Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 593.

Disposizioni di adeguamento di leggi regionali al Testo Unico dell'Edilizia



L'ultima modifica organica alla legge urbanistica del Piemonte, 5 dicembre 1977, n. 56, risale alla legge regionale n. 70 del 1991.
Da quell'anno, benche' altre nove leggi regionali siano intervenute a modificarla, nessuna ha trattato in modo organico la parte edilizia, soprattutto nelle parti relative ai titoli autorizzativi e alle relative procedure di rilascio, ambiti che hanno conosciuto, nel frattempo, una produzione di leggi dello Stato ampia e innovativa.
Si e' verificata quindi, soprattutto dopo l'introduzione nell'ordinamento nazionale della "Denuncia di Inizio Attivita'" (con l'articolo 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostitutivo dell'art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) una progressiva difficolta' a coordinare le disposizioni della legge regionale con quelle dello Stato ed una notevole incertezza sull'applicazione di norme che si sono accavallate in modo contraddittorio.
La stessa normativa dello Stato non e' stata esente da confusione, e solo di recente il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301 (pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21.1.2003) ha superato il contrasto tra il "Testo Unico dell'Edilizia" e la cosiddetta "legge obiettivo" e, se anche non tutte le contraddizioni paiono risolte, il quadro giuridico di riferimento e' rappresentato ormai dalla parte del Testo Unico dell'Edilizia entrata in vigore il 30 giugno 2003.
Questo disegno di legge riscrive quindi parti della legge regionale urbanistica e di alcune leggi di settore in contrasto con i sopravvenuti principi dell'ordinamento, e integra disposizioni statali, quando ritenuto necessario e funzionale all'organizzazione della Regione Piemonte ed alla particolare condizione dei suoi comuni.
Il disegno di legge, che, si precisa, in nessuna parte interferisce o si sovrappone con quelli di riforma urbanistica attualmente all'esame della competente commissione del Consiglio Regionale, si propone tra gli obiettivi principali, di semplificare, uniformandola al Testo Unico, la regolamentazione dei controlli sull'attivita' edilizia.
Si e' scelto quindi di rendere soggetti a D.I.A. obbligatoria tutti gli interventi non riconducibili all'elenco di quelli soggetti a permesso di costruire, ferma la facolta' di realizzare questi ultimi anche a mezzo D.I.A. nei limiti previsti dalla legislazione statale e regionale.
Si introduce inoltre un sistema di controlli obbligatori, preventivi e successivi, al fine di garantire un tranquillo godimento dell'attivita' edilizia espletata e maggior certezza negli eventuali successivi trasferimenti dei beni.
Particolare attenzione e' stata dedicata alla soluzione di alcuni problemi determinati dalla definizione del tipo di intervento "ristrutturazione edilizia" per i quali sono proposte soluzioni che non alterino le prescrizioni operative dei Piani Regolatori Vigenti, formulati attribuendo a quel termine contenuti in parte diversi dalla definizione del Testo Unico.
L'articolo 1 definisce gli obiettivi della legge.
L'articolo 2 aggiunge nuovi tipi di intervento, necessari per chiarire il problema causato soprattutto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 che ha esteso il concetto di ristrutturazione edilizia, problema delicato, soprattutto in Piemonte, dove la legge regionale ha prescritto che i Piani Regolatori fossero redatti per tipi d'intervento anziche' per aree omogenee.
Il problema discende dal fatto che la definizione di "ristrutturazione edilizia" data dalla legge regionale urbanistica del Piemonte all'articolo 13 (che ricalca per altro letteralmente la definizione della legge statale dell'epoca: articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) non consente la demolizione dell'edificio e la sua successiva ricostruzione, come precisato anche nella circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/SG/URB del 27 aprile 1984, utilizzata dai comuni nella redazione dei Piani Regolatori.
Per anni giudici amministrativi e penali hanno valutato in modo diverso le opere eseguibili con questo tipo d'intervento, ammettendo i primi che una demolizione seguita da una fedele ricostruzione potesse rientrarvi, i secondi negando la possibilita' di tale operazione che, se eseguita, concretava il reato di costruzione abusiva.
Il Testo Unico nel definire questo tipo d'intervento, in prima stesura, ha aderito all'indirizzo della dottrina amministrativa prevalente, richiedendo in caso di demolizione, una successiva ricostruzione di un fabbricato identico, per sagoma, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello demolito.
La legge 21 dicembre 2001, n. 443 (la "legge obiettivo" operante dopo la sospensione del Testo Unico) ha proposto una definizione meno vincolante: demolizione con ricostruzione della stessa volumetria e sagoma.
Il Decreto Legislativo 27 dicembre 2002 n. 301, ha consegnato due diverse definizioni di ristrutturazione edilizia: la prima, all'articolo 3, che ha attenuato l'obbligo di ricostruire un fabbricato "identico" richiedendo solo di ricostruire stessa volumetria e sagoma, (scompaiono l'obbligo di utilizzare materiali con le stesse caratteristiche dell'edificio demolito e l'obbligo di riedificare sullo stesso sedime); la seconda all'articolo 10, che descrive un tipo d'intervento, subordinato a permesso di costruire, che comporta "aumenti delle unita' immobiliari, modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti, delle superfici e, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso".
L'argomento continuera' presumibilmente ad essere motivo di contenziosi e divergenze d'interpretazione anche in futuro. In Piemonte per altro la definizione assume una rilevantissima importanza perche', come si e' detto, la legge regionale urbanistica, richiedendo ai Piani Regolatori scelte piu' puntuali e precise, ha incentivato l'uso dei tipi di intervento a scapito delle zone territoriali omogenee.
La regione ha sempre ritenuto che la demolizione e ricostruzione di un edificio non possa essere qualificato intervento di ristrutturazione, dovendo la ristrutturazione, in quanto diretta al recupero del patrimonio edilizio preesistente, conservare alcuni elementi costitutivi dell'edificio, mentre la ricostruzione di un edificio demolito presenta elementi costruttivi e un risultato che le conferiscono fisionomia nuova, e non e' utilizzabile in modo generalizzato nei centri di antica formazione o nei centri storici, dove normalmente i Piani regolatori graduano l'intervento scegliendo tra un'ampia conservazione dell'edificio o la sua demolizione e sostituzione con uno nuovo, a seconda delle caratteristiche dell'edificio e dell'ambiente in cui si inserisce.
E' evidente che mutare le definizioni non puo', e non deve avere, come conseguenza, consentire operazioni edilizie non programmate dal Piano regolatore, soprattutto nei centri storici dove interventi di ristrutturazione, ammessi nella convinzione del mantenimento dell'edificio preesistente, potrebbero essere demoliti e sostituiti da un manufatto diverso, contro la volonta' del Comune e della Regione.
La regione persegue quindi una diversa e piu' articolata soluzione, che privilegia sempre le scelte dei Piani, aggiungendo nei tipi di ristrutturazione edilizia, oltre a quelli suggeriti dalla circolare del Presidente della Giunta Regionale 5/SG/URB del 27 aprile 1984 e utilizzati in modo generalizzato in tutti i Piani regolatori, altri tipi che consentono di pervenire anche alla sostituzione edilizia, nel caso in cui l'intervento di demolizione e ricostruzione conduca alla realizzazione di un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, suggerendo cosi' ai redattori dei Piani piu' soluzioni per intervenire sugli edifici esistenti, fermo restando che la scelta dei tipi d'intervento utilizzabili sui singoli edifici dipende dalla scelta fatta dal Piano regolatore e non dalla definizione di legge.
Si e' cosi' data miglior organicita' all'elencazione delle definizioni dei tipi di intervento all'articolo 13 della legge regionale 56/77, e provveduto, in conseguenza, all'articolo 19 della proposta, alla disapplicazione dell'articolo 3 del Testo Unico dell'Edilizia, integralmente sostituito dalla disposizione regionale.
L'articolo 3 aggiorna le disposizioni relative ai nuovi titoli abilitativi ed elimina, con decisione concertata con l'Assessorato all'Industria, il quinto comma dell'articolo 26 della legge urbanistica regionale, che prevedeva una preventiva "autorizzazione regionale" per poter insediare impianti industriali di grandi dimensioni, con oltre 200 addetti o con occupazione di aree per una superficie superiore ai 40.000 metri quadrati.
Si tratta di un'autorizzazione prevista nell'originario testo della legge regionale del 1977, che rispondeva all'esigenza di verificare la coerenza e la rispondenza di un nuovo insediamento industriale di grandi dimensioni e con un alto tasso di occupazione con il Piano di Sviluppo Regionale e con il Piano Territoriale, esigenza giustificata all'epoca, quando erano operanti Piani Regolatori con previsioni abnormi, non calibrati con l'attenzione richiesta dalle nuove disposizioni e che giustificavano questo ulteriore controllo. La norma fu comunque poco usata, viste le soglie elevate a cui si applica, ed e' oggi, nei rari casi in cui e' richiesta, un inutile aggravio procedurale, considerato non solo il piu' attento modo di progettare i Piani Regolatori, ma anche la sottoposizione obbligatoria di previsioni industriali di queste dimensioni alle preventive e piu' incisive procedure della Valutazione d'impatto Ambientale.
L'articolo 4 delimita l'attivita' libera, realizzabile senza alcun titolo edilizio, ampliandola, rispetto alle previsioni del Testo Unico, con alcune fattispecie gia' previste dalla legge regionale 56: in particolare viene conservata la possibilita' di realizzare senza titoli abilitativi modifiche di destinazione d'uso, ovviamente ammesse dallo strumento urbanistico, senza opere edilizie fino a 700 metri cubi.
L'articolo 5 disciplina il "Permesso di costruire", che sostituisce la concessione edilizia con caratteristiche analoghe.
Poiche' il Testo Unico dell'edilizia contiene gia' normativa dettata a suo tempo negli articoli 48 e 49 della 56, molte disposizioni, dopo attenta valutazione, sono state eliminate, ed altre sono state ricollocate in articoli piu' adatti a contenerli, ad esempio tra le disposizioni finalizzate alla trasparenza ed accessibilita' degli atti.
In applicazione dell'articolo 22, comma 4 del Testo Unico dell'edilizia, in coerenza con le scelte regionali operate in materia di ristrutturazione edilizia, si e' ridotto l'ambito di applicazione del citato articolo 22, escludendo dai casi di D.I.A. obbligatoria gli interventi di ristrutturazione edilizia di tipo d1) e di sostituzione edilizia, ferma la facolta' di ricorrere a D.I.A. alternativa al permesso di costruire.
Le principali caratteristiche del "Permesso di costruire" (nozione; caratteristiche; presupposti, validita', regime contributivo, procedimento per il rilascio; onerosita'; ecc.) sono quindi disciplinate dal Testo Unico, al quale si rinvia. La legge regionale si limita a svolgere un ruolo di coordinamento e di integrazione, cio' per le ragioni piu' ampiamente indicate nel commento dell'articolo 7.
Al comma 1, lettera b), si affronta l'esigenza di coordinare la legge dello Stato con le disposizioni urbanistiche Piemontesi che non hanno, di norma, nei Piani Regolatori "zone omogenee di tipo A", prevedendo la legge regionale altre dizioni (di solito un rinvio alla disciplina prevista dalla legge regionale urbanistica all'articolo 24) per individuare quello che comunemente e' il centro storico o il vecchio nucleo edificato. La soluzione perseguita e' quella di accomunare le due dizioni.
Al comma 4 viene riproposta la possibilita', precedentemente prevista (e usata in molti casi) nella legge regionale, di subordinare il rilascio del permesso ad una "convenzione", quando l'opera da realizzare richieda coordinamenti o realizzazione di opere pubbliche di una qualche complessita', senza dover per questo ricorrere alla procedura degli strumenti urbanistici esecutivi.
Al comma 10 si stabiliscono infine le condizioni in cui e' possibile ricorrere alla D.I.A. in alternativa al permesso di costruire.
L'articolo 6 riordina la materia dei poteri sostitutivi attribuiti alla Regione nei casi in cui l'amministrazione comunale non si esprima sulle istanze edilizie presentate dal privato nei tempi, perentori, prescritti dalla legge.
La norma regionale coordina anche disposizioni statali emanate durante la discussione del T.U. e da questo non menzionate, riunendo in un'unica disciplina, oltre alle norme coordinate dall'articolo 21 del Testo Unico, anche quelle contenute all'articolo 22 della legge 30 aprile 1999, n. 136, che estendono il ricorso ai poteri sostitutivi alla decisione sui Piani Attuativi degli strumenti urbanistici di iniziativa privata.
La disciplina integrativa che la Regione ritiene opportuno emanare sull'argomento, avvalendosi delle prerogative che lo stesso T.U. riconosce al secondo comma dell'articolo 13, riguarda l'individuazione dell'organo regionale incaricato della nomina; la previsione di un termine per l'esercizio dell'istanza, a pena di decadenza; il mantenimento di una preventiva, anche se sommaria, verifica della permanenza delle condizioni per adottare poteri sostitutivi.
L'organo competente a nominare il Commissario e' individuato nella Giunta regionale; il termine di decadenza per attivare la richiesta e' stabilito in un anno. Il comma 6 ribadisce inoltre che le spese necessarie per l'attivita' del commissario sono a carico del comune.
L'articolo 7 abroga l'autorizzazione e regola la Denuncia di inizio attivita'. Per la disciplina della denuncia di inizio attivita' si applicano le disposizioni del Capo III del Titolo II del Testo Unico dell'edilizia, con le modifiche ed integrazioni previste dalla legge regionale che prevedono: l'obbligatorieta' della D.I.A. per tutti gli interventi non assoggettati a permesso di costruire; l'obbligatorieta' della nomina del direttore dei lavori per i casi di D.I.A. facoltativa, alternativa al permesso di costruire; l'onerosita' di tutti gli interventi di ristrutturazione edilizia e degli interventi soggetti a D.I.A. facoltativa; l'obbligo in tali casi di allegare alla denuncia il calcolo del contributo dovuto.
Per quanto riguarda i controlli sugli interventi soggetti a denuncia di inizio attivita' la proposta si limita a ricordare la necessita' che i comuni li eseguano in modo "adeguato" lasciando, come richiesto dai rappresentanti delle Autonomie Locali nella Conferenza permanente, agli enti locali la responsabilita' di organizzarli nel modo piu' opportuno e confacente alle diverse realta' locali.
Il ricorso alla conferenza dei servizi per l'ottenimento di atti di assenso da parte di autorita' preposte alla tutela del vincolo diverse da quella comunale e' previsto come strumento meramente eventuale, solo se detto parere favorevole non sia preventivamente allegato dal richiedente ovvero nel caso di inutile decorso del termine di sessanta giorni dalla relativa richiesta comunale di acquisizione: non e' infatti immaginabile, per motivi anche solo meramente organizzativi, un'applicazione generalizzata della conferenza e, d'altro canto, lo stesso Testo Unico dell'edilizia (articolo 5 comma 4) prevede il ricorso all'istituto come meramente facoltativo.
In ogni caso, tenuto conto che l'avvio della procedura per l'acquisizione del parere comunale attiva uno specifico procedimento amministrativo nell'ambito dell'istruttoria concernente la d.i.a., fase procedimentale che dovra' concludersi con un espresso provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione, si e' ritenuto opportuno subordinare l'inizio dei lavori al mancato esercizio dei poteri ministeriali di annullamento previsti dalla legislazione statale.
L'articolo 8 modifica la salvaguardia, attribuendo non piu' al Sindaco ma all'autorita' comunale preposta al rilascio dei permessi di costruire l'obbligo di controllo e applicazione della stessa, ed estende alle DIA gia' utilizzabili (quelle presentate da piu' di trenta giorni) l'applicazione del particolare disposto del comma 3. La clausola di salvezza dell'inizio dei lavori, che consente di derogare alle misure di salvaguardia, per omogeneita' di disciplina con la D.I.A. che non prevede una comunicazione dei lavori (implicita nel decorso del termine di legge), e' stata riferita all'effettivo inizio dei lavori (cosi' come definito dal comma 7 dell'articolo 49) e non alla formale comunicazione in merito.
All'articolo 9, i primi tre commi stabiliscono l'obbligo di mantenere in pubblica visione i dati relativi a domande, permessi e denuncie di inizio attivita', e rafforzano il diritto di accesso ai documenti da parte di chiunque.
Si e' ritenuto infine di mantenere, al comma 5, il ricorso gerarchico improprio, consentendo a chiunque di presentare ricorso al Presidente della Giunta regionale, agli effetti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, sul rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni alle modificazioni del suolo, del sottosuolo e delle destinazioni d'uso, ritenute in contrasto con le disposizioni di legge o di regolamenti. Si tratta di un rimedio previsto solo dalla legge regionale Piemontese: si e' ritenuto utile dargli una particolare visibilita', per consentirne un uso piu' appropriato di quanto si verificato sino ad ora.
L'articolo 10 introduce una opportuna precisazione, per i casi di D.I.A. onerosa, in ordine al computo del termine di decorrenza per i casi di ritardato od omesso versamento della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, ai fini della corretta applicazione delle relative sanzioni.
L'articolo 11 abroga gli articoli 59 (Vigilanza sulle costruzioni e sulle opere di modificazione del suolo e del sottosuolo), 61 (Sospensione di attivita' compiute con inosservanza di norme e prescrizioni), 62 (attuazione del divieto di opere), 63 (Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformita' o assenza della concessione), 64 (Sanzioni amministrative per opere eseguite in totale difformita' o assenza della concessione), 66 (Sanzioni amministrative conseguenti all'annullamento della concessione), 67 (Poteri sostitutivi e relativi oneri), in quanto la materia, a seguito dell'entrata in vigore del Decreto Legislativo 301/2002 e' ora compiutamente disciplinata dai capi I e II del Titolo IV del Testo Unico dell'edilizia e non occorre piu' un'autonoma disciplina regionale, oltretutto resasi oramai obsoleta.
L'articolo 12 modifica le sanzioni amministrative dell'articolo 69 della legge regionale, sanzioni non piu' modificate dal 1980, e da anni non coerenti o addirittura in contrasto con i principi del sistema penale stabiliti dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, che prevede, tra l'altro, di evitare sovrapposizioni di sanzioni penali e amministrative sulla stessa fattispecie.
La proposta corregge quindi il sistema delle sanzioni amministrative, eliminando duplicazioni e sovrapposizioni di sanzioni, nel caso in cui la fattispecie e' sanzionata sia da legge regionale che statale. I casi attualmente previsti, e sanzionati, dalla legge regionale sono sette, per i quali si osserva analiticamente quanto segue.
La lettera a) sanzionava l'esecuzione di opere sottoposte ad autorizzazione edilizia e realizzate in mancanza o in difformita' da tale titolo: sanzione di difficoltosa applicazione, dopo la diversa disciplina dettata dall'articolo 10 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, che prevedeva, all'articolo 13, una sanzione in misura diversa, nella misura minima di un milione di lire. La disposizione oggi e' a maggior ragione da eliminare essendo abrogata l'autorizzazione.
La lettera b) sanzionava il mutamento della destinazione d'uso, di edifici esistenti o di aree, prevista negli strumenti urbanistici, per il quale non sia stata conseguita la concessione: la materia e' oggi regolata dalla legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, articoli 7 ed 8, che riconferma l'obbligo di ottenere permesso di costruire per tali modifiche. In caso di abuso quindi si applicano le sanzioni del Testo Unico per le opere senza permesso e puo' essere eliminata la sanzione prevista dalla legge regionale.
La lettera c) sanzionava l'apertura abusiva di strade: attivita' riconducibile a quelle eseguite senza permesso di costruire e sanzionata quindi dall'articolo 44, lettera b) del Testo Unico dell'edilizia.
La lettera d) sanzionava il taglio non autorizzato di boschi, l'indebolimento o abbattimento di alberi di pregio ambientale o paesaggistico.
La fattispecie non ha equivalente nelle leggi di settore: l'articolo 26 del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, e l'articolo 17 della legge regionale 4 settembre 1979 n. 57, prevedono sanzioni amministrative per il taglio o il danneggiamento di piante solo in boschi o zone sottoposte a vincolo idrogeologico. La sanzione va quindi mantenuta.
La lettera e) prevedeva una pluralita' di fattispecie la cui violazione era da assoggettare a sanzione, dall'apertura abusiva di pozzi, alle discariche abusive e/o inquinanti, ai prelievi da falde acquifere dannosi al razionale utilizzo delle falde.
L'apertura di pozzi e' oggi disciplinata dalla legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, che sanziona i prelievi d'acqua non autorizzati, ma non opere edilizie abusive senza prelievo d'acqua, che sono sanzionate solo dalla disposizione in esame. Considerato il gravissimo danno ambientale e di contaminazione di falde che puo' conseguire all'apertura di un pozzo abusivo, anche in assenza di prelievo (fattispecie priva di sanzione con la legge regionale 22), e' necessario mantenere la sanzione.
Lo smaltimento di rifiuti non autorizzato e' invece sanzionato da disposizioni dello stato (decreto legislativo 5 febbraio 1977, n. 22, articolo 51) e da leggi regionali di settore (legge regionale 13 aprile 1995, n. 59, articolo 38), e la relativa sanzione contenuta nella legge regionale urbanistica deve essere soppressa.
La lettera f) sanzionava l'uso delle costruzioni prive del certificato di abitabilita', materia innovata dall'articolo 4 del D.P.R. n. 425/1994, che ne ha modificato le procedure di accertamento e rilascio e, in conseguenza, l'articolo 57 (a cui la lettera "f" dell'articolo in esame rinvia) della legge urbanistica piemontese, che diversamente lo disciplinava, e' stato espressamente abrogato dall'articolo 13 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19. Ovvia la proposta di soppressione della relativa sanzione.
La lettera g) stabiliva sanzioni per chi si sottrae agli obblighi di consentire l'accesso, previsti dall'articolo 59, della legge regionale, che, al terzo comma, prevede che il personale comunale incaricato puo' accedere ai cantieri, alle costruzioni ed ai fondi, munito di mandato del Sindaco, per esercitare le funzioni di vigilanza e di verifica. Secondo informazioni assunte presso gli uffici tecnici comunali piemontesi il mandato del Sindaco (leggi: uffici tecnici) non risulta utilizzato; peraltro, raramente e' stato impedito al personale comunale di esercitare le funzioni di vigilanza urbanistico-edilizia, considerando che per ragioni organizzative, oltre che di opportunita', il piu' delle volte al personale tecnico viene affiancato un agente od ufficiale di polizia giudiziaria in divisa. La soppressione della disposizione e' opportuna.
La lettera h) comminava sanzioni a chi rimuoveva i sigilli, apposti, a norma dell'articolo ai sensi del primo comma dell'articolo 62 della legge regionale, a seguito di violazione dell'ingiunzione di cessazione dei lavori, da parte degli uffici comunali che possono disporre l'apposizione di sigilli ai cantieri edili abusivi, ai relativi macchinari o a cose e luoghi indispensabili per lo svolgimento dei lavori, qualora si verifichi l'inosservanza dell'ordine di cessazione delle opere: la norma e' stata sempre inutilizzata, poiche' in caso di inosservanza all'ordinanza di sospensione lavori gli uffici del Comune hanno l'obbligo di comunicare la notizia di reato all'Autorita' Giudiziaria, che valuta se disporre il sequestro giudiziario di mezzi e cantiere, ai sensi del codice di procedura penale, ordinando la relativa apposizione dei sigilli. La soppressione della disposizione e' quindi opportuna.
L'articolo 13 contiene norme di coordinamento del testo della legge regionale 56/77.
L'articolo 14 coordina norme nella legge regionale 25 aprile 1984, n. 23, "Disciplina delle funzioni regionali inerenti l'impianto di opere elettriche aventi tensioni fino a 15.000 volt".
L'articolo 15 coordina norme nel testo della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.
L'articolo 16 non si limita a coordinare il testo della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, con le nuove disposizioni del Testo Unico dell'edilizia, ma introduce modifiche per superare contrasti con disposizioni nel frattempo sopravvenute e riguardanti l'autonomia dei comuni.
Leggi dello Stato, (articolo 41, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; articolo 96 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 - Testo Unico sugli Enti Locali) ripresi dall'articolo 4, comma 2 del Testo Unico, consentono infatti, per semplificare procedure e contenere costi, di sopprimere la commissione edilizia, atteso che il rilascio del permesso di costruire, e prima ancora della concessione edilizia, fin dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, articolo 2, comma 60, punto 3, non deve piu' essere, obbligatoriamente, preceduta da un parere di tale Commissione.
Nella Regione Piemonte per altro la Commissione Edilizia comunale e' regolamentata dall'articolo 4 della legge regionale 8 luglio 1999, n. 19, che ne prevede la costituzione obbligatoria in ogni comune, stabilisce i criteri con cui il regolamento edilizio ne disciplina competenze, composizione, durata, modalita' di formazione, attribuzioni, funzionamento, incompatibilita' dei componenti e, soprattutto, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per eleggerne i componenti che non ne fanno parte di diritto.
Il contenzioso sorto con alcuni comuni (non la maggioranza, ma comunque un numero significativo e comunque su un argomento sensibile, che tocca i diritti delle autonomie) riguarda due aspetti: il primo e' l'obbligatorieta' della costituzione della Commissione, che molti comuni vorrebbero sopprimere, come consentito e suggerito dai disposti statali; il secondo riguarda la competenza alla nomina dei membri elettivi, posti dalla legge regionale in capo al Consiglio Comunale mentre il nuovo Testo Unico della legge comunale e provinciale riconoscerebbe tale potere in capo al Sindaco.
Per quanto riguarda il primo aspetto la Regione conferma l'obbligatorieta' della costituzione della Commissione, non solo per l'utilita' riconosciuta ampiamente alla funzione svolta da tale organo, ma anche perche' la legge regionale 3 aprile 1989, n. 20, per la tutela dei beni culturali, ambientali e paesistici, richiede, all'articolo 14, comma 1, l'esistenza della Commissione, integrata da esperti, per l'esercizio delle funzioni sub delegate ai comuni: poiche' tutti i comuni esercitano la sub delega e' evidente che in Piemonte l'obbligatorieta' della Commissione debba essere mantenuta.
Per la nomina dei membri elettivi invece non esiste motivo per indicare soluzioni limitative rispetto a quelle previste dal Testo Unico e anche a quelle praticate di fatto dagli enti locali: si propone quindi di attribuire genericamente all'organo comunale competente il potere di nomina, in modo da consentire ai Comuni e alla loro sensibilita' la piu' ampia scelta di individuare l'organo (Sindaco, Giunta, Consiglio Comunale) a cui conferire il potere di nomina.
L'articolo inoltre prevede, al comma 1, non solo per facilitare gli aggiornamenti del testo del regolamento tipo, resi sempre piu' frequenti dalla produzione normativa in materia, ma anche per ricondurre le competenze degli organi regionali negli ambiti fissati dalle riforme costituzionali ed amministrative, di attribuire alla Giunta regionale, in luogo del Consiglio, attualmente indicato nella legge regionale, il compito di aggiornare il "tipo" del regolamento.
L'articolo 17 contiene norme di coordinamento del testo delle leggi regionali 6 agosto 1998, n. 21 "Norme per il recupero a fini abitativi di sottotetti" e 29 aprile 2003, n. 9 "Norme per il recupero funzionale dei rustici".
L'articolo 18 contiene norme transitorie e finali. Ancorche' non necessario, visti i contenziosi suscitati da altri Testi Unici, ad esempio, quello sui Beni Culturali ed Ambientali, si ritiene opportuno non solo precisare che la collocazione in un testo unico di una norma anteriore di anni, se prescriveva alle regioni adempimenti che sono stati assunti a suo tempo, non comporta per le regione l'obbligo di reiterarli per il solo fatto di essere stato compilato il Testo Unico, ma, a titolo di chiarezza, anche elencare i principali provvedimenti di cui si conferma la validita' e vigenza.
L'articolo 19 contiene norma di chiusura volta a precisare che le disposizioni di dettaglio del Testo Unico dell'Edilizia, nel rispetto dei principi fondamentali desumibili dal medesimo, vanno applicate con le integrazioni e modifiche previste dalla legge regionale, con espressa disapplicazione dell'articolo 3 in materia di definizione degli interventi edilizi, autonomamente disciplinate dal nuovo testo dell'art. 13 della legge regionale 56/77.