Proposta di legge regionale, n. 6148.
Attivita' della Regione piemonte per il cinquantesimo anniversario
della Repubblica e della Costituzione. 1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate,
promosse e sostenute in conformita' e secondo le norme della legge
regionale 22 gennaio 1976, n. 7, "Attivita' della Regione Piemonte
per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della
Costituzione Repubblicana", e della legge regionale 3 giugno 1993,
n. 19, "Attivita' della Regione Piemonte per il cinquantesimo
anniversario della Liberazione", celebra il cinquantesimo
anniversario della nascita della Repubblica Italiana voluta dal
popolo italiano col referendum del 2 giugno 1946, ed il
cinquantesimo anniversario della Costituzione, approvata
dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947,
promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio
1948. 1. Il programma di cui all'articolo 1, puo' comprendere tutte le
attivita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio
1976, n. 7, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalita' di
detta legge. 1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'Ufficio di
Presidenza, sentito il Comitato, si avvale della Commissione
Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente
legge. 1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituisce, con propria
deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi di
diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie
comunque connesse e pluralisticamente rappresentativi delle aree
politico-culturali della societa' italiana. A tale Commissione e'
affidato il compito di coaudiuvare l'Ufficio di Presidenza ed il
Comitato nella elaborazione del programma biennale. 1. Per l'attuazione della presente legge e' prevista per l'anno
1996, una spesa di lire 500.000.000. 1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge
si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale
n. 7/1976.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
2. Per realizzare tali celebrazioni, la Regione Piemonte attua,
promuove e sostiene attivita' finalizzate a diffondere ed
approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero
ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale,
economico e politico nel quale si svolsero i lavori della Assemblea
Costituente, dei diversi apporti ideali e culturali che confluirono
nel testo costituzionale, dei contenuti giuridici e del significato
piu' generale delle prinicipali norme sancite dalla Carta
Costituzionale; ed a promuovere la riflessione della comunita'
piemontese sui valori di liberta', pace, solidarieta' e giustizia
sociale, racchiusi in particolare nei "Principi fondamentali" e nei
"Diritti e doveri dei cittadini", che esprimono la traduzione nella
Costituzione della Repubblica della coscienza civile e delle
speranze della nuova Italia democratica.
3. Il programma delle attivita' attuate, promosse e sostenute dalla
Regione Piemonte per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario
della Repubblica italiana e della Costituzione e' definito e
realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente
a questo specifico compito e per il periodo della sua validita',
costituisce integrazione e modificazione delle leggi regionali n.
7/76 e n. 19/93.
2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale
di massima e programmi annuali, e' affidata all'Ufficio di Presidenza
sentito il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei
valori della Resistenza e dei principi della Costituzione
Repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.
3. Nel programma biennale di massima rientreranno le attivita', di
livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale
e istituzionale saranno considerate piu' adatte a caratterizzare le
celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica
Italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana. Altre
iniziative di minore rilievo o caratteristiche dell'attivita' piu'
tradizionale del Comitato, rientreranno nei normali programmi delle
attivita' attuate, promosse e sostenute ai sensi della legge
regionale n. 7/1976.
4. Nella formulazione del programma, l'Ufficio di Presidenza ed il
Comitato terranno conto, in particolare, delle proposte avanzate
dalle Province del Piemonte, dai Comuni, dalle Comunita' Montane,
nonche' di Enti e Associazioni culturali.
5. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, individuera' nel
programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la
partecipazione, il sostegno o l'adesione.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato,
promuove il programma biennale di massima, e, sentita la Commissione
consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.
2. Per sovraintendere alle iniziative, l'Ufficio di Presidenza,
sentito il Comitato, puo' avvalersi di una Commissione di
coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del Comitato
medesimo, dall'Assessore a cio' delegato dalla Giunta regionale e da
un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di
coordinamento e' presieduta dal componente dell'Ufficio di Presidenza
delegato all'attivita' del Comitato.
3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole
parti, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, puo' istituire,
con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in
stretto raccordo con le strutture del Consiglio regionale.
2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative
previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente
qualificate, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' definire e
attivare convenzioni o rapporti di consulenza con Enti, Associazioni
culturali o singoli.
3. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 1 attraverso il
piu' ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'Ufficio di
Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a
titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e
nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che
private.
2. All'onere finanziario conseguente si fa fronte con.....
3. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento di
contabilita' del Consiglio, istituisce nel bilancio di previsione
del Consiglio un apposito articolo, denominato "Spese per
celebrazioni cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e
della Costituzione della repubblica Italiana", finanziato con la
somma di lire 500.000.000 dal capitolo n..... del bilancio 1996, al
quale fanno capo le spese per l'attuazione del programma di cui alla
presente legge.
4. Lo stanziamento per l'anno 1997, previsto in lire 500.000.000,
sara' iscritto, nel bilancio di previsione della spesa, a
integrazione del capitolo n....... Tale somma sara' successivamente
destinata dall'Ufficio di Presidenza al finanziamento dell'articolo
del bilancio di previsione del Consiglio di cui al comma
precedente.
2. La legge regionale n. 7/1976, resta integralmente in vigore per
le attivita' che non rientrano nello specifico programma per la
celebrazione del cinquantesimo anniversario della Repubblica
Italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana.