Proposta di legge regionale, n. 7595.
Istituzione del Distretto commerciale e del tempo libero del Vercellese. 1. Al fine di perseguire la valorizzazione del sistema commerciale e turistico di Vercelli e del Vercellese la Regione istituisce il "Distretto commerciale e del tempo libero del Vercellese", di seguito denominato Distretto. 1. La Regione realizza la finalita' di cui all'articolo 1 mediante:
1. Il Distretto e' costituito dai territori del Comune di Vercelli e dei Comuni contigui caratterizzati da omogeneita' territoriale e dalle seguenti condizioni:
1. Il Distretto e' amministrato dal Comitato di Distretto ed ha sede presso la Provincia di Vercelli.
1. Il Comitato costituisce la sede di confronto tra le istituzioni e i soggetti pubblici e privati in ordine alle problematiche oggetto dell'attivita' del Distretto.
1. Per la realizzazione delle finalita' di cui agli articoli 1 e 2 il Comitato di Distretto redige il Piano di Distretto, che ha carattere istruttorio e definisce le iniziative, gli strumenti, gli interventi tecnici e finanziari volti a:
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono finanziati con risorse di provenienza comunitaria, nazionale, regionale e degli enti locali, nonche' con erogazioni di soggetti privati.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Finalita')
(Modalita' di intervento)
a) il sostegno alla realizzazione di strutture di forte impatto attrattivo volte ad incrementare la domanda di beni e servizi;
b) l'introduzione di strumenti innovativi di comunicazione e di vendita nella rete distributiva al dettaglio;
c) il finanziamento di studi e ricerche in grado di monitorare le attuali condizioni del Distretto e di verificare la fattibilita' dei progetti e delle iniziative che verranno predisposte;
d) la partecipazione alle iniziative finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Distretto;
e) la valorizzazione del territorio.
(Istituzione del Distretto)
a) presenza della rete commerciale di grande distribuzione in misura superiore alla media regionale;
b) diminuzione degli esercizi di vicinato e rilevanza del rischio di desertificazione commerciale nei piccoli comuni;
c) esistenza di strutture per la ricerca, l'assistenza tecnica, la realizzazione di iniziative di animazione territoriale, la formazione professionale degli addetti al settore terziario.
2. I Comuni costituenti il Distretto sono individuati dalla Giunta regionale, sentita la Provincia di Vercelli, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
(Comitato di Distretto)
2. Il Comitato e' costituito da:
a) tre componenti designati dalla Giunta regionale, tra i quali verra' individuato il Presidente;
b) due componenti designati dalla Provincia di Vercelli, tra i quali verra' individuato il Vice Presidente;
c) un componente designato dal Comune di Vercelli;
d) un componente designato dal Consorzio dei Comuni del Vercellese;
e) un componente designato dalla Camera di Commercio di Vercelli;
f) un componente designato dall'Azienda Turistica Locale del Vercellese e della Valsesia;
g) due componenti designati dalle Organizzazioni di categoria piu' rappresentative del settore commerciale;
h) due componenti designati dalle Organizzazioni di categoria piu' rappresentative del settore agricolo;
i) un componente designato dalle Organizzazioni di categoria dell'artigianato;
j) un componente designato congiuntamente dalle Organizzazione di categoria dell'industria;
k) un componente designato congiuntamente dalle Fondazioni bancarie operanti sul territorio.
3. Il Comitato si insedia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Il Presidente della Giunta regionale, o un suo delegato, sovrintende alle operazioni di costituzione e di insediamento del Comitato, in collaborazione con la Provincia di Vercelli.
(Compiti e modalita' di funzionamento del Comitato di Distretto)
2. Il Comitato elegge al proprio interno un organo esecutivo coordinato dal Presidente e formato da non piu' di quattro membri designati a maggioranza.
3. L'organo esecutivo predispone, su indicazione del Comitato, il Piano di Distretto ed i piani annuali di attuazione da sottoporre alla discussione ed approvazione del Comitato stesso.
4. Il Comitato assicura la divulgazione delle informazioni relative alla propria attivita' mediante i mezzi di comunicazione ed anche promovendo conferenze, convegni, incontri e mirate iniziative culturali.
5. Il Comitato assicura altresi' la partecipazione alla propria attivita' di tutti i soggetti singoli e associati operanti nel settore. Indice annualmente la conferenza di Distretto come occasione di confronto per l'indirizzo generale dell'attivita' e della politica di Distretto.
6. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Comitato di Distretto presenta alla Giunta regionale una relazione sull'attivita' svolta nell'anno precedente.
(Finalita' e contenuti del Piano di Distretto)
a) identificare le iniziative e gli interventi strutturali per la valorizzazione territoriale di Vercelli e del Vercellese;
b) redigere i piani di fattibilita', verificarne la compatibilita' urbanistica, definire i modelli gestionali, stabilire i tempi di realizzazione dei progetti finalizzati all'adempimento degli obiettivi del Distretto;
c) sviluppare progetti di arredo urbano, di rivitalizzazione territoriale, di aggregazioni imprenditoriali e di modernizzazione del sistema economico;
d) adottare azioni finalizzate a migliorare la capacita' competitiva dell'area di competenza del Distretto;
e) monitorare periodicamente le situazioni di mercato, mediante l'istituzione di un Osservatorio.
(Norma finanziaria)
2. Alla spesa per la costituzione e il funzionamento del Comitato di Distretto provvede la Provincia di Vercelli sulla base dell'erogazione di contributi regionali e dei propri stanziamenti.
3. All'erogazione dei contributi di cui alla presente legge finanziati nell'ambito dell' UPB n. 17041 (Commercio e artigianato Promozione e credito al commercio Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, stimati rispettivamente in euro 500.000,00 per il 2004 e per il 2005, si fa fronte secondo il disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria 2003 e secondo l'articolo 8 della legge regionale di contabilita'.