Consiglio regionale
del Piemonte




Riferimenti normativi subiti dalla legge Riferimenti normativi attivati dalla legge Dati di iter della legge Testo del progetto originale

Legge regionale 6 agosto 1996, n. 57.

Attivita' della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte.

(B.U. 14 agosto 1996, n. 33)

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformita' e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, "Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana", celebra il cinquantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana voluta dal popolo italiano col referendum del 2 giugno 1946, il cinquantesimo anniversario della Costituzione, approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948, ed il venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte.
2. Per realizzare tali celebrazioni, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attivita' finalizzate a diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale, economico e politico nel quale si svolsero i lavori della Assemblea Costituente, dei diversi apporti ideali e culturali che confluirono nel testo costituzionale, dei contenuti giuridici e del significato piu' generale delle principali norme sancite dalla Carta Costituzionale; a promuovere la riflessione della comunita' piemontese sui valori di liberta', pace, solidarieta' e giustizia sociale, racchiusi in particolare nei "Principi fondamentali" e nei "Diritti e doveri dei cittadini", che esprimono la traduzione nella Costituzione della Repubblica della coscienza civile e delle speranze della nuova Italia democratica nata dalla lotta di liberazione.
3. Il programma delle attivita' attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana e della Costituzione e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte e' definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validita', costituisce integrazione e modificazione della legge regionale n. 7/1976.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1 puo' comprendere tutte le attivita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalita' di detta legge.
2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale di massima e programmi annuali, e' affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di seguito denominato Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.
3. Nel programma biennale di massima rientrano le attivita', di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale sono considerate piu' adatte a caratterizzare le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte.
4. Nella formulazione del programma, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, tiene conto in particolare, delle proposte avanzate dalle Province del Piemonte, dai Comuni, dalle Comunita' Montane, nonche' da Enti e Associazioni culturali.
5. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, individua nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.
6. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, promuove il programma biennale di massima, e, sentita la Commissione consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.

Art. 3.

1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4.
2. Per sovraintendere alle iniziative, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, puo' avvalersi di una Commissione di coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del Comitato medesimo, dall'Assessore a cio' delegato dalla Giunta regionale e da un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di coordinamento e' presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.
3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, puo' istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in stretto raccordo con le strutture del Consiglio regionale.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza istituisce, con propria deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque connesse o comunque esperti e pluralisticamente rappresentativi delle aree politico-culturali della societa' italiana. A tale Commissione e' affidato il compito di coadiuvare l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato nella elaborazione del programma biennale.
2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'Ufficio di Presidenza puo' definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con Enti, Associazioni culturali o singoli.
3. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 1 attraverso il piu' ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'Ufficio di Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 250.000.000 e per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.
2. Agli oneri conseguenti per l'anno finanziario 1996 si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1996. A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato della somma di lire 250.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1996.
3. Per l'attuazione della legge nell'anno 1997 si provvedera' in sede di predisposizione del relativo bilancio.
4. Gli stanziamenti previsti per la legge vengono utilizzati per l'effettuazione delle iniziative di cui all'art. 1 nonche' per la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte e per la elaborazione della nuova Carta statutaria.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976.
2. La legge regionale n. 7/1976 resta integralmente in vigore per le attivita' che non rientrano nello specifico programma per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte.