LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61 ;
Visto il regolamento regionale 18 ottobre 2002 n. 9 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 33-7261 del 29 ottobre 2007;
emana
il seguente regolamento:
- 62 giorni di divieto continuativo a decorrere dal 1° dicembre;
- 28 giorni, anche non continuativi, nei mesi di novembre e febbraio, correlati all'andamento meteorologico e al grado di saturazione idrica dei suoli, secondo le modalità operative che sono definite con determinazione del responsabile del Settore competente della Direzione Agricoltura, d'intesa con la Direzione Ambiente.
Note:
[1] La lettera a bis) del comma 1 dell'articolo 1 è stato inserita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2016.
[2] Il comma 2 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2023.
[3] Il comma 3 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 7 del 2011.
[4] Il comma 4 dell'articolo 1 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 10 del 2019.
[5] La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[6] Alla fine della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole " e le nuove aziende che derivano da una mera variazione di titolarità o natura giuridica di un'azienda preesistente, ovvero dalla cessione di un ramo produttivo della stessa, senza modifiche della capacità zootecnica o delle strutture" ad opera del comma 2 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[7] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 la parola "strutturali" è stata sostituita dalle parole "delle strutture di stoccaggio" ad opera del comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[8] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "soggetti alla vigente normativa in materia di prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento" sono state sostituite dalle parole "previsti al punto 6.6 dell'allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)" ad opera del comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[9] La lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 5 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[10] Alla fine della lettera k) del comma 1 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole ", così come specificato all'Allegato I" ad opera del comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[11] La lettera l) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 3 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[12] La lettera l bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[13] La lettera l ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[14] Alla fine della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole "e/o reflui provenienti da attività di piscicoltura d'acqua dolce" ad opera del comma 7 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[15] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[16] La lettera p) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 6 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[17] Nella lettera q) del comma 1 dell'articolo 2 dopo la parola "liquame" sono state aggiunte le parole "o della frazione liquida del digestato" ad opera del comma 7 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[18] La lettera q bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[19] La lettera q ter) del comma 1 dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[20] La lettera q quater) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 8 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[21] Nella lettera r) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "sono assimilati ai letami" sono state aggiunte le parole "le frazioni palabili dei digestati e" ad opera del comma 9 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[22] La lettera r bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 9 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[23] La lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[24] Nel punto 5 della lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 le parole "Le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici, non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ad effluenti zootecnici e qualora destinate ad utilizzo agronomico, sono assimilate ai liquami; in caso contrario, tali acque sono assoggettate alle disposizioni di cui al Capo II del Titolo II" sono state soppresse dal comma 10 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[25] Il punto 5 bis della lettera s) del comma 1 dell'articolo 2 è stato inserito dal comma 11 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[26] La lettera s bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 11 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[27] La lettera t) del comma 1 dell'articolo 2 è stata sostituita dal comma 12 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[28] Nella lettera u) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "delle acque reflue" sono state aggiunte le parole "o del digestato effettuato nel rispetto dei criteri e delle condizioni" ad opera dal comma 13 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[29] Alla lettera v) del comma 1 dell'articolo 2, dopo le parole "compresi lo stoccaggi" sono state aggiunte le parole ", l'acidificazione" ad opera del comma 12 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[30] La lettera aa bis) del comma 1 dell'articolo 2 è stata inserita dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 12 del 2023.
[31] Nella lettera w) del comma 1 dell'articolo 2 dopo le parole "dal presente regolamento" sono state aggiunte le parole "e digestato" ad opera del comma 15 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2016.
[32] Alla fine della lettera x) del comma 1 dell'articolo 2 sono state aggiunte le parole "I titoli d'uso devono sempre essere comprovati da apposita documentazione depositata in fascicolo. Nel caso dell'asservimento, il titolo d'uso può essere concesso solo dal conduttore del terreno." ad opera del comma 13 dell'articolo 2 del regolamento regionale 10 del 2019.
[33] Il comma 1 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2016.
[34] Il comma 4 dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2019.
[35] Il comma 4 bis dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2019.
[36] Il comma 4 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2019.
[37] Il comma 5 bis dell'articolo 3 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 2 del 2016.
[38] Il comma 5 ter dell'articolo 3 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale 10 del 2019.
[39] Nel comma 1 dell'articolo 4 dopo le parole "trasmissione informatica del medesimo. " sono state aggiunte le parole "Fatto salvo quanto previsto al punto 3 dell'Allegato VI bis per il digestato," ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.
[40] Il comma 2 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 3 del regolamento regionale 7 del 2011.
[41] Nella lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiunte le parole "o da digestato" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.
[42] Nella lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiuntel e parole "o da digestato" ad opera del comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.
[43] Il comma 3 dell'articolo 4 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 10 del 2019.
[44] Nel comma 4 dell'articolo 4 dopo le parole "effluenti zootecnici e" sono state aggiunte le parole "del digestato, nonché" ad opera del comma 3 dell'articolo 4 del regolamento regionale 2 del 2016.
[45] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, dopo le parole "dall'attività agricola," sono state aggiunte le parole "compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è" ad opera del comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 10 del 2019.
[46] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 le parole "corpi idrici" sono state sostituite dalle parole "corsi d'acqua" ad opera del comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 12 del 2023.
[47] La lettera g bis) del comma 1 dell'articolo 7 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 10 del 2019.
[48] La lettera g ter) del comma 1 dell'articolo 7 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 10 del 2019.
[49] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 8, dopo le parole "dall'attività agricola," sono state aggiunte le parole "compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 10 del 2019.
[50] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 le parole "corpi idrici" sono state sostituite dalle parole "corsi d'acqua" ad opera del comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 12 del 2023.
[51] La lettera o) del comma 1 dell'articolo 8 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 20 del 2010.
[52] La lettera o bis) del comma 1 dell'articolo 8 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 10 del 2019.
[53] La lettera o ter) del comma 1 dell'articolo 8 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 10 del 2019.
[54] Alla fine del comma 4 dell'articolo 10 sono state aggiunte le parole "Qualora l'azienda disponga di più Unità Tecniche-Economiche (UTE), la capacità di stoccaggio è valutata per ciascuna UTE separatamente." ad opera del comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10 del 2019.
[55] Alla fine del comma 5 dell'articolo 10 sono state aggiunte le parole "Si ritiene comunque congrua una capacità di stoccaggio aziendale inferiore del 15 per cento o di 15 metri quadri rispetto al fabbisogno." ad opera del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 10 del 2019.
[56] Il comma 5 bis dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 12 del 2023.
[57] Il comma 8 dell'articolo 10 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 12 del 2023.
[58] Nel comma 1 bis dell'articolo 11 le parole "e per i correttivi derivanti da materiali biologici" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10 del 2019.
[59] Il comma 5 dell'articolo 11 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10 del 2019.
[60] Il comma 6 bis dell'articolo 11 è stato inserito dal comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 10 del 2019.
[61] Nel comma 3 dell'articolo 12 dopo le parole "effluenti zootecnici" sono state aggiunte le parole ", così come specificato all'Allegato I" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[62] Nel comma 5 dell'articolo 12 le parole "K10-7 cm/s" sono state sostituite dalle parole "K maggiore di 1 x 10-7 cm/s" ad opera del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2013.
[63] Nel comma 6 dell'articolo 12 all' ultimo periodo dopo le parole: "acque meteoriche" sono aggiunte le parole "e di mitigazione delle emissioni ammoniacali. È in ogni caso vietata la realizzazione di nuovi contenitori in terra (c.d. lagoni)" ad opera del comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 del 2023.
[64] Nel comma 8 dell'articolo 12 dopo le parole "vuoto sanitario" sono state inserite le parole "e tenuto conto delle eventuali acquisizioni da terzi" ad opera del comma 2 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[65] Il punto 1 della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[66] Nel punto 2 della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 le parole ", i loro ampliamenti ed i nuovi allevamenti" sono state soppresse ad opera del comma 4 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[67] Il punto 3 della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 5 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[68] Il punto 4 della lettera b) del comma 8 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 6 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[69] Nella lettera c) del comma 8 dell'articolo 12 sono state soppresse le parole "di suini e avicunicoli" ad opera del comma 7 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[70] Il comma 8 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[71] Il comma 8 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 8 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[72] Il comma 9 dell'articolo 12 è stato abrogato dal comma 2 dell'articolo 1 del regolamento regionale 12 del 2013.
[73] Il comma 10 bis dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[74] Il comma 10 ter dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[75] Il comma 10 quater dell'articolo 12 è stato inserito dal comma 9 dell'articolo 9 del regolamento regionale 10 del 2019.
[76] Il comma 10 quinquies dell'articolo 12 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 12 del 2023.
[77] La lettera b) del comma 2 dell'articolo 13 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 12 del 2023.
[78] Il comma 3 dell'articolo 13 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2011.
[79] Alla fine della lettera b) del comma 3 dell'articolo 13 sono state aggiunte le parole "(oltre due atmosfere), a lunga gittata, da bordo campo o da bordo strada" ad opera del comma 2 dell'articolo 10 del regolamento regionale 10 del 2019.
[80] Il comma 3 bis dell'articolo 13 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 4 del regolamento regionale 7 del 2011.
[81] Il comma 3 dell'articolo 14 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2016.
[82] Il comma 4 dell'articolo 14 è stato abrogato dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.
[83] Nel comma 5 dell'articolo 14 le parole "ai commi 3 e 4" sono state sostituite dalle parole "al comma 3" ad opera del comma 2 dell'articolo 7 del regolamento regionale 2 del 2016.
[84] Il comma 5 bis dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10 del 2019.
[85] Il comma 5 ter dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 10 del 2019.
[86] Il comma 5 quater dell'articolo 14 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 12 del 2023.
[87] Nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 15 le parole "di aziende agroalimentari appartenenti ai" sono state sostituite dalle parole "di piccole aziende agroalimentari operanti nei" ad opera del comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 12 del 2023.
[88] Il Titolo II vis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[89] Il Capo I è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[90] L'articolo 20 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[91] L'articolo 20 ter è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[92] L'articolo 20 quater è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[93] Il Capo II è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[94] L'articolo 20 quinquies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[95] L'articolo 20 sexies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[96] L'articolo 20 septies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[97] Il Capo III è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[98] L'articolo 20 octies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[99] L'articolo 20 nonies è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 2 del 2016.
[100] Nel comma 1 dell'articolo 21 le parole "dei fanghi e" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 12 del regolamento regionale 10 del 2019.
[101] La rubrica dell'art. 22 è stata sostituita dal comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 2 del 2016.
[102] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 dopo le parole "dall'attività agricola," sono state inserite le parole "compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è" ad opera del comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10 del 2019.
[103] La lettera d) del comma 1 dell'articolo 22 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 5 del regolamento regionale 7 del 2011.
[104] La lettera i bis) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 5 del regolamento regionale 7 del 2011.
[105] La lettera i ter) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10 del 2019.
[106] La lettera i quater) del comma 1 dell'articolo 22 è stata inserita dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 10 del 2019.
[107] La rubrica dell' articolo 23 del regolamento regionale 10/2007 è sostituita dalla seguente "(Divieti di utilizzazione dei liquami)" ad opera del comma 1 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[108] Nel comma 1 dell'articolo 23 le parole ", nonché' dei fanghi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[109] Nella lettera a) del comma 1 dell'articolo 23 dopo le parole "dall'attività agricola," sono state aggiunte le parole "compresi i terreni ritirati dalla produzione per più di un anno; è" ad opera del comma 3 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[110] La lettera m bis) del comma 1 dell'articolo 23 è stata inserita dal comma 4 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[111] La lettera m ter) del comma 1 dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[112] Nel comma 3 dell'articolo 23 le parole "e dei fanghi" sono state soppresse ad opera del comma 5 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10 del 2019.
[113] Il comma 3 bis dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2011.
[114] Il comma 3 ter dell'articolo 23 è stato inserito dal comma 2 dell'articolo 6 del regolamento regionale 7 del 2011.
[115] Il comma 4 dell'articolo 23 è stato abrogato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.
[116] Al comma 1 dell'articolo 24 dopo le parole "dei letami" sono state inserite le parole "e degli ammendanti di cui al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75" ad opera del comma 1 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 del 2019.
[117] Il comma 1 bis dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 2 del 2016.
[118] Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 24 dopo le parole "gli allevamenti" sono state inserite le parole "esistenti" ad opera del comma 2 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 del 2019.
[119] Il punto 1 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 8 del 2008.
[120] Al punto 2 della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24, dopo le parole "gli allevamenti" è stata inserita la parola "esistenti" ad opera del comma 3 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 del 2019.
[121] Il numero 2 bis della lettera b) del comma 3 dell'articolo 24 è stato inserito dal comma 4 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 del 2019.
[122] Alla fine del comma 4 dell'articolo 24 sono state aggiunte le parole "così come specificato all'Allegato I" ad opera del comma 5 dell'articolo 15 del regolamento regionale 10 del 2019.
[123] Al comma 1 dell'articolo 25 le parole "e dei fanghi" sono state soppresse ad opera del comma 1 dell'articolo 16 del regolamento regionale 10 del 2019.
[124] Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 25, dopo le parole "i fertilizzanti," sono state inserite le parole "i digestati palabili," ad opera del comma 2 dell'articolo 16 del regolamento regionale 10 del 2019.
[125] Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 25 le parole "i fanghi e le acque reflue" sono state sostituite dalle parole "i digestati non palabili, le acque reflue distribuiti su terreni diversi da quelli di cui al punto c)" ad opera del comma 3 dell'articolo 16 del regolamento regionale 10 del 2019.
[126] Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 25 dopo le parole "i materiali ad essi assimilati" sono state inserite le parole ", i digestati non palabili" ad opera del comma 4 dell'articolo 16 del regolamento regionale 10 del 2019.
[127] Nel comma 2 dell'articolo 25 le parole "60 giorni" sono state sostituite dalle parole "62 giorni" e le parole "30 giorni" sono state sostituite dalle parole "28 giorni" ad opera del comma 5 dell'articolo 16 del regolamento regionale 10 del 2019.
[128] Il comma 2 bis dell'articolo 25 è stato abrogato dal comma 3 dell'articolo 12 del regolamento regionale 2 del 2016.
[129] Il comma 3 dell'articolo 25 è stato abrogato dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 7 del 2011.
[130] Il comma 1 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2016.
[131] Il comma 2 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 2 dell'articolo 13 del regolamento regionale 2 del 2016.
[132] Il comma 2 bis dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 8 del regolamento regionale 7 del 2011.
[133] Il comma 2 ter dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 10 del 2019.
[134] Il comma 2 quater dell'articolo 26 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 17 del regolamento regionale 10 del 2019.
[135] Nel comma 4 dell'articolo 26 le parole "e fanghi" sono state soppresse ad opera del comma 2 dell'articolo 17 del regolamento regionale 10 del 2019.
[136] Il comma 5 dell'articolo 26 è stato sostituito dal comma 3 dell'articolo 8 del regolamento regionale 7 del 2011.
[137] Alla fine del comma 2 dell'articolo 27 sono state aggiunte le parole " Gli esiti dei controlli svolti sono raccolti nell'elenco informatico dei controlli in agricoltura previsto dall' articolo 88 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e messi a disposizione di tutti i soggetti deputati al controllo." ad opera del comma 1 dell'articolo 10 del regolamento regionale 12 del 2023.
[138] Il comma 3 dell'articolo 27 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 18 del regolamento regionale 10 del 2019.
[139] L'articolo 28 bis è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 2 del 2009.
[140] Alla fine del comma 2 dell'articolo 28 bis sono state aggiunte le parole ", e per conoscenza alle province, alla Città metropolitana ed alla Regione Piemonte" ad opera del comma 1 dell'articolo 19 del regolamento regionale 10 del 2019.
[141] Il comma 2 bis dell'articolo 29 è stato inserito dal comma 1 dell'articolo 3 del regolamento regionale 8 del 2008.
[142] Il comma 2 dell'articolo 31 è stato abrogato dal comma 1 dell'articolo 20 del regolamento regionale 10 del 2019.
[143] L'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 4 del regolamento regionale 8 del 2008.
[144] Il comma 1 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 1 del regolamento regionale 19 del 2008.
[145] Il comma 2 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 9 del 2009.
[146] Il comma 3 dell'articolo 32 è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 2 del regolamento regionale 2 del 2009.
[147] L'allegato I è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 12 del 2023.
[148] L'allegato II è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 22 del regolamento regionale 10 del 2019.
[149] L'allegato III è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 23 del regolamento regionale 10 del 2019.
[150] L'allegato V è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 24 del regolamento regionale 10 del 2019.
[151] L'allegato VI è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 25 del regolamento regionale 10 del 2019.
[152] L'allegato VI bis è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 12 del 2023.
[153] L'allegato VI ter è stato sostituito dal comma 1 dell'articolo 11 del regolamento regionale 12 del 2023.