Relazione alla Proposta di legge regionale n. 547.
Elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale
L'art. 122 della Costituzione, cosi' come modificato dall'art. 2 della Legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1 stabilisce che "il sistema di elezione del Presidente nonche' dei Consiglieri regionali sono disciplinati con Legge della Regione". Tale disposizione attribuisce, pertanto, alle Regioni la competenza a decidere le modalita' di elezione del proprio Consiglio, il numero dei Consiglieri, oltre che i casi di ineleggibilita' e incompatibilita' fermo restando quanto disposto in merito dalla stessa disposizione costituzionale sopra richiamata.
Con la presente proposta di legge si indicano le modalita' di elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale tenendo conto di alcuni principi che, in parte, rinnovano la disciplina vigente, confermandone, pero', i principali istituti: la elezione diretta del Presidente della Giunta e il premio di maggioranza.
Quali istituti innovativi rispetto alla disciplina elettorale vigente si prevedono:
a) l'attribuzione ad ogni circoscrizione provinciale di un numero di Consiglieri non inferiore a tre e la effettiva assegnazione ad ogni circoscrizione di un numero di Consiglieri non inferiore a quelli assegnati;
b) il conteggio del premio di maggioranza sui seggi assegnati alle singole circoscrizioni con la procedura di utilizzo dei "migliori resti" per ciascuna lista della coalizione vincitrice. Il premio e' conteggiato sulla base dei seggi occorrenti alla coalizione collegata al Presidente eletto per raggiungere:
- il 55% dei seggi se la lista o coalizione raggiunge un risultato elettorale compreso fra il 40 e il 55% dei voti
- la meta' piu' uno dei seggi se la lista o coalizione raggiunge un risultato elettorale inferiore al 40% dei voti.
Al fine della attribuzione del premio di maggioranza e' prevista la utilizzazione di un numero massimo di 12 seggi.
c) La proposta prevede inoltre l'assegnazione di 16 seggi da attribuire con riparto proporzionale fra liste regionali collegate alle liste di circoscrizione recanti il medesimo contrassegno.
d) Per dare ad ogni circoscrizione una rappresentanza piu' definita il numero dei Consiglieri di ogni circoscrizione provinciale viene fissato nell'ambito della legge (art. 3) con il criterio del rapporto al numero degli abitanti, fermo restando il numero minimo di tre consiglieri assicurato ad ogni circoscrizione.
Il numero dei Consiglieri viene indicato in 80, di cui 52 riservati alla rappresentanza proporzionale di circoscrizione, 16 riservati alla rappresentanza proporzionale regionale e 12 per il "premio di maggioranza" da utilizzare con modalita' indicate nella legge.
Per quanto riguarda la definizione dei casi di ineleggibilita' e incompatibilita' (cosi' come per la disciplina della propaganda dei sondaggi) si conferma il riferimento alle normative vigenti (Legge 154/1981) anche in ossequio alle disposizioni nazionali che disciplinano analoghi istituti per i Consigli e le Giunte comunali e provinciali e per le elezioni del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo.
Nulla e' mutato per quanto attiene alle procedure di calcolo delle cifre elettorali, e della determinazione dei quozienti di circoscrizione, dei quozienti regionali e della determinazione e attribuzione dei resti per quanto riguarda le quote proporzionali di circoscrizione salva la garanzia di attribuzione ad ogni circoscrizione provinciale di un numero di consiglieri non inferiore a quelli assegnati. Questo istituto si rende necessario per superare la penalizzazione ricorrente a carico delle province con meno popolazione che, con il sistema vigente, ottengono quasi sempre una rappresentanza inferiore a quella spettante.
Si sottolinea infine come il sistema indicato con la presente proposta, mentre conferma il principio della elezione diretta del Presidente su coalizioni contrapposte, contemporaneamente realizza alcuni importanti indirizzi politici, quali:
a) la piu' chiara affermazione della rappresentativita' delle province con il calcolo dei seggi previsti per il premio di maggioranza a favore delle liste di circoscrizione;
b) la rappresentativita' del Piemonte inteso nel suo insieme e non solo come somma di territori, mediante le liste regionali che accompagnano le liste di circoscrizione e che esprimeranno complessivamente 1/5 dei consiglieri.
In conclusione, si ritiene che la legge proposta, tenendo conto sia degli aspetti positivi che dei limiti emersi rispetto alla normativa vigente, definisca una impostazione capace di migliorare nettamente sia la rappresentanza dei territori che la fisionomia regionale del Consiglio nel suo complesso.