Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7577.

Istituzione in Piemonte delle agroteche regionali.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, con la presente legge, promuove la costituzione delle "agroteche regionali".
2. Le agroteche regionali sono strutture rappresentative delle realta' agricole e agroalimentari del Piemonte che hanno come scopo la valorizzazione di tali realta' e in particolare di quei valori ed elementi che essi esprimono o sui quali incidono, riferibili a:
a) identificazione e caratterizzazione di parti del territorio regionale;
b) paesaggio agrario e rurale;
c) sistemi di coltivazione, allevamento, lavorazione;
d) qualita' intrinseche agroambientali e certificate;
e) ambiente e biodiversita';
f) turismo rurale;
g) enogastronomia e cucina tipica e tradizionale;
h) educazione alimentare;
i) storia, cultura, tradizioni.

Art. 2.
(Riferimento, rappresentativita' e denominazione)

1. L'agroteca regionale deve avere come riferimento e rappresentativita' un prodotto o comparto produttivo agricolo, agroalimentare, zootecnico del Piemonte, significativo per dimensioni produttive, territoriali e per altre peculiarita' indicate nell'articolo 1.
2. L'agroteca regionale assume la denominazione di "Agroteca regionale" seguita dal nome del prodotto o comparto di riferimento.

Art. 3.
(Costituzione)

1. Le agroteche regionali, in coerenza con le finalita' di cui all'articolo 1, sono costituite, con atto pubblico ai sensi del codice civile, come associazioni, consorzi o altre forme associative anche con la partecipazione di istituzioni pubbliche e private territorialmente interessate.
2. Per il raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 1, le agroteche regionali, dotate di un proprio statuto e di idonee sedi aperte al pubblico, svolgono attivita' senza fini di lucro.

Art. 4.
(Riconoscimento e finanziamenti regionali)

1. La costituzione delle agroteche regionali e' promossa da una o piu' province che presentano relativa richiesta di riconoscimento alla Regione Piemonte, indicando:
a) l'analisi della realta' agricola territoriale interessata;
b) la denominazione dell'agroteca regionale e la sede prescelta;
c) gli enti promotori costitutori e il soggetto giuridico proposto per la gestione;
d) la relazione programmatica;
e) il piano finanziario;
f) lo statuto.
2. La Giunta regionale assicura la collaborazione e l'assistenza alle province nella fase propedeutica la costituzione delle agroteche regionali.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede al riconoscimento delle agroteche regionali e puo' concedere ad esse un contributo fino al 50 per cento delle spese di costituzione, di adeguamento delle strutture ed attrezzature e per i programmi di attivita'.

Art. 5.
(Disposizioni finanziarie)

1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4 e' stanziata la somma di 100.000,00 euro per l'anno 2004, di 200.000,00 euro per l'anno 2005 e di 200.000,00 euro per l'anno 2006. Per tali stanziamenti si provvede ai sensi dell'articolo 30, comma 1 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 6.
(Disposizioni finali)

1. La Giunta regionale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approva le istruzioni applicative concernenti la redazione degli statuti e la gestione delle agroteche regionali e definisce procedure, criteri, parametri per il loro finanziamento.
2. La concessione degli aiuti finanziari previsti dalla presente legge e' subordinata al parere favorevole espresso dalla Unione europea.