Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7531.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera).

Art. 1

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1987, n. 12, e' inserito il seguente:
"Art. 5 bis. (Rilevazione dei dati sul movimento turistico)
1. Ai fini dell'esercizio della funzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) i titolari delle aziende alberghiere, dei complessi ricettivi all'aperto e delle strutture ricettive extralberghiere sono tenuti a trasmettere mensilmente alla Provincia e agli uffici dell'Osservatorio turistico regionale, di cui all'articolo 5 della legge regionale 27 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), i dati relativi agli arrivi, alle presenze e alla provenienza dei turisti alloggiati.
2. La mancata trasmissione dei dati secondo le modalita' di cui al comma 1, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 750 a euro 1.500.
3. Ferme restando le competenze dell'autorita' di pubblica sicurezza e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, lettera g), le funzioni di vigilanza e controllo sulla trasmissione dei dati sul movimento turistico sono esercitate dalle Province, cui sono devoluti i proventi delle sanzioni.".