Consiglio regionale
del Piemonte




Relazione alla Proposta di legge regionale n. 510.

Norme contro la vivisezione



L'utilizzo degli animali a scopo sperimentale e' un argomento interessante, complesso e dibattuto in maniera sempre maggiore.
Negli ultimi anni, in Italia, sono stati ritirati, per inidoneita' o perche' pericolosi, molti prodotti farmaceutici la cui validita' era stata testata con la sperimentazione sugli animali, la quale si e' rivelata crudele, inutile e dannosa, perche' non in grado di far prevedere gli eventuali effetti tossici del farmaco sull'uomo.
Ogni anno nel mondo sono milioni gli animali che soffrono e muoiono in laboratori di ricerca per la sperimentazione di farmaci e di cosmetici.
Solo in Italia, a causa di questo tipo di sperimentazione, sono piu' di 1500 i cani che muoiono torturati nei laboratori.
Con questa proposta di legge si intende vietare, su tutto il territorio regionale piemontese, l'allevamento, l'utilizzo e la cessione di animali ai fini di sperimentazione.
La Regione, pertanto, sostiene e promuove la diffusione di metodologie sperimentali innovative, che non prevedano l'uso di animali vivi, mediante appositi accordi con le universita' e con gli istituti scientifici.
Con il presente progetto di legge si afferma, in via di principio, la propria contrarieta' alla pratica della sperimentazione sugli animali (art. 1), facendosi carico di perseguire l'obiettivo attraverso un'intesa con l'Universita' ed Istituti Scientifici presenti in Regione, che porti alla realizzazione di laboratori ove utilizzare ai fini didattici le nuove metodologie alternative.
La Regione contribuisce anche economicamente alle spese che gli Atenei dovranno sostenere per realizzare tale innovazione.
Inoltre, essendovi un mercato di animali da destinare ai laboratori, italiani e non, ove si pratica la vivisezione, la Regione Piemonte vieta la commercializzazione e la cessione da parte di chiunque e a qualunque titolo di animali da destinare a tale attivita' (art. 2).
Le funzioni di vigilanza e controllo sono esercitate dalle Province, dai Comuni, dalle Aziende sanitarie locali e dalle guardie zoofile e qualora essi non vi provvedano sono esercitate dalla Regione. Infine, l'art. 5 contiene la norma finanziaria.

Relazione tecnica

- Generalita'

Il progetto di legge si propone di finanziare ricerche svolte da universita' ed istituti di ricerca allo scopo di diffondere metodologie sperimentali innovative che non facciano ricorso all'uso di animali vivi.

- Riferimento al bilancio annuale

La quantificazione della spesa prevista per l'anno 2003 ammonta complessivamente ad euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
Si tratta di contributi di parte corrente rivolti ad universita' ed istituti di ricerca come previsto all'articolo 1 della presente proposta di legge.
Il centro di responsabilita' della spesa e' individuato nell'unita' previsionale di base n. 27031 (Sanita' pubblica Sanita' animale igiene degli allevamenti Tit. I spese correnti) dell'Assessorato alla Sanita'.
La copertura finanziaria degli interventi richiesti e' individuabile nella dotazione finanziaria della UPB 09011 (Bilanci e finanze Bilanci Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per il 2003 che, al momento, presenta la necessaria disponibilita'.

- Riferimento al bilancio pluriennale

La spesa corrente per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente di importo pari a quello del 2003, trova copertura nelle dotazioni finanziarie della UPB 09011 del bilancio pluriennale 2003-2005.