Relazione alla Proposta di legge regionale n. 501.
Disciplina della tassa automobilistica per i veicoli storici
La presente proposta di legge intende fissare disposizioni specifiche a favore di quei veicoli di particolare interesse storico e collezionistico, in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.
Lo scopo e' quello di estendere il trattamento fiscale gia' normato dall'art. 63 comma 1 della legge n. 342/2000 per i veicoli che hanno compiuto trenta anni dalla costruzione, anche a quegli autoveicoli e motoveicoli che ne abbiano compiuti almeno venticinque. Si intende cioe' estendere il trattamento fiscale (piu' favorevole rispetto alle disposizioni ordinarie) ad un numero maggiore di veicoli, in considerazione appunto delle loro peculiarita'.
Pertanto, gli autoveicoli e i motoveicoli, a decorrere dall'anno in cui si compie il venticinquesimo anno dalla loro costruzione, se utilizzati sulla pubblica strada, dovranno procedere a versare alla Regione Piemonte una tassa stabilita in misura forfetaria pari a, rispettivamente, euro 25,00 e euro 10,00.
Ai fini della determinazione dell'entita' della tassa, l'articolo 1 del progetto di legge descrive il caso di una presunzione normativa per la quale, salvo prova contraria, ai fini dei benefici previsti, i veicoli in parola si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.
L'articolo 2 esclude dalle agevolazioni i veicoli adibiti ad uso professionale, in quanto il veicolo diventa parte necessaria dell'attivita' del suo proprietario, quali ad esempio i taxi di servizio pubblico da piazza, il noleggio da rimessa e la scuola guida.
Gli articoli 3 e 4 determinano in misura fissa l'entita' e le modalita' di pagamento della tassa, facendo salva la facolta' per il contribuente, proprietario di veicoli con piu' di venticinque anni, di versare la tassa ordinaria se inferiore a quella prevista dalle presenti disposizioni.
Viene infine prevista la facolta' per la Giunta regionale di estendere, con proprio provvedimento, tali misure fiscali agevolative anche ai veicoli ultraventennali, nei limiti della disponibilita' di bilancio consentiti.
L'applicazione di queste disposizioni e' prevista a partire dall'anno 2004, prevedendo una riduzione di entrata pari ad euro 15.000.000,00.
Relazione tecnica
- Generalita'
Il progetto di legge in oggetto vuole disciplinare a livello regionale la tassa automobilistica per i veicoli storici estendendo un trattamento fiscale piu' favorevole rispetto alle disposizioni ordinarie previsto gia' all'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342.
- Riferimento al bilancio annuale e pluriennale
L'entrata cui fa riferimento la proposta di legge in oggetto, nel bilancio di previsione 2003 e nel bilancio pluriennale 2003-2005, e' collegata alla tassa regionale di circolazione sui veicoli ed autoscafi (artt. 9 e 10 della L.R.1/1971 e L.R. 41/1982), capitolo n. 60, fondo regionale, della UPB n. 0902 (Bilanci e finanze). A tal proposito, e' in corso di discussione in Aula consiliare il DDL 469 sul bilancio di previsione per il 2003 e bilancio pluriennale 2003-2005 da cui si rileva:
Stanziamento 2003 UPB 0902 01 categoria 1 tributi propri 462.006.849,00
Stanziamento 2004 e 2005 462.006.849,00 462.006.849,00
Dall'analisi delle disposizioni previste dal progetto di legge in oggetto e da una valutazione dell'intervento, in base al numero dei soggetti coinvolti a livello territoriale, ripartiti tra persone fisiche e persone giuridiche titolari di veicoli storici o con diritto reale di godimento, e in relazione ai veicoli storici con almeno 25 anni dall'anno di fabbricazione, il gettito stimato che si presume di introitare in meno nelle entrate del bilancio per l'anno finnaziario 2004 per la Regione Piemonte ammonterebbe a circa euro 15.000.000,00.