Relazione alla Proposta di legge regionale n. 499.
Contributi per la sostituzione dei sistemi di riscaldamento obsoleti e rimborsi per le spese di controllo delle caldaie
Il progetto di legge qui di seguito illustrato si pone quale principale obiettivo quello di garantire la sicurezza dei cittadini, predisponendo misure idonee alla prevenzione dei rischi che possono derivare a persone o a cose, dal malfunzionamento degli impianti di riscaldamento obsoleti.
La Regione, per il perseguimento dell'obiettivo su indicato, eroga contributi a fondo perduto da destinarsi ai nuclei familiari aventi un reddito medio-basso destinati ad incentivare la sostituzione delle vecchie caldaie, utilizzate per il riscaldamento delle abitazioni civili.
In questo modo si procede al graduale rinnovamento dei sistemi di riscaldamento aumentando altresi' la sicurezza dei cittadini che molto spesso - a causa degli esosi costi da sostenere per l'acquisto di nuove caldaie - rinunciano alla propria sicurezza e, al contempo, mettono in pericolo la vita di familiari e terzi, potenziali vittime di esplosioni o funzionamenti difettosi degli impianti in questione.
Inoltre, sempre nell'ottica di evitare gravi danni alle persone che abitano in edifici condominiali, e' stato previsto il rimborso delle spese sostenute dall'amministratore di condominio che effettui i controlli di funzionalita' sugli impianti centrali ovvero, previa deliberazione assembleare, sulle caldaie dei singoli appartamenti.
Per quanto riguarda i condomini, i rimborsi per le spese di controllo degli impianti, previste dal provvedimento legislativo proposto, risultano necessari tenuto conto, da un lato, della maggiore lesivita' di una eventuale esplosione all'interno di una struttura condominiale, dall'altro appaiono di notevole importanza anche per la tutela dei terzi che potrebbero venire coinvolti in tali incidenti, con conseguente responsabilita' del condomino.
Per le ragioni suesposte tale intervento normativo riveste anche un importante valenza sociale in quanto attraverso la garanzia del diritto alla salute delle famiglie piu' disagiate previene eventuali rischi per la popolazione. Inoltre, in questo modo, attua il disposto dell'articolo 32 Costituzione che afferma: "la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettivita'".
A tal proposito, si ritiene opportuno ricordare come gia' in passato il legislatore statale sia intervenuto in materia disciplinando, in particolare, gli aspetti della sicurezza.
La realizzazione e la messa in opera degli impianti di riscaldamento devono infatti essere effettuati da imprese effettivamente abilitate ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 e dal T.U. 380/2001.
Successivamente, la legge 9 gennaio 1991, n. 10, ha introdotto nel nostro ordinamento alcuni principi e regole per il contenimento dei consumi energetici, previste nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, come modificato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 551 del 1999, recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, in cui si prevede l'obbligatorieta' dei controlli periodici sull'efficienza dell'impianto in modo da garantirne la sicurezza e la qualita' delle emissioni in atmosfera entro i valori stabiliti. In argomento si segnala che il Ministro dell'ambiente ha annunciato la volonta' di addivenire in tempi brevi ad un accordo di programma con i produttori di caldaie per procedere ad una graduale "rottamazione" delle caldaie inquinanti.
Il presente progetto di legge conseguirebbe quindi una plurata' di risultati: oltre alla tutela della sicurezza dei cittadini piemontesi contribuirebbe all'abbassamento dei tassi di inquinamento, riducendo altresi' i consumi energetici.
In riferimento a quest'ultimo punto la disciplina si inserisce fra le misure attuative del protocollo firmato nell'ambito della convenzione delle Alpi del 7 novembre 1991 finalizzato proprio alla promozione delle misure necessarie per perseguire il risparmio energetico e l'utilizzo piu' razionale delle fonti di energia (Cap. II, articolo 5).
Con il presente intervento legislativo, dunque, si e' cercato di ridurre drasticamente tanto il danno ambientale quanto i rischi per le persone; e sono, pertanto, evidenti i benefi'ci derivanti dalla sostituzione delle vecchie caldaie con impianti di riscaldamento costruiti secondo criteri piu' moderni.
La proposta viene qui di seguito brevemente illustrata, articolo per articolo:
Art. 1: enuncia le finalita' della legge: incentivare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto, cumulabili con altre forme di contribuzione, la sostituzione delle caldaie obsolete per garantire la sicurezza dei singoli cittadini e della collettivita'. Inoltre prevede un rimborso spese per i controlli effettuati dai condomini sui loro impianti di riscaldamento. Si segnalano quali ulteriori finalita' dell'intervento la tutela dell'ambiente e la riduzione dei consumi energetici.
Art. 2: individua i beneficiari del contributi previsti dalla legge.
Art. 3: stabilisce che il contributo erogato non puo' superare il 50% delle spese effettuate dal richiedente. Tale contributo puo' essere corrisposto a tutti i nuclei familiari con un reddito non superiore a euro 36.152,00
Art. 4: prevede un fondo annuale di intervento. Stabilisce, per gli interventi condominiali che l'amministratore provveda a suddividere fra i titolari le quote di rimborso.
Art. 5: Si prevede che al contratto di locazione venga allegata l'attestazione sulla sicurezza degli impianti di riscaldamento di cui all'articolo 113 del D.P.R. 380/2001.
Art. 6: rinvia ad un regolamento per stabilire modalita' e criteri di ammissione ed erogazione dei contributi.
Art. 7: norma finanziaria.
Relazione tecnica
- Generalita'
Il progetto di legge in oggetto ha per scopo l'erogazione di contributi finalizzati a sostenere la sostituzione delle caldaie obsolete destinate al riscaldamento delle abitazioni private ed ad incrementare il controllo sulla funzionalita' degli impianti condominiali di riscaldamento per prevenire i danni ai terzi.
- Riferimento al bilancio annuale
La spesa prevista per l'anno 2003, che ammonta complessivamente a 500.000,00 euro, consiste in contributi in conto capitale, a fondo perduto, i cui criteri, modalita', tempi di erogazione vengono definiti dalla Giunta regionale secondo quanto previsto all'articolo 6 della proposta. A tal fine e' prevista l'erogazione di contributi e il rimborso parziale delle spese sostenute dagli amministratori di condominio per i controlli sul funzionamento degli impianti. Beneficiari di tale intervento sono i soggetti privati proprietari o titolari di un diritto reale di godimento sull'immobile o sul complesso edilizio oggetto dell'intervento, i condomini, gli amministratori di condominio che provvedono al controllo della funzionalita' degli impianti di riscaldamento. E' previsto un limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare entro cui richiedere il contributo, fissato in euro 36.152,00. La concessione del contributo inoltre e' autorizzata fino ad un massimo del 50% della spesa ammessa.
Centro di responsabilita' della spesa e' individuato nell'Assessorato all'Edilizia, in particolare nell'unita' previsionale di base n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento).
La copertura finanziaria degli interventi richiesti e' individuabile nella dotazione finanziaria della UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) che presenta, nel bilancio di previsione per l'anno 2003, la necessaria disponibilita' (1).
- Riferimento al bilancio pluriennale
La spesa di investimento per gli anni 2004 e 2005, rispettivamente di importo pari a quello del 2003, trova copertura nelle dotazioni finanziarie della UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005 (2).
(1) DDL 469 (Bilancio 2003)
UPB 18022
Competenza 2003
52.885.323,68
(2) DDL 469 (Bilancio pluriennale 2003-2005)
UPB 18022
Competenza 2004 Competenza 2005
14.591.147,00 14.591.147,00
Articolo finanziario.
Art. 7. (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge, e' autorizzata la spesa per l'anno finanziario 2003 di 500.000,00 euro.
2. All'onere previsto al comma 1 si provvede, nello stato di previsione della spesa del bilancio 2003, prevedendo nell' UPB n. 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) l'erogazione dei contributi in conto capitale ai privati per la sostituzione delle caldaie obsolete destinate al riscaldamento e per il rimborso delle spese sostenute dagli amministratori di condominio e dai condomini volti ai controlli sul funzionamento degli impianti con dotazione finanziaria pari a euro 500.000,00 in termini di competenza e di cassa.
3. Alla copertura della spesa indicata al comma 2 si provvede riducendo di pari importo, in termini di competenza e di cassa, la dotazione finanziaria dell' UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio di previsione per l'anno 2003.
4. Agli stessi oneri per gli anni 2004 e 2005 si provvede rispettivamente con le dotazioni finanziarie dell' UPB 18022 (Edilizia Attuazione degli interventi in edilizia Tit. II spese di investimento) del bilancio pluriennale 2003-2005.