Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 604.

Legge finanziaria per l'anno 2004



La legge finanziaria regionale, nel nuovo ordinamento contabile, e' lo strumento da predisporre per completare la manovra di bilancio annuale, con l'individuazione delle scelte strategiche che dovranno consentire di raggiungere significativi e qualificanti obiettivi di politica economica, incidendo non solo sul contingente ma consentendo anche importanti modifiche strutturali.
L'articolo 1 recepisce le indicazioni fornite dalla recente sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 26 settembre 2003, la quale ha ritenuto che l'imposta regionale sulla attivita' produttive ( IRAP ), malgrado la sua stessa denominazione e la destinazione del gettito da essa prodotto, non possa essere considerata un tributo regionale proprio ai sensi del novellato articolo 119 della Costituzione, in quanto istituita e disciplinata nei suoi elementi essenziali con un atto statale avente forza di legge (il decreto legislativo 446/1997) e non con legge regionale. Con l'articolo 1 della legge finanziaria regionale per l'anno 2004 la Regione Piemonte intende adeguare il proprio panorama normativo al dettato del Giudice delle Leggi, disciplinando con proprie disposizioni anche i poteri di accertamento e di riscossione, oltre a quelli (gia' spettanti alle Regioni, come riconosciuto dalla stessa Consulta) di utilizzo del gettito, di tale tributo.
Gli articoli 2 e 3 assicurano la copertura finanziaria, rispettivamente, delle leggi regionali di spesa approvate nel corso di esercizi finanziari precedenti e delle leggi di spesa approvate nel corso dell'anno finanziario 2003, secondo quanto disposto dall'articolo 30 della legge finanziaria regionale per l'anno 2003.
L'articolo 4 prevede l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 41/1992.
L'articolo 5, fornisce l'interpretazione autentica della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 7/2001 (Legge di contabilita' regionale) per ovviare agli inconvenienti gestionali che l'interpretazione precedentemente invalsa aveva cagionato.
L'articolo 6 detta disposizioni volte a consentire la ricapitalizzazione delle societa' di capitale a partecipazione regionale.
Con gli articoli da 7 a 12 la Regione Piemonte si propone di agevolare l'acquisizione di nuove risorse finanziarie, da destinare a spese di investimento, da parte degli enti locali piemontesi, assolvendo al proprio compito di ente di governo del sistema di autonomie locali.
Gli articoli da 13 a 15 contengono disposizioni in materia di personale regionale.
In particolare l'articolo 13 riguarda la realizzazione dell'asilo nido regionale ad opera del CRAL Regione Piemonte.
L'articolo 14 destina in via definitiva ai fondi per i trattamenti accessori le risorse economiche con le quali, previa sottoscrizione di accordi decentrati, stati incrementati i fondi stessi,nel periodo riferito alla vigenza del precedente quadriennio contrattuale , in relazione alle disposizioni contrattuali nazionali vigenti. Si fa particolare riferimento alle disposizioni che, per le categorie, hanno consentito, con particolare riferimento alla destinazione di risorse alla contrattazione decentrata di cui all'art. 48 CCNL 14.9.2000, di cui all'art. 5 del CCNL 5.10.2001 e, per il personale di area dirigenziale, di cui all'art. 26 del CCNL 23.12.1999.
Il medesimo articolo 14 acquisisce poi stabilmente anche le risorse che, nella disponibilita' di bilancio dell'ente, vanno ad incrementare dall'anno 2004 i capitoli 10120 e 10160 del bilancio di previsione, ivi comprese le somme da destinare per le stesse finalita' per il personale del ruolo del Consiglio regionale.
L'articolo 15 autorizza il pagamento delle prestazioni straordinarie effettuate dal personale regionale impegnato negli interventi di ricostruzione post-alluvione nonche' nell'organizzazione dell'evento olimpico "Torino 2006" anche in deroga a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro.
L'articolo 16 contiene disposizioni in materia di sostegno all'artigianato.
Gli articolo da 17 a 20 dettano, infine, le disposizioni transitorie e finali.