Proposta di legge regionale, n. 7501.
Disciplina della tassa automobilistica per i veicoli storici. 1. Si definiscono "veicoli storici" gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi almeno venticinque anni dall'anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero. 1. Le presenti disposizioni si applicano ai veicoli definiti storici di proprieta', o sui quali sussista un diritto reale di godimento, di persone fisiche o giuridiche, residenti nel territorio della Regione Piemonte.
1. I veicoli di cui all'articolo 1, se destinati al trasporto di persone e in caso di loro utilizzazione su pubblica strada, sono assoggettati alla tassa automobilistica regionale nella misura forfetaria di euro 25,00 per le autovetture e di euro 10,00 per i motoveicoli.
1. La tassa automobilistica cosi' determinata e' corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalita' previste per il pagamento della tassa ordinaria sostituita. 1. La Giunta regionale, con proprio provvedimento, e nei limiti della disponibilita' di bilancio, puo' stabilire i casi in cui le presenti disposizioni si intendono estese anche ai veicoli ultraventennali. 2. Le presenti disposizioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2004.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6
(Definizione di veicoli storici)
(Ambito di applicazione)
2. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio di impresa o di arti e professioni.
(Entita' dell'agevolazione)
2. Nel caso la tassa risulti di importo superiore a quella sostituita, e' facolta' del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.
(Termini e modalita' di pagamento)
(Estensione delle agevolazioni)
(Entrata in vigore)