Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7593.

Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Art. 1.
(Finalita')

1. Scopo della legge e' l'adeguamento delle leggi regionali, in particolare di quelle urbanistiche ed edilizie, alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni ed integrazioni, (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), di seguito denominato "Testo unico dell'edilizia".

Art. 2.
(Nuovi tipi di intervento)

1. Al comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e sue successive modificazioni ed integrazioni, nell'elencazione dei principali tipi d'intervento, dopo le parole: "ristrutturazione edilizia;" sono aggiunte le seguenti:
" - ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione;
- sostituzione edilizia;".
2. Prima della lettera e) del comma 3 dell'articolo 13 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite le seguenti frasi:
"d1) ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione: interventi rivolti a trasformare l'organismo edilizio anche con demolizione e successiva ricostruzione del fabbricato, senza modifica della conformazione planovolumetrica;
d2) sostituzione edilizia: interventi rivolti alla realizzazione di un nuovo, anche diverso, organismo edilizio in sostituzione di uno da demolire: parametri edilizi, modalita' e prescrizioni per la riedificazione sono dettati dal Piano regolatore e dal regolamento edilizio".

Art. 3.
(Coordinamento e modifiche all'articolo 26 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle seguenti: "singolo permesso di costruire".
2. Il comma 5 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e' abrogato.
3. Al comma 6 dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni edilizie relative" sono sostituite dalle seguenti: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' relativi", e le parole: "Negli altri casi il rilascio delle concessioni ed autorizzazioni edilizie e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "Negli altri casi il rilascio dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita' e' subordinato".
4. Al comma 7, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 8, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
6. Al comma 9, dell'articolo 26 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "nella concessione o autorizzazione edilizia" sono sostituite dalle parole: "nel permesso di costruire o nella presentazione di denuncia di inizio attivita'".

Art. 4.
(Sostituzione dell'articolo 48 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 48 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 48. (Attivita' edilizia libera)
1. Salvo diverse disposizioni previste da leggi regionali di settore, in conformita' a quanto stabilito dal Testo unico dell'edilizia, sono eseguiti senza titolo edilizio:
a) gli interventi di manutenzione ordinaria;
b) gli interventi volti all'eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
c) le opere temporanee per attivita' di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato.
2. Non sono inoltre necessari ne' permesso di costruire, ne' denuncia di inizio attivita':
a) per i mutamenti di destinazione d'uso degli immobili relativi ad unita' non superiori a 700 metri cubi che siano compatibili con le norme di attuazione del P.R.G. e/o degli strumenti esecutivi;
b) per l'impianto, la scelta o le modificazioni delle colture agricole, fermo restando l'obbligo di munirsi della sola preventiva autorizzazione paesistica nei casi richiesti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali).".

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 49 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 49. (Permesso di costruire)
1. Costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire:
a) gli interventi di nuova costruzione, che comprendono, oltre agli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio eccedenti la ristrutturazione edilizia:
a1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera a.6);
a2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
a3) la realizzazione di infrastrutture e di impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
a4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione;
a5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;
a6) gli interventi pertinenziali che le norme degli strumenti urbanistici, in realazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20per cento del volume dell'edificio principale;
a7) la realizzazione di depositi merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attivita' produttive all'aperto, ove comportino l'esecuzione di lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;
b) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) all'articolo 13, comma 3, o che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee di tipo A, o nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, comportino mutamenti della destinazione d'uso;
c) gli interventi di sostituzione edilizia;
d) gli interventi di ristrutturazione urbanistica.
2. Sono inoltre subordinati a permesso di costruire:
a) i mutamenti di destinazione d'uso disciplinati al comma 1, articolo 8 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 (Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo");
b) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, (Norme per il recupero a fini abitativi dei sottotetti);
c) gli interventi di recupero disciplinati dalla legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, (Norme per il recupero funzionale dei rustici);
d) la trivellazione di pozzi per lo sfruttamento di falde acquifere.
3. Nozione, caratteristiche, presupposti, validita', regime contributivo e procedimento per il rilascio del permesso di costruire, sono disciplinati dal titolo II, capo II del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. Il permesso di costruire, in casi di particolare complessita' degli interventi previsti, che richiedano opere infrastrutturali eccedenti al semplice allacciamento ai pubblici servizi o il coordinamento tra operatori pubblici e privati per la realizzazione delle opere di urbanizzazione, puo' essere subordinato alla stipula di una convenzione, o di un atto di impegno unilaterale da parte del richiedente, che disciplini modalita', requisiti e tempi di realizzazione degli interventi.
5. Le condizioni apposte dal comune al permesso di costruire devono essere accettate dal proprietario del suolo o dell'edificio con atto di impegno unilaterale.
6. Il comune che ha percepito il contributo di costruzione, se il permesso di costruire per qualunque motivo non e' utilizzato, e' tenuto a restituirlo all'avente diritto entro 60 giorni da quando gliene e' fatta richiesta mediante lettera raccomandata o notifica; trascorso inutilmente il termine predetto, decorrono a favore dell'avente diritto gli interessi di mora, al tasso legale.
7. Per inizio dei lavori si intende la realizzazione di consistenti opere, che non si riducano all'impianto di cantiere, alla esecuzione di scavi o di sistemazione del terreno o di singole opere di fondazione.
8. Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto, confermata con la presentazione della domanda di rilascio del certificato di agibilita' o con la sua autodichiarazione.
9. Il rilascio del permesso di costruire relativo alle aree e agli immobili che nelle prescrizioni di Piano regolatore generale sono definiti di interesse storico-artistico, e' subordinato al parere vincolante della commissione regionale per i beni culturali ambientali che si esprime entro 60 giorni ove non sussistano vincoli che richiedano autorizzazione ai sensi degli articoli 23 e 151 del d. lgs. 490/1999.
10. In alternativa al permesso di costruire possono essere realizzati mediante denuncia di inizio attivita':
a) gli interventi di ristrutturazione edilizia classificati di tipo d1) all'articolo 13, comma 3, quelli di sostituzione edilizia e quelli disciplinati dalle ll. rr. 21/1998 e 9/2003;
b) gli interventi di sostituzione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli atti negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale con l'approvazione degli stessi piani o con atto di ricognizione di quelli vigenti;
c) gli interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione, qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale.
11. La dichiarazione prevista al comma 10, lettere b) e c) deve comunque essere assunta dal competente organo comunale entro trenta giorni dalla richiesta degli interessati ad operare con denuncia di inizio attivita'; in mancanza si prescinde dall'atto di ricognizione purche' il progetto di costruzione sia accompagnato da relazione tecnica nella quale sia asseverata l'esistenza delle caratteristiche sopra menzionate.".

Art. 6.
(Sostituzione dell'articolo 50 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 50 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 50. (Poteri sostitutivi su richieste di permesso di costruire o su piani attuativi di iniziativa privata)
1. Decorsi i termini previsti dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia per il rilascio del permesso di costruire senza che l'autorita' competente si sia pronunciata, l'interessato, esperite infruttuosamente le procedure stabilite all'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia, puo' inoltrare istanza alla Giunta regionale per la nomina di un commissario "ad acta".
2. La facolta' di inoltrare l'istanza deve essere esercitata, a pena di decadenza, entro un anno dalla decorrenza del termine previsto dall'articolo 20 del Testo unico dell'Edilizia, e deve contenere la documentazione relativa all'infruttuoso esperimento delle procedure previste dall'articolo 21 del Testo unico dell'Edilizia.
3. Nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sulla domanda di permesso di costruire.
4. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sulla domanda di permesso di costruire nel termine di sessanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Entro un anno dall'infruttuoso decorso dei termini previsti dall'articolo 22, commi 1, 2 e 3 della legge 30 aprile 1999, n. 136 (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale), per l'approvazione di piani attuativi di iniziativa privata, e' facolta' dell'interessato inoltrare istanza per la nomina di un commissario ad acta alla Giunta regionale, che nel termine di 15 giorni dal ricevimento dell'istanza l'Assessorato competente invita l'autorita' comunale a trasmettere entro il termine perentorio di 15 giorni gli atti istruttori compiuti dall'amministrazione comunale ed a comunicare osservazioni e decisioni eventualmente assunte, anche tardivamente, sul procedimento di esame del piano attuativo.
6. La Giunta regionale, persistendo il silenzio, provvede con deliberazione alla nomina di un commissario che, pena il formarsi del silenzio rifiuto, decide sull'approvazione del piano attuativo nel termine di novanta giorni dalla data della pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
7. Gli oneri derivanti dall'attivita' del commissario "ad acta" sono a carico del comune inadempiente.".

Art. 7.
(Sostituzione dell'articolo 56 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 56 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 56. (Denuncia di inizio attivita')
1. Sono obbligatoriamente realizzabili con denuncia di inizio attivita' (DIA) gli interventi edilizi, conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici, vigenti e adottati, e dei regolamenti edilizi, non assoggettati a permesso di costruire.
2. Sono altresi' realizzabili mediante denuncia di inizio attivita', senza attendere alcun termine per l'inizio dei lavori e purche' presentate prima della dichiarazione di ultimazione dei lavori stessi, le varianti a permessi di costruire che non incidono sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non modificano la destinazione d'uso e la categoria edilizia, non alterano la sagoma dell'edificio e non violano le eventuali prescrizioni contenute nel permesso di costruire.
3. Per la disciplina della denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni del titolo II, capo III del Testo unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla presente legge.
4. La DIA e' gratuita, ad esclusione dei casi previsti dall'articolo 49, comma 10 e della ristrutturazione edilizia anche di tipo A). In tali casi il calcolo del contributo commisurato alla quota afferente agli oneri di urbanizzazione ed a quella afferente il costo di costruzione deve essere allegato alla denuncia di inizio attivita': il pagamento dei primi va effettuato prima dell'inizio dei lavori, salva la richiesta di rateizzazione, ed il pagamento del secondo va effettuato in corso d'opera, secondo le modalita' previste dalla vigente normativa.
5. Nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, la denuncia di inizio attivita' deve essere corredata dall'indicazione del direttore dei lavori.
6. Il competente ufficio comunale, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della denuncia di inizio attivita', provvede:
a) a verificare la completezza della documentazione presentata;
b) ad accertare che la tipologia dell'intervento descritto ed asseverato dal professionista abilitato rientri nei casi previsti dal presente articolo o dall'articolo 49, comma 10;
c) a verificare la correttezza del calcolo del contributo allegato alla denuncia. Entro il medesimo termine, in caso di incompletezza della documentazione, il competente ufficio comunale provvede a richiedere l'integrazione e il termine per l'inizio dei lavori resta sospeso sino al ricevimento degli atti necessari.
7. I comuni stabiliscono adeguate modalita' di controllo di merito dei contenuti dell'asseverazione allegata alla denuncia di inizio attivita' e della corrispondenza del progetto e dell'opera in corso di realizzazione, o ultimata, a quanto asseverato dal professionista abilitato.
8. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il rilascio del relativo parere deve intervenire entro 30 giorni dalla presentazione della denuncia.
9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla denuncia, il competente ufficio comunale richiede alle amministrazioni interessate il rilascio degli atti di assenso necessari. Nel caso di inutile decorrenza del termine di 60 giorni per il rilascio degli atti di assenso da parte di altre amministrazioni, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi.
10. Nei casi di cui ai commi 8 e 9, l'ente che ha rilasciato l'autorizzazione paesistico - ambientale deve darne immediata comunicazione alla Regione e alla Sovrintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, informandone per conoscenza il soggetto che ha presentato la denuncia d'inizio attivita'. L'inizio dei lavori e' comunque subordinato al mancato annullamento di tale autorizzazione da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali, esercitabile entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.".

Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 58 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 58 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 58. (Misure di salvaguardia)
1. Dalla data di adozione dei piani territoriali e dei progetti territoriali operativi, e fino alla loro approvazione, nei comuni interessati, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze che siano in contrasto con le norme specificatamente individuate negli stessi, ai sensi dell'articolo 8, comma 2.
2. A decorrere dalla data della deliberazione di adozione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi per la pianificazione comunale previsti dalla legge, compresi i progetti preliminari, fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma, l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire, con motivata ordinanza notificata agli interessati, sospende ogni determinazione sulle istanze per qualsiasi intervento di trasformazione del territorio che sia in contrasto con detti progetti e piani. Parimenti l'autorita' preposta al rilascio dei permessi di costruire sospende ogni determinazione sulle istanze in contrasto con gli strumenti urbanistici intercomunali adottati dal consorzio o dalla comunita' montana ai sensi dell'articolo 16, commi 2 e 5.
3. Entro i dieci giorni successivi alla deliberazione di adozione di cui al comma 2, la competente autorita' comunale notifica agli aventi titolo la sospensione dei permessi di costruire precedentemente rilasciati e in contrasto e, analogamente, delle DIA presentate da almeno trenta giorni, salvo che sia gia' stato comunicato nei modi e forme di legge, l'inizio dei lavori come definito all'articolo 49, comma 7.
4. Ove il comune non provveda all'adozione del Piano regolatore generale nei tempi previsti dall'articolo 15, comma 7, e la Giunta regionale applichi i poteri sostitutivi di cui all'articolo 15, comma 20, si applicano le misure di salvaguardia sullo strumento adottato dalla Giunta fino alla emanazione del relativo atto di approvazione e comunque non oltre i termini previsti dall'ultimo comma.
5. La Giunta regionale, su richiesta del comune o per iniziativa diretta, puo', con provvedimento motivato da notificare all'interessato, ordinare la sospensione dei lavori di trasformazione di proprieta' private, autorizzati prima dell'adozione degli strumenti urbanistici, che siano in contrasto con le destinazioni d'uso previste dagli strumenti urbanistici adottati, ove ravvisi gravi impedimenti all'attuazione delle previsioni degli strumenti stessi.
6. I provvedimenti cautelari, di inibizione e di sospensione, di cui agli articoli 9, 9 bis e 25, comma 6, e le sospensioni di cui al comma 5 non possono dispiegare la loro efficacia oltre i 36 mesi.
7. I provvedimenti sospensivi previsti dai commi 1, 2 e 5 si applicano fino alla data di approvazione degli strumenti urbanistici. Le sospensioni non potranno comunque essere protratte oltre i tre anni dalla data di adozione dei Piani territoriali o del Progetto territoriale operativo, nonche' degli strumenti urbanistici, generali ed esecutivi, e dei progetti preliminari.".

Art. 9.
(Sostituzione dell'articolo 60 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 60 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 60. (Diritto di accesso e controllo partecipativo)
1. Ogni comune deve tenere in pubblica visione i registri delle domande dei permessi di costruire, dei permessi di costruire rilasciati e delle denuncie di inizio attivita'.
2. Chiunque puo' prendere visione, presso gli uffici comunali, dei predetti registri, nonche' di tutti gli atti delle pratiche edilizie, compresi domande e progetti, ed ottenerne copia integrale, previo deposito delle relative spese e con le modalita' stabilite da eventuali regolamenti comunali.
3. La convenzione o l'atto di impegno unilaterale, di cui agli articoli 25 e 49, comma 4, debbono essere trascritti nei registri immobiliari.
4. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale, puo' sollecitare gli interventi di vigilanza degli uffici comunali e regionali.
5. Ogni cittadino singolarmente, o quale rappresentante di un'associazione o di un'organizzazione sociale puo' presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale avverso i permessi di costruire o le denuncie d'inizio attivita', con le procedure e nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.".

Art. 10.
(Sostituzione dell'articolo 63 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e sue successive modificazioni ed integrazioni)

1. L'articolo 63 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 63. (Vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia e sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione)
1. In materia di vigilanza sull'attivita' urbanistico edilizia, responsabilita' e relative sanzioni, sanzioni per mancato o ritardato pagamento del contributo di costruzione, si applicano le disposizioni dei capi I e II del titolo IV del Testo unico dell'edilizia.
2. In caso di DIA onerosa il termine di decorrenza per il ritardato od omesso versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 42 del Testo unico dell'edilizia, va computato a partire dalla data di inizio dei lavori per gli importi calcolati ed allegati alla DIA , mentre va computato a partire dalla scadenza dei termini indicati dal comune per gli importi eccedenti eventualmente richiesti successivamente.".

Art. 11.
(Abrogazione di articoli della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Gli articoli 59, 61, 62, 64, 66, 67 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono abrogati.

Art. 12.
(Modifica a sanzioni)

1. All'articolo 69 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le lettere a), b), c), f), g) ed h) del comma 1 sono abrogate;
b) alla lettera e) del comma 1, le parole: "per le discariche abusive e/o inquinanti e per i prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde," sono soppresse;
c) al comma 2 sono abrogate le seguenti proposizioni:
"- per la lettera a) ad una somma pari al 50 per cento delle opere eseguite;
- per la lettera b) ad una somma pari al 50 per cento del maggior valore conseguente la modifica della destinazione d'uso;
- per la lettera c) ad una somma pari all'80 per cento del valore delle strade realizzate;
- per la lettera g) ad una somma pari al 10 per cento del valore dell'edificio su cui e' impedita la vigilanza;
- per la lettera h) ad una somma pari al 50 per cento del valore dell'opera a cui sono stati apposti i sigilli".

Art. 13.
(Coordinamento di norme nella legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni)

1. Al comma 5 dell'articolo 8 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "e' fatto divieto di rilasciare ogni concessione od autorizzazione concernente" sono sostituite dalle parole: "e' vietato rilasciare ogni permesso di costruire e presentare denuncie di inizio attivita' concernenti".
2. Al comma 5 dell'articolo 24 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione singola" sono sostituite dalle parole: "con il solo permesso di costruire".
3. All'articolo 25 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, le parole: "Le concessioni per la edificazione delle residenze rurali sono rilasciate:" sono sostituite dalle parole: "I permessi di costruire per l'edificazione delle residenze rurali sono rilasciati:";
b) il comma 4, e' sostituito dal seguente: "4. Tutti gli altri permessi di costruire previsti dal presente articolo sono rilasciati ai proprietari dei fondi e a chi abbia titolo.";
c) al comma 7, le parole: "della concessione per gli interventi edificatori" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire";
d) al comma 8, la parola: "concessionario" e' sostituita dalle parole: "titolare del permesso di costruire";
e) al comma 11, le parole: "concessionario, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcuna concessione." sono sostituite dalle parole: "titolare del permesso di costruire, suoi eredi o familiari, i quali conseguentemente non hanno l'obbligo di richiedere alcun permesso.";
f) al comma 18, le parole: "di concessione," sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 30 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita'".
5. Al comma 1 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "a concessione od autorizzazione da parte del Sindaco" sono sostituite dalle parole: "al permesso di costruire o alla presentazione di denuncia di inizio attivita',".
6. Al comma 2 dell'articolo 32 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole "la concessione e' subordinata" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire e' subordinato".
7. Al comma 6 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione da parte del Sindaco, e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' sono subordinati".
8. Al comma 7 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono subordinati".
9. Al comma 8 dell'articolo 33 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o dell'autorizzazione non e' inoltre subordinato" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o la presentazione di denuncia di inizio attivita' non sono inoltre subordinati".
10. Al numero 1) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
11. Al numero 3) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "per la concessione gratuita ai sensi dell'articolo 9, lettera b), della legge 28 gennaio 1977, n. 10," sono sostituite dalle parole: "per il permesso di costruire gratuito ai sensi dell'articolo 17 del Testo unico dell'edilizia,".
12. Al numero 5) del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
13. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 34 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "singola concessione" sono sostituite dalle parole: "singolo permesso di costruire".
14. Al numero 2) del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 56/1977, e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "concessione" e' sostituita dalle parole: "permesso di costruire".
15. Al comma 2 dell'articolo 41 bis, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire".
16. Al comma 8 dell'articolo 41 bis della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "il concessionario" sono sostituite dalle parole: "il titolare del permesso di costruire".
17. Al comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
18. Al comma 6 dell'articolo 42 della l.r. 56/1977 e sue successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le concessioni ed autorizzazioni previste" sono sostituite dalle parole: "i permessi di costruire e le denuncie di inizio attivita' previsti", ed e' soppressa la frase: "Alle predette concessioni ed autorizzazioni non si applicano le norme di cui al 5. comma del successivo articolo 56 e dal primo al quinto comma e dell'ottavo comma dell'articolo 8 della legge 25 marzo 1982, n. 94".
19. Al comma 1 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni onerose" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire onerosi".
20. Ala lettera b) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire" e le parole: "direttamente dal concessionario" sono sostituite dalle parole: "direttamente dal titolare del permesso di costruire".
21. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione relativa" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire relativo".
22. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "da parte del concessionario" sono sostituite dalle parole: "da parte del titolare del permesso di costruire".
23. Al comma 6 dell'articolo 52 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire".
24. Nella rubrica dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, la parola: "Concessioni" e' sostituita dalle parole: "Permessi di costruire".
25. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "previa concessione" sono sostituite dalle parole: "previo permesso di costruire".
26. Nella rubrica dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "di concessione e di autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "di permesso di costruire e di denuncia di inizio attivita'".
27. Al comma 2 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
28. Al comma 3 dell'articolo 68 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "della concessione o della autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "del permesso di costruire o della denuncia di inizio attivita'".
29. Al comma 1 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilascio di permessi di costruire o la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
30. Al comma 2 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
31. Al comma 3 dell'articolo 83 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "rilasciare concessioni o autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "rilasciare permessi di costruire e possono essere presentate denuncie di inizio attivita'".
32. Alla lettera c1) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "le relative concessioni possono essere rilasciate" sono sostituite dalle parole: "i relativi permessi di costruire possono essere rilasciati".
33. Alla lettera c3) del comma 1 dell'articolo 85 della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "la concessione" sono sostituite dalle parole: "il permesso di costruire".
34. Al comma 9 dell''articolo 91 bis della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "alle concessioni relative" sono sostituite dalle parole: "ai permessi di costruire relativi".
35. Al comma 2 dell'articolo 91 quater, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "delle concessioni ed autorizzazioni" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e la presentazione di denuncie di inizio attivita'".
36. Al comma 3 dell'articolo 91 octies, della l.r. 56/1977 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "I Sindaci" sono sostituite dalle parole: "L'autorita' comunale"; e le parole: "delle concessioni e autorizzazioni edilizie" sono sostituite dalle parole: "dei permessi di costruire e nella presentazione di denuncie di inizio attivita',".

Art. 14.
(Coordinamento di norme nella legge regionale 25 aprile 1984, n. 23)

1. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 25 aprile 1984, n. 23, (Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 15.000 volt), le parole: "deve essere richiesta la concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "deve essere richiesto il permesso di costruire" e le parole: "di cui all'articolo 9, lettera f) della legge 28 gennaio 1977, n. 10" sono sostituite dalle parole: "di cui all'articolo 17, comma 3, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Art. 15.
(Coordinamento di norme nella legge regionale 3 aprile 1989, n. 20)

1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, (Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici), e' sostituito dal seguente:
"2. Fatti salvi i disposti degli articoli 11, 12, 13 e 13 bis, il permesso di costruire o la denuncia di inizio attivita' hanno effetti solo in presenza di autorizzazione regionale.".
2. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: " dal decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 490".
3. Al comma 2 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "dal Sindaco entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nella legge 29 giugno 1939, n. 1497" sono sostituite dalle parole: "dalla competente autorita' comunale entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda con l'osservanza delle norme contenute nel d. lgs. 490/1999".
4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 20/1989, le parole: "del 5° comma dell'art. 1 della legge 8 agosto 1985 n. 431" sono sostituite dalle parole: "dall'articolo 151, comma 5 del d. lgs. 490/1999".

Art. 16.
(Coordinamento di norme nella legge regionale 8 luglio 1999, n. 19 "Norme in materia edilizia e modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56")

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "del Consiglio regionale." sono sostituite dalle parole: "della Giunta regionale".
2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 19/1999, le parole: "e' effettuata dal consiglio comunale con deliberazione soggetta al solo controllo di legittimita';" sono sostituite dalle parole: "e' effettuata con deliberazione del consiglio comunale;".
3. Al comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 19/1999, le parole: "eletti dal consiglio comunale."sono sostituite dalle parole: "nominati dal competente organo comunale".
4. Il comma 5 dell'articolo 4, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"5. La commissione edilizia esprime pareri preventivi sulle istanze per il rilascio di permessi di costruire, di loro varianti, sui provvedimenti di annullamento degli stessi, sulle denunce di inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 49, comma 10, della l.r. 56/1977. E' facolta' dei comuni disciplinare l'obbligatorieta' della richiesta del parere della commissione edilizia sulle denunce d'inizio attivita' nei casi di cui all'articolo 56, comma 1, della l.r. 56/1977, ferma l'obbligatorieta' della richiesta alla commissione edilizia integrata di cui all'articolo 14 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, nei casi di immobili vincolati.".
5. Al comma 1 dell'articolo 7, della l.r. 19/1999, dopo le parole: "e' quella stabilita" sono inserite le seguenti: "dal permesso di costruire,".
6. Al comma 1 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "subordinato a concessione" sono sostituite dalle parole: "subordinato a permesso di costruire".
7. Al comma 2 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, le parole: "ad autorizzazione" sono sostituite dalle parole: "a denuncia di inizio attivita'".
8. Il comma 3 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"3. La denuncia di inizio attivita' per gli interventi su immobili soggetti ai vincoli previsti dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali) ha efficacia solo dopo l'acquisizione dell'autorizzazione rilasciata dall'autorita' competente alla tutela del bene vincolato.".
9. Il comma 4 dell'articolo 8, della l.r. 19/1999, e' sostituito dal seguente:
"4. E' fatta salva la prescrizione dell'articolo 48, comma 2, lettera a) della l. r. 56/1977.".

Art. 17.
(Coordinamento di norme nelle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti" e 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici")

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 6 agosto 1998, n. 21, le parole: "il recupero e' soggetto a concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il recupero e' soggetto a permesso di costruire".
2. Al comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il rilascio della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "il rilascio del permesso di costruire".
3. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 21/1998, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".
4. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 2003, n. 9, le parole: "concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: "permesso di costruire".
5. Nella rubrica dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "di concessione" sono sostituite dalle seguenti: "per il permesso di costruire".
6. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "della concessione edilizia" sono sostituite dalle parole: " del permesso di costruire".
7. Al comma 3 dell'articolo 5 della l.r. 9/2003, le parole: "il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione," sono sostituite dalle parole: "il richiedente del permesso di costruire provveda, contestualmente al rilascio del permesso di costruire,".

Art. 18.
(Norme transitorie e finali)

1. Sono fatti salvi gli adempimenti e i provvedimenti assunti dalla Regione in attuazione delle leggi coordinate dal Testo unico dell'edilizia, in particolare:
a) la disposizione dell'articolo 16, comma 4 del Testo unico dell'edilizia che chiede alla Regione di definire tabelle parametriche per l'applicazione del contributo per il rilascio del permesso di costruire e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 179/CR - 4170 del 26 maggio 1977 e successive modifiche ed integrazioni;
b) la disposizione dell'articolo 18, comma 1 del Testo unico dell'edilizia che demanda alla Regione l'approvazione di una Convenzione - tipo e' soddisfatta dalla deliberazione del Consiglio regionale n. 714 - 6794 del 21 giugno 1984;
c) gli adempimenti previsti all'articolo 10, commi 2 e 3 del Testo unico dell'edilizia, sono soddisfatti dall'articolo 8 della l.r. 19/1999;
d) l'individuazione di variazioni essenziali al progetto approvato, richiesta dall'articolo 32 del Testo unico dell'edilizia, e' soddisfatta dall'articolo 6 della l.r. 19/1999.

Art. 19.
(Disapplicazione di norme statali)

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere diretta applicazione nella Regione la disciplina prevista dall'articolo 3 del Testo unico dell'edilizia.
2. Le ulteriori disposizioni di dettaglio legislative e regolamentari ivi previste si applicano cosi' come integrate e/o modificate dalle disposizioni della presente legge.