Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7638.

Misure a sostegno della mobilita' delle persone disabili.

Presentata da SAITTA ANTONINO, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, CONTU MARIO, DEORSOLA SERGIO, DI BENEDETTO ALESSANDRO, MANICA GIULIANA, MORICONI ENRICO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di sostenere il diritto alla piena integrazione sociale e contrastare in modo efficace il rischio di emarginazione delle persone disabili dalle attivita' di lavoro, studio, cura e tempo libero, la Regione Piemonte, per il quinquennio 2004 - 2008, concede contributi diretti ad incentivare l'acquisto di autovetture opportunamente attrezzate alla mobilita' delle persone disabili con le seguenti modalita' di trasporto:
a) Servizio taxi con autovettura;
b) Servizio di noleggio con conducente e autovettura.

Art. 2.
(Interventi finanziari)

1. I contributi di cui all'art. 1 sono concessi in conto capitale o in conto canone per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di autovetture nuove di fabbrica, attrezzate ed allestite all'agevole incarrozzamento diretto delle persone disabili, anche gravi, per le quali non sia possibile prevedere il trasferimento sul sedile, fino al 20% delle spese sostenute con un limite massimo di 3600 euro per autovettura.
2. I contributi sono concessi per la sostituzione di autovetture che alla data di presentazione della domanda di contributo, di cui all'art. 3, abbiano piu' di 3 anni di anzianita' calcolata dalla data di immatricolazione e siano possedute dal soggetto richiedente.

Art. 3.
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare dei contributi, di cui alla presente legge, i soggetti individuati all'articolo 7 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 (Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea) in possesso della licenza per l'esercizio del servizio di taxi o di autorizzazione all'esercizio del servizio di noleggio con conducente iscritti nel ruolo provinciale dei conducenti dei servizi pubblici non di linea di cui alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).
2. I soggetti di cui al comma 1 presentano domanda all'amministrazione provinciale nel cui territorio e' ubicato il comune che ha rilasciato la licenza o l'autorizzazione per lo svolgimento dell'attivita'. Le modalita' di presentazione sono indicate nel provvedimento provinciale previsto all'articolo 5.

Art. 4.
(Modalita' di erogazione del contributo)

1. Il contributo non e' ripetibile rispetto allo stesso beneficiario e non e' cumulabile con alcun tipo di contributo previsto a favore esclusivo dei beneficiari da norme comunitarie, statali, regionali, fatta eccezione con le disposizioni previste al primo comma dell'art. 2 della L.R. n. 14 del 2 Luglio 2003.

Art. 5.
(Norme di attuazione)

1. La Giunta regionale definisce con deliberazione i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali dei contributi di cui all'articolo 1.
2. I fondi sono ripartiti e trasferiti annualmente alle amministrazioni provinciali sulla base dei criteri di cui al comma 1.
3. Le amministrazioni provinciali stabiliscono criteri e modalita' per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi dando priorita' alle richieste relative a servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica ed in aree di trasporto a domanda debole, individuate dalle amministrazioni stesse.
4. Le amministrazioni provinciali provvedono alla raccolta ed all'istruttoria delle domande, alla determinazione del programma annuale di assegnazione dei contributi, alla determinazione della documentazione necessaria per l'erogazione del contributo e all'erogazione agli aventi diritto.

Art. 6.
(Clausola Valutativa)

1. La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente per materia, sulla base dei dati forniti dalle province, una relazione nella quale siano evidenziati l'ammontare dei contributi erogati ai soggetti beneficiari suddivisi per tipologie di autovetture, la percentuale di domande soddisfatte rispetto alle richieste nonche' valutazioni, suffragate da elementi statistici, della riduzione di inquinamento atmosferico e acustico ottenuta rispetto all'anno precedente in relazione al rinnovo del materiale rotabile.

Art. 7.
(Disposizione finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge e' prevista nel triennio 2004-2006 una spesa complessiva di 1.080.000,00 euro.
2. Al fine di trasferire fondi alle Province dirette ad erogare contributi per la mobilita' delle persone disabili con servizi complementari al trasporto pubblico locale, e' stanziata nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l'anno 2004, nell'unita' previsionale di base ( UPB ) 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale Tit. II spese di investimento), la somma di 360.000,00, euro in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa prevista al comma 2, per l'anno 2004, pari a 360.0000,00 euro, si fa fronte riducendo la disponibilita' finanziaria dell'unita' previsionale di base n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004.
4. Alla copertura delle spese, per gli anni 2005 e 2006, stimate per ciascun anno in 360.000,00 euro, in termini di competenza, si fa fronte con le risorse dell' UPB 09011 del bilancio pluriennale 2004-2006.