Nuove modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )).
(B.U. 29 dicembre 2023, 4° suppl. al n. 52)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;
Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 e s.m.i.;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 8049 del 29 dicembre 2023
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 1 del regolamento regionale 10/2007
)
1.
Il
comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (
Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )) è sostituito dal seguente: "
".
2.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico di origine agricola, dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché dalle Misure di Conservazione generali del Piemonte, da quelle sito-specifiche e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.Art. 2.
(Modifiche all'
articolo 2 del regolamento regionale 10/2007
)
1.
Dopo la
lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è inserita la seguente: "
".
v bis)
UTE: l'insieme dei mezzi di produzione, dei fabbricati e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in un comune ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva;Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 7 del regolamento regionale 10/2007
)
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
corpi idrici
" sono sostituite dalle seguenti: "
corsi d'acqua
".Art. 4.
(Modifiche all'
articolo 8 del regolamento regionale 10/2007
)
1.
Alla
lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
corpi idrici
" sono sostituite dalle seguenti: "
corsi d'acqua
".Art. 5.
(Modifiche all'articolo 10 del regolamento 10/2007)
1.
Il
comma 5 bis dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
".
5 bis.
La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle UTE del tutto prive di una platea impermeabilizzata, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.2.
Il
comma 8 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
".
8.
I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili. Qualora i liquidi di sgrondo vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi, sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali palabili.Art. 6.
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento 10/2007)
1.
All'
ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
acque meteoriche
" sono aggiunte le seguenti: "
e di mitigazione delle emissioni ammoniacali. È in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (c.d. lagoni)
".2.
Il
comma 10 quinquies dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
".
10 quinquies.
La tolleranza di cui al comma 10 quater non si applica alle UTE del tutto prive di strutture di stoccaggio per reflui non palabili, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.Art. 7.
(Modifiche all'articolo 13 del regolamento 10/2007)
1.
La
lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
".
b)
fatti salvi i vincoli più restrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico, l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro le 24 ore successive alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su coltura in atto, per i quali è vietato l'utilizzo del piatto deviatore ed è prevista l'adozione di tecniche a bassa pressione e a bassa emissione ammoniacale, quali la distribuzione rasoterra in bande o sottocotico;Art. 8.
(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 10/2007)
1.
Dopo il
comma 5 ter dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
".
5 quater.
I terreni adibiti esclusivamente al pascolo sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 per il solo periodo dell'anno nel quale ospitano gli animali.Art. 9.
(Modifiche all'articolo 15 del regolamento 10/2007)
1.
Alla
lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
di aziende agroalimentari appartenenti ai
" sono sostituite dalle seguenti: "
di piccole aziende agroalimentari operanti nei
".Art. 10.
(Modifiche all'articolo 27 del regolamento 10/2007)
1.
Alla fine del
comma 2 dell'articolo 27 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
Gli esiti dei controlli svolti sono raccolti nell'elenco informatico dei controlli in agricoltura previsto dall'
articolo 88 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e messi a disposizione di tutti i soggetti deputati al controllo.
".Art. 11.
(Sostituzione Allegati I, VI bis e VI ter del regolamento 10/2007)
1.
Gli allegati I, VI bis e VI ter del
regolamento regionale 10/2007
sono sostituiti dagli allegati I, VI bis e VI ter del presente regolamento.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 dicembre 2023
Alberto Cirio