Art. 5.
(Modalità di formazione della graduatoria)
1.
La Commissione di cui all'
articolo 7 della l.r. 3/2010
(di seguito denominata "Commissione"), valutati i requisiti dei concorrenti e attribuiti i relativi punteggi sulla base degli stati, dei fatti, delle situazioni e dei documenti richiesti, forma la graduatoria provvisoria entro centoventi giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti del concorso.
2.
Non sono valutabili eventuali modifiche dei requisiti e delle condizioni oggettive e soggettive del richiedente sopravvenute dopo la data di pubblicazione del bando, ad eccezione dell'ordinanza o sentenza esecutiva di sfratto e della certificazione relativa alla percentuale di invalidità, che devono comunque essere inoltrate dal richiedente entro il termine stabilito per l'opposizione alla graduatoria provvisoria.
3.
Entro quindici giorni dalla sua formazione, la graduatoria, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun concorrente, nonché dei modi e dei termini per il ricorso, è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio del comune o dei comuni compresi nell'ambito territoriale in cui si trovano gli alloggi nel rispetto delle forme previste dalle normative vigenti, nonché nella sede dell'ATC in un luogo aperto al pubblico o e nel proprio sito informatico.
4.
Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria a mezzo del servizio postale.
5.
Dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria viene data notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
6.
Entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria ai sensi del comma 3 e, per i lavoratori emigrati all'estero, dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 4 del presente articolo, gli interessati possono presentare ricorso alla Commissione, che provvede in merito entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle opposizioni.
7.
In sede di ricorso alla Commissione non sono valutabili dichiarazioni o documenti che il richiedente era tenuto a fornire al momento della presentazione della domanda.
8.
Esaurito l'esame dei ricorsi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione dei sorteggi, a mezzo di notaio o di pubblico ufficiale in qualità di ufficiale rogante, tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.
9.
La graduatoria definitiva è pubblicata con le stesse formalità stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.
10.
Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva che, a tali effetti, conserva la sua efficacia fino a quando non venga sostituita da una nuova graduatoria.
11.
In caso di ricorso alle procedure di bando di cui all'articolo 3, comma 3, le assegnazioni possono avvenire soltanto a favore di soggetti che abbiano ottenuto un punteggio non inferiore a quello minimo assunto dal comune per la richiesta della documentazione a comprova di quanto dichiarato in domanda. Al fine di assicurare un numero adeguato di posizioni utili per l'assegnazione, la Commissione procede a successive integrazioni della graduatoria, secondo le stesse modalità indicate ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.
Art. 6.
(Aggiornamento della graduatoria)
1.
L'aggiornamento della graduatoria di cui all'
articolo 5, comma 5, della l.r. 3/2010
, avviene mediante inoltro da parte del comune alla Commissione, successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva, di nuove domande e di richieste di modificazione del punteggio conseguenti a variazione delle condizioni originariamente prese a riferimento.
2.
Le nuove domande e le richieste di modificazione di cui al comma 1 devono essere numerate a cura del comune secondo l'ordine cronologico di presentazione. Eventuali successivi invii di domande da parte del comune alla Commissione devono proseguire la numerazione cronologica.
3.
La Commissione esamina le nuove domande e le richieste di modificazione presentate da ciascun comune non più di due volte per anno solare, procedendo alla verifica dei requisiti e all'attribuzione ad esse dei relativi punteggi. I richiedenti in possesso dei requisiti e quelli a cui è stato riconosciuto un incremento del punteggio precedentemente ottenuto vengono inseriti nella graduatoria in coda ai richiedenti aventi pari punteggio, secondo l'ordine di numerazione indicato dal comune ai sensi del comma 2.
4.
Le nuove domande e le richieste di modificazione sono esaminate dalla Commissione sulla base dei requisiti previsti dal bando originario.
5.
Per l'aggiornamento della graduatoria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, nonché, qualora il comune se ne avvalga, le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3.