Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7528.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto ' e della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 'Nuove norme in materia di aree protette '.

Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Art. 1.
(Sostituzione del titolo della legge regionale 25 marzo1985, n. 23)

1. Il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 (Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto) e' sostituito dal seguente "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande".

Art. 2.
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. (Istituzione)
1. Ai sensi degli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 (Nuove norme in materia di aree protette) ed ai sensi dell'articolo 92 della legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (di attuazione del d. lgs. 112/1998), come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 15 marzo 2001, n. 5, con la presente legge e' istituita la Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande.
2. Ai fini delle disposizioni dell'articolo 93, comma 3 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001, la Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande e' classificata di rilievo regionale.".

Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 2 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 2. (Confini)
1. I confini della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande, incidente sui Comuni di Asti, Camerano-Casasco, Cinaglio e Settime, sono individuati nella allegata planimetria in scala 1:25.000 facente parte integrante della presente legge.
2. Il territorio dell'Area protetta di cui al comma 1 e' delimitato da tabelle, disposte in modo visibile lungo il suo perimetro, recanti la scritta "Regione Piemonte - Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande". Le tabelle devono essere mantenute in buono stato di conservazione e di leggibilita'.".

Art. 4.
(Modifica all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23, le parole: "indicati nell'articolo 1 della legge regionale 4 giugno 1975, n. 43" sono sostituite dalle seguenti: "indicati nell'articolo 1 della l.r. 12/1990 e nell'articolo 92 della l.r. 44/2000, come inserito dall'articolo 9 della l.r. 5/2001".

Art. 5.
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Gestione e personale)
1. Le funzioni di direzione e di amministrazione delle attivita' necessarie per il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3 sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani previsto dall'articolo 7, comma 6 della l.r. 12/1990.
2. Per l'espletamento di tali funzioni l'Ente, a cui e' affidata la gestione della Riserva naturale speciale, si avvale di proprio personale individuato nella pianta organica determinata ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 51 (Norme sulla organizzazione degli uffici e dell'ordinamento del personale regionale).".

Art. 6.
(Sostituzione del comma 18 dell'articolo 9, della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12)

1. Il comma 18 dell'articolo 9 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1998, n. 46, e' sostituito dal seguente:
"18. Il Consiglio direttivo dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani e' cosi' composto:
a) un rappresentante del Comune di Asti;
b) un rappresentante del Comune di Camerano-Casasco;
c) un rappresentante del Comune di Cinaglio;
d) un rappresentante del Comune di Incisa Scapaccino;
e) un rappresentante del Comune di Rocchetta Tanaro;
f) un rappresentante del Comune di Settime;
g) un rappresentante del Comune di Vaglio Serra;
h) un rappresentante del Comune di Vinchio;
i) un rappresentante della Provincia di Asti;
l) un rappresentante della Regione Piemonte;
m) due membri nominati dalla Provincia di Asti, di cui uno designato dalle organizzazioni professionali agricole ed uno designato dalle Associazioni ambientaliste.".

Art. 7.
(Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 8 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. (Norme di salvaguardia)
1. Sull'intero territorio della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Valle Botto e della Vallegrande, oltre al rispetto della legislazione statale in materia di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), delle leggi statali e regionali in materia di tutela dell'ambiente, della flora e della fauna, nonche' delle leggi sulla caccia e sulla pesca, e' fatto divieto di:
a) aprire e coltivare cave ad eccezione di quelle finalizzate al ripristino ambientale e paesaggistico ed alla ricostruzione di aree di interesse naturalistico ed ecologico individuate e promosse dall'Ente di gestione;
b) aprire e gestire discariche.
2. La costruzione di nuove strade e l'ampliamento di quelle esistenti sono consentiti esclusivamente in funzione delle attivita' agricole e forestali e della fruibilita' pubblica delle Aree protette.
3. L'uso del suolo e l'edificabilita' consentiti nel territorio delle Aree protette devono corrispondere ai fini di cui all'articolo 3 e sono definiti nel Piano d'Area di cui all'articolo 9 bis.
4. Le norme relative all'utilizzazione del patrimonio forestale sono stabilite in apposito Piano di assestamento forestale redatto ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57 (Norme relative alla gestione del patrimonio forestale), da ultimo modificata dalla legge regionale 23 gennaio 1984, n. 7. Fino alla approvazione del Piano di assestamento forestale i tagli boschivi sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 12 della l.r. 57/1979.
5. Fino all'approvazione del Piano d'Area di cui all'articolo 9 bis, ogni intervento di modificazione dello stato attuale dei luoghi, fatta eccezione per gli interventi di cui all'articolo 13, comma 3, lettere a), b) e c), della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela e uso del suolo), e' sottoposto a preventiva autorizzazione della Provincia di Asti.
6. Il ritrovamento e la scoperta di beni mobili ed immobili di cui all'articolo 2 del d. lgs. 490/1999, e' soggetta alle disposizioni di cui al capo V dello stesso decreto legislativo.
7. Per le specie faunistiche presenti nelle Aree protette ed elencate nell'allegato D, lettera a) del regolamento approvato con decreto del Presidente della repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e delle fauna selvatiche) si applicano i divieti e le disposizioni di cui all'articolo 8, commi 1, 2 e 3 del d.p.r. 357/1997.
8. L'esercizio dell'attivita' venatoria e' vietato all'interno della Riserva naturale speciale. Sono consentiti in tale territorio gli interventi di riequilibrio faunistico ed ambientale disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36 (Interventi finalizzati a raggiungere e conservare l'equilibrio faunistico ed ambientale nelle aree istituite a Parchi naturali, Riserve naturali ed Aree attrezzate).".

Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 9. (Sanzioni)
1. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, comma 1, lettere a) e b) comportano la sanzione amministrativa da un minimo di euro 1.500,00 ad un massimo di euro 3.000,00 per ogni 10 mc di materiale rimosso o depositato.
2. Le violazioni ai divieti di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 5 comportano le sanzioni previste dalle leggi in materia urbanistica;
3. I tagli boschivi effettuati in difformita' dalle previsioni di cui all'articolo 12 della l.r. 57/1978, comportano le sanzioni amministrative previste dalle prescrizioni di massima e di polizia forestale.
4. Per le violazioni al divieto all'articolo 8, comma 8 si applicano le sanzioni previste dalle leggi in materia di tutela e di gestione della fauna selvatica.
5. Le violazioni ai divieti richiamati ai commi 1, 2, e 3 comportano, oltre alle sanzioni amministrative previste, l'obbligo di ripristino che deve essere realizzato in conformita' alle disposizioni formulate in apposito provvedimento della Provincia di Asti.
6. Le violazioni alle disposizioni richiamate all'articolo 8, comma 6 sono punite con le sanzioni previste al capo VII del d. lgs. 490/1999.
7. Ai sensi della legge regionale 2 marzo 1984, n. 15 (Procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative inerenti alle violazioni in materia di Parchi naturali, Riserve naturali o Aree attrezzate) come modificata dalla legge regionale 23 aprile 1985, n. 46, per l'accertamento delle violazioni e l'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge si applicano le norme ed i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
8. Le somme riscosse ai sensi del presente articolo e quelle riscosse ai sensi delle norme contenute nel Piano di cui all'articolo 9 bis sono introitate nel bilancio della Regione Piemonte.".

Art. 9.
(Integrazione della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. Dopo l'articolo 9 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' inserito il seguente:
"Art. 9 bis. (Piano d'Area)
1. La Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande e' soggetta al Piano d'Area di cui all'articolo 23 della l.r. 12/1990, come modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Il Piano d'Area e' efficace per la tutela del paesaggio ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 149 del d. lgs. 490/1999, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20 (Norme in materia di tutela di beni ambientali e paesistici).
2. Il Piano d'Area, predisposto dall'Ente di gestione in collaborazione con i Comuni territorialmente interessati, la Provincia di Asti e la Regione Piemonte attraverso conferenze entro un anno dalla istituzione delle Aree protette, e' adottato dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani che lo trasmette ai fini della pubblicizzazione ai Comuni interessati ed alla Provincia di Asti e ne da notizia sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte con l'indicazione della sede in cui chiunque puo' prendere visione degli elaborati e trasmettere entro 90 giorni le proprie osservazioni.
3. L'Ente valuta le osservazioni entro i successivi 90 giorni e trasmette gli elaborati definitivi alla Regione Piemonte.
4. La Giunta regionale, sentita la Commissione tecnico-urbanistica e la Commissione per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali ed ambientali riunite in seduta congiunta, sottopone il Piano d'Area al Consiglio regionale per l'approvazione.".

Art. 10.
(Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 10 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. (Vigilanza)
1. La vigilanza sul territorio della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande e' affidata:
a) agli agenti di vigilanza dell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani;
b) agli agenti di polizia locale, urbana e rurale;
c) agli agenti di vigilanza faunistica della Provincia di Asti;
d) al Corpo forestale dello Stato;
e) alle guardie ecologiche volontarie di cui all'articolo 37 della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (Norme per la conservazione del patrimonio naturale e dell'assetto ambientale) convenzionate con l'Ente di gestione.".

Art. 11.
(Sostituzione dell'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23)

1. L'articolo 12 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri per la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande si provvede con le risorse stanziate sulle unita' revisionali di base ( UPB ) n. 21051, 21052, 21061, 21062 del bilancio della Regione per l'anno 2003 che presentano la necessaria disponibilita'.
2. Per gli anni successivi si fa fronte con le relative leggi finanziarie ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.".

Art. 12.
(Disposizione transitoria)

1. Fino alla data di insediamento del Consiglio direttivo di cui all'articolo 5 della l.r. 23/1985, le funzioni gestionali sono esercitate dall'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.
(Abrogazione di norme)

1. Gli articoli 6, 7, 11 e 13 della legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 sono abrogati.