Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge

Proposta di legge regionale, n. 6148.

Attivita' della Regione piemonte per il cinquantesimo anniversario della Repubblica e della Costituzione.

Presentata da BENSO TERESA ANNA MARIA, DEORSOLA SERGIO, FOCO ANDREA, MINERVINI CALANDRI MARTA, PEANO PIERGIORGIO, PICCHIONI ROLANDO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.

1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformita' e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, "Attivita' della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana", e della legge regionale 3 giugno 1993, n. 19, "Attivita' della Regione Piemonte per il cinquantesimo anniversario della Liberazione", celebra il cinquantesimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana voluta dal popolo italiano col referendum del 2 giugno 1946, ed il cinquantesimo anniversario della Costituzione, approvata dall'Assemblea Costituente nella seduta del 22 dicembre 1947, promulgata il 27 dicembre 1947 ed entrata in vigore il 1 gennaio 1948.
2. Per realizzare tali celebrazioni, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attivita' finalizzate a diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale, economico e politico nel quale si svolsero i lavori della Assemblea Costituente, dei diversi apporti ideali e culturali che confluirono nel testo costituzionale, dei contenuti giuridici e del significato piu' generale delle prinicipali norme sancite dalla Carta Costituzionale; ed a promuovere la riflessione della comunita' piemontese sui valori di liberta', pace, solidarieta' e giustizia sociale, racchiusi in particolare nei "Principi fondamentali" e nei "Diritti e doveri dei cittadini", che esprimono la traduzione nella Costituzione della Repubblica della coscienza civile e delle speranze della nuova Italia democratica.
3. Il programma delle attivita' attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica italiana e della Costituzione e' definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validita', costituisce integrazione e modificazione delle leggi regionali n. 7/76 e n. 19/93.

Art. 2.

1. Il programma di cui all'articolo 1, puo' comprendere tutte le attivita' di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalita' di detta legge.
2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale di massima e programmi annuali, e' affidata all'Ufficio di Presidenza sentito il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana istituito ai sensi della legge regionale n. 7/1976.
3. Nel programma biennale di massima rientreranno le attivita', di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale saranno considerate piu' adatte a caratterizzare le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana. Altre iniziative di minore rilievo o caratteristiche dell'attivita' piu' tradizionale del Comitato, rientreranno nei normali programmi delle attivita' attuate, promosse e sostenute ai sensi della legge regionale n. 7/1976.
4. Nella formulazione del programma, l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato terranno conto, in particolare, delle proposte avanzate dalle Province del Piemonte, dai Comuni, dalle Comunita' Montane, nonche' di Enti e Associazioni culturali.
5. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, individuera' nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.
6. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, sentito il Comitato, promuove il programma biennale di massima, e, sentita la Commissione consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.

Art. 3.

1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.
2. Per sovraintendere alle iniziative, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, puo' avvalersi di una Commissione di coordinamento composta, oltreche' da una rappresentanza del Comitato medesimo, dall'Assessore a cio' delegato dalla Giunta regionale e da un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di coordinamento e' presieduta dal componente dell'Ufficio di Presidenza delegato all'attivita' del Comitato.
3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, puo' istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in stretto raccordo con le strutture del Consiglio regionale.

Art. 4.

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio istituisce, con propria deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque connesse e pluralisticamente rappresentativi delle aree politico-culturali della societa' italiana. A tale Commissione e' affidato il compito di coaudiuvare l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato nella elaborazione del programma biennale.
2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio puo' definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con Enti, Associazioni culturali o singoli.
3. Per conseguire le finalita' di cui all'articolo 1 attraverso il piu' ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'Ufficio di Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.

Art. 5.

1. Per l'attuazione della presente legge e' prevista per l'anno 1996, una spesa di lire 500.000.000.
2. All'onere finanziario conseguente si fa fronte con.....
3. L'Ufficio di Presidenza, ai sensi del Regolamento di contabilita' del Consiglio, istituisce nel bilancio di previsione del Consiglio un apposito articolo, denominato "Spese per celebrazioni cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e della Costituzione della repubblica Italiana", finanziato con la somma di lire 500.000.000 dal capitolo n..... del bilancio 1996, al quale fanno capo le spese per l'attuazione del programma di cui alla presente legge.
4. Lo stanziamento per l'anno 1997, previsto in lire 500.000.000, sara' iscritto, nel bilancio di previsione della spesa, a integrazione del capitolo n....... Tale somma sara' successivamente destinata dall'Ufficio di Presidenza al finanziamento dell'articolo del bilancio di previsione del Consiglio di cui al comma precedente.

Art. 6.

1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976.
2. La legge regionale n. 7/1976, resta integralmente in vigore per le attivita' che non rientrano nello specifico programma per la celebrazione del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e della Costituzione della Repubblica Italiana.