Modifiche al regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9 (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in attuazione dell'articolo 5, comma 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale))
(B.U. 24 novembre 2022, 1° suppl. al n. 47)
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
Visto l' articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 );
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte ;
Vista la legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 ;
Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9 ;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 30 - 5950 dell'11 novembre 2022
EMANA
il seguente regolamento
Art. 1.
(Modifiche all'
articolo 1 del r.r. 9/2011
)
1.
L'
articolo 1 del regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 9 (Regolamento del bando di concorso e della graduatoria in attuazione dell'
articolo 5, comma 9, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)) è sostituito dal seguente: "
".
Art. 1.
(Ambito di applicazione)
1.
Il presente regolamento, previsto dall'
articolo 5, comma 9 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale), disciplina:
a)
le modalità e i tempi di emissione del bando di concorso (
articolo 5, comma 3 della l.r. 3/2010 );b)
le forme di pubblicità del bando di concorso (
articolo 5, comma 9, lettera a) della l.r. 3/2010 );c)
i contenuti del bando di concorso (
articolo 5, comma 9, lettera b) della l.r. 3/2010 );d)
le modalità di formazione delle graduatorie (
articolo 5, comma 9, lettera c) della l.r. 3/2010 ).Art. 2.
(Inserimento dell'articolo 1 bis nel
r.r. 9/2011
)
1.
Dopo l'
articolo 1 del regolamento regionale 9/2011 è inserito il seguente: "
".
Art. 1 bis.
(Tempi di emissione del bando di concorso)
1.
Il bando di concorso è emesso dal comune con cadenza temporale tale da garantire la presenza in graduatoria di un numero sufficiente di richiedenti in relazione alla disponibilità alloggiativa e comunque:
a)
almeno ogni quattro anni per i comuni con popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti;b)
almeno ogni sei anni per i comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;c)
almeno ogni otto anni per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.2.
I comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente e i comuni ad alto disagio abitativo, come classificati con deliberazione della Giunta regionale, sono comunque tenuti all'emissione del bando almeno ogni quattro anni.3.
Per i comuni che si avvalgono della facoltà di procedere all'aggiornamento della graduatoria, di cui all'
articolo 5, comma 5 della l.r. 3/2010 , i termini di cui ai commi 1 e 2 sono incrementati di due anni.Art. 3.
(Modifiche all'
articolo 3 del r.r. 9/2011
)
1.
Al
comma 3 dell'articolo 3 del regolamento regionale n. 9/2011 , dopo le parole: "
nei comuni ad alta tensione abitativa, individuati ai sensi della normativa vigente
" sono inserite le seguenti: "
e nei comuni ad alto disagio abitativo, come classificati con deliberazione della Giunta regionale
".
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Torino, addì 16 novembre 2022
Alberto Cirio