l'evolversi delle vicende legislative ed attuative legate al processo di decentramento.
Si vuole comunque sottolineare che, in sintonia con i principi emergenti dalla legge n. 59/1997, si e' tentato di dare la misura del superamento di una concezione "gerarchica" dei rapporti fra Regione, province, comunita' montane e comuni, a vantaggio dell'esplicazione di un'attivita' concertata che vede il coinvolgimento di ciascun ente ai vari livelli di realizzazione, come e' giusto che sia in un ordinamento che vuole via via piu' autonomi e quindi maggiormente responsabilizzati gli enti che lo compongono.
Nel settore delle opere e lavori pubblici, la Regione si configura come struttura che, oltre all'attivita' normativa, adempie prioritariamente a funzioni di indirizzo, programmazione, finanziamento, controllo e promozione, e che si pone quale riferimento tecnico, giuridico e amministrativo in materia di opere e lavori pubblici. In quest'ottica, pertanto, vanno lette le disposizioni dell'articolo 61: le funzioni ivi elencate richiedono l'unitario esercizio a livello regionale proprio in quanto strumenti diretti a consentire un'efficace realizzazione degli obiettivi sopra descritti.
Art. 62, 1. comma, lettera a).
Elementi qualificanti dell'azione riservata alla Regione sono l'osservatorio dei lavori e delle opere pubbliche, i preziari e la banca-dati, diretti a fornire le conoscenze indispensabili per un'efficace attivita' di programmazione e verifica. E' di tutta evidenza che la Regione e' il soggetto istituzionalmente deputato a gestire questo strumento di conoscenza, in quanto si pone quale centro ideale per il raccordo con tutte le realta' economiche e territoriali che agiscono nell'ambito delle opere pubbliche e puo' garantire la realizzaione di un prodotto unico di riferimento.
Art. 62, 1. comma, lettere b), c), d), g).
Le attivita' di contenuto tecnico-amministrativo, quali espressione di pareri, progettazioni, direzione lavori o altre, vengono mantenute in capo alla Regione per quanto riguarda le opere di propria competenza e per quelle ritenute di particolare interesse regionale. Nel caso di opere di competenza delle province, delle comunita' montane e dei comuni le stesse attivita' possono essere svolte dalla Regione in quanto gli enti interessati ne facciano richiesta. In questo senso la Regione mette a disposizione il proprio bagaglio tecnico nei confronti di quei soggetti che ritengano di doversene valere. Tutti gli aspetti collegati a queste funzioni verranno puntualmente disciplinati in occasione della riscrittura dell'attuale l.r. 18/84 in materia di opere pubbliche e appalti.
Art. 62, lett. e), f).
Si e' ritenuto indispensabile mantenere alla Regione le funzioni di accertamento dei danni conseguenti a calamita' naturali al fine di garantire, in un territorio purtroppo frequentemente interessato da fenomeni alluvionali, la necessaria omogeneita' di valutazione, ed equita' nella fase di distribuzione delle risorse, svolgendo allo stesso tempo un ruolo di interlocutore intermedio fra gli organi statali e gli enti locali interessati.
Art. 62, 1. comma, lettera h)
Per quanto riguarda le autorizzazioni alla costruzione di impianti per il trasporto e la distribuzione di energia elettrica, l'esigenza di unitario esercizio a livello regionale si spiega con la necessita' di coordinare efficacemente gli interventi programmati dagli enti gestori, al fine di consentire una infrastrutturazione del territorio sostenibile rispetto ad un complessivo disegno di tutela ambientale.
Art. 62, 3. comma, art. 62, lett. b), art. 63, lett. e) e art. 64, lett. b).
Il processo di delega vuole anche essere l'occasione per attuare gli snellimenti procedurali previsti dalla recente legislazione nazionale: in questo senso vanno lette le disposizioni di cui all'articolo 61, 3.comma, in base alle quali si prevede una Conferenza di servizi per l'approvazione dei progetti con un unico provvedimento, esaustivo di tutte le autorizzazioni, i pareri, i nullaosta e quant'altro richiesto ai fini della realizzazione di opere pubbliche di competenza o di interesse regionale. Alla stessa logica rispondono le disposizioni che riguardano le funzioni relative alle espropriazioni: esse vengono attribuite ai singoli enti che realizzano le opere, proprio per consentire che un intero procedimento venga realizzato da un attore unico.
Art. 63 e art. 64
Nella predisposizione delle norme che conferiscono funzioni agli enti locali, si e' attuata l'attribuzione di competenze in base a quelle che gli articoli 9 e 14 della legge n. 142/1990 individuano quali funzioni amministrative di interesse, rispettivamente, dei comuni e delle province, i quali le eserciteranno in quanto funzioni "proprie" e non semplicemente delegate, riconoscendosi, in questo modo, la loro autonomia rispetto all'ente Regione, pur se in un quadro di linee programmatiche e di indirizzo, di coordinamento e di verifiche individuate dalla Regione stessa.
Art. 65 Si attribuiscono, infine, secondo quanto l'art. 29 della citata legge 142/1990 consente di fare, funzioni amministrative direttamente in capo alle comunita' montane per quanto riguarda la realizzazione di opere di loro competenza.

CAPO XIII. PROTEZIONE CIVILE
La materia della protezione civile nel quadro del riassetto generale delle competenze, assume una collocazione particolare per il prioritario interesse pubblico che intende tutelare.
A fronte di tale specificita', fermo restando il rispetto dei criteri gia' esistenti nell'ordinamento per l'attuazione delle competenze, l'articolato tende ad evidenziare l'importanza della prevenzione come attivita' di conoscenza del territorio, dei suoi parametri fisici ed antropici finalizzata non solo alla mappatura dei rischi ma alla attuazione di interventi di protezione civile per la riduzione dei rischi.
Si e' trattato in sostanza di trasferire, anche sul piano normativo, lo spirito che recentemente ha consentito alla Regione e agli Enti locali, di fronteggiare congiuntamente eventi calamitosi difficili con risultati largamente soddisfacenti.
Infatti lo spostamento dell'asse delle competenze dallo Stato alla Regione e agli Enti locali si e' avviato sulla base di iniziative e forme di collaborazione consolidate fra tutte le componenti del sistema di protezione civile con l'obiettivo di ottimizzare la qualita' dell'azione pubblica.
In particolare nell'articolo titolato alla Regione, sono state descritte le funzioni di indirizzo, programmazione e controllo in materia di protezione civile e le modalita' con le quali le stesse devono essere esercitate.
Particolare attenzione e' stata prestata alla predisposizione del programma regionale di prevenzione e previsione dei rischi, alla promozione delle attivita' informative e formative della comunita' regionale e alla valorizzazione del volontariato.
Negli articoli successivi, che riguardano le Province ed i Comuni, sono state descritte le attivita' di protezione civile connesse con l'attuazione degli interventi urgenti da pianificare anche attraverso la predisposizione dei piani provinciali di emergenza e dei piani comunali di protezione civile.

TITOLO IV. TERRITORIO, URBANISTICA, EDILIZIA, PARCHI, TRASPORTI E VIABILITA'
CAPO II. TERRITORIO, URBANISTICA E TUTELA DEI BENI AMBIENTALI
Nell'introdurre il portato dell'articolo 72, si evidenzia come, nell'imminenza della legge di riforma della legge regionale 56/77, disciplinate la materia de quo, si sia ritenuto opportuno, anche in recepimento delle istanze formulate in sede di concertazione con i rappresentanti degli enti locali, di introdurne quanto meno i principi ai quali la legge di riforma dovra' conformarsi.
In primo luogo si prevede di dare attuazione alla legge 142/90 i cui articoli 14 e 15 prevedevano la costituzione di un centro di competenza di livello provinciale - con l'attribuzione alle stesse Province di importanti competenze pianificatorie - ed in particolare modo, la previsione dell'adozione dei piani di coordinamento provinciale da adottarsi dalle stesse Province previa verifica di compatibilita' degli stessi piani con il piano territoriale regionale e con i criteri e parametri da predisporsi dalla stessa legge regionale di riforma.
Tali piani dovranno poi, in recepimento dell'articolo 57 del D.lgs. 112/98, avere altresi' valenza di piani di tutela nei settori della protezione dell'ambiente, della tutela dell'ambiente, del suolo, delle acque e della difesa del suolo e della tutela delle bellezze naturali.
Si e' poi introdotto il principio in base al quale, ogni funzione amministrativa che non necessiti di unitario esercizio a livello regionale, dovra' venire trasferita, in primo luogo, ai Comuni e, ove di rilevanza provinciale, alle Province.
In tema di tutela dei beni ambientali, preliminarmente, occorre premettere che il legislatore statale ha, per il momento, ritenuto di mantenere fermo l'attuale impianto legislativo (in forza del quale, la materia - a norma dell'art. 82 D.P.R. 616/77, come novellato dalla legge 431/85 - rimane di competenza dello Stato il quale la esercita anche attraverso l'istituto della delega alle regioni), senza quindi introdurre nel portato del D.lgs. 112/98 alcuna innovazione comportante conseguenti oneri di adeguamento della vigente normativa regionale.
Le esigenze di riordino delle funzioni amministrative connesse alla tutela dei beni ambientali poggiano, quindi, non tanto su uno specifico obbligo imposto dal legislatore statale a quello regionale, ma quanto sulla necessita' di provvedere ad una piu' razionale ripartizione delle funzioni in materia tra i vari livelli territoriali con l'attribuzione alle province di importanti funzioni di amministrazione attiva e di controllo nonche', di armonizzazione delle competenze nella materia de qua in coerenza con il disegno di legge. di recepimento del D.lgs. 112/98.
Si legge, infatti, all'art.149 comma VI. del D.lgs 112/98 che: "restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali (omissis)".
Cio' premesso, e' opportuno enucleare i criteri ispiratori dell'odierno progetto normativo, ferme le funzioni gia' ad oggi subdelegate con l.r. 20/89 e s.m.i. (vedi le funzioni di cui all'articolo 13 della stessa nonche', le funzioni di vigilanza paesaggistica che gia' competono ai Comuni).
Tali criteri sono da rinvenirsi:
a) nella promozione dell'attivita' volta alla predisposizione dei piani paesistici di cui all'articolo 13 lettera h) della L.R. 20/89 (contenuti nel Piano territoriale regionale e qualificati quali strumenti programmatori locali di tutela del paesaggio);
b) nella subdelega ai Comuni delle funzioni preposte al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della legge 1497/39 in tema di vincoli paesaggistici ex legge 431/85;
c) nella previsione che tale generalizzata subdelega di funzioni ai Comuni venga subordinata alla effettiva predisposizione ed adozione dei piani paesistici e che il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dai Comuni venga esercitato dalle Province in luogo della Regione;
d) nella previsione che fino al momento dell'adozione dei piani paesistici le funzioni di cui all'articolo 7 legge 1497/39 in tema di vincoli istituiti con legge 431/85 vengano esercitate in subdelega dalle Province;
e) nella previsione che il controllo sulle autorizzazioni rilasciate dalle autorita' comunali e provinciali venga effettuato dalla Regione con l'esame delle relazioni periodiche inviate da Province e Comuni a quest'ultima (la regione esercitera' nelle materie cosi' subdelegate non piu' un controllo sugli atti, ma bensi' un semplice controllo sulle attivita').
Residuano poi alla Regione la facolta' di istituire nuovi vincoli ai sensi e per gli effetti della legge 1497/39 nonche', l'esercizio di quelle funzioni nelle aree gia' vincolate in forza di tale legge, fra le quali quelle di cui all'articolo 2 del D.M. 21 settembre 1984 (cosiddetti "Galassini", per le quali, parallelamente al presente articolato, e' in corso di approvazione da parte del consiglio regionale la specifica normativa).
Le ragioni di tale riserva di competenza sono da ricondurre alla valutazione di particolare rilevanza paesaggistica delle aree de quo, effettuata illo tempore all'atto della istituzione dei relativi vincoli, in considerazione del particolare pregio delle stesse, ragioni che permangono e che hanno consigliato di mantenerne, in questa prima fase di decentramento di funzioni, la gestione in capo all'ente regionale.

CAPO III. EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
La L. 142/90 prevede che alle Province ed ai Comuni spettino l'esercizio di funzioni amministrative, di carattere locale, in determinati settori, espressamente individuati.
Nonostante la legge sopracitata non comprenda l'edilizia residenziale pubblica, con il d.d.l. regionale di attuazione del d.lgs. 112/98 si e' inteso attribuire agli enti locali alcuni importanti ruoli e funzioni. Cosi', in particolare, il 1. comma dell'art. 25, anche in conformita' alla L. 142, attribuisce un ruolo programmatorio alla Provincia mediante la predisposizione e gestione di un sistema informativo, in collaborazione con i Comuni.
Inoltre, nel 2. comma dello stesso articolo, vengono attribuiti alle Province alcuni compiti inerenti a funzioni di carattere gestionale per l'esercizio delle quali la Regione dovra' stabilire criteri e modalita'. Uno di questi compiti consiste nella formazione e gestione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, compito strettamente connesso con l'utilizzo del sistema informativo la cui predisposizione, come si e' visto sopra, e' in capo alla Provincia. Altro importante compito e' quello relativo alla vigilanza sulla gestione amministrativo-contabile delle cooperative edilizie, attualmente non normata dalla Regione, compito che, in virtu' della natura giuridica di tali enti che non consente alla Regione uno stretto controllo sui loro singoli atti e della loro operativita' locale, ben si attaglia all'attivita' dell'ente locale deputato a svolgerla, ovviamente competendo alla Regione disciplinare legislativamente l'esercizio di tale attivita'.
L'articolo 26, poi, prevede quali funzioni vengono trasferite o delegate ai Comuni e, tra le funzioni oggetto di trasferimento si evidenzia, oltre alla rilevazione dei fabbisogni di edilizia pubblica - di evidente interesse locale - a cui procedere in stretta collaborazione con l'ente provinciale, l'individuazione delle tipologie di intervento e degli operatori privati incaricati della realizzazione degli interventi, funzioni queste di carattere gestionale ed operativo cosi' come quelle oggetto di delega e previste al comma 2 del medesimo articolo.

CAPO IV. PARCHI E RISERVE NATURALI
I principi e la disposizione del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, riguardante il riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi esercitati dalle Regioni e dagli Enti locali in particolare nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali (articoli 76, 77, 78), conferiscono allo Stato l'individuazione, l'istituzione e la disciplina dei Parchi e delle Riserve nazionali, con le possibilita' di affidare la gestione di queste ultime alle Regioni ed agli Enti locali qualora non siano collocati nei Parchi nazionali.
In ogni caso hanno rilievo nazionale tutti i compiti e le funzioni in materia di Parchi naturali e di Riserve statali gia' attribuiti allo Stato con Legge 6 dicembre 1991, n. 394.
Per esclusione sono conferite alle Regioni ed agli Enti locali tutte le altre funzioni amministrative in materia di Aree naturali protette di interesse regionale e locale. Tali funzioni possono essere sintetizzate in: programmazione, classificazione, individuazione, istituzione, pianificazione, disciplina, organizzazione, controllo, vigilanza e gestione.
L'importanza di garantire unitarieta' ed il necessario coordinamento alla politica delle Aree protette, gia' contenuta nei disposti dell'articolo 83 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e ripresa nel comma 1 dell'articolo 1 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, impone, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il riconoscimento dell'unitario esercizio a livello regionale delle funzioni amministrative ad essa connesse nell'ambito di un ordinamento regionale che, pur essendo gia' orientato alla piu' ampia partecipazione degli Enti locali con gli adeguamenti alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394 effettuati con legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, e' qui modificato per renderlo piu' aderente ai principi espressi dal comma 3 dell'articolo 4 della Legge 15 marzo 1997, n. 59. Solo il riconoscimento dell'interesse regionale e quindi della necessita' di unitarieta' dell'esercizio di tale politica, attraverso la costituzione di un Sistema Regionale delle Aree protette, puo' infatti garantire, con la partecipazione, la cooperazione e l'intesa delle comunita' locali (art. 81, D.P.R. 616/77; art. 27, Legge 142/90; art. 22, comma 1, Legge 394/91), coordinamento, omogeneita', coerenza, efficacia, forza e riconoscibilita' a tale politica.
La Regione Piemonte con legge regionale 21 luglio 1992, n. 36, con cui e' stata adeguata la legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, "Nuove norme in materia di aree protette" alla Legge 8 giugno 1990, n. 142 e alla Legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha definito le modalita' di partecipazione, attraverso Conferenze, delle Province, della Citta' Metropolitana, delle Comunita' Montane e dei Comuni al processo di formazione del Piano regionale delle Aree protette che costituisce allegato e parte integrante del Piano Territoriale Regionale; ha previsto la costituzione della Comunita' del Parco; ha previsto la partecipazione di rappresentanti delle Province, accanto a quelli dei Comuni, delle Comunita' Montane, della Regione e delle Organizzazioni professionali, nei Consigli Direttivi degli Enti di gestione.
Con tale Legge regionale e' stato inoltre stabilito che, di norma, la gestione delle Aree protette sia affidata agli Enti strumentali di diritto pubblico.
Tali disposizioni generali hanno trovato applicazione immediata con la stessa legge regionale 36/92 che ha integrato i Consigli Direttivi degli Enti di gestione, ha previsto la Conferenza degli Enti territorialmente interessati per la predisposizione del Piano d'Area di cui all'art. 23 della Legge regionale 12/90; con leggi regionale specifiche e' stata poi modificata la rappresentanza dei Comuni in alcuni Consigli Direttivi in quanto troppo numerosi incaricando la "Conferenza dei Sindaci" a nominare un numero limitato di loro rappresentanti.
Ferma restando la necessita' di una complessiva revisione del patrimonio legislativo, predisposto fina dal 1975 dalla Regione Piemonte, sulla materia Aree protette, in termini di semplificazione, omogeneizzazione, razionalizzazione, adeguamento alle nuove disposizioni ed alle nuove e mutate esigenze gestionali, e' chiaro come il riordino in tale materia, al fine di ottemperare ai principi ed alle disposizioni degli articoli 77, 78 e 79 del Decreto Legislativo 112/98 ed ai principi espressi dall'art. 2 del presente d.d.l. regionale che disciplina il "Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali", possa gia' ora trovare spazio e motivazione nelle disposizioni attualmente vigenti.
I contenuti del provvedimento regionale di riordino nella materia dei Parchi e delle Riserve naturali, di seguito specificati sanciscono pertanto, in tale linea, il ruolo della Regione nella programmazione e nella pianificazione, esercitato con la partecipazione degli Enti locali, nella istituzione delle Aree protette, nell'indirizzo, nel controllo delle attivita', nel supporto alle attivita' gestionali, nella vigilanza con previsione dell'esercizio di commissariamento in caso di gravi inadempienze da parte dei soggetti gestori. Con cio' si intende sottolineare e ribadire l'interesse generale e l'unitarieta' della politica volta alla costituzione ed alla gestione del Sistema Regionale delle Aree protette che, nell'ambito delle iniziative internazionali e comunitarie tendenti alla tutela della biodiversita', alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica (Conferenza di Rio de Janeiro del 1992, Direttiva CEE 92/43 – HABITAT) e nel quadro delle disposizioni nazionali in materia di Aree protette (Legge 6 dicembre 1991, n. 394), si attua attraverso l'individuazione, lo studio, l'istituzione e la gestione di aree di particolare interesse.
Alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni sono delegate le funzioni amministrative in materia di Aree protette di rilievo provinciale o locale al fine del raggiungimento dei compiti istituzionali definiti dai provvedimenti istitutivi e degli obiettivi specificati dagli strumenti di pianificazione e dai programmi di attivita'; tale ruolo si attua, come gia' detto, nella partecipazione alla definizione del Piano regionale delle Aree protette ed in attivita' di carattere organizzativo, di controllo e di vigilanza degli Enti locali in merito alla gestione delle Aree protette di rilievo provinciale e locale, nella predisposizione dei relativi programmi e piani di gestione, nonche' nella gestione da parte delle Province dei procedimenti amministrativi attualmente di competenza regionale e relativi a tutte le Aree protette inserite nei rispettivi territori.
Rispetto a quanto stabilito dalla legislazione regionale in vigore e' previsto inoltre che la gestione delle Aree protette, sulla base dei principi di sussidiarieta' e di cooperazione sui cui si informa il presente d.d.l., possa essere affidata alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni che possono avvalersi delle forme di cui all'articolo n. 22, comma 3, lettere b) e c) della Legge 142/90. La stessa Amministrazione regionale, per la gestione delle Aree protette riconosciute di rilievo regionale, si prevede che possa avvalersi di tali istituti per ragioni di efficienza ed economicita'. La gestione delle Aree protette di rilievo provinciale e' previsto anche che possa effettuarsi attraverso Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale.
L'individuazione delle Aree protette di rilievo regionale, provinciale e locale e' previsto che sia effettuata con Deliberazione del Consiglio Regionale che definisce uno specifico piano, ovvero con gli specifici provvedimenti istitutivi.
I criteri guida per tale individuazione e la scelta delle modalita' gestionali derivano dalla valutazione dell'interesse e dell'importanza strategica dei valori tutelati, della dimensione territoriale, della complessita' delle problematiche di tutela e gestione necessarie per garantire il raggiungimento delle finalita' istitutive, dell'importanza strategica rispetto alle politiche di tutela e ai rapporti con altre amministrazioni regionali, nazionali ed internazionali, nonche' dalla applicazione dei principi fondamentali espressi dall'articolo 4, comma 3 della Legge 15 marzo 1997, n. 59: sussidiarieta', efficienza ed economicita', cooperazione, unicita', omogeneita', adeguatezza, differenziazione, copertura finanziaria ed autonomia organizzativa e regolamentare.
In sintesi si intende cosi' definire il ruolo degli Enti locali (Province, Comunita' Montana e Comuni) nella politica regionale delle Aree protette:
partecipazione alle Conferenze per la predisposizione del Piano Regionale delle Aree protette secondo le disposizioni dell'articolo 1, della legge regionale 36/92;
partecipazione alla Comunita' del Parco di cui all'articolo 14 ter della legge regionale 12/90, nel cui ambito sono espressi pareri sul Piano per il Parco, sul Piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita' compatibili, sul Bilancio di previsione e sul Conto consuntivo, sui programmi di attivita' annuali e pluriennali delle Aree protette, sul Regolamento di utilizzo e di fruizione delle Aree protette, sulla definizione delle Aree contigue e della loro disciplina e su ogni altro argomento che il Soggetto gestore intende sottoporre al suo parere.
La gestione delle Aree protette di rilievo provinciale o locale e' previsto che possa essere affidata, oltre che ad Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale (art. 2, comma 3, legge regionale 36/92), anche alle Province, alle Comunita' montane ed ai Comuni, direttamente ovvero attraverso le forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettere b) e c), della Legge 142/90.
Circa gli Enti di diritto pubblico a prevalente partecipazione provinciale si prevede di trasferire alle Province le competenze relative al loro riordino, organizzazione, controllo delle attivita', vigilanza sugli organi e personale.
La delega delle funzioni amministrative in materia di Aree protette alle Province, alle Comunita' Montane ed ai Comuni comporta inoltre il trasferimento, da parte della Regione, del personale e delle risorse.
Al fine di garantire la piena applicazione del principio di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione, per semplificare ed accelerare lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, senza con questo pregiudicarne l'efficacia rispetto ai loro specifici obiettivi, si intendono delegare alle Province le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni per interventi di modificazione dello stato dei luoghi e quelle relative alla definizione delle modalita' di ripristino a seguito dell'accertamento di violazioni. Tali procedimenti sono ora previsti dalle singole leggi regionali istitutive ed assunti con Determinazione dirigenziale. La piena applicazione del succitato principio di responsabilita' ed unicita' dell'Amministrazione e l'evidente necessita' di garantire integrazione ed omogeneita' ai procedimenti amministrativi che si applicano sugli stessi oggetti, ha condotto inoltre a stabilire la delega alle Province anche dei procedimenti amministrativi paralleli e relativi al rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 7 della Legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed alla definizione delle modalita' di ripristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 16, comma 7 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
Si e' inoltre ritenuto opportuno chiarire in uno specifico articolo denominato "Disposizioni generali", come la politica volta alla individuazione e gestione del Sistema Regionale delle Aree protette, comprendendo anche le Aree protette nazionali ed i siti/biotopi di interesse comunitario individuati nell'ambito del Programma Bioitaly del Ministero dell'Ambiente, si muova coerentemente in un quadro nazionale ed internazionale teso alla conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale e alla individuazione di modalita' di sviluppo durevole e sostenibile.
Circa le procedure di approvazione, da parte Regionale, dei Bilanci dei soggetti gestori delle Aree protette di rilievo regionale, si e' inoltre ritenuto opportuno, per garantire a questi una operativita' senza interruzioni o rallentamenti dovuti ad eventuali allungamenti dei tempi di approvazione dei documenti regionali, prevedere modalita' di approvazione piu' snelle attraverso atti amministrativi della Giunta Regionale (Bilancio di Previsione e Assestamento di Bilancio) e del Consiglio Regionale (Rendiconto generale). I soggetti gestori possono inoltre, qualora la Regione non approvi nei termini previsti con la legge regionale di bilancio l'ammontare delle risorse ad essi destinate, proporre un Bilancio di previsione sulla base delle risorse assegnate l'anno precedente.
La previsione del Piano per il Parco quale unico strumento di pianificazione per le Aree protette, consente di semplificare e razionalizzare una complessa materia che disciplinando, tra l'altro, condizioni e modalita' degli interventi di modificazione del territorio e dell'ambiente, interagisce con molteplici interessi pubblici e privati. Tale materia e' ora articolata su ben 4 livelli di pianificazione. Gli articoli 23, 24, 25 e 26 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 prevedono infatti il Piano d'Area, il Piano di Assestamento forestale, il Piano Naturalistico ed il Piano di Intervento. Questi strumenti sono predisposti per materia di competenza e di fatto spesso si sovrappongono poiche' la loro redazione separata comporta inevitabili ed irrisolvibili problemi di coordinamento ed integrazione; di conseguenza sovente non risultano di facile interpretazione e lettura anche per gli "addetti ai lavori". Il Piano d'Area, redatto ed approvato secondo le procedure di cui all'articolo 23 della l..r. 12/90 prende pertanto la denominazione di Piano per il Parco riassorbendo in esso i contenuti, le finalita' e l'efficacia del Piano di Assestamento forestale, del Piano naturalistico e del Piano di intervento. Si completa in tal modo l'adeguamento alle disposizioni della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 che prevede tre strumenti di attuazione delle finalita' delle Aree protette: Piano per il Parco, Piano pluriennale economico e sociale per lo sviluppo delle attivita' compatibili, Regolamento disciplinante le modalita' di utilizzo e fruizione. La mancanza di disposizioni in materia di sanzioni per violazioni di norme di carattere naturalistico, impone la definizione di specifici provvedimenti legislativi di accompagnamento che devono essere approvati contestualmente al Piano per il Parco.

CAPO V. TRASPORTI E VIABILITA'
1. LINEE GENERALI DELL'INTERVENTO.
Il presente disegno di legge recepisce il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", che, operando il trasferimento alle regioni di una serie di funzioni che interessano una varieta' di materie, stabilisce che le regioni stesse entro sei mesi dalla sua entrata in vigore devono determinare le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale, conferendo tutte le altre agli enti locali, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 4, comma 3 della legge 15 marzo 1997, n. 59 "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa" (Bassanini-1).
Le materie della viabilita' e dei trasporti sono trattate nel Titolo III (Territorio, ambiente e infrastrutture) del d. lgs. 112/1998, rispettivamente ai Capi VI e VII. Nella parte relativa ai trasporti, per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, vi e' il rinvio a quanto disposto dal decreto legislativo n. 422/1997 e quindi tale settore non risulta interessato dal presente intervento legislativo.
Nel procedere alla definizione delle funzioni da mantenere nella competenza regionale e di quelle da attribuire alle Province ed ai Comuni sono stati rispettati i principi fondamentali contenuti nell'articolo 4, comma 3 della legge 59/1997 , quindi sono state riservate alla Regione le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono; le altre funzioni amministrative sono state attribuite alle Province od ai Comuni in base ai principi di sussidiarieta', di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di adeguatezza, intesa come idoneita' organizzativa dell'ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
Si e' inoltre colta l'occasione per procedere ad una ulteriore delega di funzioni riguardanti principalmente le materie della navigazione interna, che, pur non essendo contemplate specificamente nel d.lgs. 112/1998, si ritiene rientrino a pieno titolo nel processo di decentramento e semplificazione amministrativa attualmente in atto, che tende ad avvicinare l'amministrazione della cosa pubblica ai cittadini.

2. ILLUSTRAZIONE ANALITICA DEL PROVVEDIMENTO.
Nell'articolo 98 sono riportate le funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale a causa della loro valenza programmatoria, della dimensione degli interessi coinvolti o del rilievo di carattere generale che rivestono.
In materia di navigazione interna la Regione mantiene funzioni di programmazione per quanto attiene alla realizzazione di infrastrutture portuali e all'utilizzo del demanio lacuale e fluviale, sentiti i comuni interessati; provvede inoltre alla disciplina della navigazione interna ed agli interventi necessari a garantire il corretto esercizio delle vie navigabili.
Vengono anche mantenute quelle funzioni che risultano incompatibili con le dimensioni territoriali degli enti locali, quali il rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano il territorio di piu' province, regioni limitrofe o stati esteri, la regolamentazione del sistema idroviario Padano-Veneto e dei servizi pubblici di linea per il lago Maggiore. Spetta infine alla Regione la gestione dell'estimo navale.
In materia di infrastrutture la Regione mantiene funzioni di programmazione degli interporti e dell'intermodalita', con esclusione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale; rilascia inoltre le concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse regionale e le deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture ferroviarie.
Permangono anche le funzioni di programmazione e finanziamento per quanto attiene alla realizzazione di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale e di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
In materia di impianti a fune viene mantenuta la competenza riguardo all'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti o per la l'ammodernamento di quelli esistenti, da cui derivano una serie di funzioni collegate, quali l'approvazione del regolamento di esercizio e del piano di soccorso, il benestare per l'apertura al pubblico esercizio, l'assenso alla nomina del direttore e del responsabile di esercizio, l'approvazione dei progetti relativi a sottoservizi agli impianti funiviari.
Nell'articolo 99 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite alle Province sulla base dei principi di sussidiarieta', di efficienza ed economicita' dell'azione amministrativa, nonche' di adeguatezza, intesa come idoneita' organizzativa dell'ente ricevente a garantire il corretto esercizio delle funzioni attribuite.
In materia di navigazione interna competono alle Province le funzioni amministrative relative alla tenuta di registri e al rilascio di documenti e certificati previsti dalla normativa di settore, unitamente a quelle relative al rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di manifestazioni nautiche che interessano due o piu' comuni e al rilascio delle licenze di abilitazione riguardanti il servizio pubblico di navigazione e le imbarcazioni ad uso privato.
In materia di impianti a fune sono delegate alle Province le funzioni di vigilanza sulla regolarita' di esercizio.
Sempre riguardo alla materia concernente gli impianti a fune, l'Uncem ha fatto esplicita richiesta affinche' quest'ultima venga conferita alle Comunita' montane.
Nell'articolo 100 sono riportate le funzioni amministrative che vengono attribuite ai Comuni, in applicazione degli stessi principi adottati per il conferimento di funzioni alle Province.
Alcune di tali funzioni concernono la fase attuativa di attivita' di cui la Regione ha conservato la competenza per quanto attiene alla programmazione e al finanziamento, come la progettazione ed esecuzione di lavori riguardanti la costruzione di infrastrutture portuali, di piste e percorsi ciclabili di interesse regionale, di parcheggi finalizzati all'interscambio con sistemi di trasporto collettivo.
Altre funzioni sono state attribuite ai Comuni in base alla rilevanza esclusivamente locale che esse rivestono, quali l'approvazione dei progetti per la realizzazione di nuovi impianti relativi a tranvie, scale mobili ed ascensori e gli atti autorizzativi a questi collegati, oppure, in materia di navigazione interna, le autorizzazioni per le manifestazioni nautiche di interesse comunale e la manutenzione ed escavazione dei fondali dei porti.
I Comuni provvedono anche al rilascio di concessioni per l'utilizzo di aree demaniali lacuali e fluviali, nel rispetto dei criteri, vincoli e limiti d'uso definiti dalla Regione.
Nell'articolo 101 e' previsto che la Regione, a seguito del trasferimento dal demanio statale a quello regionale delle strade non comprese nella rete nazionale, entro 60 giorni individui quali strade mantenere nel proprio demanio e quali trasferire nel demanio delle singole province, sentiti gli enti locali interessati.
La Regione mantiene le funzioni di programmazione e coordinamento della rete stradale regionale; la progettazione, costruzione, gestione e manutenzione della rete viene invece affidata all'Agenzia Strade Regionali Piemonte, di cui la regione promuove la costituzione. Anche le Province possono partecipare alla gestione dell'Agenzia affidandole l'esercizio delle funzioni relative alla loro rete stradale.
Le funzioni relative alle deroghe alle distanze legali per costruire manufatti entro la fascia di rispetto delle linee ed infrastrutture stradali e quelle concernenti la possibilita' di esposizione della pubblicita' lungo le strade vengono demandate agli enti proprietari delle strade stesse.

TITOLO V. SERIVIZI ALLA PERSONA E ALLA COMUNITA'
CAPO II. TUTELA DELLA SALUTE
Il Titolo IV del d.lgs. 112/98 disciplina il conferimento alle Regioni e agli Enti locali di funzioni e compiti amministrativi in materia di salute umana e sanita' veterinaria, secondo i principi stabiliti dalla 1.59/1997.
La Regione Piemonte, nel dare attuazione alla normativa citata, deve attenersi in primo luogo ad alcuni criteri fissati dalla normativa statale e in particolare:
a) dall'art.112, comma 3, che mantiene l'attuale riparto di competenza esistente in alcune materie;
b) dall'enunciazione dei compiti espressamente conservati in capo allo Stato dall'art.115, commi 1 e 5;
c) dall'art.118, relativo all'attivita' di informazione in campo sanitario;
d) dall'art.119, relativo al rilascio di alcune autorizzazioni;
e) dall'art.125, relativo alla ricerca scientifica;
f) dall'art.126, relativo alla profilassi internazionale.
Il d.lgs. 112/98, all'art. 114, definisce, inoltre, le funzioni e i compiti conferiti alle Regioni nell'ambito della salute umana e della sanita' veterinaria, secondo il criterio della generale attribuzione degli stessi a titolo di trasferimento, fatti salvi quelli riservati allo Stato di cui si e' detto nonche' la materia dei cosmetici, che e' stata attribuita a titolo di delega.
Pertanto, nel formulare le proprie proposte al disegno di legge regionale, la Direzione Sanita' Pubblica ha fatto riferimento alle definizioni di "salute umana" e "sanita' veterinaria" contenute nell'art. 113, comma 1, del d.lgs. 112/98 e all'elenco di compiti e funzioni, considerate particolarmente rilevanti ed enunciati nel comma 2 del medesimo articolo e nel successivo art. 115.
La materia, nel disegno di legge regionale e' disciplinata dall'art. 104 che prevede, al comma 1, le funzioni e i compiti amministrativi in materia di igiene pubblica e sanita' veterinaria, non riservati allo Stato, che vengono esercitati dalla Regione e precisamente:
a) gli interventi per la profilassi delle malattie animali;
b) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari di origine animale e loro sottoprodotti;
c ) la disciplina dei medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici ad uso veterinario;
d) la tutela sanitaria della riproduzione animale;
e) l'approvazione di piani e programmi non aventi rilievo e applicazione nazionale;
f) la verifica della conformita' rispetto alla normativa comunitaria e nazionale di attivita', strutture, impianti, laboratori, officine di produzione, apparecchiature, modalita' di lavorazione, sostanze, prodotti, ai fini del controllo preventivo, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 115 del d.lgs. 112/98;
g) le verifiche di conformita' sull'applicazione dei provvedimenti di autorizzazione alla pubblicita' ed informazione scientifica di medicinali, presidi medico-chirurgici, dispositivi medici e acque minerali con proprieta' terapeutiche, di cui all'art. 119, comma 1, lett.d), del d.lgs. 112/98;
h) il controllo e il coordinamento delle funzioni di vigilanza svolte dai dipartimenti di prevenzione, nonche' l'esercizio delle medesime in caso di interventi a carattere sovrazonale, di particolare gravita' o rilevanza;
i) la vigilanza e il controllo sull'attivita' degli istituti zooprofilattici sperimentali;
j) la vigilanza e il controllo sui soggetti privati che prestano l'assitenza zooiatrica;
k) le funzioni di igiene pubblica;
1) l'igiene e il controllo dei prodotti alimentari, ivi compresi i prodotti dietetici e i prodotti destinati ad una alimentazione particolare;
m) la disciplina dei prodotti cosmetici.
Si e' ritenuto opportuno specificare altresi', al comma 2 che, per quanto riguarda la ripartizione delle rispettive competenze di comuni e aziende sanitarie locali in tema di tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo, con particolare riferimento alla realizzazione e gestione dei canili pubblici e al servizio di cattura degli animali vaganti, nulla e' variato rispetto a quanto gia' stabilito dalla normativa vigente (Regolamento di polizia veterinaria, adottato con D.P.R. 120/54 e successive modificazioni, legge-quadro sul randagismo n.281/91 e l.r.34/93).
L'art. 105 specifica quali sono le funzioni e i compiti amministrativi che la Regione esercita, tramite le ASL , in materia di igiene pubblica.
L'art. 106 prevede il trasferimento alle Province delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di autorizzazioni all'installazione o modifica di impianti per le teleradiocomunicazioni.
Con l'articolo 107, la Direzione Controllo delle attivita' sanitarie dispone di delegare ai Comuni il rilascio delle autorizzazioni alle Case di cura e agli altri soggetti indicati dall'articolo, necessarie ad effettuare pubblicita' sanitaria. Tale previsione e' dettata dall'esigenza di individuare una sola autorita' cui compete il rilascio di queste autorizzazioni.
Attualmente infatti la competenza e' suddivisa tra il Sindaco, cui spetta il rilascio delle autorizzazioni ai singoli medici, la Direzione regionale Bilancio e Finanze, cui compete il rilascio delle autorizzazioni agli ambulatori veterinari e la Direzione regionale Controllo delle attivita' sanitarie, cui compete il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori delle analisi cliniche e alle Case di cura.
E' evidente che tale situazione non consente un comportamento omogeneo e tanto meno un'adeguata azione di vigilanza in materia.
Restano di competenza della Regione la definizione delle norme, l'emanazione delle direttive e di ogni altro atto di indirizzo di carattere generale.
Le funzioni ed i compiti in materia di medicina dello sport, di cui all'articolo 108, a parere della medesima Direzione, rispondono alla necessita' di adeguare le norme regionali a quanto previsto nella l.r. 12.12.1997 n.61 "Piano sanitario regionale 1997-1999". Trattasi di trasferimento alle Aziende Sanitarie Locali di compiti meramente gestionali, essendo mantenuta in capo alla Regione la competenza ad emanare le norme di indirizzo generale.

CAPO III. SERVIZI SOCIALI
Per quanto concerne la materia dei Servizi Sociali occorre premettere che il recepimento del D.lgs n. 112/98, e il conseguente conferimento di competenze agli Enti locali, sara' limitato ad alcuni residui trasferimenti in aggiunta a quelli gia' trasferiti con la Legge Regionale n. 62/95, che si confermano in questa sede.
Con tale legge infatti la Regione ha gia' provveduto a delinerare un coerente e moderno quadro istituzionale che di fatto ha gia' limitato il ruolo gestionale della Regione a favore degli Enti Locali, per esaltare i propri compiti di programmazione, indirizzo e controllo.
Con il presente D.d.L. vengono ora conferite ulteriori competenze amministrative, relative a autorizzazioni in materia di I.P.A.B. (materia per altro gia' superata in gran parte dall'art. 2, comma 26, della L. 191/98 che modifica l'art. 13 comma 1 della L. 127/97), di formazione professionale e di Asili nido, nonche' la tenuta degli Albi cooperative Sociali e del volontariato (ferma restando la competenza regionale alla gestione dei finanziamenti e dei contributi), in capo ai soggetti (Province, Comuni, soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali) che, secondo il criterio di sussidiarieta' e per il loro rilievo territoriale, sono stati ritenuti piu' idonei.
Sono state infine mantenute in capo alla Regione le competenze autorizzative e di Vigilanza sulle attivita' direttamente gestite dagli Enti oggetto di conferimento (es: Vigilanza sulle R.S.A gestite direttamente dalle A.S.L. ), e quelle relative a riconoscimento della personalita' giuridica di diritto privato, all'approvazione di modifiche statutarie ed istituzionali di I.P.A.B. e di Enti Morali, e alla Vigilanza amministrativa sulle I.P.A.B. , che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale.
Si precisa inoltre come le competenze della Regione previste alle lettere f) e j) dell'art. 110 del d.d.l. regionale ineriscano alla specifica ed irrinunciabile funzione di programmazione, promozione ed indirizzo della Regione stessa.
Trattasi infatti di finanziamenti, con fondi propri, derivanti da specifiche leggi regionali volte, per la lettera f), a perseguire il primario obiettivo di sostenere, qualificare ed uniformare sul territorio le risposte che i diversi soggetti (Enti pubblici, privato sociale, privati) forniscono al disagio sociale, per la lettera j) a promuovere iniziative, prioritariamente a carattere sperimentale, non direttamente connesse ad attivita' operative in essere, mirate al generale miglioramento della qualita' degli interventi su tutto il territorio regionale.
Si fa infine presente come le attivita' di promozione e di coordinamento "operativo" dei soggetti e delle strutture che insistono in ambito locale vengono trasferite ai soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, ai sensi della lettera e) del 2. comma dell'art. 112 del d.d.l..
Una particolare attenzione va infine posta in materia di invalidi civili, per la quale e' stato previsto l'attribuzione alle Province nella considerazione della necessita' di non accentrare in capo alla Regione una competenza oggi decentrata per sede Provinciali, e della necessita' che a svolgere tale delicata funzione, data la parcellizzazione dei Comuni in Piemonte, siano chiamati Enti che per tradizione e per dimensione territoriale ne garantiscano il corretto svolgimento.
Considerato peraltro come in sede nazionale si stia dibattendo tale problema, anche per fornire indirizzi uniformi alle varie realta' regionali, la previsione normativa potra' essere eventualmente modificata in base alle risultanze che emergessero in quella sede.

CAPO IV. ISTRUZIONE, EDILIZIA SCOLASTICA E SPETTACOLO
Una osservazione preliminare va fatta sul testo dell'articolato e riguarda le funzioni programmatorie della Regione nelle materie del presente capo che sono riferite sia ai programmi di interventi di preminente interesse regionale (richiedenti quindi l'esercizio unitario) sia ai programmi di interventi a carattere locale (aventi sostanzialmente natura di programmi d'incentivazione), questi ultimi da trasferirsi alle Province.
Le materie sono le risultanti da una parte dei decreti delegati del 1972, che diedero avvio alle Regioni a statuto ordinario e del successivo D.P.R.616/1977 a completamento e precisazione, dall'altra delle nuove competenze fissate per Regioni ed Enti locali dal d.lgs.112/1998( artt. 138 e 139).
La distinzione "interesse regionale-interesse locale" non significa tanto una demarcazione quanto un impegno a garantire l'equilibrio territoriale e l'interesse generale del territorio piemontese: infatti la Regione non manchera' poi, nell'elaborazione dei suoi programmi pluriennali ed annuali, di cooperare con gli Enti locali interessati, in adempimento all'art.3 della l. 142/1990.
Passando agli articoli, occorre precisare che nell'articolo 116, commi 1 e 2, sono individuate le competenze che la Regione esercitava antecedentemente all'emanazione del d.lgs.112. Esso opera una scansione fra le competenze di preminente interesse locale, trasferite alle Province e quelle lasciate alle Regioni, in quanto di valenza generale.
Le prime concernono gli ambiti indicati nel comma 1, lettera "a" e nel comma 3, lettera "d". Le seconde concernono sia gli ambiti della medesima lettera "a", riferiti pero' agli interventi di preminente interesse regionale, sia gli ambiti indicati dalla lettera "b" del comma 1 e dalle lettere "a", "b" e "c" del comma 3. Considerando piu' analiticamente questo secondo gruppo, si puo' osservare, circa gli ambiti di cui alla lettera "b" del comma 1, come le attivita' educative svolte dalle universita' popolari e della terza eta', quelle formative delle scuole e istituti musicali, la tenuta dell'Albo regionale degli insegnanti per l'orientamento musicale si configurano campi d'intervento unitario, ove va garantito un equilibrio sul territorio con parametri tendenzialmente comuni per quantita' e qualita'.
Eguali considerazioni valgono per gli interventi a tutela e valorizzazione del patrimonio linguistico e culturale dell'arco alpino, spazio geografico e antropologico che travalica i confini provinciali e si configura come unita' a se' stante, espressa dalla cultura occitana, franco-provenzale e walser.
La materia dello spettacolo e' rimasta di competenza regionale a motivo della sua complessita' e dell'onerosita' degli interventi e dei relativi programmi, che richiedono una visione d'insieme, necessaria, oltretutto, alla politica (intrapresa da anni) rivolta a diffondere le varie attivita' di spettacolo sul territorio piemontese. Non va poi dimenticato che la materia attende ancora la legge (statale) che individui finalmente i ruoli di Regioni, Enti locali e Stato.
Passando agli ambiti descritti nella lettera "a" del comma 3, rientranti nel campo del diritto allo studio, si puo' osservare che i programmi di interventi ordinari, essendo basati su precise parametrazioni (v. art.7 della l.r. 49/1985 sul diritto allo studio), vengono definiti piu' rapidamente, equanimemente e(forse) con minor costo su scala regionale, tramite le procedure automatizzate del CSI , anziche' a livello locale. Quelli straordinari, invece, rivolti soprattutto all'integrazione scolastica dei portatori di handicap, richiedono una visione unitaria, tale da garantire l'equilibrio territoriale in un campo cosi' delicato. Queste funzioni si vengono a saldare coi nuovi compiti in materia di istruzione affidati alla Regione dall'art.138 del d.lgs.112, primi fra tutti, la programmazione dell'offerta formativa e della rete scolastica: il collegamento con le competenze di Province e Comuni e' poi espresso riferendosi al successivo art.139, oltre che dal riferimento all'art.3 l.142 accennato all'inizio del presente Commento.
I due strumenti di monitoraggio sui fenomeni del mondo scolastico, indicati nella lettera "b" del comma 3, sono, chiaramente, competenze gestibili con efficacia solo a livello generale ed unitario, come altrettanto evidente, per analoghi motivi, appare la conservazione in capo all'ente regionale delle competenze indicate alla successiva lettera "c".
Il terzo comma dell'art.116 richiama il contenuto dell'art.138 del d.lgs.112 che aggiunge fondamentali competenze in materia di istruzione sia pubblica che privata, conferendo cosi' anche nuovo significato alle competenze regionali gia' esercitate nell'ambito del diritto allo studio e, a quelle dell'edilizia scolastica.
Con riguardo all'articolo 117 i commi 1 e 5 hanno semplicemente lo scopo di evidenziare le funzioni generali di Province e Comuni esercitate nelle materie del presente capo, o da sempre, o a partire dal D.P.R.616/1977 (ad es. per quanto concerne competenze circa il diritto allo studio). Analogamente i commi 3 e 6 si limitano ad evidenziare, accorpando a quelle sino ad oggi esercitate, le nuove funzioni loro conferite dal d.lgs.112.
Le disposizioni "operative", nel quadro del decentramento Regione-Enti locali sono invece contenute nei commi 2 e 4, i quali stabiliscono trasferimenti alle Province: per Comuni e Comunita' montane non e' risultata configurabile alcuna attribuzione, vista la natura di materie e ambiti(e conseguenti programmi) del presente Capo.
Alle Province, dunque, sono trasferite, da una parte, le competenze sugli interventi di preminente interesse locale (riferiti a uno o piu' Comuni o Comunita' montane) concernenti le attivita' espositive e le arti visive, la promozione educativa, l'orientamento musicale, la tutela e la valorizzazione del patrimonio linguistico nel campo della storia, della cultura locale e dell'etnografia, le attivita' musicali, teatrali, di danza, cinematografiche e simili. Dall'altra sono trasferite funzioni concernenti l'edilizia scolastica e precisamente interventi limitati o interventi urgenti su edifici scolastici o su palestre ed impianti ginnico-sportivi (di pertinenza scolastica) a favore di Comuni loro Consorzi e Comunita' montane.
Tali interventi, come gia' accennato all'inizio, riguardano sostanzialmente programmi d'incentivazione finanziaria, che, data la loro valenza sovracomunale e la loro circoscrivibilita' provinciale, e' ormai opportuno conferire alle Province. Ci si augura, tra l'altro, che in tal modo possano aumentare l'armonizzazione e la collaborazione programmatorie di Comuni e Comunita' montane con la rispettiva Provincia. E' anche in vista di tale finalita' che vanno considerate le funzioni programmatorie d'indirizzo che la Regione si e' riservate (v. art.116, comma 1, lettera "a" e comma 3, lettera "d") riguardo alle competenze trasferite.

CAPO V. FORMAZIONE PROFESSIONALE
Per quanto riguarda la Formazione Professionale, l'intervento legislativo, in questa fase di recepimento del decreto legislativo n. 112/98, viene limitato ad attribuire alle Province alcune competenze in aggiunta a quelle gia' attribuite con la legge regionale n. 63/95.
Si deve infatti considerare che con detta ultima legge, la Regione ha gia' tracciato un quadro abbastanza moderno sul riparto di competenze fra l'ente regionale ed autonomie minori; la legge regionale 63/95 e' considerata unanimemente anticipatrice delle piu' generali riforme applicative della legge n. 59/1997.
Occorre altresi' considerare che a seguito dell'entrata in vigore della legge 24 giugno 1997 n. 196 "Norme in materia di promozione dell'occupazione" (Pacchetto TREU) e' previsto un riordino generale della materia con conseguente abrogazione della quasi totalita' delle norme contenute nella legge quadro sulla formazione professionale n. 845/1978. I provvedimenti applicativi dell'articolo 17 della predetta legge n. 196/1997 sono in avanzata fase di elaborazione ed e' prevista la loro entrata in vigore entro il 1998. A seguito di tali provvedimenti sara' inevitabile porre mano ad una rielaborazione complessiva della legge regionale n. 63/95 per adeguarla alle nuove disposizioni quadro.
In tali condizioni, si e' provveduto, come sopra detto, ad introdurre le seguenti disposizioni nel disegno di legge regionale di recepimento del d. lgs. n. 112/98.
All'art. 118 viene precisata la finalita' delle disposizioni che, conformemente a quanto previsto dal d. lgs. n. 112/98, e' quella di garantire il piu' alto livello possibile di integrazione tra politiche formative, politiche del lavoro e politiche in materia di istruzione (artt. 138 e 140 d.lgs. 112/98).
Agli articoli 119 e 120 sono precisate le funzioni regionali e quelle delle Province. Alle Province, oltre a quelle gia' previste dalla legge regionale n. 63/95, vengono attribuite le competenze gestionali delle attivita' formative previste nelle direttive annuali ad eccezione di quelle che impongono la gestione unitaria a livello regionale. L'attribuzione ha luogo con gradualita' a partire dal 1 gennaio 2000 in concomitanza con l'avvio della nuova programmazione dei fondi strutturali dell'Unione Europea. Prima di tale data, la Regione potra' procedere ad attribuzioni parziali.
Vengono inoltre attribuite alla Province, la nomina delle commissioni esaminatrici, il rilascio degli attestati su moduli predisposti dalla Regione e le funzioni e i compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 144, comma 1, lett. b), del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali.
E' infine previsto che il personale regionale di cui al ruolo ad esaurimento istituito dall'articolo 15, comma 3, della l.r. 63/1995, possa essere trasferito alle Province per potenziare gli uffici provinciali a seguito dell'attribuzione delle competenze in materia di formazione ed orientamento professionale.

CAPO VI. BENI E ATTIVITA' CULTURALI
L'articolato, per quanto attiene alla materia dei beni culturali, e' configurato tenendo come ispirazione orientativa l'impianto giuridico del D.LGS. n. 112/98, il quale recependo le indicazioni della L. 59/97 e un lungo negoziato tra Ministero, Regioni, Anci e UPI , ha riservato allo Stato le funzioni di tutela sul patrimonio culturale, fermo restando le attribuzioni delle Regioni in materia di tutela dei beni librari,gia' attribuite col DPR 3/72, e ha indicato espressamente che le attivita' di gestione, promozione e valorizzazione sono tema di cooperazione e programmazione concertata tra il Ministero Beni Culturali, le Regioni, le Province e i Comuni.
In particolare per quanto attiene la gestione, promozione e valorizzazione, il D.LGS. 112 indica nella Commissione Regionale di cui all'art. 154 il luogo della concertazione istituzionale per quanto attiene queste materie e propone la ricerca di soluzioni di gestione originali che prevedono la compartecipazione dei soggetti pubblici e di soggetti privati sia finanziari, sia imprenditoriali, che associativi e del volontariato.
Infine per quanto attiene alla gestione dei musei statali il D.LGS. prevede una Commissione Nazionale che deve individuare i musei la cui gestione sara' trasferita alle Regioni e agli Enti locali.
In questo quadro il disegno di legge regionale cerca di dare certezza giuridica e strumentazione operativa alla concertazione interistituzionale per l'esercizio della gestione della promozione e valorizzazione.
Vengono fissati i compiti della Regione, individuati fondamentalmente nell'esercizio dei compiti di programmazione, vigilanza e controllo sulle istituzioni che presiedono alla gestione, promozione, valorizzazione di biblioteche, archivi, complessi monumentali, musei e aree archeologiche; viene autorizzata l'Amministrazione regionale a partecipare insieme a Stato e Enti Locali alla progettazione e alla realizzazione di grandi interventi di recupero e valorizzazione dei beni culturali; vengono infine riservate alle Regioni le funzioni di indirizzo e documentazione rispetto ad alcune funzioni tecniche (catalogazione - restauro - formazione - documentazione) cosi' come per altro previsto dal D.LGS. 112. Sono inoltre mantenute alle Regioni l'esercizio delle funzioni di Soprintendenza ai Beni Librari.
Il D.LGS. attribuisce invece alle Province e ai Comuni compiti relativi alla cooperazione per la gestione, la valorizzazione e promozione riservando come previsto dalla legislazione vigente alla Provincia compiti di formazione professionale e di sostegno a musei e biblioteche insediati in centri minori al fine di favorire la formazione di sistemi integrati, individuando invece nel Comune l'interlocutore di riferimento per gli istituti che gestiscono il patrimonio culturale.
In questo senso l'art. 125 indica un modello gestionale applicativo della legge 142/90 basato sulla costituzione di istituti che siano in grado di realizzare i servizi necessari, in forma integrata, garantendo economicita' di gestione ed autonomia culturale ed amministrativa.
Infine il disegno di legge autorizza la Giunta Regionale a rendere funzionante e operativa la Commissione Regionale per i beni culturali.
Cosi' come previsto dalla legge regionale ..... (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti Locali) e' da considerare complementare alle presenti disposizioni la predisposizione di un disegno di legge di riordino organico della legislazione regionale vigente in materia di beni culturali coerente con il nuovo assetto istituzionale oggetto del presente Disegno di legge.

CAPO VII. POLITICHE GIOVANILI
Nel corso di questi mesi il Ministro per le politiche sociali ha predisposto uno schema di disegno di legge in materia di politiche giovanili; sullo schema di provvedimento si sono gia' espresse, con proprie osservazioni, le Regioni, le Province e i Comuni.
E' ipotizzabile che nel corso del 1999 il DDL possa essere approvato dal Parlamento in modo da rendere certo il quadro delle rispettive competenze ed attribuzioni tra Stato, Regioni e sistema delle Autonomie locali. Ad oggi il dato di riferimento e' costituito dalla legge regionale n. 16/1995 "Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani", per ridefinire attribuzioni e competenze.
Alla Regione, ai sensi dell'art. 128 del presente d.d.l., compete pertanto la predisposizione della programmazione triennale, la definizione degli obiettivi, l'individuazione di progetti pilota e i criteri per l'erogazione dei finanziamenti.
Compete altresi' alla Regione il controllo e la verifica della programmazione che si concretizza sul territorio tramite i piani annuali predisposti e gestiti sulla condizione dei giovani.
Attraverso forme di concertazione, le Province, come previsto dall'art. 129, collaborano alla predisposizione della Programmazione triennale; predispongono i piani annuali di intervento sul proprio territorio supportando le Autonomie locali; collaborano alle attivita' dell'Osservatorio, anche tramite apposite convenzioni.
Spetta ai Comuni, ai sensi dell'art. 130, l'attuazione degli interventi sul proprio territorio presentando alle Province i relativi progetti, mentre alle Autonomie locali compete la promozione di forme di rappresentanza giovanile sul territorio.

TITOLO VI. POLIZIA AMMINISTRATIVA REGIONALE E LOCALE
CAPO I. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI POLIZIA REGIONALE E REGIME AUTORIZZATORIO
Ai sensi dell'art. 132 del presente capo viene proposta l'istituzione di un Corpo di Polizia Regionale della Regione Piemonte. Cio' nasce da una duplice esigenza: in primo luogo creare una struttura adeguata attraverso la quale poter effettivamente esercitare, anche sulla spinta del d.lgs. 112/98, le funzioni di polizia locale che competono alla Regione, in secondo luogo, trovare una adeguata collocazione al personale del Corpo Forestale dello stato che verra' trasferito alle Regioni, che consenta un ottimale impiego dello stesso e della professionalita' da esso acquisita, rispetto alle esigenze ed alle necessita' dell'amministrazione regionale.
Sebbene la competenza in materia di polizia locale, urbana e rurale in capo alla Regione nasca, nel nostro ordinamento, con l'art. 117 della Costituzione, ad oggi non era ancora stata vagliata l'opportunita' di creare un Corpo di Polizia Regionale, attraverso il quale la nostra amministrazione possa dotarsi di proprio personale di vigilanza per poter curare tutti gli aspetti di vigilanza, di ispezione, di controllo nelle varie materie di propria competenza.
L'introduzione oggi di questa struttura e' in sintonia con il processo di riforma che sta attraversando il nostro Paese, che, in particolare con gli ultimi decreti cosiddetti "Bassanini", sta volgendo verso un sistema a federalismo amministrativo piuttosto accentuato ed il dibattito perche' questo federalismo sia anche istituzionale e' tuttora vivo.
In questo quadro in mutamento le Regioni sono chiamate a svolgere un ruolo piu' attivo e piu' ampio nel quale viene quindi ad assumere importanza la creazione di un Corpo di Polizia Regionale.