Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 15 marzo 2004, n. 5.

Adesione della Regione Piemonte all'Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche.

(B.U. 18 marzo 2004, n. 11)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Adesione all'Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche)

1. La Regione Piemonte aderisce, in qualita' di socio fondatore, all'"Associazione amici dell'Universita' di scienze gastronomiche", di seguito denominata Associazione.

Art. 2.
(Finalita' dell'Associazione)

1. L'Associazione, che ha come proprio obiettivo primario l'istituzione di una Universita' situata in Bra (Cuneo), frazione Pollenzo, e Colorno (Parma) per lo studio delle scienze gastronomiche, ha la finalita' di promuovere iniziative culturali nel settore dell'istruzione che rispondano alla esigenza di incrementare la conoscenza scientifica, la preparazione manageriale, l'azione imprenditoriale, lo sviluppo culturale nelle scienze gastronomiche sia a livello nazionale che internazionale.

Art. 3.
(Modalita' per l'adesione all'Associazione)

1. Il Presidente della Giunta regionale e' autorizzato a compiere per la Regione Piemonte tutti gli atti necessari per il perfezionamento dell'adesione della Regione all'Associazione.

Art. 4.
(Contributo regionale)

1. La Regione concorre alle spese per le attivita' ed il funzionamento dell'Associazione, mediante l'erogazione di un contributo annuo il cui importo viene determinato nell'ambito delle disponibilita' annualmente autorizzate dalla legge finanziaria regionale.
2. Entro il 30 novembre di ogni anno l'Associazione presenta alla Regione il programma di attivita' per l'anno successivo e la relativa previsione di spesa e di entrata. Sulla base di tali documenti la Regione provvede ad erogare il contributo ed a determinare le modalita' di erogazione e di rendicontazione.

Art. 5.
(Norma finanziaria)

1. Per la copertura finanziaria della presente legge, stimata in euro 300.000,00, le risorse finanziarie sono reperite, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte), con la legge finanziaria 2004.

Art. 6.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto della Regione Piemonte ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.