Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 531.

Modifiche alla legge regionale 5 marzo 1987, n. 12 (Riforma dell'organizzazione turistica. Ordinamento e deleghe delle funzioni amministrative in materia di turismo ed industria alberghiera)



La conoscenza dei dati statistici rappresenta in tutti i campi un elemento basilare per la programmazione delle politiche di intervento settoriale.
Cio' vale in particolare per il settore del Turismo, dove qualsiasi intervento programmatico sia esso di incentivazione dello sviluppo, che di promozione delle risorse turistiche regionali non puo' prescindere dai dati relativi ai movimenti turistici e alle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive esistenti sul territorio.
Si tenga conto, in proposito che la legge regionale n. 75/96 considera pienamente l'importanza delle rilevazioni statistiche quando, all'art. 5, prevede la creazione di un'Osservatorio del turismo e monitoraggio, per analizzare la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei mercati turistici.
D'altra parte gli stessi criteri stabiliti dalla Giunta regionale per l'erogazione dei contributi alle ATL , previsti dall'art, 14 della L.R. 75/96 per il perseguimento dei propri scopi istituzionali, tengono conto essenzialmente dei dati relativi al movimento turistico, oltre che, in misura inferiore, dell'offerta ricettiva.
Sin dal 1987, la rilevazione dei dati statistici in questione e' compito delegato alle Province, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 12/87. I dati devono essere trasmessi dai responsabili delle strutture ricettive utilizzando appositi moduli predisposti dalle stesse Amministrazioni provinciali.
Purtroppo, sin dalla prima fase di attuazione della L.R. 12/87, le Province lamentano la scarsa collaborazione da parte di alcuni gestori che non rispettano le scadenze previste per la trasmissione dei dati richiesti. Questo comportamento di pochi operatori che dimostrano scarso spirito di collaborazione porta ad una distorsione dei dati e delle successive elaborazioni statistiche, con conseguenze che possono avere ripercussioni su tutta la politica turistica piemontese.
Per questa ragione, allo scopo di poter disporre di dati il piu' possibile attendibili, capaci di rispecchiare veramente la realta' del turismo regionale e, non ultimo per sanzionare coloro che, con il loro comportamento scorretto rischiano di danneggiare tutto il settore, si ritiene opportuno il presente disegno di legge, che comporta l'aggiunta alla L.R. 12/87 di un articolo comprendente tre commi. Il primo che sancisce la procedura gia' da tempo consolidata nella trasmissione dei dati e i successivi che, in aggiunta alla funzione amministrativa gia' a suo tempo delegata, assegna alla Provincia compiti di vigilanza e il conseguente potere sanzionatorio nei confronti di coloro che non si attengono alla prescrizione di legge relativa alla trasmissione dei dati statistici sui movimenti turistici.