Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di Legge regionale n. 638.

Misure a sostegno della mobilita' delle persone disabili



La legge regionale n. 14 del 2 luglio 2003 incentiva i taxisti e gli autonoleggiatori con autista a rinnovare il parco auto, al fine di salvaguardare l'ambiente riducendo l'inquinamento atmosferico e acustico.
Con questa legge, in modo speculare, si intende migliorare i servizi complementari al trasporto pubblico locale sostenendo, in questo caso, il diritto alla mobilita' delle persone fisicamente impedite.
Molte citta' del Piemonte sono da tempo impegnate nella gestione di servizi per la mobilita' delle persone con grave disabilita' motoria, impossibilitati alla salita sui mezzi pubblici, attraverso l'allestimento di servizi taxi e minibus attrezzati. Solo a Torino si registrano circa 3400 persone beneficiarie del servizio taxi ordinario e circa 700 persone, in condizione di particolare gravita', beneficiarie del servizio minibus attrezzati.
Va evidenziata, in particolare, la crescita del numero di cittadini disabili con gravi difficolta' deambulatorie che, in assenza di taxi opportunamente dotati, possono essere attualmente trasportati solo con minibus attrezzati.
Inoltre, il prossimo evento olimpico e le collegate Paraolimpiadi richiederanno un considerevole incremento della domanda di "trasporto dedicato", con sistemi di incarrozzamento efficaci non stigmatizzanti.
L'attuale offerta di autovetture esistenti in commercio puo' oggi assicurare mezzi efficaci e convenienti. I tassisti e gli autonoleggiatori sono verosimilmente favorevoli all'adozione di autovetture attrezzate (anche, ma non solo) al trasporto di disabili gravi, purche' in presenza di incentivi utili a contenere i maggiori oneri di acquisto e manutenzione che ne derivano.
Si prevedono pertanto contributi fino al 20% delle spese sostenute con un limite massimo di 3600 euro per autovettura, in grado di trasportare sia passeggeri normodotati che disabili.
La Giunta regionale dovra' quindi definire i criteri di ripartizione alle amministrazioni provinciali, le quali assegneranno i contributi dando priorita' alle richieste per servizi svolti in aree a rilevante concentrazione demografica e in aree di trasporto a domanda debole.
Con questa soluzione il territorio regionale potra' realizzare un sistema di trasporto anche individuale non piu' riservato alle persone disabili, ma che le stesse potranno liberamente utilizzare. Una soluzione particolarmente opportuna anche per garantire il diritto alla mobilita' dei turisti disabili in visita alle citta' del territorio piemontese.

Relazione tecnica

- Generalita'
L'iniziativa legislativa propone interventi finanziari destinati alle Province affinche' eroghino contributi diretti all'acquisto di autovetture attrezzate alla mobilita' delle persone disabili. La proposta di legge in oggetto e' riconducibile alla legge regionale 24 gennaio 2000, n. 3 modificata dalla legge regionale 2 luglio 2003, n. 14: sia per le finalita' contenute sia per la tipologia dei contributi concessi, la proposta si rifa' al testo della legge regionale in vigore. In particolare, l'articolo 3 della proposta ripropone i medesimi soggetti beneficiari dei contributi, individuati all'articolo 3 della legge regionale 3/2000. Criteri e modalita' di erogazione sono previsti negli articoli 4 e 5 della proposta di legge. Da un'analisi preliminare, emerge un incremento del fabbisogno riconducibile alla richiesta di soddisfacimento di tali servizi. L'articolo 2 prevede contributi sino ad un massimo del venti per cento delle spese sostenute con un limite massimo di 3.600,00 euro per autovettura.

- Riferimento al bilancio annuale di previsione
La quantificazione complessiva della spesa ammonta rispettivamente per il 2004 ad euro 360.000,00. Si tratta di trasferimenti di fondi alle Province per la concessione di contributi diretti alla mobilita' delle persone disabili con servizi complementari al trasporto pubblico locale. La spesa grava sull'unita' previsionale di base ( UPB ) n. 26032 (Trasporti Trasporto pubblico locale Tit. II spese di investimento) del bilancio annuale di previsione per l'anno finanziario 2004. In questa unita' e' presente la spesa collegata alla legge regionale 3/2000 (capitolo n. 25186). L' UPB n. 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004, che comprende il fondo speciale per il conto capitale (capitolo n. 27170), presenta, al momento, la necessaria dotazione finanziaria (1). Si evidenzia che il DDL 605 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006), e', attualmente, in discussione in sede di Aula consiliare.

- Riferimento al bilancio pluriennale
La quantificazione della spesa per gli anni 2005 e 2006 rispettivamente ammonta ad euro 360.000,00, in termini di competenza. Per la copertura finanziaria si provvede con la medesima UPB 09011 del bilancio pluriennale 2004-2006, che, al momento, presenta la necessaria disponibilita'. (1)

1) DDL 605 (Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2004 e bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006)
UPB 09011
competenza 2004 competenza 2005 competenza 2006
411.477.038,59 68.021.136,05 67.868.474,05.