Regolamento regionale n. 12 del 29 dicembre 2023  ( Vigente )
Nuove modifiche al regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )).
(B.U. 29 dicembre 2023, 4° suppl. al n. 52)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;

Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;

Visto il regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 e s.m.i.;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 18 - 8049 del 29 dicembre 2023

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 29 ottobre 2007, n. 10 (Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ( Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 )) è sostituito dal seguente: "
2.
Resta fermo quanto previsto dalla normativa in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico di origine agricola, dalla normativa igienico-sanitaria, dalle norme urbanistiche e dalle disposizioni concernenti le aree sensibili, le aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, la prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento nonché dalle Misure di Conservazione generali del Piemonte, da quelle sito-specifiche e dai Piani di Gestione dei siti della Rete Natura 2000.
".
Art. 2. 
1. 
Dopo la lettera v) del comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10/2007 è inserita la seguente: "
v bis)
UTE: l'insieme dei mezzi di produzione, dei fabbricati e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in un comune ove ricade in misura prevalente ed avente una propria autonomia produttiva;
".
Art. 3. 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
corpi idrici
" sono sostituite dalle seguenti: "
corsi d'acqua
".
Art. 4. 
1. 
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
corpi idrici
" sono sostituite dalle seguenti: "
corsi d'acqua
".
Art. 5. 
(Modifiche all'articolo 10 del regolamento 10/2007)
1. 
Il comma 5 bis dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
5 bis.
La tolleranza di cui al comma 5 non si applica alle UTE del tutto prive di una platea impermeabilizzata, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.
".
2. 
Il comma 8 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
8.
I liquidi di sgrondo dei materiali palabili sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali non palabili. Qualora i liquidi di sgrondo vengano accumulati in pozzetti annessi alle platee o le modalità di gestione ne consentano la significativa riduzione dei volumi, sono assimilati, per quanto riguarda il periodo di stoccaggio, ai materiali palabili.
".
Art. 6. 
(Modifiche all'articolo 12 del regolamento 10/2007)
1. 
All' ultimo periodo del comma 6 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 dopo le parole: "
acque meteoriche
" sono aggiunte le seguenti: "
e di mitigazione delle emissioni ammoniacali. È in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (c.d. lagoni)
".
2. 
Il comma 10 quinquies dell'articolo 12 del regolamento regionale 10/2007 è sostituito dal seguente: "
10 quinquies.
La tolleranza di cui al comma 10 quater non si applica alle UTE del tutto prive di strutture di stoccaggio per reflui non palabili, alle UTE costituite dopo il 1° gennaio 2020 e alle UTE esistenti oggetto di ampliamento dopo tale data.
".
Art. 7. 
(Modifiche all'articolo 13 del regolamento 10/2007)
1. 
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente: "
b)
fatti salvi i vincoli più restrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di mitigazione dell'inquinamento atmosferico, l'incorporazione al terreno simultaneamente allo spandimento o entro le 24 ore successive alla distribuzione in campo, al fine di ridurre le perdite di ammoniaca per volatilizzazione, il rischio di ruscellamento, la lisciviazione e la formazione di odori sgradevoli; sono fatti salvi i casi di distribuzione in copertura su coltura in atto, per i quali è vietato l'utilizzo del piatto deviatore ed è prevista l'adozione di tecniche a bassa pressione e a bassa emissione ammoniacale, quali la distribuzione rasoterra in bande o sottocotico;
".
Art. 8. 
(Modifiche all'articolo 14 del regolamento 10/2007)
1. 
Dopo il comma 5 ter dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/2007 è inserito il seguente: "
5 quater.
I terreni adibiti esclusivamente al pascolo sono conteggiati nel calcolo del quantitativo medio aziendale di azoto di cui al comma 5 per il solo periodo dell'anno nel quale ospitano gli animali.
".
Art. 9. 
(Modifiche all'articolo 15 del regolamento 10/2007)
1. 
Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10/2007 le parole: "
di aziende agroalimentari appartenenti ai
" sono sostituite dalle seguenti: "
di piccole aziende agroalimentari operanti nei
".
Art. 10. 
(Modifiche all'articolo 27 del regolamento 10/2007)
1. 
Alla fine del comma 2 dell'articolo 27 del regolamento regionale 10/2007 sono aggiunte le parole: "
Gli esiti dei controlli svolti sono raccolti nell'elenco informatico dei controlli in agricoltura previsto dall' articolo 88 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e messi a disposizione di tutti i soggetti deputati al controllo.
".
Art. 11. 
(Sostituzione Allegati I, VI bis e VI ter del regolamento 10/2007)
1. 
Gli allegati I, VI bis e VI ter del regolamento regionale 10/2007 sono sostituiti dagli allegati I, VI bis e VI ter del presente regolamento.
Art. 12. 
(Entrata in vigore)
1. 
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2024.
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 29 dicembre 2023
Alberto Cirio