Proposta di legge regionale, n. 7510.
Norme contro la vivisezione. 1. La Regione Piemonte promuove la tutela degli animali dall'utilizzo a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e didattici mediante la diffusione di metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.
1. Nel territorio della Regione Piemonte sono vietati l'allevamento, l'utilizzo e la cessione a qualsiasi titolo di cani, gatti e primati non umani a fini di sperimentazione, di ricerca e ad ogni altro fine scientifico.
1. Chiunque violi quanto disposto dall'articolo 2 e' soggetto, qualora il fatto non costituisca reato, a sanzione amministrativa di 15.000 euro, maggiorata a 45.000 euro in caso di recidiva. E' in ogni caso disposta la confisca obbligatoria degli animali anche nell'ipotesi che per qualsivoglia ragione venga archiviata la contestazione dell'illecito amministrativo. Gli animali confiscati potranno essere affidati alle associazioni protezionistiche che ne cureranno l'affidamento a privati. 1. Le funzioni di vigilanza e controllo relative all'articolo 2 sono esercitate dalle Province, dai Comuni, dalle Aziende unita' sanitarie locali e dalle guardie zoofile e, qualora, essi non vi provvedano, sono esercitate dalla Regione. 1. Per gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, conseguenti agli accordi di cui all'articolo 1, comma 2 inerenti il finanziamento di ricerche, l'istituzione di premi per tesi di laurea o di specializzazioni e le altre iniziative disposte dalla Regione, e' autorizzata la spesa, per l'anno finanziario 2003, di 500.000,00 euro.
1. La presente legge e' dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Finalita')
2. Per l'attuazione di quanto indicato al comma 1, la Regione realizza appositi accordi con Universita' ed Istituti scientifici.
(Divieti)
2. E' altresi' vietata la vivisezione a scopo didattico su tutti gli animali, salvo i casi autorizzati dalla Regione nell'ambito degli accordi di cui all'art. 1, comma 2.
(Sanzioni)
(Vigilanza)
(Articolo finanziario)
2. All'onere previsto al comma 1, consistente in contributi alle universita' e agli istituti di ricerca pubblici finalizzati alle metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi, iscritto nell' UPB n. 27031 (Sanita' pubblica Sanita' animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, si provvede riducendo, in termini di competenza e di cassa, di euro 500.000,00 la UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti). Il presente provvedimento costituisce integrazione dell'elenco allegato al fondo speciale di parte corrente.
3. Alla copertura della spesa del comma 2, per gli anni 2004 e 2005, ammontante rispettivamente a 500.000,00 euro, in termini di competenza, si provvede con le dotazioni finanziarie dell' UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.
(Entrata in vigore)
2. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Piemonte.