Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7535.

Celebrazione del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino.

Art. 1, 2, 3, 4, 5

Art. 1.
(Finalita')

1. La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze e con riferimento alle finalita' di cui alla legge regionale 18 novembre 1999, n.29 (Interventi per l'Universita' e il Diritto allo Studio Universitario) e alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali), concorre alla celebrazione del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino ("Universita'"), che cade nel 2004, mediante la partecipazione ad un programma triennale di interventi.
2. La partecipazione regionale al programma delle celebrazioni e' finalizzata a sostenere iniziative nei seguenti settori di intervento:
a) sviluppo e qualificazione delle strutture universitarie, conservazione e allestimento di collezioni museali, valorizzazione del patrimonio storico - scientifico e bibliografico e sviluppo dei sistemi informativi;
b) incremento di strutture ricettive per lo sviluppo, nell'ambito del diritto allo studio,della mobilita' internazionale degli studenti e per l'interscambio scientifico di docenti e ricercatori;
c) organizzazione di iniziative che, anche attraverso la presenza qualificata di docenti e ricercatori italiani e stranieri, promuovano presso l'Ateneo lo sviluppo di progetti di ricerca e di formazione;
d) promozione di iniziative a favore della valorizzazione del piano di decentramento didattico nel Piemonte occidentale e dei programmi di internazionalizzazione avviati dall'Universita';
e) promozione di manifestazioni di carattere divulgativo-celebrativo, da attuarsi mediante la realizzazione di iniziative convegnistico - seminariali, editoriali, espositive, culturali, didattiche e di spettacolo.

Art. 2.
(Comitato regionale delle celebrazioni)

1. E' istituito il Comitato regionale delle celebrazioni del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino, che e' composto da:
a) Presidente della Regione Piemonte, che lo presiede;
b) Presidente della Provincia di Torino;
c) Sindaco della Citta' di Torino;
d) Assessore alla Cultura della Regione Piemonte;
e) Rettore dell'Universita' di Torino;
f) Soprintendente ai Beni e Attivita' culturali del Piemonte;
g) Presidente dell'Ente per il Diritto allo Studio Universitario.
2. I componenti del Comitato possono designare a partecipare alle riunioni di lavoro persona da loro delegata.
3. Il Comitato definisce il programma generale delle celebrazioni, coordinandolo ed armonizzandolo con altri eventuali programmi promossi a livello nazionale e locale.
4. Il Presidente della Regione Piemonte puo' cooptare nel Comitato regionale delle celebrazioni i rappresentanti di quei soggetti che hanno aderito al programma delle celebrazioni con finanziamenti significativi.

Art. 3.
(Modalita' per l'erogazione dei finanziamenti)

1. Il programma generale delle celebrazioni, definito dal Comitato regionale delle celebrazioni, e' approvato dalla Giunta regionale, previa acquisizione, per gli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1, del parere della Commissione consiliare competente, ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 della l.r.29/1999.
2. Il finanziamento a sostegno degli interventi, di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 1, fissato in euro 3 milioni, e' erogato all'Universita', secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra Universita' e Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
3. Il finanziamento a sostegno degli interventi, di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1, fissato in euro 5 milioni, e' erogato all'Ente per il Diritto allo Studio Universitario, secondo le modalita' previste dalla convenzione sottoscritta tra l'Ente stesso e la Regione Piemonte, ai sensi della l.r. 29/1999.
4. Il finanziamento a sostegno delle iniziative di cui alle lettere c), d), e) del comma 2 dell'articolo 1, fissato in euro 650 mila, e' erogato all'Universita' secondo le modalita' che saranno definite, d'intesa con il Rettore, con atto della Struttura regionale competente per i Beni culturali.

Art. 4.
(Norma finanziaria)

1. I finanziamenti per gli interventi previsti alle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 1 sono quantificati per l'anno 2003 in euro 1 milione, per l'anno 2004 in euro 3 milioni e per l'anno 2005 in euro 4 milioni. Le relative coperture finanziarie sono reperite mediante l'utilizzo delle somme iscritte nell' UPB 31042 (Beni culturali, Universita' ed istituti scientifici) del Bilancio annuale e pluriennale della Regione per gli anni 2003, 2004 e 2005.
2. Per il finanziamento delle iniziative di cui alle lettere c), d), e) del comma 2 dell'articolo 1 si istituisce, all'interno dell' UPB 31041 (Beni culturali, Universita' ed istituti scientifici), il capitolo recante "Contributo per spese relative alle manifestazioni celebrative del VI centenario dell'Universita' degli Studi di Torino", con uno stanziamento, in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2003 di euro 150 mila. La relativa copertura finanziaria e' reperita mediante riduzione di euro 35 mila delle somme iscritte nell' UPB 31991 (Beni culturali - Direzione), di euro 40 mila delle somme iscritte nell' UPB 31031 ( Beni culturali, Musei e patrimonio culturale), di euro20 mila delle somme iscritte nell' UPB S1991 (Gabinetto Presidenza della Giunta - Direzione), di euro 25 mila delle somme iscritte nell' UPB 06011 (Comunicazioni istituzionali della Giunta-Relazioni esterne della Giunta)e di euro 30 mila delle somme iscritte nell' UPB 21991 (Turismo, sport, parchi).
3. Per l'anno 2004 al finanziamento di euro 500 mila destinato alle iniziative di cui al comma 2, si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).

Art. 5.
(Urgenza)

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.