Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Proposta di legge regionale, n. 7547.

Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio Regionale.

Presentata da MARCENARO PIETRO, MANICA GIULIANA, MULIERE ROCCHINO, PLACIDO ROBERTO, RIBA LIDO, RIGGIO ANGELINO, RONZANI GIANNI WILMER, SUINO MARISA.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
All. A., B., C.

Capo I. Norme generali

Art. 1.
(Elezione del Presidente)

1. Il Presidente della Regione Piemonte e' eletto a suffragio universale e con voto diretto, personale, uguale, libero e segreto, secondo le disposizioni della presente legge.
2. L'elezione del Presidente della Regione avviene contestualmente all'elezione del Consiglio regionale. Ogni candidato Presidente e' obbligatoriamente collegato a una lista, o a un gruppo di liste concorrenti che presenta la lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale, ai sensi dell'articolo 8.

Art. 2.
(Elezione del Consiglio regionale)

1. Il Consiglio Regionale del Piemonte e' eletto a suffragio universale e con voto diretto, personale, uguale, libero e segreto.
2. Il numero dei consiglieri regionali e' fissato in 80, salvo quanto disposto dall'articolo 19.
3. Ogni singolo consigliere rappresenta la Regione senza vincolo di mandato.
4. Il voto e' attribuito a liste concorrenti di candidati, secondo le disposizioni degli articoli seguenti.
5. L'assegnazione dei seggi tra le liste concorrenti e' effettuata mediante riparto proporzionale, con l'assegnazione di un premio di maggioranza, calcolato secondo le disposizioni dell'articolo 18, alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Presidente della Regione che viene eletto.

Art. 3.
(Assegnazione dei seggi e circoscrizioni elettorali)

1. Il territorio della Regione e' ripartito in circoscrizioni elettorali, coincidenti con il territorio di ciascuna provincia.
2. Cinquantadue seggi del Consiglio Regionale sono attribuiti mediante riparto proporzionale a liste concorrenti di candidati nelle singole circoscrizioni provinciali, e con recupero dei voti residui nel collegio unico regionale, secondo quanto disposto dall'articolo 16. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata ai sensi della tabella di cui all'allegato A della presente legge.
3. Sedici seggi di consigliere regionale sono assegnati sulla base di liste regionali di candidati, mediante riparto proporzionale, secondo quanto disposto dall'articolo 17.
4. Dodici seggi di consigliere regionale sono assegnati secondo quanto disposto dall'articolo 18.

Art. 4.
(Parita' tra i sessi nell'accesso alle candidature)

1. La Regione promuove, in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 117, comma 7, della Costituzione, l'equilibrio della rappresentanza tra i sessi e condizioni di parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.
2. A tal fine la legge di bilancio regionale determina modalita' di sostegno finanziario per i gruppi e i soggetti che realizzano le finalita' di cui al comma 1.

Art. 5.
(Durata in carica dei consiglieri e indizione dei comizi elettorali)

1. Il Consiglio regionale si rinnova ogni cinque anni, salvo il caso di scioglimento anticipato.
2. Le elezioni per la sua rinnovazione potranno aver luogo a decorrere dalla quarta domenica precedente il compimento del periodo di cui al primo comma.
3. Il quinquennio decorre dalla data della elezione.
4. Le elezioni sono indette con decreto del Presidente della Regione.
5. Il decreto di convocazione dei comizi deve essere comunicato ai sindaci dei comuni della Regione.
6. I sindaci dei comuni della Regione ne danno notizia agli elettori con apposito manifesto che deve essere affisso quarantacinque giorni prima della data stabilita per le elezioni.
7. Il decreto di convocazione dei comizi, inoltre, deve essere comunicato ai presidenti delle commissioni elettorali mandamentali della Regione.

Capo II. Procedimento elettorale

Art. 6.
(Presentazione delle liste provinciali dei candidati)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendono presentare propri candidati alla carica di consigliere regionale nelle singole circoscrizioni provinciali, devono depositare nella cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione e' il comune capoluogo della provincia, dalle ore 8 del trentaduesimo giorno alle ore 12 del trentunesimo giorno antecedenti la data di convocazione dei comizi elettorali:
a) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare con il quale dichiarano di voler distinguere la lista. Non e' ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici. Non e' ammessa inoltre la presentazione, da parte di chi non ha titolo, di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, possono trarre in errore l'elettore. Non e' neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi;
b) l'elenco dei candidati. Il numero dei candidati non puo' superare quello indicato per ciascuna circoscrizione provinciale, nella tabella di cui all'allegato B della presente legge e non puo' essere inferiore ai due terzi di tale numero, con approssimazione all'unita' inferiore, con l'indicazione del nome, del cognome, del luogo e data di nascita di ciascuno. All'elenco va allegato, per ciascun candidato, il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica;
c) la dichiarazione di collegamento a un candidato Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera c).
2. Nessun candidato puo' essere compreso in liste provinciali portanti contrassegni diversi, ne' in piu' di tre liste provinciali portanti lo stesso contrassegno, pena l'eliminazione dalla lista. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro 12 ore dalla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'ufficio centrale regionale il quale, nelle 12 ore successive, sentiti i rappresentanti di lista, cancella le candidature eccedenti il limite di cui sopra e le rinvia, cosi' modificate, agli uffici centrali circoscrizionali.
3. Le liste dei candidati devono essere presentate, per ogni circoscrizione:
- da almeno 750 e da non piu' di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 100.000 abitanti;
- da almeno 1.000 e da non piu' di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 100.000 abitanti e fino a 500.000 abitanti;
- da almeno 1.750 e da non piu' di 2.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti;
- da almeno 2.000 e da non piu' di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con piu' di 1.000.000 di abitanti.
4. La firma degli elettori sottoscrittori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita dei candidati, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 (Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale) e successive modificazioni e integrazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una lista di candidati.
5. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di precedenza.
6. Con la lista dei candidati si devono presentare inoltre:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della lista, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della circoscrizione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura di ogni candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ai sensi del comma 4. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosita' sociale);
c) il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica di ciascun candidato.
7. La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a designare, personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata dal notaio, i rappresentanti della lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale circoscrizionale.

Art. 7.
(Presentazione delle candidature a Presidente della Regione)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati che intendano presentare un proprio candidato alla presidenza della Regione devono depositare nella cancelleria della Corte di Appello di Torino, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data di convocazione dei comizi elettorali:
a) la candidatura sottoscritta da non meno di 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori della Regione;
b) la dichiarazione di collegamento con una o piu' liste regionali di candidati alla carica di consigliere regionale, composte ai sensi dell'articolo 8;
c) la dichiarazione di collegamento con liste provinciali, che siano state presentate in non meno della meta' delle province della Regione, con arrotondamento all'unita' superiore.
2. La firma degli elettori sottoscrittori deve avvenire su apposito modulo recante il contrassegno di lista, il nome e cognome, il luogo e la data di nascita del candidato, nonche' il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore e deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni e integrazioni; deve essere indicato il comune nelle cui liste l'elettore dichiara di essere iscritto. Nessun elettore puo' sottoscrivere piu' di una candidatura.
3. Le dichiarazioni di collegamento devono essere accompagnate da analoga dichiarazione resa dai delegati alla presentazione delle liste regionali e provinciali interessate.
4. Con la candidatura si devono presentare inoltre:
a) i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni ai quali appartengono i sottoscrittori della dichiarazione di presentazione della candidatura, che ne attestino l'iscrizione nelle liste elettorali di un comune della Regione. I sindaci devono, nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati;
b) la dichiarazione di accettazione della candidatura del candidato. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata ai sensi del comma 4 dell'articolo 6. Per i cittadini residenti all'estero, l'autenticazione della firma deve essere richiesta da un ufficio diplomatico o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della l. 55/1990;
c) il certificato di nascita nonche' il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica del candidato.

Art. 8.
(Presentazione della lista regionale dei candidati)

1. I partiti o i gruppi politici organizzati che presentano ai sensi dell'articolo 7 un proprio candidato alla carica di Presidente della Regione, devono depositare nella cancelleria della Corte di Appello di Torino, dalle ore 8 del trentesimo giorno alle ore 12 del ventinovesimo giorno antecedenti la data delle elezioni, unitamente alla candidatura, una lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale. A tal fine devono essere depositati:
a) il contrassegno con il quale si intende distinguere la lista regionale di candidati alla carica di consigliere regionale collegata al candidato Presidente; esso deve essere identico a quello utilizzato dalle liste provinciali collegate al candidato presidente ai sensi dell'articolo 6, comma 1 lettera c); nel caso di gruppi di liste collegate, il contrassegno deve essere identico a quello utilizzato da una di esse; ciascuna lista regionale si intende collegata a tutte le liste provinciali che hanno presentato il medesimo contrassegno;
b) l'elenco dei candidati, in numero di 16, corrispondente ai consiglieri regionali da eleggere;
c) il certificato di nascita e il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di uno dei comuni della Repubblica, per ciascuno dei candidati;
d) la dichiarazione di accettazione della candidatura, autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della l. 53/1990 e successive modificazioni e integrazioni.
2. La presentazione della lista regionale deve essere sottoscritta da almeno 3.500 e da non piu' di 5.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni della Regione.
3. I partiti o gruppi politici che presentano gruppi di liste collegate al medesimo candidato Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), devono altresi' depositare, all'atto della presentazione, reciproche dichiarazioni di collegamento, sottoscritte, per ciascuna lista regionale, dal legale rappresentante del partito o gruppo politico. La dichiarazione di collegamento contiene l'indicazione dei partiti o gruppi politici organizzati con i quali si effettua il collegamento e la dichiarazione di accettazione di ciascuno di essi.

Art. 9.
(Adempimenti dell'Ufficio centrale circoscrizionale e dell'Ufficio centrale regionale)

1. L'Ufficio centrale regionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della legge 17 febbraio 1968, n. 108 (Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale), entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito, decide in ordine all'ammissione dei candidati presidenti e delle liste regionali. A tal fine verifica che le candidature abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale regionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
2. La mancata ammissione di un candidato Presidente o di una lista regionale comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico organizzato che ha appoggiato la candidatura esclusa o che ha depositato la lista regionale di candidati non ammessa.
3. L'Ufficio centrale regionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma 1, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuna lista regionale ammessa, o a ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato Presidente, al fine di determinare l'ordine secondo il quale le liste o i gruppi di liste collegati compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione.
4. L'Ufficio centrale circoscrizionale, costituito ai sensi dell'articolo 8 della l. 108/1968, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per il deposito, decide in ordine all'ammissione delle liste provinciali. A tal fine verifica che le candidature abbiano i requisiti previsti ed effettua il controllo dei documenti prodotti unitamente alle stesse. I soggetti che hanno effettuato il deposito possono prendere cognizione, entro lo stesso giorno, delle contestazioni fatte dall'Ufficio centrale circoscrizionale; l'Ufficio si riunisce nuovamente il giorno successivo per udire eventualmente i depositanti, ammettere nuovi documenti e correzioni formali e deliberare in merito.
5. La mancata ammissione di una lista provinciale comporta l'esclusione del contrassegno presentato dal partito o gruppo politico organizzato che ha depositato la lista non ammessa.
6. L'Ufficio centrale circoscrizionale, scaduto il termine per l'eventuale sostituzione dei contrassegni ricusati, procede, alla presenza dei soggetti di cui al comma 4, appositamente convocati, ad assegnare mediante sorteggio un numero progressivo a ciascuna lista provinciale ammessa, o a ciascun gruppo di liste collegate al medesimo candidato Presidente, al fine di determinare l'ordine secondo il quale le liste o i gruppi di liste collegati compariranno sul manifesto delle candidature e sulla scheda di votazione.

Art. 10.
(Adempimenti relativi alla stampa delle schede di votazione e al manifesto delle candidature)

1. Le schede sono fornite a cura della Regione, la quale provvede altresi' alla stampa del manifesto con la lista dei candidati ed i relativi contrassegni.

Art. 11.
(Scheda di votazione)

1. La scheda, conforme ai modelli descritti nella tabella di cui all'allegato C della presente legge, reca, entro appositi rettangoli, i nominativi dei candidati presidenti, affiancati dai contrassegni delle singole liste provinciali ad essi collegate, nonche' da un rigo riservato all'espressione di un voto di preferenza.
2. I nominativi dei candidati e i contrassegni delle liste provinciali sono riprodotti sulla scheda di votazione secondo l'ordine del sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 9.

Art. 12.
(Modalita' di votazione)

1. L'elettore esprime il voto per un candidato Presidente tracciando un segno sul relativo nominativo.
2. L'elettore esprime il voto per una lista provinciale tracciando un segno sul relativo contrassegno. Puo' inoltre esprimere un voto di preferenza per uno dei candidati alla carica di consigliere regionale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sull' apposito rigo posto a fianco del contrassegno.
3. L'elettore puo', con un unico voto, votare per un candidato Presidente e per una delle liste provinciali ad esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una di tali liste. A tale segno puo' aggiungere un voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere regionale, compreso nella lista stessa.
4. Qualora l'elettore non abbia indicato alcun contrassegno di lista provinciale, ma abbia espresso una preferenza a fianco di un contrassegno, si intende votata la lista provinciale alla quale appartiene il contrassegno, purche' il candidato sia compreso in tale lista, e il candidato Presidente cui la lista stessa e' collegata.
5. Qualora l'elettore abbia espresso il voto per un candidato Presidente e per una lista provinciale non ad esso collegata il voto e' nullo.

Art. 13.
(Operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali e dell'Ufficio centrale regionale relative alla determinazione e alla proclamazione del Presidente della Regione)

1. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici di sezione, ogni Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:
a) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei relativi voti; un estratto del verbale, concernente tali operazioni, e' trasmesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione; ultimato il riesame, il Presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio, viene allegato alla copia del verbale da trasmettere all'Ufficio centrale regionale;
b) determina il numero di voti validi assegnati a ciascun candidato Presidente;
c) trasmette all'Ufficio centrale regionale copia del verbale concernente le operazioni di propria competenza, recante il numero dei voti validi conseguiti da ciascun candidato.
2. Entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, l'Ufficio centrale regionale procede alla somma dei voti ottenuti, nelle singole circoscrizioni, da ciascun candidato Presidente.
3. Al termine delle operazioni l'Ufficio centrale regionale proclama eletto Presidente della Regione il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti tra due o piu' candidati, e' proclamato eletto il candidato Presidente collegato alla lista, o al gruppo di liste, per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale, determinata sommando le cifre elettorali delle singole liste a lui collegate, calcolate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b). A parita' di cifra elettorale e' proclamato eletto il candidato piu' anziano di eta'.
4. E' eletto alla carica di consigliere regionale il candidato alla carica di Presidente che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore a quello del candidato proclamato eletto Presidente. A tal fine l'Ufficio centrale regionale riserva l'ultimo dei seggi eventualmente spettanti alle liste circoscrizionali collegate con il candidato Presidente proclamato alla carica di consigliere assegnato ai sensi dell'articolo 16.

Art. 14.
(Operazioni degli Uffici centrali circoscrizionali preordinate all'assegnazione dei seggi per il Consiglio regionale)

1. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore dal ricevimento degli atti delle sezioni elettorali, procede alle seguenti operazioni:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presenti le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del comune dove ha sede la sezione.
2. Ultimato il riesame, il presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che, sigillato e firmato dai componenti dell'Ufficio medesimo, viene allegato all'esemplare del verbale di cui al comma 5.
3. Compiute le suddette operazioni, l'Ufficio centrale circoscrizionale:
a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale. La cifra elettorale di lista e' data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera b) del comma 1, ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
b) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato e' data dalla somma dei voti di preferenza validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera b) del citato comma 1, ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni della circoscrizione;
c) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali; a parita' di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista.
4. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale viene redatto, in duplice esemplare, il processo verbale.
5. Uno degli esemplari del verbale, con i documenti annessi, e tutti i verbali delle sezioni, con i relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere inviati subito dal presidente dell'Ufficio centrale circoscrizionale alla segreteria dell'Ufficio centrale regionale, la quale rilascia ricevuta.
6. Il secondo esemplare del verbale e' depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 15.
(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale preordinate al calcolo della soglia di sbarramento)

1. L'Ufficio centrale regionale, ricevuti gli atti degli Uffici centrali circoscrizionali, individua i gruppi di liste presentatesi nelle singole circoscrizioni provinciali sotto lo stesso contrassegno che, avendo conseguito nell'intero territorio regionale una cifra elettorale complessiva inferiore al 3 per cento dei voti validi, non sono ammesse all'assegnazione dei seggi. A tal fine l'Ufficio:
a) determina il totale dei voti validi, sommando le cifre elettorali conseguite in tutte le circoscrizioni da tutte le liste provinciali;
b) determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando le cifre elettorali conseguite da tutte le liste provinciali che hanno presentato lo stesso contrassegno;
c) calcola la percentuale elettorale di ciascun gruppo di liste, dividendo la cifra elettorale regionale per il totale dei voti validi, di cui alla lettera a), e moltiplicando il risultato per cento.
2. I candidati dei gruppi di liste provinciali che hanno ottenuto una percentuale elettorale inferiore al 3 per cento non accedono in ogni caso al riparto dei seggi.

Art. 16.
(Operazioni dell'Ufficio centrale regionale preordinate all'assegnazione dei seggi attribuiti alle circoscrizioni provinciali e al collegio unico regionale)

1. L'Ufficio centrale regionale procede poi, per ciascuna circoscrizione, al riparto dei seggi tra le liste provinciali che hanno superato la soglia di sbarramento, in base alla cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste ammesse al riparto dei seggi per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione piu' 1, ottenendo cosi' il quoziente elettorale circoscrizionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore.
2. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al collegio unico regionale. A tal fine, l'Ufficio centrale regionale stabilisce, per ciascuna circoscrizione, la somma dei voti residuati di ogni lista ammessa al riparto e il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quozienti o di candidati. La determinazione della somma dei voti residuati deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti.
3. L'Ufficio centrale regionale determina poi il numero totale dei seggi non ancora attribuiti. Successivamente procede alla somma dei voti residuati, in ciascuna circoscrizione, per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno. Procede poi alla assegnazione dei seggi non ancora attribuiti ai predetti gruppi di liste. A tal fine divide la somma dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi da attribuire; nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale. Divide, poi, la somma dei voti residuati di ogni gruppo di liste per tale quoziente: il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascun gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quei gruppi che abbiano avuto maggiori voti residuati. A parita' anche di questi ultimi si procede a sorteggio.
4. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste aventi medesimo contrassegno vengono attribuiti alle rispettive liste nelle singole circoscrizioni seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuati di ciascuna lista e si divide il prodotto per il quoziente circoscrizionale.
5. Qualora in una circoscrizione fosse assegnato un seggio ad una lista che ha esaurito il numero dei candidati, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla stessa lista di un'altra circoscrizione proseguendo nella graduatoria anzidetta.

Art. 17.
(Assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista regionale di candidati)

1. L'Ufficio centrale regionale procede poi al riparto della quota di seggi riservata, ai sensi dell'articolo 3, alle liste regionali. A tal fine effettua le seguenti operazioni:
a) esclude dal riparto le liste che, ai sensi dell'articolo 15, non hanno superato la soglia di sbarramento;
b) procede al riparto dei seggi tra le liste che hanno superato la soglia di sbarramento in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali di ciascun gruppo di liste provinciali, calcolate ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b), per il numero dei seggi da assegnare piu' 1, ottenendo cosi' il quoziente elettorale regionale; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
c) attribuisce quindi ad ogni lista regionale tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale del gruppo di liste ad essa collegate. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi da assegnare, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. I seggi che rimangano eventualmente non assegnati vengono attribuiti alle liste regionali con i resti piu' alti. A parita' di resti il seggio e' attribuito alla lista con la maggiore cifra elettorale regionale, e in caso di ulteriore parita' per sorteggio. I candidati sono dichiarati eletti in ordine di presentazione nella lista.

Art. 18.
(Determinazione e assegnazione del premio di maggioranza)

1. Alla lista o al gruppo di liste collegate ai sensi dell'articolo 7 al candidato eletto Presidente della Regione e' assegnato un premio di maggioranza calcolato ai sensi delle disposizioni che seguono. Dalla ripartizione del premio di maggioranza sono escluse le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento calcolata ai sensi dell'articolo 15. All'assegnazione del premio di maggioranza e' riservato il numero dei seggi stabilito dall'articolo 3, comma 4.
2. Al fine di procedere all'assegnazione e al riparto della quota di seggi riservata al premio di maggioranza l'Ufficio centrale regionale:
a) determina in primo luogo la cifra elettorale regionale attribuita alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato Presidente che e' risultato eletto ai sensi dell'articolo 13. Tale cifra e' ottenuta sommando le cifre elettorali regionali delle singole liste collegate, determinate ai sensi dell'articolo 15, lettera b); determina poi la percentuale elettorale di tale lista o gruppo di liste, dividendo la cifra elettorale regionale per il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste, e moltiplicando il risultato per cento;
b) individua il totale dei seggi gia' assegnati ai sensi degli articoli precedenti a tutte le liste provinciali e le liste regionali collegate al Presidente eletto;
c) qualora la lista o il gruppo di liste collegate al Presidente eletto abbia conseguito un numero di seggi inferiore al 55 per cento, ma pari o superiore al 40 per cento, assegna a quella lista o a quel gruppo di liste il numero di seggi necessario ad assicurare il raggiungimento del 55 per cento dei seggi totali assegnati al Consiglio regionale, con arrotondamento all'unita' inferiore. Nel caso si tratti di un gruppo di liste collegate, procede poi al riparto dei seggi tra le singole liste in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine divide la cifra elettorale regionale del gruppo di liste per il numero dei seggi da assegnare piu' 1, ottenendo cosi' il quoziente elettorale di gruppo; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi da assegnare, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. I seggi spettanti a liste del raggruppamento che rimangano eventualmente non assegnati vengono attribuiti alle liste con i resti piu' alti. A parita' di resti vengono attribuiti alle liste con cifra elettorale regionale piu' alta. In caso di ulteriore parita', si procede a sorteggio;
d) qualora la lista o il gruppo di liste collegate al Presidente eletto abbia conseguito una percentuale di seggi inferiore al 40 per cento, assegna a quella lista o a quel gruppo di liste il numero di seggi necessario ad assicurare il raggiungimento della meta' piu' uno dei seggi totali assegnati al Consiglio regionale. Il riparto dei seggi tra le liste avviene come disposto alla lettera c);
e) qualora la lista o il gruppo di liste collegate al Presidente eletto abbia conseguito una percentuale di voti validi superiore al 55 per cento, assegna i seggi riservati al premio di maggioranza secondo quanto disposto dall'articolo 17;
f) i seggi restanti sono attribuiti proporzionalmente alle liste o ai gruppi di liste collegate ai candidati presidenti risultati non eletti. Per la ripartizione di tali seggi tra le singole liste si procede in base alla cifra elettorale di ciascuna di esse. A tal fine l'Ufficio centrale regionale somma le singole cifre elettorali regionali e divide tale cifra per il numero dei seggi da assegnare piu' 1; nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente risulti contenuto nella cifra elettorale di ciascuna di esse. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste superi quello dei seggi da assegnare, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unita' il divisore. I seggi spettanti che rimangano eventualmente non assegnati vengono attribuiti alle liste con i resti piu' alti. A parita' di resti vengono attribuiti alle liste con cifra elettorale regionale piu' alta. In caso di ulteriore parita', si procede a sorteggio.
3. I seggi attribuiti a ciascuna lista secondo le disposizioni delle lettere precedenti sono assegnati alle liste provinciali secondo le modalita' di cui all'articolo 16, commi 4 e 5, ad iniziare dalla prima circoscrizione alla quale non e' stato ancora attribuito il seggio ai sensi del comma 4 dell'articolo 16. Qualora tutti i posti della graduatoria abbiano gia' dato luogo all'assegnazione di seggi, l'attribuzione di ulteriori seggi ha nuovamente inizio a partire dalla prima circoscrizione della medesima graduatoria.

Art. 19.
(Garanzia della rappresentanza minima di ciascuna circoscrizione)

1. Qualora, al termine delle operazioni di cui agli articoli 16, 17 e 18, a una o piu' circoscrizioni provinciali fosse stato assegnato un numero di consiglieri inferiore al numero previsto dalla tabella di cui all'alleato A, il numero totale dei consiglieri regionali e' aumentato della quantita' necessaria a garantire la rappresentanza minima prevista. I seggi cosi' assegnati sono attribuiti alle liste che, nella singola circoscrizione interessata, abbiano conseguito il numero piu' alto di voti residuati espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale, secondo il calcolo effettuato ai sensi dell'articolo 16, comma 4, escludendo i resti gia' utilizzati.
2. Degli eventuali seggi aggiuntivi si deve tener conto per la determinazione della conseguente quota di seggi spettante alla maggioranza ai sensi dell'articolo 18.

Art. 20.
(Adempimenti finali dell'Ufficio centrale regionale)

1. Di tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare e' consegnato alla presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso, che ne rilascia ricevuta; l'altro e' depositato nella cancelleria della Corte di appello di Torino.
2. Ad ogni Ufficio centrale circoscrizionale e' data comunicazione del numero dei seggi assegnati ad ogni lista provinciale che ha presentato candidati nella circoscrizione, per i successivi adempimenti.

Art. 21.
(Adempimenti finali degli Uffici centrali circoscrizionali)

1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l'Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l'Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletti i candidati della lista che hanno ottenuto le maggiori cifre individuali, secondo la graduatoria redatta ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera b).

Art. 22.
(Convalida degli eletti)

1. Al Consiglio regionale e' riservata la convalida delle elezioni dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
2. Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
3. In sede di convalida, il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualche causa di ineleggibilita' prevista dalla legge, deve annullare l'elezione, provvedendo alla sostituzione.
4. La deliberazione di annullamento e' depositata, nel giorno successivo, presso la Segreteria generale del Consiglio regionale, ed e' notificata entro cinque giorni agli interessati.
5. Il Consiglio regionale non puo', ove non sia stato presentato ricorso, annullare le elezioni per vizi delle operazioni elettorali.

Art. 23.
(Surrogazioni)

1. Qualora si renda necessaria, per qualsiasi causa, la sostituzione anche sopravvenuta di un consigliere regionale proclamato eletto, il seggio e' attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l'ultimo eletto.

Art. 24.
(Disposizioni finali)

1. Le cause di incandidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita' alla carica di Consigliere regionale sono definite dalla legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilita' ed incompatibilita' alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilita' degli addetti al Servizio sanitario nazionale).
2. Alla campagna elettorale si applicano le disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica di cui alla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante la campagna elettorale e referendaria e per la comunicazione politica).
3. Il regime economico finanziario della campagna elettorale per le elezioni regionali e i connessi obblighi di rendicontazione sono disciplinati dagli articoli 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica) e dall'articolo 5 della legge 23 febbraio 1995, n. 43 (Nuove norme per la elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario).
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni delle leggi n. 108/1968 e n. 43/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.

Allegato A.

Indicazione dei Consiglieri attribuiti ad ogni circoscrizione provinciale

Alessandria 5
Asti 3
Biella 3
Cuneo 6
Novara 4
Torino 25
Vercelli 3
V.C.O. 3
------------
52.

Allegato B.

Indicazione numero massimo di candidati presentabili per ogni circoscrizione provinciale

Alessandria 6
Asti 3
Biella 3
Cuneo 7
Novara 5
Torino 34
Vercelli 3
V.C.O. 3
--------------
64.

Allegato C.

Tabella - Modello della parte interna della scheda di votazione per l'elezione del Consiglio regionale (Art. 11 comma 1)
OMISSIS