Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7580.

Disposizioni urgenti in materia di sanatoria degli abusi edilizi.

Presentata da MANICA GIULIANA, CARACCIOLO GIOVANNI, CHIEZZI GIUSEPPE, MARCENARO PIETRO, MORICONI ENRICO, MULIERE ROCCHINO, PAPANDREA ROCCO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SAITTA ANTONINO, SUINO MARISA, TAPPARO GIANCARLO.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. Al fine di salvaguardare l'identita' e l'integrita' del territorio regionale, non e' ammessa, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la sanatoria delle opere edilizie realizzate in assenza dei necessari titoli abilitativi, ovvero in difformita' o con variazioni essenziali rispetto a questi ultimi, e che siano in contrasto con gli strumenti urbanistici generali vigenti.

Art. 2.
(Casi di esclusione del divieto)

1. Restano escluse dal divieto di cui all'articolo 1 le opere che risultino ultimate entro il 31 dicembre 1993, per le quali sia stata presentata domanda di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi e nei termini previsti dalle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, ed all'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
2. I procedimenti di cui al comma 1 sono conclusi dai Comuni competenti entro il termine del 31 dicembre 2005.
3. Al fine di garantire la celere definizione dei procedimenti di cui al comma 1, i titolari degli immobili per i quali e' stata richiesta la sanatoria trasmettono agli uffici comunali competenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta', redatta ai sensi degli articoli 38 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, ed attestante:
a) la titolarita' dell'immobile da parte del dichiarante;
b) l'eventuale sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle riduzioni della somma dovuta a titolo di oblazione previste dall'articolo 34, comma 3, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e dall'articolo 39, comma 13, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;
c) la descrizione dello stato delle opere abusive, comprensiva dell'indicazione della superficie e della volumetria delle stesse;
d) la residenza del dichiarante, in caso di sanatoria di opere realizzate su immobili destinati ad abitazione;
e) la data di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonche' la sede dell'impresa, in caso di sanatoria di opere abusive realizzate su immobili destinati ad ospitare attivita' imprenditoriali;
f) l'avvenuta esecuzione delle opere di adeguamento sismico di cui all'articolo 35, commi 5, 6, 7 e 8, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nei casi ivi prescritti.
4. Resta ferma la facolta' del Comune di verificare la veridicita' della dichiarazione formulata ai sensi del comma 3. Nel caso in cui tale accertamento dia esito negativo, il Comune trasmette gli atti del procedimento alla Procura della Repubblica competente per territorio e comunica al dichiarante l'avvenuta decadenza dal beneficio richiesto.
5. Il dirigente dell'ufficio comunale competente, verificata la regolarita' della dichiarazione sostitutiva presentata, ed accertato l'avvenuto pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, rilascia, ove ne sussistano i presupposti di legge, il titolo edilizio in sanatoria.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 non si applicano agli abusi edilizi realizzati sulle aree del territorio regionale sottoposte ai vincoli di cui all'articolo 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

Art. 3.
(Vigilanza sull'attivita' urbanisticoedilizia)

1. La Regione supporta il Comune nell'espletamento delle funzioni di vigilanza sull'attivita' urbanisitico-edilizia e di repressione dell'abusivismo edilizio.
2. E' attribuito al settore politica del territorio, servizio di vigilanza e repressione dell'abusivismo edilizio - valorizzazione dei beni ambientali, il compito di segnalare al Sindaco ed al dirigente dell'ufficio comunale competente tutti i provvedimenti sanzionatori in materia urbanistico-edilizia non ancora eseguiti, e di esercitare, in caso di perdurante inadempienza da parte del Comune, i poteri sostitutivi previsti dalla normativa vigente.
3. Il responsabile del settore di cui al precedente comma puo' chiedere al Sindaco e ai competenti dirigenti comunali ogni informazione o documentazione ritenuta utile per l'espletamento della funzione di vigilanza prevista dal comma 2.

Art. 4.
(Regolamento di attuazione)

1. Con delibera di Giunta regionale verra' adottato il regolamento di attuazione della presente legge, avente ad oggetto, in particolare, la disciplina relativa ai criteri, alle modalita' di presentazione ed all'esame delle dichiarazioni sostitutive previste dall'articolo 2, comma 3, nonche' l'attribuzione al settore di cui all'articolo 3, comma 2, del personale e dei mezzi, anche finanziari, necessari al corretto funzionamento di quest'ultimo.

Art. 5.
(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.