Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 528.

Modifiche alla legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 'Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto ' e della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 'Nuove norme in materia di aree protette '



La Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto e' stata istituita con legge regionale 25 marzo 1985, n. 23 affidandone la gestione al Comune di Asti.
Con legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, fu istituito l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani a cui viene affidata la gestione della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto e del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, istituito con legge regionale 28 aprile 1980, n. 31.
Con legge regionale 3 giugno 1993, n. 21, venne poi affidata a tale Ente anche la gestione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa.
Le norme per l'utilizzo e la fruizione sono state approvate con legge regionale 30 maggio 1988, n. 26.
Il Piano di Intervento e' stato approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 105-580, del 17 settembre 1990.
La Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto ricade attualmente interamente nel territorio comunale di Asti al limite con i Comuni di Baldichieri e di Monale. Le aree di Valleandona e Val Botto costituiscono due distinte strutture vallive, ambedue percorse da affluenti di sinistra del Torrente Borbore a sua volta tributario del Tanaro.
L'area di Valleandona comprende un tratto dell'omonima valle, dalla confluenza del Rio Secca fino alla localita' Castello.
La morfologia del territorio e' relativamente poco accidentata con limiti altitudinali compresi tra i 165 e i 180 m s.l.m.
La superficie complessiva della Riserva, pari a 297 ha, e' interessata prevalentemente da boschi (60%); i seminativi ed i prati occupano il 22% ed i vigneti il 6%. Il restante 12% riguarda altri tipi di colture specializzate (pioppeti) e aree variamente antropizzate e incolti.
La Riserva naturale speciale ha consentito in questi anni una efficace azione di conservazione, di valorizzazione e di promozione dell'ingente e peculiare patrimonio custodito in queste colline, si tratta in primo luogo dei sedimenti fossiliferi del Bacino terziario piemontese riconosciuto in tutto il mondo per sua ricchezza e per il valore scientifico.
In effetti un momento della storia geologica del nostro pianeta e' descritto nei sedimenti denominati "Piacenziano", "Astiano" e Villafranchiano" che costituiscono la sequenza tipo del Pliocene superiore.
Con risorse regionali, tramite l'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve Astigiani, e' stato nel 2000 avviato un complessivo censimento dei geositi delle colline di Torino e del Monferrato; tale censimento e' svolto dal Dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' di Torino e terminera' alla fine del 2002. La conclusione di questo studio consentira' di definire un complessivo progetto di valorizzazione didattica, culturale e scientifica del territorio del Monferrato sotto il profilo geo-paleontologico che si potra' concretizzare, tra l'altro, nella individuazione, descrizione e pubblicizzazione di percorsi di visita attraverso i siti piu' significativi ed interessanti sotto il profilo della fruizione didattica e ricreativa. Tali percorsi potranno consentire altresi' la conoscenza e la fruizione delle altre risorse del territorio del Monferrato (culturali, paesaggistiche, storiche, ecc.) e divenire un elemento cardine della sua valorizzazione.
La realizzazione del Museo paleontologico territoriale del Monferrato, con sede ad Asti presso l'ex Monastero del Gesu' (Michelerio) avviata nel 2001 con risorse regionali (Settore Aree protette e Settore Beni culturali) ed affidata all'Ente di gestione dell'Area protetta (che opera d'intesa con il Comune di Asti, la Provincia di Asti, la Soprintendenza Archeologica per il Piemonte, il dipartimento di Scienze della Terra dell'Universita' di Torino) e lo sviluppo di piccole strutture espositive locali presso i siti di affioramento piu' significativi ed importanti, consentira' di valorizzare al massimo questa risorsa e di strutturare profondamente questo aspetto della storia del Monferrato nei processi e nei programmi di valorizzazione complessiva delle risorse culturali del territorio.
La proposta di ampliamento della Riserva naturale speciale estende l'area verso nord lungo la valle del Rio Valleandona e del Rio Vallegrande nei Comuni di Asti, Settime, Cinaglio e Camerano-Casasco tre le quote di 180 metri s.l.m. e di 250 metri s.l.m.; a nord l'area raggiunge la localita' Valle delle Noci assoggettata a vincolo archeologico ex D.lgs 490/99 con D.M. 29 settembre 1992.
I Comuni di Asti, Settime, Cinaglio e di Camerano-Casasco hanno manifestato il proprio parere favorevole a tale ampliamento con Deliberazione dei rispettivi Consigli Comunali:
- Asti: D.C.C. n. 25 del 2 aprile 2001;
- Cinaglio: D.C.C. n. 29 del 24 novembre 2000;
- Camerano-Casasco: D.C.C. n. 19 del 28 novembre 2000;
- Settime: D.C.C. n. 64 del 28 novembre 2000.

Le superfici comunali coinvolte dall'ampliamento sono le seguenti:
- Asti: 190 ha
- Cinaglio: 119 ha
- Camerano-Casasco: 91 ha
- Settime: 236 ha

Il totale della superficie interessata dall'ampliamento e' quindi di 636 ha e porterebbe a 933 ha la superficie complessiva dell'Area protetta.
La Provincia di Asti nell'ambito del progetto di Piano Territoriale Provinciale ha inserito questa previsione e ne ha sollecitato l'approvazione con nota del Presidente n. 10903 del 18 febbraio 2002.
La proposta e' stata a sua volta recepita ed approvata dal Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione dell'Area protetta con Deliberazione n. 4-18 del 28 ottobre 2001.
L'ampliamento della Riserva si estende su terreni prevalentemente boscati con ceduo di robinia, raro castagno, esemplari sparsi di alto fusto di farnia e pino silvestre; sui pendii piu' soleggiati sono presenti vigneti e nei fondi valle prati stabili. Si tratta di boschi di invasione che rioccupano aree un tempo intensamente coltivate ottenute dal disboscamento della antica "Silva Andona" che fino al Medioevo occupava estesamente questo settore del Monferrato.
Sono territori attualmente poco popolati con residue attivita' agricole che hanno mantenuto la coltura della vite nelle posizioni migliori e un certo sfruttamento del bosco volto prevalentemente all'utilizzazione della robinia come legna da ardere e per paleria e di nuclei di ceduo di castagno.
L'interesse principale dell'area oggetto di ampliamento e' legato alla presenza di numerosi affioramenti fossiliferi della successione sedimentaria astigiana; nella parte inferiore si trova una facies argillosa (argille di Lugagnano) rappresentante l'espisodio di maggiore profondita' marina; a questa si sovrappone in continuita' una facies sabbiosa (sabbie di Asti), che registra la fase di minore profondita' del mare pliocenico. Da ultimo seguono facies continentali (complesso Villafranchiano) che testimoniano l'instaurarsi degli ambienti subaerei e dulcicoli e che proseguono successivamente per tutto il quaternario.
Particolare rilievo hanno in questo settore gli affioramenti astiani e villafranchiani (Settime, Cinaglio).
I sedimenti sabbiosi astiani contengono piu' di 600 specie di molluschi con conchiglie perfettamente conservate nei dettagli morfologici e talora con tracce della colorazione originaria. Ai molluschi sono associati artropodi, crostacei, briozoi, echinodermi, resti ossei di pesci, brachiopodi, coralli. Localmente si rinvengono impronte di foglie di fanerogame trasportate in mare ad opera del vento.
I depositi continentali villafranchiani contengono associazioni paleofloristiche tipicamente plioceniche e resti di vertebrati.
Le previsioni dei Piani Regolatori Generali Comunali stabiliscono per questo territorio destinazioni agricole con limitazioni di carattere geomorfologico e geotecnico nei Comuni di Cinaglio e di Settime per fenomeni di esondazione del Rio Vallegrande e per fenomeni di instabilita' dei versanti.
Il Progetto di Piano territoriale Provinciale inserisce quest'area nel "Sistema del verde" in quanto caratterizzata da presenza di boschi con grado di copertura prevalentemente denso (superiore al 50%) e la classifica di rilevante qualita' paesistica ed ambientale, nonche' di facile fruizione.
Essa e' inoltre inserita dal P.T.P. nella "sub-area storico-culturale" ovvero "unita' di paesaggio" delle Colline Astigiane di Montechiaro caratterizzata da: "Incisioni erosive profonde con modesti scorci visuale. Scarso vigneto. Presenza diffusa di centri storici e di emergenze architettoniche di grande interesse storico-culturale (in particolare chiese romaniche) soprattutto nella parte settentrionale dell'area. E' interessata parzialmente dall'Area di elevata qualita' paesistico-ambientale denominata 'strada dei vini'. Le azioni di tutela, valorizzazione ed ottimizzazione della fruizione turistica sono orientate prevalentemente al patrimonio storico-artistico-architettonico. E promosso il recupero dei mulini e delle fornaci".

Provincia di Asti
Aree protette istituite

- Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto ha 296,86
(area proposta anche come Sito di Importanza Comunitaria)

- Riserva naturale speciale della Val Sarmassa ha 231,11 (area proposta anche come Sito di Importanza Comunitaria)

- Parco naturale di Rocchetta Tanaro ha 120,22
(area proposta anche come Sito di Importanza Comunitaria)

- Zona di salvaguardia del Bosco di Cassine ha 186,90
(Comune di Maranzana)

TOTALE ha 835,09
Corrispondente allo 0,55 della superficie provinciale (ha 151.078)

Altri Siti di importanza comunitaria proposti
IT 1170002 - Val Manera ha 2.190,31
IT 1170003 - Stagni di Belangero ha 591,19
IT 1180010 - Laghi di Spigno Monferrato ha 470,28
(Comune di Serole)

Recentemente e' stato proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio un nuovo SIC in Comune di Rocchetta Tanaro denominato "Il Verneto" e gia' Oasi WWF dal 1996 e con superficie di circa 10 ha.

La proposta gestionale
Le iniziative per la conservazione, il ripristino e la valorizzazione dei caratteri naturalistici e degli aspetti della cultura e delle tradizioni locali dell'area dei Comuni di Asti, Settime, Cinaglio e Camerano-Casasco, oggetto dell'ampliamento della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto interessante parte del bacino del Borbore tra il Rio Monale, il Rio Vallegrande ed il Fosso Carlevaro, possono trovare un adeguato soggetto gestore nell'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani costituito con l'articolo 7 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12 ed a cui sono ora affidate, oltre alla Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto, anche la Riserva naturale speciale della Val Sarmassa ed il Parco naturale di Rocchetta Tanaro.
Si tratta di una struttura professionalizzata ed esperta e che ha gia' operato validamente nell'ambito delle realta' fino ad ora gestite. L'integrazione di questo nuovo territorio, che triplica la dimensione dell'Area protetta della Valleandona e della Val Botto e porta a 1.471 ha la superficie totale delle Aree protette istituite della Provincia di Asti, consentira' anzi di migliorare l'operativita' dell'Ente consentendogli di acquisire una dimensione piu' ampia in cui ottimizzare in particolare le iniziative culturali e di fruizione tese a costituire una rete di itinerari e di occasioni di turismo di qualita'; l'area in questione oggetto di ampliamento e' sotto questo profilo particolarmente favorita per le caratteristiche morfologiche, la presenza di un'ottima rete di sentieri, la posizione panoramica, la facile accessibilita' alle grandi vie di comunicazione.
La dotazione organica attuale dell'Ente, prevista in 16 unita' di cui 12 attualmente coperte, e' sufficiente a garantire una efficace gestione del Sistema delle Aree protette astigiane cosi' configurato; sotto il profilo degli interventi e' altresi' prevedibile l'avvio di un programma esteso a tutta la Riserva naturale speciale di incentivazione degli interventi in campo forestale che con un investimento di 50.000,00 Euro all'anno potrebbe garantire l'inizio della conversione dei boschi esistenti in fustaie miste disetanee e quindi il miglioramento del valore di tali superfici, nonche' la disponibilita' di notevoli quantita' di legna da ardere per le proprieta' direttamente coinvolte.
L'istituzione dell'Area protetta potra' consentire lo sviluppo di una efficace concertazione e coordinamento delle politiche, delle strategie e delle azioni dei soggetti pubblici e delle Associazioni di categoria agricole e ambientaliste che operano sul territorio.
L'Ente di gestione, di cui con il presente d.d.l. si prevede la riorganizzazione per garantire da un lato la presenza dei rappresentanti delle nuove amministrazioni comunali territorialmente interessate e per mantenere dall'altro un numero limitato dei componenti al fine di migliorarne l'operativita' e l'efficienza, vedra' infatti e comunque rappresentati tutti questi soggetti; esso e' previsto che sia costituito da un rappresentante per ognuno dei Comuni territorialmente interessati dalle Aree protette astigiane, da un rappresentante della Regione Piemonte, da un rappresentante della Provincia di Asti e da due membri nominati dalla Provincia di Asti di cui uno su designazione delle Organizzazioni professionali agricole ed uno su designazione delle Associazioni ambientaliste.
Il numero complessivo dei componenti e' pertanto di 12 unita' di cui 8 espressione dei Comuni e 4 della Regione e della Provincia.
Con il presente disegno di legge si e' colta inoltre l'occasione per adeguare complessivamente la legge regionale istitutiva della Riserva naturale speciale, emanata nel 1985, alle disposizioni di carattere generale approvate successivamente e che hanno modificato il quadro di riferimento politico ed amministrativo.
Sono stati pertanto corretti ed aggiornati i riferimenti legislativi riportati nei vari articoli della legge regionale 23/85, sostituito l'articolo 5 relativo alla gestione adeguandolo alle successive disposizioni assunte ed integrandolo con le disposizioni piu' recenti riguardanti il personale, cambiata la denominazione dell'articolo 8 relativo alle norme di salvaguardia ed adeguati ed integrati i suoi contenuti alle disposizioni piu' recenti in materia di gestione della fauna, della flora e di tutela e di conservazione dei beni culturali ed ambientali, adeguato di conseguenza l'articolo 9 in materia di sanzioni, adeguato l'articolo 12 in materia di disposizioni finanziarie.
L'adeguamento della legge regionale 23/85 ha comportato inoltre l'abrogazione di suoi alcuni articoli:
- l'articolo 6 in quanto la materia "personale" e' stata riassorbita nel nuovo articolo 5;
- l'articolo 7 in quanto la "formazione dei bilanci e dei rendiconti generali" e' ora generalmente disciplinata dalla legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) ed in quanto il "controllo sugli atti" e' anch'esso generalmente disciplinato dalla legge regionale 21 luglio 1992, n. 36 (Adeguamento delle norme regionali in materia di aree protette alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed alla legge 6 dicembre 1991, n. 394);
- l'articolo 11 in quanto le risorse per la "tabellazione" sono previste nell'ambito degli stanziamenti generali per il funzionamento dell'Ente;
- l'articolo 13 in quanto le disposizioni in merito alle "Entrate" sono state riportate nell'articolo 9 modificato.
E' stato inoltre previsto che l'Area protetta sia soggetta a Piano d'Area di cui all'articolo 23 della legge regionale 22 marzo 1990, n. 12, modificato dall'articolo 7 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 36. Tale Piano e' predisposto dalla Conferenza degli Enti territorialmente interessati ed e' adottato dall'Ente di gestione che ne cura la pubblicazione e l'analisi delle osservazioni. Il Piano e' quindi trasmesso alla Regione Piemonte per l'approvazione. Fino alla sua approvazione gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi, fatta salva ogni altra autorizzazione prevista per legge e ad esclusione degli interventi di cui alla lettera a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 13 della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela e uso del suolo", sono autorizzati dalla Provincia territorialmente competente.
In considerazione del fatto che l'ampliamento proposto ridisegna sostanzialmente il territorio dell'Area protetta che passa da 297 ha a 933 ha di superficie estendendola significativamente nel territorio del Rio Vallegrande nei Comuni di Settime, Cinaglio e Camerano-Casasco, si e' ritenuto inoltre opportuno ridefinire il titolo della legge regionale istitutiva aggiungendo il toponimo Vallegrande; il titolo della legge regionale 25 marzo 1985, n. n. 23 e' pertanto cosi' integrato: "Istituzione della Riserva naturale speciale della Valleandona, della Val Botto e della Vallegrande".

Relazione finanziaria ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge regionale 11 aprile 2001 n. 7.

L'affidamento dell'ampliamento, nel territorio della Vallegrande, della Riserva naturale speciale della Valleandona e della Val Botto all'Ente di gestione dei Parchi e delle Riserve naturali astigiani, a cui sono altresi' affidate la gestione della Riserva naturale speciale della Val Sarmassa e del Parco naturale di Rocchetta Tanaro, consentira' di non avere oneri per l'assunzione di nuovo personale in quanto sara' impiegato quello disponibile presso l'Ente stesso le cui spese sono ora coperte con le risorse attualmente disponibili sul capitolo 15315 del Bilancio regionale.

Una riorganizzazione della struttura dell'Ente di gestione, non tanto in termini numerici ma soprattutto di funzioni, e' peraltro prevedibile a medio termine a seguito della conclusione del processo istitutivo delle aree segnalate nell'ambito del progetto Bioitaly (Val Manera, Verneto di Rocchetta Tanaro, Stagni di Belangero) e delle realizzazione del Museo paleontologico territoriale del Monferrato e della connessa rete territoriale diffusa di piccole strutture espositive previste con l'obiettivo di fare conoscere e di valorizzare direttamente in loco i siti di maggiore interesse paleontologico.

Il fabbisogno finanziario annuale necessario per lo sviluppo delle attivita' previste dal disegno di legge (avvio interventi forestali, avvio sistemazione infrastrutture per la fruizione, attivita' di ricerca e di informazione, ecc.) e' stimato, sulla base di esperienze analoghe in aree protette con caratteristiche confrontabili ed in zone vicine, in 50.000,00 Euro all'anno in termini di spesa di investimento ed in 25.000,00 Euro all'anno in termini di spesa corrente.

La copertura finanziaria di tale fabbisogno per l'esercizio finanziario 2003 e' garantito con le risorse in conto corrente ed in conto capitale rese disponibili con legge regionale 4 marzo 2003, n. 3 sui capitoli di competenza dei Settori Pianificazione e Gestione Aree Protette con riferimento alle U.P.B. 21051-21052-21061-21062.

Per gli esercizi finanziari successivi al 2003 si fara' fronte con le relative leggi finanziarie ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7.