Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione al Disegno di legge regionale n. 513.

Modifiche alla legge regionale 25 maggio 2001, n. 11 (Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti ed industrie alimentari)



La scelta di promuovere la costituzione di un consorzio obbligatorio, operata dalla Regione Piemonte con la l.r. 11/2001, muove dall'esigenza di assicurare su tutto il territorio piemontese lo svolgimento delle fasi operative (dalla raccolta alla trasformazione e all'incenerimento) necessarie allo smaltimento dei rifiuti animali non piu' idonei al consumo alimentare.
Il territorio della Regione Piemonte e' caratterizzato dalla presenza di numerosi allevamenti di modeste dimensioni in zone non facilmente raggiungibili (ad esempio in territorio montano) per i quali la raccolta dei rifiuti risulta essere economicamente molto onerosa, anche in considerazione dell'esigua quantita' prodotta.
Inoltre il divieto di somministrazione al bestiame d'allevamento delle farine proteiche animali, decisione del Consiglio 2000/766/CE, ha avuto come conseguenza la non commerciabilita' delle farine all'interno del settore della mangimistica. Quindi, mentre in precedenza i produttori di farine animali erano economicamente motivati alla raccolta degli scarti e corrispondevano a chi li produceva un compenso, ora accade il contrario. Detto in altri termini quello che in passato era un sottoprodotto con valore economico, a seguito dei richiamati interventi normativi e' diventato un costo.
A cio' si aggiunge che le rigorose misure adottate dalla recente normativa comunitaria e nazionale in materia di smaltimento dei rifiuti di origine animale, non piu' idonei al consumo alimentare umano ed animale, hanno determinato un abnorme aumento delle attivita' a carico delle poche aziende attive sul mercato e, fatta eccezione per l'impianto pubblico della "Sardinia", non esistono in Piemonte stabilimenti di raccolta e incenerimento dotati di attrezzature adeguate per lo specifico trattamento di rifiuti.
Pertanto, si e' ritenuto che solo una azione coordinata, da attuare attraverso la costituzione di un consorzio che coinvolga tutti gli allevatori operanti sul territorio regionale, possa garantire la raccolta capillare dei rifiuti e quindi contribuire al superamento della attuale emergenza.
L'attivita' del consorzio, nelle intenzioni del legislatore regionale, e' diretta prioritariamente a prevenire eventuali violazioni degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, e quindi ad assicurare la tutela della salute e dell'ambiente e, in particolare, la partecipazione obbligatoria al consorzio degli allevatori e' rivolta a garantire il piu' ampio rispetto dei suddetti obblighi derivanti dall'emergenza BSE .
Peraltro, gli obiettivi sopra illustrati, caratterizzanti la legge regionale 25 maggio 2001, n. 11, permangono pur con le modifiche previste dal presente provvedimento, oggetto di decisione di approvazione da parte della Commissione Europea.
Occorre, inoltre, precisare che la Commissione Europea ha espresso un netto cambiamento di approccio in merito alle problematiche correlate all'emergenza BSE . Mentre durante l'iter relativo alla procedura di notifica e' stato evidenziato un atteggiamento contrario nei confronti di qualsiasi iniziativa tendente a ristorare i danni o i costi derivanti dall'emergenza BSE, con l'approvazione degli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE , i capi morti e i rifiuti dei macelli" il 24 dicembre 2002, di fatto la Comunita' ha stabilito la possibilita' di effettuare diversi interventi pubblici per sostenere le azioni su indicate.
Di conseguenza si rende necessario un intervento di modifica della l.r. 11/2001 per provvedere agli adeguamenti previsti dalle nuove indicazioni comunitarie ed al fine di poter operare nel rispetto delle prescrizioni della Commissione per gli 11 anni del regime di aiuti ammessi dagli Orientamenti suindicati.

In dettaglio le modifiche introdotte prevedono all'art. 3 il necessario adeguamento della norma per garantire il servizio alle unita' produttive zootecniche piemontesi, indipendentemente dalla residenza dell'allevatore.
La modifica dell'art 4, ed in particolare la soppressione del comma 2, risulta necessaria in quanto la Comunita' europea, gia' con le prime richieste di chiarimento (16 agosto 2001) aveva rilevato l'impossibilita' di conciliare l'attivita' di cui al comma citato, marcatamente commerciale, con la natura del consorzio che come emerge dalla L.R. 11/2001 risulta organismo pubblico che opera sotto le direttive della Regione per garantire lo smaltimento delle carcasse a costi accettabili, ed il rispetto della salute pubblica e dell'ambiente.
La modifica non risulta influente in quanto l'offerta di servizi di smaltimento di rifiuti di origine animale ad enti pubblici e ad imprese e' attivita' meramente complementare alle attivita' principali del consorzio, precisamente l'organizzazione della raccolta e dello smaltimento, alle migliori condizioni di mercato, dei rifiuti degli allevamenti, nonche' la stipula di polizze assicurative per la copertura dei rischi connessi all'attivita' di zootecnica.
L'art. 4 viene inoltre modificato, alla luce dei richiamati nuovi Orientamenti comunitari, per estendere la possibilita', da parte del Consorzio, di promuovere polizze assicurative anche a copertura dei costi per la raccolta e smaltimento dei capi morti in stalla.
Il comma 2 dell'art 5 risulta modificato in osservanza del regolamento CE 12 gennaio 2001, n. 69 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di importanza minore ("de minimis"). Infatti, non risulta possibile concedere aiuti all'avviamento al Consorzio in base agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato in agricoltura, poiche' questi ultimi riconoscono le associazioni di prodotto quale unico possibile beneficiario degli aiuti erogati con le modalita' previste dal comma suindicato (punto 11.4) ed il Consorzio non possiede le caratteristiche qualificanti un'Associazione di prodotto.
Il comma 3, lettera a) dell'art 5 viene adeguato agli "Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE , i capi morti e i rifiuti dei macelli" che al punto 28 e seguenti prevede, per una durata massima di 11 anni a partire dal 2003, la possibilita' di erogare un contributo fino al 100% dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei capi morti in azienda.
Anche il comma 3, lettera b) viene adeguato come suindicato, mediante l'erogazione di un contributo annuo per la stipula di una polizza a copertura sia delle perdite causate da calamita' naturali ed eventi eccezionali, come disposto dal punto 11.2 degli orientamenti nel settore agricolo, sia delle perdite causate da avverse condizioni atmosferiche assimilabili alle calamita' naturali, conformemente al punto 11.3, sia per le perdite per epizozie di cui al punto 11.4, nei limiti previsti nel punto 11.5 degli orientamenti.
Inoltre la polizza potra' essere estesa alla copertura dei costi di rimozione e distruzione dei capi morti ai sensi dei punti C.28 e seguenti di cui agli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato per i test TSE , i capi morti ed i rifiuti dei macelli, come previsto dall'emendamento proposto per l'art. 4 comma 1 lettera b) applicativo del punto 29 dei citati Orientamenti.
Si precisa che l'estensione della polizza a quest'ultimo caso potra' essere attivata solo in alternativa all'erogazione dei contributi annuali per lo smaltimento dei capi morti, in modo da evitare la sovra-compensazione e qualora la Regione ritenga piu' conveniente operare con questo tipo di intervento, a parita' di servizio reso agli allevatori.
I danni assicurabili sono tutti quelli riferibili alle epizoozie presenti nella lista A dell' OIE (Organizzazione Internazionale delle Epizoozie) per le quali e' previsto lo stamping out (abbattimento obbligatorio).
In caso di:
- epizoozie: l'aiuto al pagamento dei premi di assicurazione sara' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che dovra' coprire i danni da fermo aziendale ed i costi dello smaltimento degli animali oggetto di stamping out. Il rimborso secondo il valore di mercato degli animali morti, non avviene tramite la presente legge bensi' in ottemperanza alla legge 2 giugno 1988, n.218 e al relativo Regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 20 luglio 1989, n. 296;
- calamita' naturali ed eventi eccezionali: l'aiuto al pagamento dei premi di assicurazione sara' finalizzato alla stipula di un'assicurazione che dovra' coprire il valore economico degli animali morti, i danni da fermo aziendale ed i costi dello smaltimento degli animali morti;
- capi morti in azienda (per tutte le cause diverse da epizozie, calamita' naturali ed eventi eccezionali): con l'estensione della polizza per la copertura dei costi di raccolta e smaltimento dei capi morti copre di fatto tutti i rischi di perdita di capi in allevamento.

Nel contempo si precisa che per danno da fermo aziendale si intende quello derivante da mancata produzione conseguente all'evento (epizoozia o calamita' naturale). La valutazione verra' effettuata considerando il periodo di fermo azienda e conteggiando la mancata produzione sulla base della produttivita' media di settore per il prezzo medio di mercato della produzione realizzata nell'ultimo anno.

L'art. 5, comma 3, lettera c) viene interamente soppresso, in quanto e' venuta meno la necessita' di intervento emersa nel pieno della crisi BSE su questi tipi di impianti.

In merito all'indennita' integrativa a favore dei soggetti che assicurano la distruzione e lo stoccaggio dei materiali a rischio specifico BSE e ad alto rischio nonche' delle farine animali (art. 5, comma 4), la Regione si impegna a non attuare la misura nell'ambito dell'aiuto in esame - in attesa della decisione definitiva della Commissione sulle disposizioni nazionali di riferimento per la misura in questione (legge n. 49/2001, aiuto n. 113/B/2001) - ed a notificarla successivamente.