Consiglio regionale
del Piemonte




Dati di iter della legge Relazione di accompagnamento


Disegno di legge regionale, n. 7513.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari).

Art. 1, 2, 3, 4

Art. 1.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, la parola: "residenti" e' sostituita dalla seguente: "operanti".

Art. 2.

1. L'articolo 4 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. (Compiti e funzioni del consorzio)
1. Il consorzio mediante contratti o convenzioni con imprese pubbliche o private operanti nei settori interessati:
a) assicura la raccolta, il deposito, il trattamento, il coincenerimento o l'incenerimento di rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti, da industrie alimentari o di trasformazione per impieghi non alimentari, tenendo conto di eventuali vincoli sanitari;
b) promuove ed organizza forme assicurative contro le malattie del bestiame ed i danni all'attivita' zootecnica, nonche' per la raccolta e smaltimento dei capi morti in azienda.".

Art. 3.

1. L'articolo 5 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Art. 5. (Finanziamenti)
1. La Regione concede al consorzio un aiuto di avviamento destinato a contribuire alla copertura dei costi di costituzione e di gestione dei programmi annuali di attivita' di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c).
2. Il contributo per la copertura dei costi di costituzione e' concesso per il primo anno di attivita', a partire dalla data di insediamento degli organi del consorzio, nell'importo stabilito dalla Giunta regionale mediante la deliberazione di cui all'articolo 7 e nei limiti stabiliti dalle disposizioni del regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
3. La Regione provvede inoltre a concedere le seguenti agevolazioni:
a) un contributo annuo a favore del consorzio da definirsi nei bilanci di previsione, a parziale copertura delle spese sostenute per lo smaltimento degli animali morti, sulla base dei criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 7, entro il limite previsto dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per i test TSE , i capi morti e i rifiuti dei macelli;
b) un contributo annuo a favore del consorzio per la copertura del premio di assicurazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b) entro i limiti previsti dagli orientamenti comunitari per gli aiuti di stato per il settore agricolo e per i test TSE , i capi morti e i rifiuti dei macelli;
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1 recante "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio"), la Regione concede un'indennita' integrativa rispetto a quella prevista dallo Stato ai sensi della l. 49/2001 ai soggetti che assicurano la distruzione, compreso l'eventuale stoccaggio, dei materiali e delle farine animali a rischio specifico BSE e ad alto rischio, prodotti nel territorio piemontese entro il 31 maggio 2001, ovvero entro la successiva scadenza prevista dalla normativa nazionale.".

Art. 4.

1. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 e' abrogato.