Proposta di legge regionale, n. 7499.
Contributi per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento obsoleti e rimborsi per le spese di controllo delle caldaie. 1. La Regione incentiva e sostiene la sostituzione delle caldaie obsolete per il riscaldamento delle abitazioni private allo scopo di:
1. Sono ammessi alla presentazione della domanda di contributo tutti i soggetti privati proprietari ovvero titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile o sul complesso edilizio cui l'intervento si riferisce, il cui reddito non supera quello indicato all'articolo 3 comma 1.
1. In attuazione del disposto dell'articolo 1, la Giunta regionale e' autorizzata a concedere contributi a fondo perduto a tutti i soggetti privati che sostituiscono la propria caldaia obsoleta, fino ad un massimo del 50% della spesa ritenuta ammissibile. Tale contributo e' corrisposto se il reddito complessivo imponibile del nucleo familiare non e' superiore ad euro 36.152,00.
1. La Giunta regionale e' autorizzata allo stanziamento annuale di un fondo destinato all'erogazione dei contributi, nonche', al rimborso parziale delle spese sostenute dall'amministratore di condominio per i controlli sul funzionamento degli impianti. Tale rimborso e' corrisposto nei limiti e con le modalita' del regolamento di cui all'articolo 6, previa presentazione della documentazione giustificativa da allegare alla relativa domanda.
1. Al contratto di locazione deve essere allegata copia della dichiarazione di conformita' degli impianti di riscaldamento di cui all'articolo 113 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2002, n. 380 (..). 2. Con apposito regolamento della Giunta regionale sono stabiliti:
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2003 di 500.000,00 euro.
Art. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
(Finalita')
a) aumentare la sicurezza dei cittadini nell'utilizzo degli impianti di riscaldamento;
b) accrescere i controlli sulla funzionalita' degli impianti condominiali di riscaldamento anche al fine di prevenire danni ai terzi;
c) ridurre l'inquinamento causato dalle emissioni gassose;
d) ridurre i consumi;
e) procedere al graduale rinnovamento del parco caldaie.
2. La Regione, in attuazione del comma 1, eroga contributi, a fondo perduto, destinati ai soggetti privati che provvedono alla sostituzione degli impianti di riscaldamento. Tali contributi sono cumulabili con altre forme di contribuzione.
(Beneficiari)
2. I condomini, nella persona dell'amministratore di condominio, che provvedono al controllo della funzionalita' degli impianti comuni di riscaldamento hanno diritto al rimborso parziale delle spese sostenute, secondo le modalita' definite dal regolamento di cui all'articolo 3.
3. Il rimborso previsto al comma 2 e' erogato anche ai condomini che, previa delibera assembleare, provvedono ad incaricare l'amministratore di condominio ad effettuare il controllo degli impianti di riscaldamento autonomo, presenti nell'edificio.
4. La domanda diretta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per i controlli dei sistemi di riscaldamento condominiali, comuni ovvero autonomi, e' presentata dall'amministratore di condomino.
(Erogazione del contributo)
2. Il contributo di cui al comma 1 e' riconosciuto per l'acquisto di caldaie obsolete in sostituzione di quelle che, secondo la normativa vigente, non garantiscono la sicurezza, effettuato a decorrere dall'entrata in vigore della legge. Al fine di stabilire la data di sostituzione fa fede la fattura emessa dal venditore.
3. Alla domanda di contributo sono allegati:
a) la fattura di cui al comma 2;
b) una dichiarazione attestante l'assenza dei requisiti di sicurezza della caldaia sostituita.
4. Il regolamento di cui all'articolo 6 determina i soggetti abilitati a rilasciare la dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).
(Fondo destinato all'erogazione dei contributi e al rimborso delle spese)
2. L'amministratore di condominio e' legittimato alla gestione del rimborso in qualita' di responsabile della conservazione delle parti comuni dell'edificio ovvero in virtu' del mandato conferitogli dai condomini con decisione assembleare.
(Abitazioni in locazione)
(Regolamento)
a) i termini e le modalita' per la presentazione delle domande;
b) la documentazione da allegare alle richieste di rimborso e di contributo;
c) i criteri e le priorita' per l'ammissione al contributo e ai rimborsi delle spese sostenute di cui all'articolo 2, comma 2;
d) le modalita' di erogazione del contributo e i casi di eventuale sospensione;
e) gli elementi essenziali del piano di lavoro da presentarsi per l'ottenimento del contributo unitamente alla domanda di cui alla lett. a);
f) i requisiti dei soggetti abilitati al rilascio della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma3, lettera b).
(Norma finanziaria)
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, prevedendo nell' UPB n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) l'erogazione dei contributi in conto capitale ai provati per la sostituzione delle caldaie obsolete destinate al riscaldamento e per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori di condominio e dai condomini volti ai controlli sul funzionamento degli impianti con dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 2 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria dell' UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 203.
4. Agli stessi oneri per gli anni 2004 e 2005 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell' UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005.