Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7604.

Legge finanziaria per l'anno 2004.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
All. A., B., C., D.

Capo I. Interventi in materia di tributi regionali

Art. 1.
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attivita' produttive)

1. Fino all'abolizione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, la Regione Piemonte esercita i relativi poteri di accertamento, di riscossione e di utilizzo del gettito come previsti e disciplinati dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell' IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali).
2. I proventi di tale imposta vengono iscritti nel Titolo I, entrate proprie della Regione.

Capo II. Interventi in materia di bilancio e di contabilita' regionale

Art. 2.
(Rifinanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Per gli anni 2004, 2005 e 2006, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003), le leggi regionali di cui all'Allegato 1 sono rifinanziate nell'importo ivi indicato.

Art. 3.
(Finanziamento delle leggi regionali di spesa)

1. Le leggi regionali approvate nel corso dell'anno 2003 e non ancora finanziate sono, per gli anni 2004, 2005 e 2006 ed in applicazione di quanto previsto dall'articolo 30 della l.r. 2/2003, finanziate nell'importo indicato nell'Allegato 2.

Art. 4.
(Abrogazione di norma)

1. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 25 agosto 1992, n. 41 (Istituzione nel bilancio regionale di un fondo per l'avvio ed il sostegno di iniziative previste da Regolamenti o Direttive Comunitarie) e' abrogato.

Art. 5.
(Interpretazione autentica dell'articolo 24, comma 3, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7)

1. L'espressione "fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria" contenuta nel comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) deve intendersi nel senso che le variazioni compensative ivi previste sono consentite solo fra capitoli che prevedano tutti spese di carattere obbligatorio.

Art. 6.
(Aumenti di capitale in societa' a partecipazione regionale)

1. E' istituito nell' UPB 08042 il "Fondo per la sottoscrizione di azioni o quote in societa' a partecipazione regionale", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa per l'anno finanziario 2004 pari a euro 2.000.000.
2. Le societa' per le quali e' autorizzata la ricapitalizzazione sono riportate all'Allegato 3.
3. L'autorizzazione di cui al comma precedente non puo' riguardare azioni o quote inoptate da parte di altri soci.
4. Alla copertura della spesa si provvede mediante riduzione di pari importo dell' UPB 09012.

Capo III. Provvedimenti in materia di finanza locale

Art. 7.
(Finalita')

1. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilita', ampliando la capacita' finanziaria del sistema degli enti locali della regione anche attraverso l'emissione di prestiti obbligazionari o l'utilizzo di nuovi strumenti finanziari, la Regione Piemonte attua interventi di promozione, coordinamento e garanzia a norma degli articoli seguenti.

Art. 8.
(Strumenti di garanzia)

1. Le somme iscritte nel bilancio della Regione Piemonte quali economie da trasferimenti vincolati dallo Stato nelle materie di competenza esclusiva della Regione costituiscono, secondo i principi del federalismo fiscale sanciti dall'articolo 119 della Costituzione, un fondo unico di garanzia utilizzabile dalla Regione stessa e dal sistema degli enti locali piemontesi secondo le modalita' stabilite con apposito provvedimento della Giunta regionale.

Art. 9.
(Utilizzo del fondo)

1. Le risorse di cui all'articolo 6 sono utilizzate a garanzia delle iniziative tese a migliorare la situazione finanziaria degli enti locali.
2. Tali iniziative, da concordarsi fra la Regione Piemonte e gli enti locali interessati, prevedono l'utilizzo dei seguenti strumenti:
a) contratti di swap per la rinegoziazione del debito pregresso e per il contenimento dei relativi oneri;
b) finanza di progetto, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi dettati dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003);
c) esternalizzazione dei servizi non essenziali (outsourcing), al fine di contenere i relativi costi, anche mediante gestioni comuni a diversi enti;
d) ogni altra iniziativa ritenuta idonea allo scopo.

Art. 10.
(Studi di fattibilita')

1. Lo studio di fattibilita' per opere di costo complessivo superiore a lire 10 milioni di euro e' lo strumento ordinario preliminare ai fini dell'assunzione delle decisioni di investimento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate.
2. Per le finalita' di cui alla presente legge, la Regione Piemonte puo' intervenire nella predisposizione degli studi di fattibilita' tecnica e finanziaria dei progetti, secondo le modalita' stabilite mediante apposito provvedimento.

Art. 11.
(Coordinamento di emissioni obbligazionarie)

1. La Giunta regionale, al fine di consentire il superamento delle attuali difficolta' finanziarie degli enti locali attraverso il governo efficiente dei processi di deindustrializzazione che attualmente interessano la regione, nonche' per accelerare il processo di trasformazione in societa' per azioni delle aziende municipalizzate e dei consorzi tra enti, ovvero per garantire il finanziamento di opere pubbliche la cui realizzazione e' considerata strategica per le politiche regionali di sviluppo e' autorizzata ad effettuare interventi volti ad agevolare le emissioni obbligazionarie da parte degli enti medesimi.
2. A tal fine, la Giunta adotta misure di coordinamento finalizzate a consentire emissioni congiunte da parte degli enti locali che, a causa delle limitate capacita' di indebitamento, non possono accedere al mercato del credito in condizioni favorevoli. del sistema delle autonomie locali.

Art. 12.
(Acquisizione di rating per enti di piccole o modeste dimensioni)

1. Nell'ambito degli interventi e delle misure previste dall'articolo 9, ove le dimensioni degli enti locali interessati sia tale da non consentire l'attribuzione di un rating da parte delle societa' di valutazione del merito di credito, la Giunta regionale e' autorizzata a richiedere a tali l'assegnazione di uno o piu' rating alla singola operazione finanziaria, prestando le richieste garanzie.

Capo IV. Provvedimenti in materia di personale regionale

Art. 13.
(Asilo nido della Regione Piemonte)

1. La Regione si impegna a finanziare la realizzazione dell'asilo nido regionale ad opera del Circolo Ricreativo Assistenziale Lavoratori della Regione Piemonte ( CRAL Regione Piemonte).
2. Per la realizzazione dell'opera si provvede con le risorse di cui alla UPB di nuova istituzione denominata "Organizzazione Risorse Umane - Spese di investimento" (07992). Le relative disponibilita' finanziarie, per l'anno 2004, sono incrementate di 590.000 Euro.
3. Alla copertura della spesa, di cui al comma 2, si provvede con riduzione di pari importo dell' UPB 09012 Bilanci.

Art. 14.
(Trattamento economico accessorio del personale)

1. Le risorse aggiuntive che hanno incrementato, ai sensi dei contratti collettivi, rispettivamente i fondi per la retribuzione di posizione e di risultato per il personale dirigente nonche' le risorse per le politiche di sviluppo del personale delle categorie sono acquisite in via definitiva nelle disponibilita' per il trattamento accessorio.
2. Sono, altresi', acquisite in via definitiva e destinate per i trattamenti accessori, dall'anno 2004, le ulteriori risorse inserite nei capitoli 10120, 10160 del bilancio di previsione per l'anno 2004 e nei corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale.

Art. 15.
(Retribuzione prestazioni straordinarie)

1. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre il pagamento delle prestazioni straordinarie, autorizzate anche in deroga a quelle retribuibili a norma dei contratti collettivi di lavoro, effettuate dal personale impegnato nelle azioni tecnico-amministrative o di monitoraggio relative alle opere di ricostruzione e messa in sicurezza degli abitati e delle infrastrutture e nella riparazione dei danni subiti da soggetti privati e dalle imprese causati dall'alluvione verificatasi in Piemonte nel mese di ottobre 2000 o dagli eventi per cui e' dichiarato lo stato di emergenza.
2. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al personale impiegato nelle attivita' amministrative regionali riguardanti l'evento "Olimpiadi invernali Torino 2006" nonche' al personale del Consiglio regionale impegnato nelle attivita' di supporto alle sedute dell'Assemblea e degli altri organismi consiliari istituzionalmente costituiti.

Capo V. Disposizioni in materia di sviluppo e qualificazione dell'artigianato

Art. 16.
(Disposizioni in materia di consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi)

1. La Regione concede contributi finanziari per le spese relative alle fusioni fra i Confidi di cui all'articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato), nella misura massima del 50 per cento delle spese dichiarate ammissibili in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
2. Alle spese necessarie per l'attuazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti dell' UPB 17071 (Commercio e Artigianato - Promozione e sviluppo dell'artigianato).

Capo VI. Disposizioni transitorie e finali

Art. 17.
(Modifica della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20)

1. All'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 5 agosto 2002, n. 20 (Legge finanziaria per l'anno 2002), dopo la parola: "idrauliche" viene aggiunta la seguente frase: "nonche' alla determinazione dei relativi canoni".

Art. 18.
(Norma transitoria)

1. Fino alla approvazione, da parte dello Stato, delle disposizioni di finanziamento dei trasferimenti di risorse previsti in favore delle Regioni e degli Enti locali dai decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59), 23 dicembre 1997 n. 469 (Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59), 4 giugno 1997, n. 143 (Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale), 29 ottobre 1999, n. 443 (Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali), non e' possibile procedere all'assunzione di impegni ovvero alla liquidazione di spese sui relativi capitoli del bilancio regionale.

Art. 19.
(Parco della Salute)

1. Al fine di favorire l'integrazione dei poli di eccellenza ospedaliera con le attivita' di ricerca scientifica e tecnologica avanzata, di alta formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, viene realizzato il Parco della Salute nella citta' di Torino utilizzando anche a tal fine apposito finanziamento statale.
2. Alla spesa a carico della Regione e relativa all'acquisto dell'area necessaria alla realizzazione dell'Ospedale Molinette 2, prevista in 60 milioni di euro, o.f.c., da erogare per 40 milioni nell'anno 2004 e per 20 milioni nell'anno 2005 si provvede mediante utilizzazione delle disponibilita' iscritte all'UPB 28042 per gli anni 2004 e 2005 e l'istituzione, nell'ambito della stessa UPB , di apposito capitolo di spesa.
3. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali 4/96, 24/2000, 25/2000 e 2/2003 vengono, conseguentemente parzialmente trasferite all'anno 2006.

Art. 20.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

Allegato A.

Legge finanziaria per l'anno 2004 (Art. 1) allegato 1
OMISSIS

Allegato B.

Legge finanziaria per l'anno 2004 (Art. 3) allegato 2
OMISSIS

Allegato C.

Legge finanziaria per l'anno 2004 (Art. 6) allegato 3
OMISSIS

Allegato D.

Elenco leggi regionali da finanziare con legge finanziaria
OMISSIS