Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7571.

Istituzione dell'albo regionale degli addestratori canini.

Presentata da COTA ROBERTO, BRIGANDI' MATTEO, DUTTO CLAUDIO, ROSSI ORESTE.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte disciplina le attivita' professionali al fine di favorire la qualificazione dei servizi e la tutela dell'utente e, al contempo, tutela la salute e l'incolumita' pubblica.
2. Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al comma 1 viene disciplinata l'attivita' di addestratore canino.

Art. 2.
(Istituzione dell'Albo regionale degli addestratori canini)

1. E' istituito presso la Giunta regionale, Settore sanita' animale dell'Assessorato alla sanita', l'Albo regionale degli addestratori canini.
2. All'Albo possono essere iscritti, a domanda degli interessati, coloro che abbiano frequentato un apposito corso e superato l'esame relativo ed abbiano ottenuto un attestato di idoneita'.

Art. 3.
(Commissione per la formazione e la tenuta dell'albo)

1. Per la formazione e la tenuta dell'Albo regionale degli addestratori e' istituita, presso il Settore sanita' animale una Commissione di cui fanno parte:
a) il responsabile del settore sanita' animale o un suo delegato con funzione di Presidente;
b) tre esperti di addestramento cinofilo individuati previa consultazione con le associazioni maggiormente rappresentative;
c) tre veterinari e due medici scelti dalla Giunta regionale su terne di nomi designati dai rispettivi ordini professionali;
2. Esercita le funzioni di segretario un dipendente regionale del Settore sanita' animale con qualifica non inferiore ad istruttore, designato dal componente della Giunta preposto alla sanita' pubblica.
3. La Commissione e' nominata dalla Giunta regionale, e rimane in carica per la durata della legislatura.

Art. 4.
(Requisiti per l'ammissione ai corsi obbligatori per addestratori)

1. I requisiti per l'ammissione ai corsi di qualificazione per addestratori canini sono determinati dalla Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la competente commissione consiliare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Con il medesimo regolamento la Giunta provvedera' a definire i programmi dei corsi e degli esami, le modalita' di designazione delle commissioni d'esame.
3. Sono esclusi dalla possibilita' di iscriversi all'albo di cui all'articolo 1:
a) i delinquenti abituali, o per tendenza;
b) chi e' sottoposto a misura di prevenzione personale o a misura di sicurezza personale;
c) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto colposo contro la persona o contro il patrimonio, punibile con la reclusione superiore a due anni;
d) chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati di cui all'articolo 727 del codice penale;
e) ai minori di 18 anni, agli interdetti e inabilitati per infermita'.
4. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova attitudinale.

Art. 5.
(Sanzioni)

1. Nei confronti di chi esercita l'attivita' di addestratore senza l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2 e' disposto dall'autorita' regionale competente il sequestro amministrativo dei locali in cui viene esercitata l'attivita', ed e' inflitta la sanzione amministrativa da 1500 euro a 7500 euro.

Art. 6.
(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata per l'anno 2004 la spesa complessiva di 150.000,00 euro.
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede, nell'ambito dell' UPB n. 27031 (Sanita' pubblica Sanita' animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) del bilancio regionale, alla spesa a carico diretto della Regione per l'istituzione e la tenuta dell'albo regionale degli addestratori canini con stanziamento pari a euro 50.000,00 e alla erogazione alle ASL per sostenere la frequentazione dei corsi di formazione organizzati e riconosciuti dalla Regione Piemonte con stanziamento pari ad euro 100.000,00.
3. Per la copertura delle spese previste per gli anni 2004 e 2005, si provvede secondo il disposto dell'articolo 30, comma 1, della legge finanziaria 2003 e secondo l'articolo 8 della legge regionale di contabilita'.
4. Gli eventuali introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 6, irrogate a seguito del divieto di esercitare l'attivita' di addestratore canino senza iscrizione all'albo regionale, costituiscono entrata regionale nell' UPB n. 0902 (Bilanci e finanze Ragioneria Tit. III- categoria 7) del bilancio regionale per l'anno 2004.

Art. 7.
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 76 del Regolamento del Consiglio regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.